Requisiti minimi per l uso di fertilizzanti

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1 Requisiti minimi per l uso di fertilizzanti Buone pratiche agronomiche Atto A4 RM: elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all uso dei fertilizzanti. Ambiti di interesse I beneficiari di tutte le azioni previste dalla misura 214 (pagamenti agroambientali) del Psr sono tenuti al rispetto dei requisiti minimi relativi all uso di fertilizzanti e all uso di prodotti fitosanitari sull intera azienda per tutto il periodo di impegno. I beneficiari che utilizza gli effluenti di allevamento (di seguito indicati e. a.), i fertilizzanti azotati, gli ammendanti o che apporta azoto in qualche forma deve rispettare tutti gli impegni previsti dalla Dgr 14 settembre 2011, n. IX/2208 e dalla Dgr 21 novembre 2007, n. VII/5868 e riassunti in tabella. L atto A4 RM si attiva sempre per tutte le aziende beneficiarie della misura 214 sia sui terreni ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati sia per quei terreni ricompresi nelle zone non vulnerabili ai nitrati. Adempimenti amministrativi Le aziende con centro aziendale ricadente in zona non vulnerabile o che hanno più del 50% di terreni in zona non vulnerabile devono aver dato comunicazione della quantità di azoto al campo prodotto e/o utilizzato (kg/anno) attraverso la procedura predisposta da Regione Lombardia. Le nuove aziende che producono e/o utilizzano effluenti di allevamento devono presentare comunicazione. Le aziende non zootecniche che utilizzano fertilizzanti con azoto diversi da e. a. devono presentare la comunicazione secondo la procedura indicata da regione Lombardia. Le aziende sono obbligate a: aggiornare annualmente il Pua/Puas ai sensi del vigente programma di azione regionale; integrare/aggiornare la documentazione in caso di modifiche sostanziali; conservare la documentazione aggiornata al centro aziendale; predisporre e aggiornare il piano di monitoraggio Verifiche e controlli Tenere copia della comunicazione cartacea in azienda. La capacità minima si stoccaggio e l adeguamento alle condizioni del programma da azione deve essere dimostrato per l inizio dell attività. Tenere copia della comunicazione cartacea in azienda. Direttore generale agricoltura fisserà le scadenze e le modalità per la presentazione della comunicazione o aggiornamenti della stessa. Il riferimento per l anno 2014 è Ddg 22 ottobre 2013, n

2 b) Obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento Lo stoccaggio degli e. a. deve avvenire in apposite strutture dimensionate in base: consistenza dell allevamento; le esigenze colturali; e devono avere la capacità sufficiente per garantirne il corretto impiego agronomico. b1) Caratteristiche dello stoccaggio e accumulo dei materiali palabili Lo stoccaggio del materiale palabile deve essere fatto su platea impermeabilizzata con portata sufficiente a sostenere il peso del materiale accumulato e i mezzi utili per la movimentazione. In funzione della consistenza palabile dei materiali, la platea deve: essere munita di cordolo o muro perimetrale di contenimento; essere dotata di una adeguata pendenza per il convogliamento verso gli appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquami di sgrondo e delle acque di lavaggio della platea. La capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. b2) Caratteristiche dello stoccaggio e accumulo dei materiali non palabili Lo stoccaggio dei materiali non palabili deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche. Alla produzione complessiva di liquami deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, escludendo le acque bianche provenienti da tetti e tettoie e da aree non connesse all allevamento. I contenitori devono: essere senza copertura; durante il dimensionamento occorre tener conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di 30 cm; avere il fondo e le pareti dei contenitori devono essere impermeabilizzate con materiale naturale o artificiale per evitare percolazioni o dispersioni di effluenti. Per permettere la miglior stabilizzazione dei liquami, le aziende che producono più di kg azoto/anno devono frazionarne lo stoccaggio in almeno 2 contenitori. Il prelievo per utilizzi agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquami stoccati da più tempo. Per la costruzione di nuovi contenitori occorre minimizzare le superfici di impluvio. La capacità di stoccaggio deve essere calcolata in funzione: della consistenza dell allevamento; 2

3 del periodo in cui i capi non sono al pascolo. La capacità di stoccaggio non dovrà essere inferiore: al volume di materiale prodotto in 120 giorni per le aziende con allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini con coltivazione dei terreni con assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati o erbai o cereali autunno-vernini; al volume di materiale prodotto in 180 giorni per tutti gli altri allevamenti. Nei comuni montani, gli allevamenti bovini, bufalini, equini, suini e ovicaprini con peso vivo non superiore a kg devono avere una vasca di stoccaggio con capacità non inferiore a 90 giorni. Per i nuovi allevamenti o per gli ampliamenti di quelli esistenti (solo per le nuove costruzioni) le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati non possono essere utilizzate per il calcolo dei volumi di stoccaggio. c) Divieti spaziali e temporali relativi all utilizzazione dei fertilizzanti azotati c1) accumulo temporaneo dei letami e lettiere esauste di allevamento di avicunicoli Condizioni per l accumulo: deve essere praticato solo per l utilizzazione agronomica; ammesso solo previo stoccaggio di almeno 90 giorni; consentito solo sui terreni agricoli utili per lo spandimento e/o in prossimità degli stessi; deve avere una durata non superiore a 3 mesi; la quantità accumulata deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell appezzamento utilizzato per l accumulo; non può essere ripetuto nello stesso luogo nell ambito di una stessa annata agraria; realizzato in modo da evitare ogni fuoriuscita di liquami e/o percolati e garantire le condizioni microaerobiche nella massa. Divieto di accumulo per distanze inferiori a: 5 m dalle scoline; 30 m dalle sponde dei corsi d acqua superficiali; 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate dalla Convenzione di Ramsar (2 febbraio 1972). Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo come cumuli in campo, se non diversamente indicato dalle autorità sanitarie. c2) Divieti di utilizzazione agronomica dei letami L utilizzo agronomico è vietato: a meno di 5 m dalle sponde dei corsi d acqua superficiali individuati come non significativi da Piano di tutela e uso delle acque*; a meno di 5 m dall inizio dell arenile per le acque lacunari*; sulle superfici non interessate dall attività agricola, a eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale; 3

4 nei boschi a esclusione dei reflui rilasciati dagli animali allevati allo stato brado; sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e su terreni saturi d acqua, a eccezione delle risaie; nella stagione autunno-invernale (1 dicembre-fine febbraio), in funzione dell andamento meteorologico, delle condizioni locali e dai ritmi di assorbimento della coltura in atto**; nei giorni di pioggia e nei giorni successivi per garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno; in tutte le situazioni in cui l autorità competente provvede a emettere specifici provvedimento di divieto o di prescrizione; in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente. c3) Divieti di utilizzazione dei liquami L utilizzo dei liquami e dei materiali assimilati è vietato: a meno di 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d acqua*; a meno di 10 m dall arenile per le acque lacunari*; nei boschi a esclusione dei reflui rilasciati dagli animali allevati allo stato brado; sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e su terreni saturi d acqua, a eccezione delle risaie; nella stagione autunno-invernale (1 dicembre-fine febbraio), in funzione dell andamento meteorologico, delle condizioni locali e dai ritmi di assorbimento della coltura in atto**; nei giorni di pioggia e nei giorni successivi per garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno; in terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente (senza processi di trattamento dei prodotti) alla alimentazione umana; dopo l impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate a uso pubblico; su colture foraggere nelle 3 settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolo; in golena entro l argine a meno che non venga distribuito in periodo di magra o subito interrato; su terreni con pendenza media superiore al 10% (portato al 20% se sono presenti sistemazioni idraulico-forestali; in prossimità di strade e di centri abitati a meno che non venga subito interrato o si effettui la fertirrigazione; in tutte le situazioni in cui l autorità competente provvede a emettere specifici provvedimento di divieto o di prescrizione. 4

5 c4) Divieti e/o limitazioni dell utilizzazione agronomica dei fanghi L utilizzazione agronomica dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al Dlgs 27 gennaio 1992, n. 99: deve avvenire previo dettagliato piano di fertilizzazione; è vietata nella stagione autunno-invernale (1 dicembre-fine febbraio), in funzione dell andamento meteorologico, delle condizioni locali e dai ritmi di assorbimento della coltura in atto**; è vietata sui terreni che ricevono effluenti di allevamento, fatte salve le disposizioni di cui alla Dgr 30 dicembre 2003, n. VII/ c5) Divieti di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento L utilizzo agronomico è vietato: a meno di 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d acqua*; a meno di 10 m dall arenile per le acque lacunari*; sulle superfici non interessate dall attività agricola, a eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale; nei boschi a esclusione dei reflui rilasciati dagli animali allevati allo stato brado; sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e su terreni saturi d acqua, a eccezione delle risaie; nella stagione autunno-invernale (1 dicembre-fine febbraio), in funzione dell andamento meteorologico, delle condizioni locali e dai ritmi di assorbimento della coltura in atto**; nei giorni di pioggia e nei giorni successivi per garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno; in tutte le situazioni in cui l autorità competente provvede a emettere specifici provvedimento di divieto o di prescrizione; in golena entro l argine a meno che non venga distribuito in periodo di magra o subito interrato; Sui terreni in pendenza la distribuzione del materiale palabile e dei concimi azotati e degli ammendanti organici deve rispettare quanto indicato dal Codice di buona pratica agricola. d) rispetto dei massimali previsti per l utilizzo di fertilizzanti azotati Nelle Sau ricadenti in zone NON vulnerabili la quantità di azoto non deve superare i 340 kg/ettaro per anno (quantitativo medio aziendale) e comprende le deiezioni degli animali al pascolo. La quantità di azoto apportata deve tener conto delle esigenze delle colture in atto o previste. * Questi divieti non si applicano ai canali artificiali purché non connessi ai corpi idrici naturali e ai canali arginati. ** Per la stagione autunno-invernale 2013/2014 i periodi minimi di divieto sono: 5

6 dal 15 dicembre 2013 al 15 gennaio 2014, divieto di spandimento di letame proveniente da allevamenti bovini, bufalini, ovocaprini ed equini con contenuto di sostanza secca pari ad almeno il 20% sui prati permanenti e/o avvicendati; dal 1 dicembre 2013 al 28 febbraio 2014, vietato lo spandimento di letame e materiale assimilato (diverso dal precedente) su prati, cereali autunno vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimenti permanenti o su terreni con residui colturali e in preparazione della semina primaverile anticipata. Riferimenti Burl, 19 febbraio Serie ordinaria, n llite?c=redazionale_p&childpagename=dg_agricoltu ra%2fdetail&cid= &packedargs=nosl otforsite- Plan%3Dtrue&pagename=DG_AGRWrapper Allegato 2, Bcaa. Condizionalità Standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni a- gronomiche e ambientali (Art. 6 e Allegato III del Regolamento (CE) n. 73/09). Pamela Possenti, dottore agronomo, aiuto di redazione di Intersezioni. 6

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