Helvetia Rendita per incapacità di guadagno (Assicurazione gioventù)

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1 Condizioni generali di assicurazione Helvetia Rendita per incapacità di guadagno (Assicurazione gioventù) Previdenza libera (pilastro 3b) Edizione aprile 2011 Semplice. Chiedete a noi. T (24 h),

2 Editoriale Condizioni generali di assicurazione Gentile Cliente siamo lieti che abbia scelto l Helvetia Rendita per incapacità di guadagno. Riteniamo importante che lei possa usufruire integralmente delle caratteristiche della sua nuova soluzione previdenziale. Le Condizioni generali di assicurazione sono state concepite come un prontuario da consultare e, oltre al sommario, contengono anche un indice analitico. Restiamo a sua completa disposizione per rispondere a qualsiasi ulteriore domanda. Distinti saluti Helvetia Assicurazioni 1 Terminologia Contraente dell assicurazione è lei, non appena propone e stipula con noi un assicurazione. La persona assicurata è la persona la cui vita è assicurata. Avente diritto è qualsiasi persona che ha diritto alla prestazione d assicurazione. Polizza è il documento in cui è indicata l estensione della copertura assicurativa. Anno d assicurazione è il periodo di un anno, a partire dall inizio dell assicurazione. Mese d assicurazione è un dodicesimo dell anno d assicurazione. 2 Copertura assicurativa provvisoria Con l arrivo della proposta da lei firmata alla nostra sede principale di San Gallo, al più presto dalla data da lei desiderata per l inizio dell assicurazione, noi concediamo una copertura assicurativa provvisoria. Tale copertura comprende tutte le prestazioni proposte, ma fino a max. CHF per tutte le proposte di assicurazione in sospeso inoltrate per la vita della medesima persona assicurata. La copertura provvisoria presuppone che la persona assicurata sia integralmente abile al lavoro e non sia sottoposta a cure mediche. La copertura assicurativa provvisoria non vale per i problemi di salute preesistenti né per le loro conseguenze. La copertura assicurativa provvisoria termina con l accettazione della sua proposta o con l invio della nostra dichiarazione di rifiuto, al più tardi comunque dopo 90 giorni. Sommario Condizioni generali di assicurazione 3 1 Terminologia 3 2 Stipulazione dell assicurazione 3 3 Rendita per incapacità di guadagno, previdenza libera (pilastro 3b) 4 4 Premi e finanziamento 6 5 Rapporti contrattuali 6 6 Regole in caso di servizio militare e guerra 6 Indice analitico delle CGA 7 2 3

3 3 Rendita per incapacità di guadagno, previdenza libera (pilastro 3b) n Rendita per incapacità di guadagno con liberazione dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno, finanziata con premio annuo 3.1 Incapacità di guadagno La persona assicurata è considerata incapace di guadagno se, in seguito a un danno alla salute fisica o psichica, attestato dal medico, non è più in grado di esercitare totalmente o in parte la propria professione né un altra attività lucrativa accettabile, con conseguente perdita di reddito. L attività è considerata accettabile se è conforme alle capacità e alla posizione sociale della persona assicurata, anche se le conoscenze necessarie al riguardo devono essere prima acquisite con una riqualificazione. Durante il periodo di riqualificazione ovvero delle misure professionali le prestazioni in caso di incapacità di guadagno vengono fornite soltanto se oggettivamente necessarie, idonee e adeguate per ripristinare, conservare o migliorare la capacità di guadagno. a) Confronto del reddito Nel caso delle persone con attività lucrativa il reddito del lavoro che la persona assicurata conseguiva prima che subentrasse l incapacità di guadagno viene confrontato con quello che consegue o potrebbe conseguire su un mercato del lavoro equilibrato come inabile al lavoro, dopo che sono stati attuati tutti gli eventuali provvedimenti d integrazione. Dalla differenza espressa in percentuale del reddito percepito fino a quel momento risulta il grado di incapacità di guadagno. Per il calcolo del reddito del lavoro nel caso dei lavoratori indipendenti e delle persone con reddito irregolare (dipendenti a provvigione, collaboratori temporanei, dipendenti con reddito soggetto a fluttuazioni stagionali, ecc.) ci si basa sulla media del reddito soggetto all AVS conseguito nei tre anni civili interi precedenti l inizio dell incapacità di guadagno. In tutti gli altri casi il calcolo del reddito del lavoro delle persone con attività lucrativa avviene sulla base del reddito soggetto all AVS nell anno civile precedente l inizio dell incapacità di guadagno. Nel caso degli assicurati con domicilio al di fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein ci si basa sul reddito lordo, previa deduzione dei contributi obbligatori per le assicurazioni sociali. b) Confronto di attività Se la persona assicurata rinuncia alla sua attività lucrativa per motivi diversi da quelli di salute o se già al momento della stipulazione dell assicurazione non esercitava un attività lucrativa, l incapacità di dedicarsi alla nuova occupazione viene parificata all incapacità di guadagno. I compiti che la persona assicurata svolgeva prima dell inizio dell incapacità di guadagno vengono confrontati con gli incarichi che potrebbe ancora svolgere dopo l inizio dell incapacità di guadagno e che si possono ragionevolmente pretendere dopo un trattamento e un integrazione adeguati. Un tale confronto di attività va effettuato anche per chi esercita un attività lucrativa indipendente, se la perdita di guadagno non può essere determinata in base a un confronto dei redditi. c) Confronto di reddito e attività d) Accertamenti e decisioni degli assicuratori sociali Se la persona assicurata esercita un attività lucrativa soltanto a tempo parziale, per determinare il grado di incapacità di guadagno ci basiamo, da una parte, sulla perdita di guadagno derivante dall attività lucrativa a tempo parziale e, dall altra, proporzionalmente alla limitazione nel restante settore di attività e compiti senza attività lucrativa (cosiddetto metodo misto). Gli accertamenti e le decisioni dell Assicurazione federale per l invalidità (AI) e dell Assicurazione contro gli infortuni in merito al grado d invalidità della persona assicurata possono essere presi in considerazione, ma non sono vincolanti. 3.2 Prestazione assicurata Rendita Se la persona assicurata diventa incapace di guadagno in seguito a malattia o infortunio, noi paghiamo la rendita per incapacità di guadagno. Se è stata assicurata una rendita per incapacità di guadagno con durata delle prestazioni superiore alla durata dell assicurazione, alla scadenza dell assicurazione il diritto alla rendita sussiste soltanto nella misura in cui il medesimo è stato acquisito prima della scadenza dell assicurazione. Il diritto si estingue definitivamente dopo un interruzione del versamento delle prestazioni di più di un anno. Liberazione dal pagamento dei premi Se la persona assicurata diventa incapace di guadagno, le concediamo la liberazione dal pagamento dei premi assicurata sulla sua vita. 3.3 Avviso del caso assicurato e controllo dell incapacità di guadagno Domicilio all estero 3.4 Estensione a) Durata b) Ammontare della prestazione L incapacità di guadagno deve esserci segnalata alla scadenza del periodo d attesa concordato, comunque non oltre sei mesi dal suo intervento. A tal fine le mettiamo a disposizione su richiesta un apposito formulario d avviso. Dopo aver ricevuto la dichiarazione debitamente compilata e firmata, sulla base della procura in essa contenuta noi richiediamo direttamente ai medici curanti i rapporti sulle cause, il decorso e la durata dell incapacità lavorativa o di guadagno oppure, se necessario, le comunichiamo i dati e la documentazione di cui necessitiamo ancora per verificare l incapacità di guadagno. Ci riserviamo di procedere a ulteriori accertamenti per stabilire o verificare il grado di incapacità di guadagno (per esempio consultando la documentazione dell AI o attraverso chiarimenti da parte di periti, ecc.). Se necessario noi possiamo fare visitare la persona assicurata da medici da noi incaricati. Se da noi richiesto, la perdita di guadagno effettivamente subita in seguito all incapacità di guadagno deve essere comprovata. Per il resto l obbligo di fornire prestazioni può essere subordinato alla notifica relativa al rilevamento tempestivo presso l assicurazione federale per l invalidità. Finché non è stata emanata la decisione relativa al diritto alle prestazioni i premi devono essere versati. La liberazione dal pagamento dei premi decade se, entro quattro settimane dalla richiesta scritta con indicazione delle conseguenze dell inadempienza, il contraente dell assicurazione non inoltra per iscritto le informazioni, i giustificativi e i certificati medici richiesti, la persona assicurata non si sottopone a una visita ordinata da noi oppure il medico interpellato non viene sciolto dal segreto professionale. Violazione degli obblighi di limitazione del danno e di cooperazione. La violazione di uno degli obblighi summenzionati non comporta alcuno svantaggio se è conseguenza di un impedimento di cui non si ha colpa e l atto richiesto viene compiuto non appena l impedimento decade. Per le persone assicurate con domicilio all estero si applica in via supplementare quanto segue: I documenti sulla base dei quali vengono fatti valere i diritti a prestazioni d assicurazione devono essere tradotti in una delle tre lingue nazionali a spese della persona avente diritto da parte di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera ed essere presentati alla Helvetia unitamente a tale traduzione. Il diritto alla prestazione sussiste dal primo giorno del mese d assicurazione seguente la fine del periodo d attesa concordato. Il periodo d attesa inizia con l insorgere dell incapacità lavorativa ininterrotta causa dell incapacità di guadagno, al più presto però il giorno in cui la persona assicurata si è recata dal medico a tale proposito. L obbligo di versare le prestazioni sussiste finché la persona assicurata non riacquista la propria capacità di guadagno, al massimo però fino alla data finale concordata. Se si verifica una ricaduta (nuova incapacità di guadagno per la medesima causa) entro sei mesi dalla fine dell incapacità di guadagno, per la quale noi abbiamo corrisposto prestazioni, non viene computato un nuovo periodo d attesa. Un incapacità di guadagno inferiore al 70% non produce alcun diritto, se invece è pari o superiore al 70% sussiste il diritto alla prestazione integrale. Laddove una variazione del grado di incapacità di guadagno comporti un adeguamento delle prestazioni, lo stesso ha effetto dal primo giorno del mese d assicurazione seguente. Qualsiasi cambiamento del grado di incapacità di guadagno deve esserci comunicato immediatamente. Le rendite da noi versate in eccesso e i premi da noi condonati in misura superiore al dovuto devono essere rimborsate ovvero pagati a posteriori. Noi rinunciamo al nostro diritto di ridurre la prestazione d assicurazione nel caso in cui l evento assicurato sia stato causato da grave negligenza. c) Esclusione Non sussiste alcun diritto alle prestazioni se la persona assicurata non ha ancora compiuto 18 anni o se l incapacità di guadagno è da ricondurre a: tentato suicidio autolesione intenzionale un crimine commesso o tentato dalla persona assicurata la partecipazione attiva a disordini civili o azioni belliche conseguenze di infermità congenita come pure di malattie o infortuni in essere già prima dell inizio del contratto, anche se in tale momento non sussisteva ancora alcuna incapacità lavorativa o di guadagno conseguenze dell abuso di alcool, medicinali, farmaci e stupefacenti o del consumo abituale di droghe. L esclusione dalle prestazioni vale anche per il suicidio o l autolesione tentati in stato di parziale o totale incapacità di discernimento. 4 5

4 Indice analitico 4 Premi 4.1 I premi concordati sono garantiti? Il calcolo del premio si basa sui risultati del rischio e dei costi delle assicurazioni per incapacità di guadagno attuali presso la Helvetia. In caso di variazione delle condizioni alla base del calcolo del premio, abbiamo la facoltà di adeguare i premi concordati. Se è già in corso il pagamento di una rendita per incapacità di guadagno i premi non vengono adeguati. La comunicazione di un cambiamento può avvenire non prima della liquidazione del sinistro. 5 Rapporti contrattuali 5.1 Quali sono le basi del contratto? Le basi del suo contratto d assicurazione sono costituite dalla sua proposta, dalle Condizioni generali di assicurazione e dalla polizza. 5.2 Dove vale l assicurazione? La sua assicurazione per incapacità di guadagno vale in tutto il mondo, con la restrizione seguente: se la persona assicurata trasferisce il proprio domicilio legale in un paese al di fuori della Svizzera o del Liechtenstein, l assicurazione si estingue dopo lo scadere di 2 anni, a meno che la persona assicurata non ristabilisca il proprio domicilio in Svizzera o nel Liechtenstein prima dello scadere di tali 2 anni. All estinzione dell assicurazione le rendite in corso vengono sospese. Se sono state pagate rendite in eccesso, ne viene chiesto il rimborso. Su sua proposta verifichiamo a quali condizioni è possibile un eventuale continuazione dell assicurazione in seguito allo scadere dei 2 anni. 6 Regole in caso di servizio militare e guerra Per tutte le compagnie di assicurazione sulla vita attive in Svizzera vige una normativa uniforme. In caso di guerra e di servizio militare il rischio viene coperto nel quadro delle condizioni seguenti: Il servizio attivo per difendere la neutralità svizzera e per il mantenimento dell ordine interno, senza che vi siano operazioni belliche, è considerato servizio militare in tempo di pace e come tale è senz altro coperto nel quadro delle Condizioni generali di assicurazione. Se la Svizzera è in guerra o coinvolta in operazioni di natura bellica, a partire dall inizio della guerra è dovuta una contribuzione unica di guerra, esigibile un anno dopo la fine della guerra. Il fatto che l assicurato partecipi o meno alla guerra e che soggiorni in Svizzera o all estero è irrilevante. La contribuzione di guerra serve a coprire i danni derivanti direttamente o indirettamente dalla guerra, laddove riguardino assicurazioni alle quali siano applicabili le presenti Condizioni. La Helvetia, di comune accordo con l Autorità di vigilanza svizzera, accerta dette perdite di guerra e i fondi disponibili per la copertura e fissa la contribuzione unica di guerra e le possibili forme di finanziamento eventualmente mediante riduzione delle prestazioni assicurate. Qualora prestazioni assicurate fossero esigibili prima che venga fissata la contribuzione di guerra, la Helvetia ha il diritto di differire una quota adeguata del pagamento fino a un anno dalla fine della guerra. La quota della prestazione differita e il tasso d interesse con cui deve essere remunerata tale quota vengono fissati dalla Helvetia di comune accordo con l Autorità di vigilanza svizzera. I giorni di inizio e di fine della guerra ai sensi delle precedenti disposizioni vengono fissati dall Autorità di vigilanza svizzera. Se l assicurato prende parte a una guerra o a operazioni di carattere bellico senza che la Svizzera stessa sia in guerra o coinvolta in operazioni di carattere bellico e l assicurato muore durante tale guerra o entro sei mesi dal trattato di pace oppure dalla cessazione delle ostilità, la Helvetia deve versare la riserva matematica calcolata al giorno del decesso, al massimo comunque la prestazione assicurata per il caso di decesso. Se sono state assicurate rendite per i superstiti, al posto della riserva matematica vengono corrisposte le rendite corrispondenti alla riserva matematica calcolata al giorno del decesso, al massimo però le rendite assicurate. La Helvetia si riserva di modificare le presenti disposizioni di comune accordo con l Autorità di vigilanza svizzera anche con effetto per la presente assicurazione. Inoltre restano espressamente riservate le misure legali e amministrative promulgate in relazione a una guerra, in particolare quelle concernenti il riscatto dell assicurazione. Adeguamento dei premi 4.1 Basi del contratto 5.1 Copertura assicurativa 1, 2 Domicilio 3.1, 3.3, 5.2 Guerra 6 Incapacità di guadagno 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 Inizio dell assicurazione 1.2 Liberazione dal pagamento dei premi 3, 3.2, 3.3 Notifica di un caso assicurato 3.3 Periodo d attesa 3.3, 3.4 Polizza 5.1 Premi 3.4, 4.1 Servizio militare 6 Stipulazione dell assicurazione 2 6 7

5 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea Helvetia Rendita per incapacità di guadagno Edizione aprile Helvetia Assicurazioni St. Alban-Anlage 26, 4002 Basilea T (24 h), F

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