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1 1 OGGETTO REVOCA DEI BENEFICI PREVISTI PER L ASSISTENZA DI UN CONGIUNTO DISABILE QUESITO (posto in data 27 giugno 2014) Sono un dirigente medico ospedaliero a tempo indeterminato. La mia Azienda mi ha prima concesso ed attualmente sospeso i benefici previsti dall articolo 33 della legge 104 per l'assistenza a mio fratello ospite presso casa protetta AIAS in regime residenziale con pagamento di una retta mensile. A questo riguardo preciso che: ٧ sono l'unico familiare che gli presta assistenza; ٧ è stata accertata la condizione di grave disabilità ai sensi dell articolo 3 comma 3 della legge 104); ٧ la persona con disabilità (mio fratello) non è ricoverato a tempo pieno, h24., presso strutture ospedaliere o simili, sia pubbliche che private che assicurano assistenza sanitaria continuativa (come previsto dalla legge). Nella struttura di cui è ospite riceve solo un'assistenza non sanitaria (aiuto nell'igiene, nell'alimentazione). Ho diritto alla concessione dei benefici legge 104?

2 2 RISPOSTA (inviata in data 29 giugno 2014) Dirimente è, ai fini della valutazione della sussistenza o meno del diritto a fruire dei permessi previsti dall articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 per prestare assistenza ad un congiunto che versa in condizioni di grave disabilità, il tipo di assistenza che viene fornita dalla struttura presso la quale il congiunto è ospitato. Questa deve essere adeguatamente documentata da una relazione sottoscritta dal legale rappresentante della struttura in questione e prodotta quale allegato a supporto del ricorso contro il provvedimento di revoca. Il Dipartimento della Funzione Pubblica al fine di chiarire le modifiche apportate alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 dall articolo 24 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha emanato in data 6 dicembre 2010 una circolare nella quale tra l altro si legge: presupposti oggettivi per il riconoscimento dei permessi: a) la persona in situazione di handicap grave non deve essere ricoverata a tempo pieno. La legge ha mantenuto il presupposto oggettivo consistente nella circostanza che il disabile da assistere non sia ricoverato a tempo pieno. Si conferma quindi l'interpretazione già fornita sotto il vigore della precedente normativa ribadendo che per ricovero a tempo pieno si intende il ricovero per le intere 24 ore. Si chiarisce inoltre che il ricovero rilevante ai fini della norma è quello che avviene presso le strutture ospedaliere o comunque le strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria. Nella stessa circolare si precisa che il dipendente interessato a fruire delle agevolazione concesse deve adempiere ad una serie di oneri. Oneri del dipendente interessato alla fruizione delle agevolazioni. Il dipendente interessato ha l'onere di presentare apposita istanza per la fruizione delle agevolazioni previste dalla legge e di dimostrare la sussistenza dei presupposti di legittimazione attraverso la produzione di idonea documentazione.

3 3 Inoltre, a corredo dell'istanza, l'interessato deve presentare dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza dalla quale risulti che: ٧ il dipendente presta assistenza nei confronti del disabile per il quale sono chieste le agevolazioni; ٧ il dipendente è consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e, pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell'impegno - morale oltre che giuridico - a prestare effettivamente la propria opera di assistenza; ٧ il dipendente è consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l'amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l'effettiva tutela dei disabile; ٧ il dipendente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

4 4 INDICAZIONI OPERATIVE Laddove sussistano effettivamente i requisiti previsti dalla circolare ministeriale citata, requisiti che dovranno essere adeguatamente documentati, è opportuno, prima di intraprendere altre iniziative, presentare formale ricorso rivolto alla direzione generale aziendale, così formulato. Oggetto: revoca dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n.104 Carissimo direttore, con nota n. xxxx del xxxx mi è stato comunicato che è stata revocata la concessione dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 per prestare assistenza a mio fratello, che versa in condizioni di disabilità grave, certificata dalla commissione medica della ASL territorialmente competente, come prescritto dall articolo 4 della citata legge 104 (allegato 1). La motivazione con la quale è stata disposta la revoca del beneficio è stata così formulata: riportare qui l esatta motivazione. Preciso al riguardo che la struttura della quale mio fratello è ospite non presta assistenza sanitaria, ma esclusivamente alberghiera e logistica, a supporto di elementari funzioni quali l igiene personale e simili, e non rientra pertanto in quelle strutture il ricovero nelle quali fa venir meno il diritto alla concessione del beneficio. Il Dipartimento della Funzione pubblica, con circolare n. 13 del 6 dicembre 2010 ha infatti precisato che il ricovero rilevante ai fini della norma è quello che avviene presso le strutture ospedaliere o comunque le strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria. I servizi prestati dalla struttura presso la quale mio fratello è ospite sono analiticamente documentati nella relazione firmata dal legale rappresentante della stessa (allegato 2).

5 5 Attenendomi a quanto esplicitamente prescritto nella citata circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica preciso inoltre che: ٧ la fruizione del beneficio in questione mi consente di dedicare a mio fratello il tempo necessario per verificarne le condizioni sotto il profilo medico generale, stante la mia specifica competenza in materia, nonché dargli il conforto psicologico che nella condizione patologica nella quale versa è scientificamente dimostrato essere di particolare ausilio nel contrastare una evoluzione negativa della stessa, considerato anche il fatto che sono l unico familiare che lo segue ; ٧ sono consapevole che le agevolazioni che sono previste dall articolo 33 della legge 104 sono uno strumento di assistenza del disabile e, pertanto, il riconoscimento delle stesse comporta la conferma del mio impegno morale prima ancora che giuridico a prestare effettivamente la mia opera di assistenza; ٧ sono consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l'amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l'effettiva tutela dei disabile; ٧ mi impegno a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione della situazione di fatto e di diritto dalla quale consegua la perdita del diritto a fruire delle agevolazioni concesse. Sono certo che le precisazioni fornite Le consentiranno di rimuovere quelle legittime cautele che avevano indotto gli uffici competenti ad adottare il provvedimento di revoca dei benefici a suo tempo concessi e ripristinarne la fruizione, nell interesse di una creatura in oggettive condizioni di sofferenza, alla quale mi legano affetti e doveri dei quali credo sia intuibile la portata. In attesa di un cortese riscontro, ringrazio infinitamente e porgo i miei deferenti saluti. Dottor Carlo Casula

6 6 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Articolo 33. Agevolazioni 2. agevolazioni concesse ai genitori di un minore disabile grave La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata dalla commissione medica dell unità sanitaria locale territorialmente competente possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. 3. agevolazioni concesse per l assistenza ad un parente disabile A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

7 7 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Articolo 33. Agevolazioni 3-bis. titolo di viaggio per l assistenza ad un disabile Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito. 4. computo dei permessi ai fini dell anzianità di servizio e oneri I permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti per l assistenza ad un figlio di età inferiore a tre anni, sono compiutati ai fini del calcolo dell anzianità di servizio, e sono retribuiti dall ente assicuratore di malattia. 5. scelta della sede di lavoro più vicina al disabile da assistere Il lavoratore che assiste un disabile residente in un comune distante più di 150 km ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. 6. agevolazioni concesse ai disabili in condizioni di gravità La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. 7. estensione delle agevolazioni agli affidatari di disabili gravi Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

8 8 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. articolo 33. Agevolazioni 7-bis. revoca delle agevolazioni laddove manchino i presupposti Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'inps accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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