E LA SICUREZZA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E DEGLI IMPIANTI

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1 Il D.Lgs. 81/2008 il D.Lgs. 106/2009, le Norme Europee E LA SICUREZZA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E DEGLI IMPIANTI Vincenzo Ventimigla IL D.LGS. 81/2008, il D.Lgs. 106/2009 e le attrezzature di lavoro Art. 69 c.1 cap. 1 ATTREZZATURA DI LAVORO Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all attuazione di un processo produttivo destinato ad essere usato durante il lavoro Art. 69 c.1 cap. 2 USO DI UN ATTREZZATURA DI LAVORO Qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio Le apparecchiature elettromedicali sono attrezzature di lavoro a pieno titolo e l uso delle stesse comprende ogni operazione connessa alla funzionalità e alla sicurezza, ivi compresa l installazione, l utilizzo e la manutenzione 1

2 I Datori di Lavoro Art. 71 c. 7 Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una (formazione adeguata e specifica) informazione, formazione e addestramento adeguati; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti Alcune apparecchiature elettromedicali devono essere utilizzate ( usate ) da persone competenti e manutenute da tecnici qualificati in maniera specifica perché dal loro impiego può derivare un danno all operatore (contaminazione) o al paziente PERSONA COMPETENTE Lavoratore a cui sia stata impartita una completa informazione, formazione e addestramento all uso di una determinata attrezzatura, apparecchiatura o impianto o all esecuzione di una particolare lavorazione o mansione (può essere una autocertificazione) TECNICO QUALIFICATO Lavoratore a cui sia stata impartita una completa informazione, formazione e addestramento all uso di una determinata attrezzatura, apparecchiatura o impianto o all esecuzione di una particolare lavorazione o mansione e che sia stato riconosciuto idoneo all uso di tali attrezzature o allo svolgimento di tale mansione da un terzo (non può essere una autocertificazione) 2

3 I Datori di Lavoro Art Nell ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una (formazione adeguata) una formazione ed un addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili. 3. Le informazioni e le istruzioni d uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. Il personale che utilizza apparecchiature elettromedicali deve essere opportunamente formato e addestrato IL D.LGS. 81/2008 e i Datori di Lavoro I Datori di Lavoro Art Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all articolo 71, comma 7, ricevano una una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone (ad esempio i pazienti). 3

4 IL D.LGS. 81/2008, il D.Lgs. 106/2009 e gli operatori Gli operatori Art. 20 c. 1 I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. Direttiva CEE 2009/104 del 16 settembre 2009 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro 4

5 La Direttiva CEE 2009/104 e le attrezzature di lavoro Art. 2 lettera a) ATTREZZATURA DI LAVORO qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto usati durante il lavoro Art. 2 lettera b) USO DI UN ATTREZZATURA DI LAVORO qualsiasi operazione concernente l uso di un attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, ivi compresa la pulizia Art. 2 lettera e) OPERATORE il lavoratore o i lavoratori incaricato/i dell uso di un attrezzatura di lavoro. Art. 4 NORME CONCERNENTI LE ATTREZZATURE DI LAVORO 1. Fatto salvo l articolo 3, il datore di lavoro si procura o usa: a) attrezzature di lavoro che, messe per la prima volta a disposizione dei lavoratori nell impresa o nello stabilimento dopo il 31 dicembre 1992, soddisfino: i) le disposizioni di qualsiasi direttiva comunitaria applicabile nel settore in questione; ii) i requisiti minimi previsti nell allegato I, sempreché nessun altra direttiva comunitaria sia applicabile ovvero lo sia solo parzialmente; b) attrezzature di lavoro che, già messe a disposizione dei lavoratori nell impresa o nello stabilimento alla data del 31 dicembre 1992, soddisfino, al più tardi quattro anni dopo tale data, i requisiti minimi previsti nell allegato I; 5

6 MANUTENZIONE 2. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro, durante il loro uso, siano mantenute, mediante una manutenzione adeguata, a un livello tale da soddisfare, a seconda del caso, il paragrafo 1, lettera a) o b). VERIFICA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 1. Il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a una verifica iniziale (dopo l installazione e prima di metterle in esercizio) e a una verifica dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali, al fine di assicurarne l installazione corretta e il buon funzionamento. 6

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