FORMAZIONE PER RESPONABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
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- Nicolo Tosi
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1 FORMAZIONE PER RESPONABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI L articolo 17 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 impone al Datore di Lavoro la designazione di un responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi (RSPP). Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve essere organizzato prioritariamente all interno dell azienda o unità produttiva. Qualora tale soluzione non sia fattivamente percorribile il datore di lavoro può ricorrere a persone o servizi esterni alla società. Nei casi previsti dall articolo 34 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 il Datore di Lavoro può ricoprire direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. Nella tabella che segue vengono sinteticamente riportate le varie casistiche previste dalla norma. Tipologia Aziendale RSPP Interno RSPP Esterno RSPP Datore di Lavoro aziende industriali di cui all articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, soggette all obbligo di notifica o rapporto centrali termoelettriche impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni aziende industriali con oltre 200 lavoratori
2 industrie estrattive con oltre 50 lavoratori strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori Aziende artigiane e industriali fino a 30 X X X lavoratori 1 Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori Aziende della pesca fino a 20 lavoratori Altre aziende fino a 200 lavoratori X X X X X X X X X Qualunque sia l organizzazione prescelta la norma in argomento ha previsto che il Responsabile del Servizio di Protezione e Protezione dai rischi (RSPP) e gli Addetti a tale servizio (ASPP) possiedano particolari capacità e requisiti professionali. Per definire quali siano tali requisiti si deve far riferimento agli articoli 32 e 34 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Requisiti formativi per RSPP e ASPP ad esclusione del Datore di Lavoro-RSPP Un soggetto che intenda svolgere il ruolo di RSPP ovvero ASPP sia interno che esterno alla azienda dovrà possedere i seguenti requisiti. titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ovvero PREREQUISITO aver svolto la funzione di RSPP almeno sei mesi precedentemente alla data del 13 agosto In tale caso dovrà essere dimostrato tale requisiti mediante apposita documentazione REQUISITO FORMATIVO PERMANENTE REQUISITO FORMATIVO DI AGGIRNAMENTO attestato di frequenza, con verifica dell apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali Frequentare appositi corsi di aggiornamento secondo quanto previsto dall Accordo Stato Regioni del 26 gennaio Escluse le aziende industriali di cui all art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
3 Soggetti Formatori Al fine della presente per soggetto formatore si deve intendere: <<soggetto giuridico che assume l organizzazione materiale del corso, con disponibilità economico finanziaria e di competenze professionali, in possesso di adeguata dotazione logistica e gestionale>> I soggetti formatori autorizzati ad organizzare tali corsi di formazione per RSPP e ASPP, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi sono stati definiti dall articolo 32 comma 2 del Decreto Legislativo 4 aprile 2008, n. 81 con l Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni. I soggetti formatori sono individuati dall articolo 32 comma 2 del Decreto Legislativo 4 aprile 2008, n. 81. Tali soggetti appartengono al I blocco e sono: Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano Università INAIL Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Amministrazione della Difesa Amministrazione della Scuola Superiore della pubblica amministrazione Amministrazione delle Scuole Superiori delle singole amministrazioni pubbliche Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o Organismi Paritetici Riguardo la formazione erogata da soggetti del primo blocco, così detti ope legis, la circolare 13/SAN/2006 al punto 2 prevede che essi << omissis possano avvalersi di società private di formazione, alla quali possono demandare compiti organizzativi, amministrativi e di supporto alla didattica restando comunque fermo l obbligo in capo agli Enti di adempiere direttamente a tutte le funzioni relative alla scelta dei docenti, all approvazione dei programmi, alla valutazione dell apprendimento e al rilascio dei relativi certificati>> Con l Accordo tra lo Stato e le Regioni del 14 febbraio 2006 sono stati individuati ulteriori soggetti formatori. Essi vengono classificati in II blocco e III blocco. Sono soggetti formatori del II blocco: Amministrazioni statali e pubbliche, limitatamente al personale della P.A.: o Ministero del Lavoro e delle Attività Produttive o Ministero della Salute o Ministero dell Interno o Formez Istituzioni scolastiche Statali nei confronti del proprio personale gli ordini ed i collegi professionali limitatamente ai propri iscritti Il punto 4.2 dell Accordo Stato Regioni sancito il 26 gennaio 2006 (G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006) individua ulteriori soggetti pubblici o privati ( III blocco) che possono svolgere l attività di formativa esclusivamente previa verifica da parte della Regione o della Provincia autonoma territorialmente interessata del possesso, tra l altro, del requisito di Accreditamento alla Regione o Provincia autonoma nell ambito in cui il soggetto intende operare in conformità al modello di accreditamento definito ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166 (G.U. n162 del 14 luglio 2001). Regione Lombardia con le circolari 13/SAN/2006, 21/SAN/2006 e 32/SAN/2006 e 17 agosto 2012, n. 7 ha fornito le indicazioni operative in tema di formazione per RSPP ed ASPP.
4 Percorso formativo per RSPP e ASPP Il percorso formativo per un soggetto che intende svolgere il ruolo di RSPP è strutturato in 3 moduli obbligatori, 2 per ASPP. MODULO A CREDITO FORMATIVO PREMANENTE Corso comune per RSPP ed ASPP Costituisce il corso base per RSPP ed ASPP. Propedeutico per i successivi moduli B e C Durata minima di 28 ore Il programma dettagliato deve essere conforme all allegato A1 dell ASR 14 febbraio 2006 Modalità do verifica dell apprendimento Al termine del modulo dovrà il candidato dovrà conseguire l idoneità mediante superamento di apposito test di accertamento delle conoscenze la cui elaborazione è di competenza del Gruppo Docente e del Tutor del corso Frequenza La frequenza è obbligatoria per almeno il 90 % del monte ore. Sono esonerati dalla frequenza coloro i quali sono in possesso di uno dei requisiti di cui all articolo 32 comma 5 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (vedi allegato 1) MODULO B CREDITO FORMATIVO CON FRUIBILITA QUINQUENNALE Corso comune per RSPP ed ASPP Costituisce il corso di specializzazione, adeguato alla natura dei rischi del luogo di lavoro e delle attività lavorative Obbligatorio per RSPP ed ASPP Durata variabile da 12 a 68 ore a seconda del macrosettore di riferimento Il programma è a cura del soggetto formatore e deve rispettare i criteri dell allegato A2 dell ASR 14 febbraio 2006 Modalità do verifica dell apprendimento La valutazione si articola in verifiche intermedie e verifiche finali. Durante lo svolgimento del modulo sono previste verifiche intermedie dell apprendimento a test e a soluzioni di casi Al termine del modulo sono previste: una valutazione finale mediante una simulazione obbligatoria in situazione lavorativa durante l esecuzione di compiti coerenti con l attività di RSPP o ASPP colloquio o test Frequenza La frequenza è obbligatoria per almeno il 90 % del monte ore. Sono esonerati dalla frequenza coloro i quali sono in possesso di uno dei requisiti di cui all articolo 32 comma 5 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (vedi allegato 1)
5 MODULO C CREDITO FORMATIVO PERMANENTE Modulo di Specializzazione per soli RSPP Costituisce corso di specializzazione per soli RSPP Obbligatorio anche per coloro i quali sono esonerati dalla frequenza dei moduli A, B. Durata minima 24 ore Il programma è previsto nell allegato A 3 dell Accordo Stato Regioni del 14 febbraio Modalità do verifica dell apprendimento La valutazione si articola in verifiche intermedie e verifiche finali. Durante lo svolgimento del modulo sono previste verifiche intermedie dell apprendimento a test e a soluzioni di casi La verifica finale dell apprendimento prevede un colloquio obbligatorio Frequenza La frequenza è obbligatoria per almeno il 90 % del monte ore. AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP E ASPP RIGUARDA SOLO LE TEMATICHE DEL MODULO B Modulo di aggiornamento quinquennale. Durata: 60 ore per i macrosettori ATECO: ore per i macrosettori ATECO: ore per ASPP di qualsiasi settore ATECO Certificazione delle competenze acquisite L Accordo Stato Regioni del 14 febbraio 2006 prevede che al superamento delle verifiche finali di apprendimento di ogni singolo modulo di formazione, stante la verifica della frequenza alle ore di corso, venga rilasciato al discente specifico attestato di formazione. Tali attestati vengono rilasciati dalle Regioni e Provincie autonome ovvero dai soggetti individuati dall articolo 32 comma 4 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Regione Lombardia con le circolari 13/SAN/2006, 21/SAN/2006 e 32/SAN/2006. I modelli di attestati di formazione sono previsti dalla circolare del 17 agosto 2012, n. 7 e a tali modelli tutti i soggetti formatori che operano in Regione Lombardia devono attenersi. Ruolo delle Aziende Sanitarie Locali Regione Lombardia ed i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle Aziende Sanitarie Locali assumono un ruolo di governo delle iniziative realizzate sui territori di competenza. I servizi PSAL svolgono azioni di controllo dell offerta formativa e garantiscono l appropriatezza della formazione a favore della domanda espressa. Le ASL possono inoltre favorire una efficace razionalizzazione dell offerta formativa, facilitando la creazione do poli formativi regionali o territoriali ovvero reti di soggetti formatori.
6 Atteso il fatto che gli attestati di formazione riferiti a corsi erogati da soggetti formatori di cui al III blocco, ad eccezione dei corsi di aggiornamento, vengono rilasciati dalla ASL competente per territorio secondo le procedure di cui alle circolari regionali di cui sopra; il Servizio PSAL della ASL di Milano sorveglia la correttezza formale e la qualità sostanziale della formazione erogata dai soggetti formatori di cui al III blocco, anche attraverso verifiche in loco. Tale attività di sorveglianza garantisce oltre alla correttezza formale e la verifica dei profili qualitativi, la conoscenza delle iniziative formative che si realizzano sul territorio. Il punto 3 della circolare 21/SAN/2006 prevede inoltre che tutti i soggetti formatori, compresi quelli del primo blocco, trasmettano alla ASL competente per territorio ove il corso di formazione è stato erogato, i verbali di verifica finale dell apprendimento secondo il modello previsto all allegato IV della stessa circolare. Al fine di dare seguito a tale disposizione normativa la scrivente Azienda Sanitaria Locale ha provveduto ad adottare una specifica organizzazione. Le comunicazioni di cui in precedenza dovranno essere inviate con cadenza semestrale, e più precisamente a fine giugno e fine dicembre di ogni anno. L invio potrà avvenire anche con modalità telematica all indirizzo mail: psal@asl.milano.it. In tale caso il soggetto formatore sarà responsabile di conservare gli atti originali per il periodo previsto dalla legge e di metterli a disposizione dell organo di vigilanza in caso di richiesta. Al contempo il soggetto formatore dovrà compilare in ogni sua parte ed inviare al medesimo indirizzo mail il report di cui all allegato II della presente nota (da realizzare su foglio di calcolo elettronico). Nei riguardi dei soggetti formatori appartenenti al I e II blocco, il Servizio PSAL oltre a registrare le comunicazioni trasmette e verificare il rispetto delle disposizioni normative ha attivato specifici controlli. Tali verifiche possono essere realizzate in situ, ovvero durante lo svolgimento di iniziative formative di cui si è venuti a conoscenza oppure ex post a seguito di acquisizione di attestati di formazione nel corso della normale attività di istituto. Tali verifiche possono riguardare svariati aspetti e sono tese a verificare il corretto svolgimento dei percorsi formativi secondo gli standard previsti dalla normativa nazionale e regionale.
7 Allegato I : Esonero dalla frequenza dei moduli A e B Classe di Laurea Tipologia L7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE L8 INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE L9 INGEGNERIA INDUSTRIALE L17 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA L23 SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA LM26 di cui al decreto del Ministro dell università e della ricerca in data 16 marzo 2007, INGEGNERIA DELLA SICUREZZA pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, 4 di cui al decreto del Ministro dell università e della SCIENZE DELL'ARCHITETTURA E DELL'INGEGNERIA ricerca scientifica e tecnologica in data 4 EDILE agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 245 del 19 ottobre di cui al decreto del Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 245 del 19 ottobre di cui al decreto del Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 245 del 19 ottobre di cui al decreto del Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 INGEGNERIA INDUSTRIALE agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 245 del 19 ottobre di cui al decreto del Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001 altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente
8 Allegato II: Foglio di calcolo ad uso esclusivo dei soggetti formatori appartenenti al I blocco n. corsi ENTE FORMATORE SOGGETTI FORMATORI APPARTENENTI AL I BLOCCO indirizzo sede corso TIPO CORSO edizione data inizio data fine resp. Progetto formativo n. formati
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