REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)
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1 COMUNE DI PONTE LAMBRO Provincia di Como UFFICIO TRIBUTI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)
2 APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 8 DEL 16 FEBBRAIO SOMMARIO ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ARTICOLO 2 SOGGETTO ATTIVO ARTICOLO 3 SOGGETTI PASSIVI ARTICOLO 4 CRITERI DI CALCOLO DELL ADDIZIONALE ARTICOLO 5 DETERMINAZIONE DELL ALIQUOTA ARTICOLO 6 MODALITA DI VERSAMENTO ARTICOLO 7 SANZIONI ED INTERESSI ARTICOLO 8 - EFFICACIA 2
3 ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1 - Il presente regolamento viene adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. N. 3 del 18 Ottobre 2001), dagli articoli. 52 e 59 del Decreto Legislativo N. 446 del 15 Dicembre Ai fini dell applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge N. 212 del 27 Luglio 2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il Decreto Legislativo N. 267 del 18 Agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione. 3 - Il regolamento disciplina l applicazione dell aliquota di compartecipazione dell addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita a norma dell articolo 48, comma 10, della Legge N. 449 del 27 Dicembre 1997, come modificato dall articolo 1, comma 10, della Legge N. 191 del 16 Giugno 1998, dall articolo 1 del Decreto Legislativo N. 360 del 28 Settembre 1998, come modificato dall articolo 12 della Legge N. 133 del 13 maggio 1999, e dall articolo 6, comma 12, della Legge N. 488 del 23 Dicembre 1999, e come integralmente modificato dall articolo 1, comma 142, della Legge N. 296 del 27 Dicembre 2006; 4 - Per la disciplina dell imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale. ARTICOLO 2 SOGGETTO ATTIVO 1 - L addizionale in oggetto è riscossa direttamente dal Comune di Ponte Lambro, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell Economia e delle Finanze, ai sensi dell articolo 1, comma 143, della Legge N. 296 del 27 Dicembre ARTICOLO 3 SOGGETTI PASSIVI 1 - Sono obbligati al pagamento dell addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Ponte Lambro, alla data del primo Gennaio dell anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti. ARTICOLO 4 CRITERI DI CALCOLO DELL ADDIZIONALE 1 - L addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all articolo 165, del Decreto del Presidente della Repubblica N. 917 del 22 Dicembre 1986, nel rispetto delle vigenti normative. 3
4 ARTICOLO 5 DETERMINAZIONE DELL ALIQUOTA 1 - L aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142, lettera a), della Legge N. 296 del 27 Dicembre 2006; 2 - L aliquota è determinata annualmente dal Comune con apposita deliberazione; in assenza di provvedimento è confermata l aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall articolo 1, comma 169, della Legge N. 296 del 27 Dicembre 2006; 3 - La deliberazione, di cui al comma 2, è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell Economia e delle Finanze del 31 Maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 130 del 5 Giugno L efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet. ARTICOLO 6 MODALITA DI VERSAMENTO 1 - Il versamento dell addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell imposta sul reddito delle persone fisiche. 2 - L acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall art. 1, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo N. 360 del 28 Settembre 1998 ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili effettuate a partire dal mese di marzo. L aliquota necessaria ai fini della determinazione dell acconto è assunta nella misura deliberata per l anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all articolo 5, comma 2, sia effettuata non oltre il 15 Febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine; 3 - Il saldo dell addizionale dovuta è determinato all atto delle operazioni di conguaglio ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di Dicembre. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro l addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati ( CUD ) di cui all articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica N. 322 del 22 Luglio 1998 e s.m.i. ARTICOLO 7 SANZIONI ED INTERESSI 1 - In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, in saldo o in acconto, del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai Decreti Legislativi N e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge. 4
5 ARTICOLO 8 EFFICACIA 1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al Decreto Legislativo N. 360 del 28 Settembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi; 2 - Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell articolo 52 del Decreto Legislativo N. 446 del 15 Dicembre 1997, il 1 gennaio
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