Confindustria Mantova 07 marzo Relatore: Giampaolo Galeazzi

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1 Confindustria Mantova 07 marzo 2014 Relatore: Giampaolo Galeazzi 1

2 Il Ddl Milleproroghe approvato dalla Camera il 17 febbraio 2014 posticipa fino al 31 dicembre 2014 l applicazione dell'attuale regime cartaceo, basato su registri di carico/scarico e formulari di trasporto, e del relativo regime sanzionatorio Confermata invece la partenza dell'operatività del sistema dal 3 marzo 2014 per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, nonché i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani (pericolosi e non) della Regione Campania Il Ddl 2027 ( Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 150/2013 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ) torna ora in Senato per la definitiva approvazione. Il nuovo comma 3.1 dell articolo 10, aggiunto durante il passaggio a Montecitorio, prevede la modifica del regime transitorio per la definitiva entrata a regime del nuovo sistema informatico di controllo dei rifiuti, stabilito dal Dl 101/2013. La proroga alla fine del 2014 riguarda sia l applicazione degli articoli 188, 189, 190 e 193 del Dlgs 152/2006 (quelli relativi a registri, formulari e Mud) e del relativo regime sanzionatorio, nella versione antecedente le modifiche apportate dal Dlgs 205/2010, sia la non applicazione del regime sanzionatorio Sistri 2

3 È in via di perfezionamento un decreto ministeriale che trasformerebbe da obbligatorio a facoltativo l utilizzo del Sistri da parte di alcuni piccoli produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi. Il Ministero ha confermato la prossima pubblicazione di un regolamento che renderebbe opzionale l uso del nuovo sistema di tracciamento telematico per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con non più di 10 dipendenti ed operanti nei settori industria, artigianato, commercio, sanitario e servizi In base ad uno schema in circolazione dell emanando Dm, nessuna deroga all obbligo di iscrizione al Sistri sarebbe però prevista per i citati produttori iniziali che effettuano anche attività di stoccaggio di rifiuti. Tra le novità già operative, si segnala che sul portale Sistri ( sono state pubblicate le Guide Rapide aggiornate (produttori, trasportatori, recuperatori-smaltitori e intermediari, mentre rappresenta una novità assoluta la guida per la Regione Campania), introdotti nuovi servizi a supporto delle aziende e pubblicato un nuovo Video Tutorial per gli operatori. 3

4 Dm Ambiente 17 dicembre 2009 Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - Sistri CIRCOLARE n. 1 per l applicazione dell articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, concernente semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilita dei rifiuti (SISTRI), convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 (G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013) 4

5 INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA DEI RIFIUTI 5

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7 NORMATIVA NUOVO TESTO UNICO in materia ambientale (D.Lgs. 152/06) Dal Testo Unico ai sensi della legge 308/2004 (approvato il 29/03/06) L.308/04 VIA VAS IPPC ACQUE SUOLO RIFIUTI ARIA DANNO AMB. AREE PROT. PARTE 2 PARTE 3 PARTE 4 PARTE 5 PARTE 6 PARTE 1 COMUNE D.Lgs 152/06 7

8 Codice Ambientale D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (G.U. del 14 aprile 2006) entrato in vigore 29 aprile 2006 Negli anni successivi subisce diverse modifiche ed integrazioni: D.Lgs. 205 del 2010 recepisce la direttiva europea 2008/98/CE Entra in vigore il 25 dicembre 2010 Molti dei principi contenuti nel decreto hanno necessità di provvedimenti attuativi. D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 vigente dal 16 agosto 2011 DL 13 agosto 2011, n. 138 vigente dal 13 agosto 2011 DL 14 settembre 2011, n. 138 vigente dal 13 agosto 2011 DL 6 dicembre 2011, n 201, art 40 c. 8 semplificazioni per la gestione dei rifiuti a pericolo infettivo di estetisti e tatuatori DL 9 febbraio 2012, n. 5, art.28 - modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo per aziende agricole 8

9 PRINCIPI GENERALI Precauzione Prevenzione Sostenibilità Responsabilizzazione RESPONSABILITA ESTESA DEL PRODUTTORE PRIORITA NELLA GESTIONE Prevenzione Preparazione per il riutilizzo Riciclaggio Recupero (compresa energia) Smaltimento ESCLUSIONI PARTICOLARI TIPOLOGIE TERRE E ROCCE DA SCAVO OLI USATI ROTTAMI FERROSI ASPETTI PARTICOLARI Rifiuti da manutenzione Pulizia manutentiva fogne DEFINIZIONI Rifiuto Sottoprodotto Produttore Detentore Gestione Raccolta Raccolta differenziata Recupero Smaltimento Deposito temporaneo Centro Comunale di raccolta NUOVE DEFINIZIONI Intermediario Commerciante Rifiuto pericoloso... DEFINIZIONI CANCELLATE Luogo di produzione rifiuti Materia prima secondaria SANZIONI / REATI Abbandono privati/enti-imprese Gestione non autorizzata Divieto miscelazione e diluizione rifiuti pericolosi Omessa bonifica Traffico illecito CLASSIFICAZIONE Urbani Speciali Pericolosi / Non pericolosi Tracciabilità dei rifiuti: SISTRI Registro di carico e scarico Formulari CATASTO DEI RIFIUTI MUD AUTORIZZAZIONI ORDINARIA SEMPLIFICATA Iscrizione Albo Gestori Ambientali ORDINARIA SEMPLIFICATA Violazioni del sistema tracciabilità dei rifiuti Violazione Registri / Formulari 9

10 Definizione di rifiuto Art. 183, comma 1, lett. a) d.lgs 152/2006, mod. d.lgs 205/2010 Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi Allo stesso articolo viene definito anche quando un rifiuto è pericoloso (comma 1 lett. b) Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del medesimo decreto Art. 184-ter, comma 1 d.lgs 152/2006, mod. d.lgs 205/2010 Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto ad un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo... 10

11 Definizione di cessazione di qualifica di rifiuto Art. 184-ter d.lgs 152/2006, mod. d.lgs 205/2010 Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. 11

12 Disciplina sui rifiuti (d.l.gs 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni) Extra disciplina sui rifiuti RIFIUTO SOTTOPRODOTTO dalla fase originaria MPS materia prima seconda Smaltimento Recupero cessa di essere RIFIUTO dopo la fase del recupero 12

13 Responsabilità della gestione dei rifiuti Art. 188, comma 1 d.lgs 152/2006 Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono: - direttamente al loro trattamento, - oppure li consegnano ad un intermediario,o commerciante, a ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, - o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti. Deve essere garantita LA TRACCIABILITA' dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale 13

14 Deposito temporaneo Art. 183, comma 1, lett. bb) d.lgs 152/2006 Il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci. testo aggiunto DL 9/02/2012 Raccolta: l operazione di prelievo, cernita preliminare e deposito, compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento. 14

15 Condizioni per il Deposito Temporaneo Rifiuti pericolosi Rifiuti non pericolosi Con cadenza almeno trimestrale o Quando il deposito raggiunge i 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi In ogni caso, il Deposito Temporaneo non può mai superare l anno anche se non si raggiungono mai i suddetti quantitativi max. 15

16 Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti Art. 185, d.lgs 152/2006, mod. d.lgs 205/2010 Non rientrano: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera; b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; d) i rifiuti radioattivi; e) i materiali esplosivi in disuso; f) le materie fecali, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. 16

17 Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti Art. 185, d.lgs 152/2006, mod. d.lgs 205/2010 Sono esclusi anche: i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/Ce della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, purchè non classificato come rifiuto o possa avere la qualifica di sottoprodotto. 17

18 Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti Art. 185, d.lgs 152/2006, mod. d.lgs 205/2010 Sono esclusi: a) le acque di scarico; b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (Ce) n. 1069/2009, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (Ce) n. 1069/2009 ; d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.lgs 30 maggio 2008, n 117. Il regolamento (Ce) n. 1069/2009 norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano abroga a far data dal 4 marzo 2011 il regolamento (Ce) n. 1774/

19 Definizione di sottoprodotto Art. 183, comma 1, lett. qq) d.lgs 152/2006, mod. d.lgs 205/2010 Qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2. 19

20 Definizione di sottoprodotto Art. 184-bis, comma 1 d.lgs 152/2006, mod. d.lgs 205/2010 condizioni a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. 20

21 Definizione di sottoprodotto Art. 184-bis, comma 2 d.lgs 152/2006, mod. d.lgs 205/2010 criteri possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. ATTENZIONE All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 4001, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria. 21

22 Oneri del Produttore Art. 188 e seg., d.lgs 152/2006 Priorità: a) autosmaltimento dei rifiuti (non vigente) b) conferimento a terzi autorizzati; c) conferimento al servizio pubblico di raccolta previa convenzione. DIVIETO DI ABBANDONO Rispetto limiti deposito temporaneo; Registro cronologico (SISTRI) se tenuto in alternativa Registri carico e scarico; Conferimento a soggetti autorizzati; Scheda movimento (SISTRI) se tenuto in alternativa Formulario 22

23 TRACCIABILITA DEI RIFIUTI Art. 188-bis d.lgs 152/2006 (ripristinato) La tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale. A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire: a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193. Il soggetto che aderisce a (Sistri), non è tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta: dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione Sistri. 23

24 INTRODUZIONE AL SISTRI 24

25 Cos'è il "Sistri"? Il sistema di controllo "informatico" della tracciabilità dei rifiuti denominato "Sistri" è stato istituito dal MinAmbiente alla fine del 2009, con l'obiettivo di sostituire il sistema di controllo "cartaceo" della gestione dei rifiuti basato su formulari di trasporto, registri di carico e scarico e Modello unico ambientale (Mud), utilizzato in Italia dal Il Sistri ha un duplice obiettivo: da un lato, rendere più costante e aggiornato il controllo sui flussi dei rifiuti speciali (e di quelli urbani campani); dall'altro semplificare le procedure per le imprese coinvolte nella gestione dei rifiuti. Oltre ad accentrare tutte le informazioni in un sistema di memorizzazione telematico, al quale ogni operatore della filiera deve fare riferimento per la comunicazione delle quantità e delle qualità dei rifiuti gestiti, il Sistri punta ed è questa la seconda grande novità del sistema di controllo telematico a "tracciare" il trasporto dei rifiuti. 25

26 Dr.G. Galeazzi

27 I DISPOSITIVI ELETTRONICI un dispositivo elettronico per l accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema, definito dispositivo USB, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite e a memorizzarle sul dispositivo stesso. Ciascun dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di gestione dei rifiuti. Tali certificati consentono l identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche ai sensi dell art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Ciascun dispositivo USB contiene: l identificativo utente (username), la password per l accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK); Dr.G. Galeazzi

28 I DISPOSITIVI ELETTRONICI un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo, definito black box. La consegna e l installazione della black box avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco è fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB e disponibile sul Portale SISTRI. Dr.G. Galeazzi

29 Il flusso operativo base della Scheda Sistri è il seguente: 29

30 La piena operatività del Sistri Il 31 ottobre 2013 è entrata in vigore la legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto-legge 101/2013 ("Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"), che all'articolo 11 stabilisce il nuovo campo di applicazione obbligatorio del Sistri, detta la tempistica per la partenza operativa del sistema e rimanda l'applicazione delle sanzioni (e l'addio a registri e formulari) all'estate del

31 La piena operatività del Sistri Oltre ad escludere dal campo di applicazione obbligatorio del Sistri i rifiuti speciali non pericolosi, il Dl 101/2013 convertito dalla legge 125/2013 puntualizza ulteriormente il campo di applicazione del nuovo sistema di controllo: a) in relazione ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi obbligati a iscriversi al Sistri, precisando che l'obbligo vale solo per gli "enti e le imprese" che producono rifiuti "speciali"; b) in relazione ai "nuovi produttori" di rifiuti, specificando che sono obbligati quelli che "trattano o producono rifiuti pericolosi"; c) in relazione agli enti e imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, chiarendo che l'obbligo vale sia per i rifiuti speciali, sia per i rifiuti urbani (ma per questi ultimi il Sistri scatterà solo a partire dal 30 giugno 2014, in via sperimentale); 31

32 La piena operatività del Sistri d) in relazione ai raccoglitori e trasportatori a titolo professionale, precisando che sono obbligati ad iscriversi: quelli che gestiscono rifiuti "speciali" pericolosi (per i rifiuti "urbani" pericolosi è invece prevista una fase sperimentale di applicazione del Sistri, a partire dal 30 giugno 2014); i "vettori esteri" che operano sul territorio nazionale ("effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio"); e) la possibilità di aderire volontariamente al Sistri viene espressamente prevista anche a favore di intermediari e commercianti. 32

33 Alcune osservazioni Il Dl 101/2013 è arrivato a quattro mesi di distanza dal Dm Ambiente 20 marzo 2013 ("Termini di riavvio progressivo del Sistri"), con cui il Governo aveva ufficialmente posto termine al periodo di "sospensione" del nuovo sistema di controllo (decretato d'urgenza nell'estate dello scorso anno con il Dl 83/2012) optando per una (ri)partenza graduale dello stesso, con una prima fase di esercizio ristretta a una porzione ridotta di utenti ( "che consenta di verificare il comportamento in condizioni reali di utilizzo e sia l'occasione per consolidare le procedure di erogazione dei servizi e gli strumenti di diagnostica e monitoraggio, necessari per tenere sotto controllo il sistema nella fase di piena operatività"). 33

34 Gradualità confermata dal Dl 101/2013, che oltre ad escludere i rifiuti non pericolosi dal Sistri ha ristretto le categorie di soggetti obbligati nella prima fase con il rinvio previsto a favore dei produttori di rifiuti. La tempistica prefissata dal Dm 20 marzo 2013 è stata sostanzialmente confermata per gli enti e le imprese di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi a titolo professionale, e per quelli che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti (speciali) pericolosi, inclusi i nuovi produttori, in relazione ai quali l'operatività del Sistri è scattata il 1 ottobre Gli altri soggetti obbligati all'iscrizione al Sistri (cioé gli enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani campani), salvo che decidano volontariamente di utilizzare il Sistri a partire dal 1 ottobre, hanno sei mesi di tempo in più per adeguarsi perché nei loro confronti l'entrata in operatività del sistema è fissata per il 3 marzo

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36 La legge 125/2013 di conversione del Dl 101/2013 è interventua anche sul cd. "regime binario", cioè il periodo transitorio di adeguamento in cui vecchi adempimenti "cartacei" e nuovi adempimenti "informatici" coesistono che, secondo quanto previsto dal Dm 17 dicembre 2009, sarebbe dovuto durare un mese a partire dall'entrata in operatività del nuovo sistema. Giova infine ricordare che il Dm 20 marzo 2013 ha previsto una fase iniziale di riallineamento dei dati e delle informazioni contenute nel Sistri, resosi necessaria vista l'inoperatività del sistema durata alcuni mesi a cavallo tra il 2012 e il 2013, a cui gli enti e le imprese già iscritte sono tenuti a partecipare attivamente. Il riallineamento deve essere messo in atto nei cinque mesi precedenti all'entrata in operatività del sistema. Tale finestra temporale, all'interno della quale enti e imprese devono utilizzare i nuovi strumenti applicativi del Sistri continuando però a rispettare i (pre)vigenti obblighi in materia di registri di carico e scarico e di formulari di identificazione (articoli 190 e 193 del Dlgs 152/2006 nella versione antecedente l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal Dlgs 205/2010), è stata allungata dalla fino al 1 agosto 2014 ("dieci mesi successivi alla data del 1 ottobre 2013"). 36

37 Nella tabella che segue si riportano le diverse tipologie di soggetti obbligati ad iscriversi al Sistri con relative scadenze, alla luce del combinato disposto stabilito dall'articolo 11 del Dl 101/2013 (come convertito dalla legge 125/2013), dal Dm 20 marzo 2013, dal Dm 52/2011 (cd. "Tu Sistri" ampiamente richiamato dal decreto 20 marzo 2013), dalla Parte IV del Dlgs 152/2006, dal Dlgs 205/2010 e delle indicazioni fornite dal MinAmbiente con la circolare 31 ottobre 2013, n. 1 "Applicazione dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, concernente "semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti..." (Sistri), convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125" (che ha sostituito la nota pubblicata il 1 ottobre dallo stesso Dicastero), e con i "due quadri sinottici Sistri" rispettivamente dedicati agli adempimenti normativi (pubblicato l'11 novembre 2013) e agli adempimenti tecnici (pubblicato il 3 dicembre 2013). 37

38 Soggetti obbligati 1) Enti e imprese che raccolgono o trasportano a titolo professionale rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale (*) 2) Enti e imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione - anche senza detenzione - di rifiuti speciali pericolosi (**), inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi (***) Scadenzario 30 aprile 2013 Avvio delle procedure di verifica e allineamento 30 settembre 2013 Termine delle procedure di verifica e allineamento 1 ottobre 2013 Termine iniziale di operatività del Sistri Termine finale degli adempimenti e degli obblighi in materia di formulari di trasporto, registri di carico e scarico 31 luglio 2014 e Mud (e di applicazione del relativo regime sanzionatorio) Entrano in vigore le modifiche apportate dal Dlgs 1 agosto /2010 agli articoli 188, 188-bis, 188-ter, 189, 190 e 193 del Dlgs 152/ agosto 2014 Applicazione del regime sanzionatorio Sistri (*) Sono obbligati ad iscriversi al Sistri i vettori stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all'interno del territorio nazionale ovvero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri (nel caso di trasporti transfrontalieri dall'estero con destinazione nel territorio nazionale o con solo attraversamento del territorio nazionale si applicano le disposizioni sulla tracciabilità previste dal regolamento 1013/2006/Ce sulle spedizioni di rifiuti). (**) "In deroga", l'operatività del Sistri per le attività di stoccaggio (deposito preliminare o messa in riserva) dei rifiuti speciali pericolosi, effettuato dai produttori degli stessi all'interno del luogo di produzione, scatta il 3 marzo 2014 (circolare 31 ottobre 2013, si veda però il parere n. 8 contenuto nel quadro sinottico pubblicato il successivo 11 novembre). (***) Trattasi dei "soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura o composizione, ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti pericolosi" (circolare 31 ottobre 2013). 38 Questo significa che sono esclusi dall'obbligo di adesione al Sistri solo i soggetti che trattano rifiuti non pericolosi producendo rifiuti non pericolosi (quadro sinottico 11 novembre 2013). Nelle more delle modifiche delle procedure informatiche, i "nuovi produttori" sono tenuti a iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori.

39 Soggetti obbligati 1) Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi 2) Comuni e imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania 3) Enti e imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti (cd. "autoproduttori"), iscritti all'albo nazionale in categoria 5 (raccolta e trasporto rifiuti pericolosi) oppure ai sensi dell'articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006 Scadenzario 30 settembre 2013 Avvio delle procedure di verifica e allineamento 28 febbraio 2014 Termine delle procedure di verifica e allineamento 3 marzo 2014 Termine iniziale di operatività del Sistri 31 luglio 2014 Termine finale degli adempimenti e degli obblighi in materia di formulari di trasporto, registri di carico e scarico e Mud (e di applicazione del relativo regime sanzionatorio) 1 agosto 2014 Entrano in vigore le modifiche apportate dal Dlgs 205/2010 agli articoli 188, 188-bis, 188-ter, 189, 190 e 193 del Dlgs 152/ agosto 2014 Applicazione del regime sanzionatorio Sistri 39

40 Soggetti obbligati 1) Enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale. 2) Enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi. Scadenzario 30 dicembre 2013 Termine entro il quale deve essere approvato il Dm di disciplina delle modalità della fase sperimentale 30 giugno 2014 Termine iniziale della fase di applicazione sperimentale del Sistri (*) La fase sperimentale per l'applicazione del Sistri al trasporto, alla gestione e al commercio dei rifiuti urbani pericolosi scatterà "dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio" (gli effetti non riguarderanno né i produttori di rifiuti pericolosi urbani, né le fasi di raccolta o conferimento precedenti a quelle sopraindicate). 40

41 Soggetti obbligati 1) Soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi nell'ambito di un trasporto intermodale, in attesa della presa in carico da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto Scadenzario 30 dicembre 2013 Termine entro il quale deve essere approvato il Dm di disciplina delle modalità della fase sperimentale Sottolinea la circolare MinAmbiente del 31 ottobre 2013 che "per i terminalisti e gli altri operatori della fase intermedia del trasporto intermodale, l'obbligo di iscrizione è stabilito direttamente dalla norma ma, per tener conto delle peculiarità dell'attività di detti operatori, è prevista l'adozione di un decreto ministeriale che stabilisca a regime le modalità di applicazione". Una possibile quarta fase di applicazione del Sistri discende dal confronto tra il nuovo comma 1 dell'articolo 188-ter, come modificato dalla legge 125/2010, il quale stabilisce l'obbligo di iscrizione al Sistri per determinati soggetti nell'ambito del trasporto intermodale (terminalisti, imprese portuali, operatori logistici e altri), e i commi 2 e 3 dell'articolo 11 della stessa legge di conversione del Dl /2013, che stabiliscono i termini di entrata di operatività del Sistri per le singole categorie di operatori, senza menzionare gli

42 Le "vicissitudini" del Sistri Prima di passare al vaglio tutte le regole di funzionamento del Sistri, è doveroso ripercorrere brevemente le travagliate vicende che hanno segnato l'entrata in vigore operativa del Sistri che, in base a quanto previsto originariamente dal regolamento istitutivo (decreto MinAmbiente 17 dicembre 2009 di attuazione dell'articolo 14-bis, decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, con cui pochi mesi era stato previsto il finanziamento del nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti), avrebbe dovuto verificarsi il 13 luglio Un mese dopo, il 12 agosto 2010, sarebbe dovuto terminare il cd. "regime binario" (il periodo transitorio di contemporanea applicazione dei vecchi adempimenti "cartacei" e dei nuovi adempimenti "informatici" già segnalato al precedente capitolo), e il Sistri avrebbe dovuto sostituire a regime la stragrande maggioranza dei formulari di trasporto e dei registri di carico utilizzati in Italia. 42

43 Le "vicissitudini" del Sistri Le previsioni iniziali non sono state però rispettate visto che il Sistri è stato differito (a più riprese), soppresso, ripristinato, nuovamente prorogato, sospeso e infine riavviato con il Dm 20 marzo 2013 e il Dl 101/2013. A partire dall'estate del 2010 il Governo ha infatti puntualmente prorogato la durata del suddetto "regime binario" (che poi binario è stato solo sulla carta, visto che anche prima della sospensione del Sistri era utilizzato da pochissimi operatori) fino ad arrivare al Dm 26 maggio 2011, in base al quale il Sistri sarebbe dovuto diventare operativo in maniera scaglionata a seconda delle categorie di operatori tra il 1 settembre 2011 e il 2 gennaio Nell'agosto dello stesso anno è però intervenuta la manovra economica estiva del Governo (Dl 138/2011 e legge 148/2011), con cui il Sistri è stato dapprima soppresso il 13 agosto 2011 (Dl 138/2011) e poi ripristinato dalla legge di conversione (legge 148/2011) il 17 settembre Ripristino con proroga visto il nuovo "termine di entrata in operatività" fissato al 9 febbraio 2012 per tutti gli operatori coinvolti (con l'eccezione dei piccolissimi produttori). Tale termine è poi stato slittato al 2 aprile 2012 in base a quanto stabilito dal "Milleproroghe 2012" (Dl 216/2011), e al 30 giugno 2012 con l'entrata in vigore della legge 14/2012 di conversione dello stesso decreto emergenziale. 43

44 Le "vicissitudini" del Sistri A pochi giorni del termine fissato dalla legge 14/2012, il nuovo giro di proroghe è stato interrotto dalla improvvisa "sospensione" del Sistri, grazie all'articolo 52 del Dl 83/2012 (cd. "Dl Crescita") entrato in vigore il 26 giugno 2012 che così recita: "allo scopo di procedere (...) alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (...) il termine di entrata in operatività del Sistema Sistri (...) è sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento informatico relativo". Il resto è storia recente, con l'entrata in vigore dei Dm 20 marzo 2013 e Dl 101/2013 che hanno sancito la "ripartenza" del Sistri prorogando all'estate 2014 il "regime binario". 44

45 SIMULAZIONE GRAFICA CON PASSAGGI INFORMATICI 45

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