CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
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- Ferdinando Rizzi
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1 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
2 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (schema tipo) Premesso che con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d opera ai sensi dell Artt.2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile, dell art.409 del codice di procedura civile. TRA Il Comune di Prato, con sede legale in Piazza del Comune n.2, di seguito denominato Comune, rappresentato (nome del dirigente e tutti i suoi dati). E il/la Sig/Sig.ra (nome del collaboratore e suoi dati), di seguito indicato/a come collaboratore, CIO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART.1 Oggetto dell incarico: 1. Il Comune affida l incarico di collaborazione coordinata e continuativa che avrà i seguenti contenuti: (Indicare l attività svolta) ART.2 Modalità di svolgimento della collaborazione 1. La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti del committente. 2. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Comune, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche del committente alle quali il collaboratore dovrà attenersi. 3. L Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all espletamento dell attività sopra specificata. 4. Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con preventiva Pagina 2 di 6
3 comunicazione all Ente, tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con il Comune di Prato. 5. Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell art.1456 del C.C., nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse. ART.3 Obblighi di riservatezza 1. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi. 2. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell art del codice civile. ART.4 Decorrenza e durata dell incarico 1. Il presente contratto ha decorrenza dal e fino al..con possibilità di proroga sulla base delle necessità del Comune. Oppure in caso di collaborazione con prestazione oraria Il presente contratto ha decorrenza dal e fino al.., prestando (indicare il numero di ore) alla settimana (oppure al mese). 2.(Nome del coordinatore e supervisore del collaboratore) redige trimestralmente un giudizio sul lavoro svolto per verificare la rispondenza di quanto prodotto ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, oltre al rispetto dei tempi di consegna dei lavori affidati. 3. L incarico sarà definitivamente interrotto in caso di giudizio negativo, dandone motivazione scritta al collaboratore. ART.5 Compenso 1. A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti, previa verifica del loro esatto adempimento, il Comune di Prato corrisponderà al collaboratore un compenso complessivo (annuale, semestrale, trimestrale, o altra durata complessiva stabilita nel contratto oppure orario) di euro.. comprensivi di ogni ritenuta di legge (e non soggetto a iva, ai sensi dell art. 5 del D.P.R. 633/72). Acconti di detto importo vengono corrisposti al collaboratore in rate mensili nel mese successivo a Pagina 3 di 6
4 quello in cui è stata prestata la collaborazione, lo stesso giorno del pagamento degli emolumenti erogati dall ente. 2. Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell incarico. 3. La liquidazione e il pagamento di ciascuna rata è quindi subordinata alla valutazione positiva che il coordinatore e supervisore avrà espresso nei modi e nei tempi previsti all art.4, nonché ai sensi dell art e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile e dell art. 409 del Codice di procedura civile. ART.6 Rimborso delle spese di trasferta 1. In caso di trasferte del collaboratore fuori dal territorio del Comune di Prato, per motivi direttamente collegati all incarico, le relative spese (spese di viaggio, vitto, alloggio), preventivamente autorizzate, saranno rimborsate a piè di lista e previa presentazione di documenti giustificativi per un importo massimo di euro (deve essere definito nel disciplinare l importo massimo riconosciuto ad ogni collaboratore in relazione alle disponibilità finanziarie assegnate alle strutture dove opera il collaboratore). ART.7 Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione 1. Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità si applicano le seguenti disposizioni legislative: Art. 2, comma 26, legge n.335/1995, che ha previsto l istituzione di un apposita gestione separata presso l Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale; D. lgs. 151/01 smi e altre disposizioni normative vigenti in materia che, disciplinano il trattamento per la tutela della maternità e dell assegno per il nucleo familiare Art.51, comma 1, legge n.488/1999, che ha previsto l estensione della tutela contro il rischio di malattia; Art.5 D. Lgs. N.38/2000 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l obbligo assicurativo contro gli infortuni; 2. Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per lunghi periodi, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo: in caso di infortunio, fino a guarigione ; in caso di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto; In caso di maternità, per i periodi riconosciuti dalle normative vigenti in materia. In tal caso la durata del rapporto è prorogata, compatibilmente con l attività da svolgere desunta in contratto, per un periodo pari alla sospensione. Su richiesta le titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa possono usufruire della sospensione della prestazione senza corrispettivo per un periodo Pagina 4 di 6
5 che va dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto fino alla data di compimento del 7 mese di vita del bambino. Nel caso di impossibilità di proroga del rapporto è riconosciuto un diritto di prelazione per assegnazione di altro incarico di contenuto analogo. 3. Il collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all Ente di intervenire con soluzioni alternative. 4. In caso di malattia e infortunio il collaboratore deve presentare entro 48 ore al committente la relativa documentazione sanitaria. 5.Il collaboratore ha diritto al godimento di un periodo di recupero psico-fisico (riposo, malattia e infortunio) pari a un decimo della durata del contratto da usufruire compatibilmente con le esigenze dell incarico. ART.8 Estinzione del contratto 1. Il contratto termina alla scadenza del termine concordato, con la possibilità di proroga sulla base delle necessità del Comune. 2. L Ente e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. 3.In caso di mancato preavviso l Ente e il collaboratore rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato. 4.Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verifichino: gravi inadempienze contrattuali; sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere; commissioni di reati tra quelli previsti dall art.15 della legge n.55/90 e successive modificazioni; danneggiamento o furto di beni; inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt.2 e 3;. impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell incarico. Pagina 5 di 6
6 ART. 9 Diritti sindacali 1.I collaboratori hanno diritto a partecipare a tre assemblee sindacali annue, previa specifica comunicazione delle OO.SS. firmatarie del Protocollo d intesa del 28/04/04, anche congiuntamente ai lavoratori dipendenti dell ente. 2.L esercizio del diritto avverrà con le stesse modalità disposte dal contratto decentrato per il personale dipendente. 3.Viene messa a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle OO.SS.. Il collaboratore., nato a.. il giorno.. e residente in via/ piazza... Comune di.. autorizza il Comune di Prato al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla DLgs. n.196/2003. Letto, approvato e sottoscritto, Il collaboratore Il Dirigente di Area/ del Servizio Pagina 6 di 6
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