B.- LA POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA B1.- Assicuratrice Milanese spa rilascia una tutela legale con le seguenti caratteristiche:
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- Arturo Locatelli
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1 B.- LA POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA B1.- Assicuratrice Milanese spa rilascia una tutela legale con le seguenti caratteristiche: 1) copertura delle spese giudiziali e stragiudiziali, sia civili che penali; 2) copertura delle spese peritali (senza limitazioni); 3) massimali illimitati; 4) nomina da parte della compagnia di legali e periti di elevata professionalità e, comunque, possibilità di libera scelta del legale da parte dell Assicurato. Trattasi di una polizza di soli 5 articoli, lineare, con garanzie ampie e trasparenti. B2.- CARIGE, al contrario, rilascia una tutela legale con garanzie limitate e poco trasparenti. Specificatamente: ART. 1 Condizione di operatività della copertura assicurativa CARIGE è l essere in regola con il pagamento della quota associativa AAROI. Tale regolamentazione trova conferma al successivo art. 10 laddove si prevede espressamente che la copertura assicurativa cessa in caso di recesso dalla qualifica di socio AAROI-EMAC. La Polizza Assicuratrice Milanese è una polizza in Convenzione, nel senso che per accedere alla stessa occorre essere soci SIAARTI; tuttavia, una volta stipulata la polizza, il contratto assicurativo è individuale e quindi non è in alcun modo condizionato né dal permanere della convenzione con SIAARTI né dalla qualità di socio SIAARTI dell assicurato. ART. 2 LETT. A) Nella polizza CARIGE La società rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Ciò significa: 1) che le spese di difesa non vengono corrisposte al legale direttamente dalla compagnia al momento della debenza del pagamento ma devono essere 1
2 anticipate dall assicurato; 2) tenuto conto che mediamente un procedimento penale, per i tre gradi di giudizio, può durare diversi anni, l assicurato rientra nell anticipazione effettuata a distanza di diversi anni dall esborso. La Polizza Assicuratrice Milanese spa non contiene tale clausola e quindi tali limitazioni: La Società assume a proprio carico l onere delle spese (art. 1); i costi inerenti ai legali e ai tecnici nominati dalla Società restano interamente a carico della medesima (art. 28). ART 2 LETT. C) Nella polizza CARIGE vengono escluse dalla copertura assicurativa le spese relative alle persone delle quali l assicurato deve rispondere se le stesse siano iscritte all ordine di medici. Ciò significa che se l assicurato ha un collaboratore medico della cui attività debba rispondere, la copertura non copre! La Polizza Assicuratrice Milanese non contiene siffatta limitazione. ART. 6 Il massimale previsto, che dovrebbe coprire tutte le spese di difesa, è di euro 2.000,00 (che può aumentare fino ad ,00 in caso di stipula di doppia polizza) per persona, per sinistro e per annualità assicurativa. Trattasi di un massimale insufficiente tenuto conto dei costi di un procedimento civile o penale vertente nell ambito di responsabilità professionale medica laddove solo la nomina (sempre imprescindibile) di un perito o più periti, specie se qualificati, assorbe l intero massimale, rimanendo a carico dell assicurato le spese dei legali, le eventuali spese di soccombenza, etc... Il massimale, peraltro, è per sinistro (quindi vale per tutti i gradi di giudizio e per la precedente fase stragiudiziale) e per annualità (quindi se, malauguratamente, in un anno, dovessero verificarsi più sinistri, la copertura è vanificata). 2
3 La Polizza Assicuratrice Milanese spa prevede che i costi inerenti ai legali e ai tecnici nominati dalla Società restano interamente a carico della medesima anche oltre il massimale previsto in polizza, senza limite di importo. Tale previsione rispecchia le reali necessità del medico: il massimale della polizza di tutela giudiziaria deve essere elevato, in modo da garantire il massimo esercizio del diritto di difesa dell assicurato, per potere tutelare la propria immagine professionale e la propria integrità patrimoniale, senza doversi preoccupare dei costi di difesa e senza essere costretto a rinunciare ad una assistenza tecnica qualificata, il cui costo potrebbe essere anche superiore alla richiesta risarcitoria ricevuta. Non è infatti infrequente che il costo della gestione di un sinistro di responsabilità professionale medica possa essere addirittura superiore al costo dell eventuale risarcimento, venendo spesso in rilievo anche esigenze di protezione della professionalità e del buon nome del medico che ha di mira non solo una difesa dal punto di vista patrimoniale ma, prima ancora, professionale. ARTT. 9/10 Nella polizza CARIGE le garanzie di retroattività (due anni) e di postuma (1 anno) sono limitatissime. Di nessun rilievo la estensione della retroattività agli ultimi due mesi del 2005 (!). Ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 27 della Polizza Assicuratrice Milanese spa, la retroattività è illimitata. ARTT. 12/13/14 La polizza CARIGE non garantisce la libera scelta del legale. Ed invero, all art. 12 si afferma che l Assicurato ha diritto di indicare un unico legale. Attenzione: diritto di indicazione ma non di scelta. Tale interpretazione è avallata dall ultimo capoverso dell art. 12 laddove si afferma che l assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la società. Dunque: 3
4 la libertà di scelta si ha solo in quest ultimo caso (né in tale ipotesi potrebbe essere diversamente). All art. 13, peraltro, tra le condizioni di operatività della garanzia si inserisce l obbligo di conferire delega al legale incaricato. Se il legale fosse scelto liberamente dall assicurato, non avrebbe senso prevedere un siffatto obbligo giacché è evidente che la scelta del legale da parte dell assicurato si formalizza con la nomina dello stesso legale e, quindi, con il conferimento del mandato. L imposizione in parola occorre, invece, quando il legale è incaricato dalla compagnia. Peraltro, si afferma che la società non è responsabile dell operato di legali e tecnici. Tale precisazione, che neppure avrebbe dovuto essere effettuata, in realtà è eloquente: in altre parole, la società sceglie legali e periti che tutelano l assicurato ma ci tiene a precisare che non risponde del loro operato. Ciò significa che per limitare i costi di tutela, la Compagnia può scegliere professionisti che costino meno, dando minori garanzie di professionalità, esperienza, specializzazione traslando tutti i rischi correlati in capo all assicurato. Tali rischi rimangono, totalmente, in capo all assicurato in ambito penale e, comunque, sono estremamente rilevanti anche in ambito civile, quanto meno con riferimento alla lesione all immagine professionale che, il più delle volte nelle cause di responsabilità professionale medica, ha un peso maggiore del mero risarcimento patrimoniale. Enormi limitazioni di garanzie si rinvengono anche nell art. 14 rubricato gestione del sinistro : la compagnia non riconosce le spese neppure di un domiciliatario. Le spese relative al procedimento penale (e quindi quelle che riguardano proprio la persona dell assicurato, visto che quelle civili incidendo sul patrimonio dell assicurato, di fatto e definitivamente incidono sulla compagnia) vengono riconosciute per ogni grado superiore soltanto se l impugnazione presenti possibilità di successo. In altre parole, il giudizio, insindacabile e discrezionale, sulle possibilità di successo di una 4
5 impugnazione, viene rimesso all arbitrio della Compagnia che deve perciò scegliere se tutelare l assicurato o sopportare ulteriori spese! In una tale logica, l assicurato corre il rischio di perdere anche solo la possibilità di usufruire dei tre gradi di giudizi per effetto della decisione della compagnia che ovviamente ha, al riguardo, interesse contrario?! Viene altresì limitata la nomina di periti: l Assicurato, eventualmente, ha il diritto di nominare un unico perito di parte. Già l utilizzo dell avverbio eventualmente fa ritenere il diritto non pieno e non sempre liberamente esercitabile. Peraltro, laddove si ponga la necessità di nominare un medico legale ed uno specialista (come accade nelle cause di responsabilità professionale che abbiano un minimo di complessità) la doppia nomina non è coperta. Ancora, la Società non si assume il pagamento delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite nei procedimenti penali. Ciò significa che non vengono pagate tutte le spese di soccombenza! Dulcis in fundo, la clausola arbitrale: In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l assicurato e la Società, la decisione viene demandata, con esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l esito dell arbitrato. Tale clausola comporta le seguenti, nefaste, conseguenze concrete: anche in caso di semplice disaccordo sulla gestione del sinistro, la copertura assicurativa non viene attivata e quindi l assicurato deve, da un lato, pagarsi il legale, il perito, le spese attinenti il giudizio in cui viene convenuto; dall altro e nel frattempo, deve sopportare l onere di un arbitrato il cui costo, anche se dovesse avere ragione, rimane a suo carico. I due procedimenti (giurisdizionale e arbitrale), peraltro, avrebbero tempi diversi, con tutti i risvolti concreti pregiudizievoli, primo fra tutti 5
6 l impossibilità per l assicurato di richiedere, nel giudizio in cui è convenuto, ai sensi e per gli effetti dell art comma II c.c, di richiedere il pagamento diretto all assicuratore al terzo danneggiato e, comunque, la possibilità di decisione, nell ambito di uno stesso giudizio, sulla base dello stesso materiale probatorio, della responsabilità risarcitoria e della esistenza di valida copertura assicurativa. Di più: si impone all assicurato una espressa rinuncia alla tutela giurisdizionale, con tutte le garanzie che la stessa concede. Tutte le clausole e limitazioni sopra esaminate non sono presenti nella polizza Assicuratrice Milanese spa la quale regolamenta la gestione delle vertenze di danno in un solo articolo, il 28, laddove sono previste due semplici ipotesi: a) nomina dei legali e dei periti da parte della Compagnia: massimale illimitato, assenza di limiti di costo; b) nomina dei legali e dei periti da parte dell assicurato: riconoscimento in favore dell assicurato delle spese sostenute e documentate, sulla base delle tariffe professionali vigenti. 6
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