HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

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1 1 OGGETTO FRUIZIONE DELLE FERIE QUESITO (posto in data 1 giugno 2015) Quanti sono i giorni di ferie estive che aspettano in maniera continuativa? 2 settimane? 15 giorni? 18 giorni? O due settimane consecutive di cui una sempre tra giugno e settembre? RISPOSTA (inviata in data 26 giugno 2015) Il comma 8 dell articolo 21 del CCNL 1994_1997 della dirigenza medica, che disciplina l istituto delle ferie, precisa che: In relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente è consentito di norma il godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre. La norma richiamata deve essere letta nel contesto delle norme che disciplinano questo istituto, e sulla base dei principi generali che da tale contesto si evincono interpretando due precisazioni contenute nel testo sopra riportato: 1) la fruizione di 15 giorni continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre deve essere compatibile con le esigenze organizzative connesse con l incarico affidato, esigenze che per un principio di carattere generale dell ordinamento sono sempre e comunque preminenti rispetto alle esigenze individuali; 2) la fruizione di tale periodo continuativo non costituisce per l Azienda un imperativo categorico, ma una prassi che deve essere resa compatibile con la gestione delle attività istituzionali. La fruizione delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile e non monetizzabile, sancito dall articolo 36 della Costituzione, è disciplinata in termini generali dall articolo 2109 del codice civile, e per la dirigenza medica dall articolo 21 del CCNL 1994_1997.

2 2 Entrambe le fonti normative citate, esplicitamente o implicitamente, fissano i seguenti principi: 1) il periodo di fruizione delle ferie deve essere stabilito dal datore di lavoro, tenendo conto sia delle esigenze organizzative aziendali, sia degli interessi del prestatore di lavoro. Nel programmare il periodo in cui ciascun dirigente potrà fruire dei giorni di ferie spettanti si dovrà quindi cercare un ragionevole contemperamento delle due esigenze; 2) le esigenze organizzative aziendali sono sempre preminenti rispetto alle esigenze individuali, al punto che per impreviste esigenze di servizio al dipendente può essere chiesto di interrompere le ferie in godimento, fermo restando il diritto al risarcimento del danno economico eventualmente subito; 3) le ferie annuali spettanti devono essere obbligatoriamente fruite entro il 30 giugno dell anno successivo. Declinare questi principi è possibile solo programmando la fruizione delle ferie da parte di tutto il personale con congruo anticipo, in modo da rendere possibile soddisfare le esigenze individuali e le esigenze organizzative aziendali. Questa programmazione rientra nei compiti specifici del direttore della struttura complessa, che in una corretta applicazione del sistema di valutazione delineato dalla normativa contrattuale, dovrebbe essere valutato anche sulla base della capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole all uso ottimale delle risorse, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro del personale, dei volumi prestazionali nonché della gestione degli istituti contrattuali (CCNL 2002_2005, articolo 28, comma 1, lettera e). Al fine di vincolare i comportamenti dei vari direttori di struttura complessa al rispetto di certi principi è indispensabile che l Azienda adotti un regolamento che precisi le modalità applicative di quei principi, fissando delle procedure e dei tempi predefiniti, dei criteri che consentano di soddisfare le diverse esigenze individuali secondo priorità che tengano conto non solo dell incarico dirigenziale coperto ma anche della condizione familiare e delle esigenze personali che ne derivano. Tanto più puntuale e specifico sarà questo regolamento, tanto minore il rischio di dare risposte diverse a situazioni analoghe, violando principi che devono permeare l azione delle amministrazioni pubbliche: i principi della trasparenza e dell imparzialità.

3 3 CODICE CIVILE articolo Periodo di riposo Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica. Ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso che deve essere dato in caso di recesso dal rapporto di lavoro.

4 4 CCNL 1994_1997 articolo 21 Ferie e festività 1. numero di giorni di ferie spettanti per ogni anno di servizio Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dalla normativa vigente a compensazione delle festività soppresse. 2. numero di giorni di ferie spettanti nei primi tre anni di servizio Il periodo di ferie per coloro che accedono alla qualifica di dirigente dopo la stipulazione del presente contratto fatti salvi coloro che risultino essere già dipendenti del comparto è di 30 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma giorni di ferie e articolazione settimanale dell orario di lavoro Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di lavoro sia articolato su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dalla normativa vigente a compensazione delle festività soppresse 4. quattro giornate di riposo in aggiunta ai giorni di ferie Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare in aggiunta ai giorni di ferie sopra indicati. 5. festività del Santo Patrono La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in un giorno lavorativo.

5 5 CCNL 1994_1997 articolo 21 Ferie e festività 6. ferie spettanti nell anno di assunzione o cessazione Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. ferie e permessi retribuiti Il dirigente che è stato assente per motivi personali e familiari diversi per i quali ha diritto di usufruire di permessi retribuiti, compreso il congedo di 15 giorni per matrimonio, conserva il diritto alle ferie. 8. modalità di fruizione delle ferie Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo in caso di cessazione dal rapporto di lavoro. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare, in periodi programmati dallo stesso dirigente nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente. In relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente è consentito di norma il godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre. 9. rientro anticipato dalla ferie per motivi di servizio In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.

6 6 CCNL 1994_1997 articolo 21 Ferie e festività 10. interruzione delle ferie per malattie protratte per più di tre giorni Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'azienda o ente, cui è inviata la relativa certificazione medica, deve essere tempestivamente informata. 11. termine entro il quel devono essere fruite le ferie In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. 12. irriducibilità delle ferie per malattia o infortunio Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine del primo semestre dell anno successivo. 13. pagamento sostitutivo delle ferie Fermo restando che il diritto alle ferie è un diritto irrinunciabile e non monetizzabile, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente l'azienda o ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l'azienda o ente receda dal rapporto di lavoro. L applicazione di questo comma è drasticamente ridotta a seguito della disposizione di cui al comma 8 dell articolo 5 del decreto legge 95/2012, di seguito riportato

7 7 DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica Articolo 5 Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni 8. disposizioni in materia di ferie, riposi, permessi Le ferie i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche nonché delle autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.

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