Studio Paolo Simoni. Dottori Commercialisti Associati
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1 Dott. Paolo Simoni Dott. Grazia Marchesini Dott. Alberto Ferrari Dott. Federica Simoni Rag. Lidia Gandolfi Dott. Francesco Ferrari Dott. Enrico Ferra Dott. Agostino Mazziotti Bologna, 03/02/2015 Ai Signori Clienti Loro Indirizzi CIRCOLARE N. 5/2015 LEGGE DI STABILITA PER IL 2015: NUOVA DISCIPLINA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO E RIVISITAZIONE DEGLI ISTITUTI DEFLATIVI Ad integrazione della Circolare dello Studio n. 4/2015, con cui è stato svolto un primo esame delle principali novità contenute nella Legge di Stabilità per il 2015 (L. 23/12/2014 n. 190), si riporta di seguito una breve sintesi delle modifiche apportate alla disciplina del ravvedimento operoso e degli istituti deflativi del contenzioso. Il nuovo ravvedimento operoso Le modifiche alla disciplina del ravvedimento operoso sono contemplate al comma 637 della Legge di Stabilità per il 2015, che, con la modifica dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97, apporta una significativa trasformazione dell intero istituto, a partire dalle regolarizzazioni poste in essere dal 1 gennaio 2015, rendendo molto più ampia la durata del ravvedimento delle violazioni tributarie e distinguendo tra tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate o altri Enti impositori. Per effetto delle novità introdotte, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche (preclusione che, come meglio specificato in seguito, non opera più per i tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate) o altre attività amministrative di accertamento delle quali l autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, a decorrere dal 1 gennaio 2015 la sanzione è ridotta a: nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione, con riduzione a 1/15 per giorno di ritardo (cosiddetto ravvedimento sprint ) se questo non è superiore a 14 giorni (lett. a) combinata con l art. 13 del D.Lgs. n. 471/97); 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche studio@studioassociatosimoni.it Sito:
2 il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore; 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore (solo per i tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate); 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore (solo per i tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate); 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (con processo verbale), salvo che la violazione non consista nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali ovvero ancora nell'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale; di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni. A queste importanti novità, va aggiunta l eliminazione di alcune cause ostative. In particolare, per i tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate, la norma consente di ricorrere al ravvedimento operoso anche in presenza di accessi, ispezioni e verifiche e anche dopo la consegna del processo verbale di
3 constatazione, purché tuttavia non siano notificati atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis (controllo automatizzato) e 36-ter (controllo formale) del DPR n. 600/73, e 54-bis del DPR n. 633/72. Infine si segnala che, stando agli ultimi chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate, le modifiche apportate all istituto del ravvedimento operoso possono operare anche per le violazioni commesse antecedentemente all entrata in vigore della Legge di Stabilità per il Di conseguenza, in ragione del favor rei, sebbene le nuove disposizioni siano formalmente in vigore dal 1 gennaio 2015, è possibile ravvedere anche violazioni commesse (ed eventualmente constatate con processo verbale) prima di tale data, sempre che, naturalmente, non sia stato ancora notificato un atto impositivo (accertamento, avviso di liquidazione), oppure un avviso ex art. 36-bis e 36-ter. In fondo alla presente Circolare, si offre un sintetico schema riepilogativo delle novità in commento. Nuova disciplina degli istituti deflativi A fronte dell eliminazione dei limiti temporali nella disciplina del ravvedimento operoso, vengono abrogati alcuni istituti deflativi con decorrenza dal Si tratta, in particolare, dell adesione al processo verbale di constatazione, dell adesione all invito al contraddittorio e dell acquiescenza rinforzata. L adesione al processo verbale di constatazione, prevista dall art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/1997, deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del processo verbale mediante comunicazione al competente Ufficio dell Agenzia delle Entrate ed all organo che ha redatto il verbale. A seguito dell'adesione, la misura delle sanzioni applicabili è ridotta a 1/6 del minimo edittale. L adesione all invito al contraddittorio è prevista dagli artt. 5, co. 1-bis, e 11, co. 1-bis del D.Lgs. n. 218/1997 e consente di aderire integralmente all invito al contraddittorio finalizzato al successivo accertamento con adesione, pagando gli importi richiesti e inviando un apposita comunicazione entro i 15 giorni che precedono la data prevista per l incontro. Anche in questo caso la misura delle sanzioni applicabili è ridotta a 1/6 del minimo edittale. Infine, la cosiddetta acquiescenza rinforzata, prevista dall art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997, consente di prestare acquiescenza all avviso di accertamento ricevuto pagando, entro il termine per il ricorso, gli importi accertati e beneficiando
4 della riduzione delle sanzioni di 1/3 (ovvero 1/6 in caso di avviso di accertamento non preceduto da processo verbale di constatazione o invito al contraddittorio). Come anticipato, tutti e tre gli istituti rimangono in vita per tutto il 2015 e sono abrogati con decorrenza dal Più precisamente: - il primo istituto trova applicazione per i verbali consegnati fino al 31/12/2015; - l adesione all invito al contraddittorio trova applicazione per gli inviti consegnati fino al 31/12/2015; - l acquiescenza rinforzata è applicabile agli avvisi di accertamento notificati fino al 31/12/2015. Pertanto, in caso di verifiche in corso nel 2015, è possibile scegliere in base ad un calcolo di convenienza se ricorrere al ravvedimento operoso ovvero aderire al processo verbale o all invito al contraddittorio oppure prestare acquiescenza all accertamento.
5 NUOVA DISCIPLINA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO (L. 190/2014) Violazione Mancato pagamento di un tributo o di un acconto Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo Omessa presentazione della dichiarazione Termini per il ravvedimento Entro 14 giorni dalla violazione (c.d. ravvedimento sprint ) Dopo 14 giorni ed entro 30 giorni dalla violazione Entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni Successivamente al processo verbale di constatazione Entro 90 giorni (30 giorni in caso di dichiarazione IVA) Misura della sanzione x 1/15 per giorno di ritardo 1/9 del minimo 1/8 del minimo 1/7 del minimo (*) 1/6 del minimo (*) 1/5 del minimo (**) (*) Disposizioni applicabili esclusivamente ai tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate. (**) La disposizione non si applica in caso di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali ovvero ancora nell'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale. Lo Studio è a disposizione per eventuali chiarimenti e, con l occasione, si porgono cordiali saluti. Dott. Enrico Ferra
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