(Atti non legislativi) REGOLAMENTI
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- Gianpaolo Bianchini
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1 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 54/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 168/2012 DEL CONSIGLIO del 27 febbraio 2012 che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 215, vista la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1 o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ( 1 ), vista la proposta congiunta dell alto rappresentante dell Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 ( 2 ). (2) In considerazione dei continui atti di repressione brutale e di violazione dei diritti umani da parte del governo della Siria, la decisione 2012/122/PESC del Consiglio ( 3 ), che modifica la decisione 2011/782/PESC, dispone misure supplementari, segnatamente un divieto di vendita, acquisto, trasporto o intermediazione di oro, metalli preziosi e diamanti, misure restrittive nei confronti della Banca centrale della Siria e modifiche dell elenco delle persone ed entità oggetto di sanzioni. (3) Tali misure rientrano nell ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell Unione europea e, pertanto, la loro attuazione richiede un azione normativa a livello di Unione, in particolare al fine di garantirne l applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012. (5) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l efficacia delle misure ivi contemplate, ( 1 ) GU L 319 del , pag. 56. ( 2 ) GU L 16 del , pag. 1. ( 3 ) Cfr. pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale. Articolo 1 Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato: 1) è inserito il seguente articolo: «Articolo 11 bis 1. È vietato: a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell allegato VIII, anche non originari dell Unione, al governo della Siria, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Siria e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati; b) acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell allegato VIII, indipendentemente che il prodotto in questione sia originario o meno della Siria, proveniente dal governo della Siria, dai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, dalla Banca centrale della Siria e da qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati; e c) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui alle lettere a) e b), al governo della Siria, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Siria e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduti o controllati. 2. Nell allegato VIII figurano l oro, i metalli preziosi e i diamanti oggetto dei divieti di cui al paragrafo 1.»;
2 L 54/2 Gazzetta ufficiale dell Unione europea ) è inserito il seguente articolo: «Articolo 21 bis I divieti di cui all articolo 14 non si applicano: a) i) al trasferimento da parte di o tramite la Banca Centrale della Siria di fondi o risorse economiche percepiti e congelati dopo la data della sua designazione; o ii) al trasferimento verso o tramite la Banca Centrale della Siria di fondi o risorse economiche, laddove tale trasferimento riguarda un pagamento da parte di una persona o entità non elencata nell allegato II o nell allegato II bis dovuto in relazione ad un contratto commerciale specifico, Stati membri liquidità per il finanziamento di scambi commerciali, a condizione che il trasferimento sia stato autorizzato dall autorità competente dello Stato membro pertinente.» Articolo 2 Le persone ed entità elencate nell allegato I del presente regolamento sono aggiunte nell elenco che figura nell allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. Articolo 3 La persona di cui all allegato II del presente regolamento è cancellata dall elenco che figura nell allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. a condizione che l autorità competente dello Stato membro interessato abbia accertato, caso per caso, che il pagamento non sarà direttamente o indirettamente percepito da altre persone o entità elencate nell allegato II o nell allegato II bis; o b) al trasferimento da parte di o tramite la Banca Centrale della Siria di fondi o risorse economiche congelati al fine di fornire ad enti finanziari sotto la giurisdizione degli Articolo 4 Il testo che figura nell allegato III del presente regolamento è aggiunto nel regolamento (UE) 36/2012 come allegato VIII. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2012 Per il Consiglio La presidente C. ASHTON
3 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 54/3 ALLEGATO I All'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, sono aggiunte le seguenti voci: Nome Informazioni identificative Motivi Data di inserimento nell'elenco 1. Central Bank of Syria Syria, Damascus, Sabah Bahrat Square Indirizzo: Altjreda al Maghrebeh square, Damasco, Repubblica araba di Siria, P.O.Box: 2254 Fornisce sostegno finanziario al regime. 2. Al Halqi, Dr. Wael Nader Nato nella provincia di Daraa, 1964 Ministro della sanità Sotto la sua responsabilità è stato vietato agli ospedali di prestare cure ai manifestanti. 3. Azzam, Mansour Fadlallah Nato nella provincia di Sweida, 1960 Ministro degli affari presidenziali Consigliere del Presidente 4. Sabouni, Dr. Emad Abdul-Ghani Nato a Damasco, 1964 Ministro delle comunicazioni e della tecnologia Sotto la sua responsabilità è gravemente ostacolato il libero accesso ai media. 5. Allaw, Sufian Nato a al-bukamal, Deir Ezzor, 1944 Ministro delle risorse petrolifere e minerarie Responsabile delle politiche concernenti le risorse petrolifere e minerarie che costituiscono un'importante fonte di sostegno finanziario per il regime. 6. Slakho, Dr Adnan Nato a Damasco, 1955 Ministro dell'industria Responsabile delle politiche economiche e industriali da cui il regime riceve risorse e sostegno. 7. Al-Rashed, Dr. Saleh Nato nella provincia di Aleppo, 1964 Ministro dell'istruzione Sotto la sua responsabilità le scuole vengono utilizzate come prigioni improvvisate. 8. Abbas, Dr. Fayssal Nato nella provincia di Hama, 1955 Ministro dei trasporti Sotto la sua responsabilità viene fornito appoggio logistico per la repressione.
4 L 54/4 Gazzetta ufficiale dell Unione europea ALLEGATO II All'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, è soppressa la seguente voce: 52. Emad Ghraiwati
5 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 54/5 ALLEGATO III «ALLEGATO VIII Elenco di oro, metalli preziosi e diamanti di cui all articolo 11 bis Codice SA Designazione delle merci 7102 Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati Argento (compreso l argento dorato e l argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere Oro (compreso l oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati Platino, greggio o semilavorato, o in polvere Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi.»
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