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2 d~ì~~.!!.3 1 AG O MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Viale dell'esercito, Roma Prato M_D GMlL_O4_~ )(Q~&~J CIRC/lli/9/\j1/\ Roma, lì , l,quei OGGETTO: sanziol1i disciplinari di corpo. Ricorsi, istanze di riesame ed esercizio dell' autotutela A ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA La presente circolare sostituisce la circolare M_D GMIL_ in data 26 maggio 2005 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 1 Questa Direzione Generale è stata interessata a chiarire in quali termini è consentito annullare o modificare una sanzione di corpo divenuta definitiva, avvalendosi in via specifica della procedura di cui all'articolo 71 del d.p.r. n. 545 del 18 luglio 1986 (Regolamento di Disciplina Militare) ed in via generale dell'esercizio dell'autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dalla legge 11 febbraio 2005, n In primis è opportuno chiarire che avverso la sanzione di corpo è consentito proporre ricorso gerarchico all' Autorità immediatamente superiore a quella che ha inflitto la punizione entro il termine di 30 giorni e che contro la decisione sul ricorso gerarchico, ovvero contro il provvedimento impugnato, se l'amminish'azione, nel termine di 90 giorni, non ha comunicato la decisione all'interessato, è proponibile alternativamente il ricorso giurisdizionale al T.A.R. o il ricorso sh'aordinario al Presidente della Repubblica (art. 16, secondo comma, legge 382/1978). Ai sensi del citato articolo, dunque, il ricorso giurisdizionale avverso la sanzione di corpo è inammissibile, ove non sia stato previamente presentato ricorso gerarchico o non siano decorsi 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso medesimo. Tuttavia, v' è da segnalare un recente orientamento giurisprudenziale (C.d.S., IV sez., sento n. 228 del' 28 febbraio 1999; TAR Lazio, I sez., n del 3 luglio 2002), secondo il quale il citato articolo 16 (dichiarato, comunque, costituzionalmente l~gittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 22 aprile 1997) non introduce alcuna deroga al principio che ha abolito l'onere

3 3. del previo ricorso amministrativo; esso, ri~~~ndo ~~clusi~a~t~ ~~illamen!qmilitaj$-~~~~j~~~~!~!:~orso gerarchico solo quale dovere di disci lina amministrativa in se o In sostanza, il militare che adisce direttamente il giudice amministrativo senza proporre previamente ricorso gerarchico, agisce correttamente da un punto di vista giuridico, mentre viola un dovere di disciplina militare. Per quanto riguarda l'istanza di riesame di cui all'articolo 71 del R.D.M., volta ad escludere ovvero a ridurre la responsabilità disciplinare, si evidenzia che essa è ammessa avverso una sanzione di corpo, in qualunque tempo, solo in presenza di nuove prove". L'istanza di riesame è, dunque, circoscritta alle singole ipotesi in cui sopravvengono nuovi elementi di prova, e cioè elementi di valutazione non noti all' epoca del vaglio che ha dato luogo alla sanzione; ogni altra rloglianza, sia di rito che di merito, può essere proposta esclusivamente, nel rispetto dei termini di legge, mediante ricorso gerarchico o giurisdizionale. Al riguardo sono intervenute pronunce del Consiglio di Stato che hanno rigettato la pretesa degli interessati volta a far rientrare nella locuzione "nuove prove" motivi di doglianza diversi dalla comprovata intervenuta conoscenza di fatti rilevanti relativi alla mancanza disciplinare, quali, ad esempio, l'incongrua valutazione del meritp, la disparità di trattamento, il mancato rispetto delle procedure, compreso il diritto al contraddittorio e simili. E' evidente che l' onere_di 2~are che i,llilovi elemfn!i.2!~ttati non erano tutti i documenti in suo possesso, L'istanza di riesame deve essere decisa nel termine di 60 giorni, fatta salva la possibilità di prorogare i termini con atto formale motivato da notificare all'interessato. La decisione sull'istanza di riesame, poi, è soggetta alle stesse impugnazioni cui era soggetto il provvedimento pregresso e, dunque, è ricorribile gerarchicamente e, previo ricorso gerarchico, anche giurisdizionalmente o in via straordinaria. 4. Per quanto concerne l'autorità competente per la trattazione dell'istanza di riesame di cui all'articolo 71, terzo comma, del R.D.M., va chiarito che essa è inequivocabilmente l' qrgano della Pubblica Amministrazione -e non la persona i fisica -che ha irrogatd la sanzione. Analogamente, l'autorità competente a decidere il ricorso gerarchico di cui all'articolo 72 del R.D,.M. (avverso la sanzione di corpo o avverso la decisione sull'istanza di riesam~) è l'organo -e non la persona fisica -gerarchicamente superiore a quello che!ha emesso il provvedimento. In caso di soppressi~ne dell'unità organica, cui era preposto il militare che irrogò la sanzione, <j>vvero in caso di cambio della linea di dipendenza, l'autorità in questi~ne, nonché quella gerarchicamente superiore di cui

4 5. all'articolo 72 del I).D..M., è l'organo che, per effetto delle disposizioni ordinative emanate al riguardo dall'organo di Vertice competente (CSMD, CSM di FA, SGD/DNA, Co,m.te Gen. Arma CC), ciascuno per la propria area, è subenti.ato nei rapporti giuridici ed amministrativi delle corrispondenti Autorità originarie. Relativamente all' esfrcizio del potere di autotutela, deve precisarsi preliminarmente che un provvedimento disciplinare può essere annullato o modificato per vizi di merito o di legittimità, quindi: -}2er guestioni attinenti al merito, il sindacato sul provvedimento disciplinare, spettante unicamente al Comandante di corpo, ed esercitabile in sede di riesanfe ex articolo 71 del R.D.M., può produrre l'annullamento dello stesso, quklora le "nuove prove" di cui al predetto articolo 71 conducano al proscioglimento disciplinare, oppure la modifica, qualora le "nuove prove" conducano ad una rivalutazione disciplinare del caso, con adozione di misura di minore entità; -Qer questioni attinenti alla legittimità, il sindacato sul provvedimento disciplinare può i produrre l'annullamento dello stesso, oltre che da parte I della stessa Autorità che lo ha emanato, anche da parte di questa Direzione Generale, titolare di competenza in materia disciplinare e di potere di vigilanza e controllo sugli atti disciplinari. Ciò posto, si riepilogano, di seguito, i presupposti la cui contemporanea presenza è indispensabile per poter agire in autotutela: a. esistenza di un vizio di legittimità ej o di merito, originario o sopraggiunto; b. presenza di concrete ragioni di pubblico interesse attuale all'adozione del provvedimento, non riconducibili alla mera esigenza di ripristino della legalità; c. valutazione dell' affidamento delle parti coinvolte nel provvedimento, tenendo anche conto del tempo trascorso. Come noto, l'annullamento o la modifica di una sanzione di corpo, soprattutto se irrogata in epoca lontana ed a maggior ragione se nel frattempo è intervenuta la cancellazione dei suoi effetti ai sensi dell'articolo 75 del R.D.M., è suscettibile di produrre notevoli conseguenze di natura giuridico-economica, non di rado relative anche ad altri soggetti (ad es. i colleghi appartenenti al medesimo ruolo, soprattutto se valutati contestualmenteper l'avanzamento). Poiché la conoscenza fompiuta di tali ed altre conseguenze, indispensabili per la valutazione delle cqncrete ragioni di pubblico interesse attuale e degli effetti dell' affidamento delle parti, non è generalmente disponibile se non presso la Direzione Generale t er il Personale Militare, titolare dei diversi profili amministrativi colle ati e responsabile della trattazione del relativo contenzioso, va evid nziato che la possibilità delle Autorità competenti ad adottare legittimamente in via di autotutela un provvedimento di annullamento o di modifica di una sanzione di corpo, è da considerare in concreto, assai limitata e problematic(i\.

5 6. Poiché, come si è visto, alcune conseguenze dell' annullamento o della modifica di sanzioni di corpo possono essere di notevole ed imprevedibile portata, questa Direzione Gen,rale è tenuta ad esercitare un' attenta attività di controllo su ogni provvedimen~ di annullamento o di modifica di sanzioni di corpo che venisse adottato dopolche lo stesso è divenuto inoppugnabile. Pertanto ognuno di ta]i provvedimenti di annullamento o modifica dovrà essere trasmesso alla 9" Divisione -Disciplina di questa D.G. e, per conoscei"lza, all' Alto Comando i~teressato, allegando la relativa documentazione (con particolare riguardo a quella atta a comprovare la novità della conoscenza, per gli interventi fondati sull'articolo 71 del R.D.M., ed alla valutazione di tutte le concrete ragioni di interesse attual.e, nonché degli effetti dell' affidamento delle parti, per gli interventi in autotutela). Su tali provvedimenti la D.G. eserciterà il controllo di legittimità e, in carenza dei rispettivi requisiti previsti per l'adozione delle due tipologie di intervento, annullerà i provvedimenti stessi, ripristinando la validità originaria della sanzione di corpo; per converso, in assenza di rilievi darà corso alle previste...comunicazioni. 7 La presente disposizione, che abroga e sostituisce quella di cui alla circolare M_D GMIL_ in data 26 maggio 2005, dovrà essere diffusa fino al livello di Comandanti di Corpo e di Reparto IL DIRET RAL~Ammiraglio d. ario LUCIOb l' \

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