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1 Dal 22 marzo 2016 sono entrate in vigore semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come stabilito dal d.lgs. 151/2015 e recepito dalla circolare Inail n. 10 del 21 marzo 2016 che hanno modificato in modo significativo anche il ruolo della Polizia Locale nella gestione di tale procedura specie nelle realtà in cui il Sindaco rappresenta l Autorità Locale di Pubblica Sicurezza. 1. Il sistema prima delle modifiche introdotte. La denuncia di infortuno sul lavoro è un adempimento posto a carico di tutti i datori di lavoro, sia essi pubblici che privati, qualora un proprio dipendente patisca delle lesioni, con prognosi superiore a tre giorni, a causa o in occasione dell'attività lavorativa. L'art.2 del D.P.R. 1124/65 definisce l'infortunio sul lavoro come: " L'evento avvenuto, per causa violenta e in occasione di lavoro da cui derivi la morte del lavoratore o l'inabilità permanente al lavoro (assoluta o parziale), o 1

2 l'inabilità temporanea assoluta che determini l'astensione al lavoro per più di tre giorni". In base alle disposizioni del D.P.R. giugno 1965 n. 1124, aggiornato dal D.lgs. 38/2000, sono da considerarsi infortuni sul lavoro i c.d. infortuni in itinere ovvero quegli eventi dannosi occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione (anche della famiglia del lavoratore, diverso dalla dimora stabilita per motivi di vicinanza al lavoro, purché sia riscontrabile l'inerenza del viaggio all'attività lavorativa: Cass , n ) a quello di lavoro; durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'art. 54 comma 1 del D.P.R. giugno 1965, n prevede che "Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente titolo, deve nel termine di due giorni dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni". Il termine è di ventiquattro ore qualora l'infortunio abbia cagionato la morte o il pericolo di morte del lavoratore. Il comma successivo stabilisce che "La denuncia deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio". La denuncia dovrà essere presentata all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio. Per autorità di pubblica sicurezza, in base alle disposizioni del T.U.L.P.S. si intendono la Questura o, in alternativa, i Commissariati di P.S. nei comuni ove tali uffici sono presenti. In caso contrario l'autorità di P.S. è rappresentata dal Sindaco del Comune dove è avvenuto l'infortunio stesso. L'art. 53 comma 1 ultimo capoverso del D.P.R. sopra citato stabilisce che "La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico". Per il datore di lavoro il termine sopra specificato inizia a decorrere dal momento in cui il datore di lavoro riceve il certificato medico che attesta un' inabilità al lavoro di oltre tre giorni. Nel caso di infortunio in precedenza valutato guaribile entro tre giorni, il termine decorre dalla data di ricezione del 2

3 successivo certificato medico che attesta la mancata guarigione nei giorni precedentemente stabiliti e prolunga quindi il periodo di inabilità al lavoro. Per quanto attiene al termine di presentazione della denuncia, è da dire che qualora questa venga presentata a mezzo lettera raccomandata, la data di presentazione coincide con quella di spedizione dall' Ufficio Postale. Con circolare n. 22/1998 l'inail ha chiarito che il giorno iniziale per il computo del termine va individuato in quello successivo alla data di effettiva ricezione del primo certificato medico da parte del datore di lavoro. L' Inail ha altresì specificato che laddove il termine venga a scadere in giornata festiva esso «slitta al primo giorno successivo non festivo», mentre «nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato verrà considerato normale giornata feriale». Sistema sanzionatorio Le sanzioni a carico del datore di lavoro. In passato le mancate denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale da parte del datore di lavoro costituivano un illecito penale contravvenzionale punito con l'ammenda. Attualmente, invece, in forza della L. 28 dicembre 1993 n. 561, " Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi", le condotte tipizzate negli artt. 53 e 54 del d.p.r. 30 giugno 1965 n e succ. mod. " non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro". I comportamenti illeciti connessi alla denuncia di infortunio puniti con sanzione amministrava sono: la mancata presentazione della denuncia ovvero la sua incompletezza o inesattezza oppure la mancata indicazione, all'interno del modulo di denuncia, del codice fiscale del lavoratore. In caso di denuncia di infortunio mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro a Euro 7.745,00 (D.P.R. n. 1124/1965, art. 53 e L. 561/1993, art. 2, comma 1 lett. B, così come modif. dall'art. 1 co della legge finanziaria 2007). La mancata o l'errata indicazione del codice fiscale nel modulo di denuncia è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa di Euro129,00 (L. 251/1982, art. 16, così come modif. dall'art. 1 co della legge finanziaria 2007: 3

4 L istituto della diffida nelle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale. L art. 33 comma 2 della Legge 4 novembre 2010 n. 183 (collegato al lavoro 2010) stabilisce che In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale. Il successivo comma 7 prevede che il potere di diffida.è esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5. In base alle norme citate, una volta accertato che è stata commessa una violazione in materia di trasmissione di denuncia di infortunio sul lavoro, la P.G. potrà procedere a diffida verso il datore lavoro e successivamente potrà irrogare la sanzione prevista per i tipo di violazione commessa. Tipologie di denunce di infortunio e adempimenti dell ufficio che riceve la denuncia. È necessario distinguere tra due categorie di denunce di infortunio: - quelle contenti una prognosi compresa tra in 3 ed i 30 giorni; - quelle denunce in cui sia indicato che in occasione dell infortunio il lavoratore sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o l'inabilità superiore ai 30 giorni. 4

5 In caso di presentazione di una denuncia di infortunio sul lavoro che contenga una prognosi non superiore a 30 giorni, l ufficio accettante deve: - acquisire la denuncia di infortunio; - rilasciare ricevuta che attesti la presentazione della denuncia; - verificare che la presentazione sia avvenuta nel termine di 48 ore; - contestare le violazioni per omessa o ritardata presentazione della denuncia; - provvedere alla registrazione della denuncia sull apposito registro che ogni comando deve istituire; - riportare il numero di registro sulla denuncia d infortunio ricevuta; - trasmettere copia delle denuncia alla Questura competente per territorio; - archiviare la denuncia. In caso di presentazione di una denuncia di infortunio sul lavoro che contenga la notizia della morte, una prognosi riservata o superiore a 30 giorni, l ufficio accettante deve: - acquisire la denuncia di infortunio; - rilasciare ricevuta che attesti la presentazione della denuncia; - verificare che la presentazione sia avvenuta nel termine di 48 ore; - contestare le violazioni per omessa o ritardata presentazione della denuncia; - provvedere alla registrazione della denuncia sull apposito registro che ogni comando deve istituire; - riportare il numero di registro sulla denuncia d infortunio ricevuta; - trasmettere immediatamente copia della denuncia alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione Lavoro nella cui circoscrizione è accaduto l'infortunio ed alla Procura della Repubblica competente per territorio, specificando che copia è già stata inoltrata al D.P.L. competente per i dovuti accertamenti. 2. Le novità in vigore dal 22 marzo Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151, all articolo 21, ha apportato varie semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Le modifiche normative si collocano nell ambito degli interventi per i quali la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche, deve avvenire esclusivamente in via telematica riducendo gli oneri amministrativi per i 5

6 datori di lavoro, realizzano gli obiettivi di dematerializzazione dei flussi documentali. Riassumiamo le principali novità che entrano in vigore dal 22 marzo 2016 seguendo quanto indicata dall INAIL con la circolare nr. 10 del 21 marzo Modifiche all articolo 53 D.P.R.1124/1965. Obbligo di invio telematico del certificato medico. L articolo 53 d.p.r.1124/1965, come modificato dall articolo 21, comma1), lettera b) del decreto legislativo in oggetto dispone che qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all Istituto assicuratore. Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione. La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, va effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica. Destinatari della norma e tempistica degli adempimenti. Relativamente a chi siano i medici sottoposti agli adempimenti suindicati il Ministero della salute con circolare n del 17 marzo 2016, ha chiarito il concetto di prima assistenza specificando che il generico riferimento a qualunque medico, contenuto nella disposizione, non attiene a tutti i medici iscritti all ordine che occasionalmente potrebbero, in situazioni di urgenza o di emergenza, essere chiamati ad intervenire per prestare un primo soccorso ad un soggetto vittima di infortunio. È da ritenere infatti che il riferimento a qualunque medico è necessariamente da circoscrivere alla sola previsione di richiesta di intervento 6

7 professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come prima assistenza intesa quale prestazione professionale qualificata rientrante nell ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base. Lo stesso Ministero ha anche stabilito che l obbligo si considera correttamente assolto ogniqualvolta la compilazione del certificato e il relativo invio siano avvenuti entro le ore 24 del giorno successivo all intervento di prima assistenza nei termini su specificati. Con le modifiche introdotte all art. 53 quindi l datore di lavoro, fermo l obbligo di trasmettere la denuncia dell evento all Inail, viene esonerato dall obbligo della trasmissione del certificato medico al quale deve provvedere il medico certificatore che presta la prima assistenza. Tuttavia resta a carico del datore di lavoro la trasmissione delle denuncia di infortunio all Inail in modalità telematica corredata dal Codice fiscale del lavoratore Numero identificativo del certificato medico Data di rilascio del certificato medico Dati che sono resi disponibili, sempre telematicamente, dall Istituto assicuratore. Infatti nulla cambia, circa gli obblighi del datore di lavoro, in merito al fatto che lo stesso debba inoltrare la denuncia di infortunio all Istituto entro due giorni, o cinque in caso di malattia professionale, da quello in cui ne ha avuto notizia. Ricordiamo che a sua volta il lavoratore, ai sensi del suddetto articolo 52, deve fornire immediata notizia al datore di lavoro: il numero identificativo del certificato, la data della sua emissione i giorni di prognosi relativi all evento. Casi particolari. Artigianato. Per quanto riguarda gli infortuni occorsi ai lavoratori del settore artigianato, ai sensi dell art.203 d.p.r. 1124/1965, l obbligo di denuncia è posto a carico del titolare dell azienda artigiana. 7

8 Nei casi di infortunio occorsi al titolare artigiano, ove questi si trovi nell impossibilità di provvedervi direttamente, l obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l invio telematico del certificato da parte del medico o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative. Agricoltura. Viene modificato anche l art. 238 del d.p.r. n del 1965, il quale disciplina per il settore agricolo la denuncia di infortunio. Per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato il datore di lavoro ha gli stessi obblighi e si applicano le stesse sanzioni del settore industria compresi gli infortuni occorsi ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato e ai lavoratori agricoli autonomi. Per i primi, è obbligato alla denuncia il datore di lavoro, per i secondi, il titolare del nucleo familiare di appartenenza dell infortunato. I lavoratori agricoli autonomi, pertanto, devono denunciare sia il proprio infortunio sia gli infortuni occorsi agli appartenenti al nucleo familiare costituenti la forza lavoro. In base alle disposizioni dell art.21 del decreto in oggetto, il medico che presti la prima assistenza ad un lavoratore agricolo ha l obbligo di redigere il certificato medico il quale deve essere trasmesso all Inail dal medico stesso per via telematica direttamente o per il tramite della struttura sanitaria competente al rilascio Per gli infortuni occorsi ai lavoratori autonomi del settore agricoltura che, ove questi si trovino nella impossibilità di provvedere direttamente all invio della denuncia, detto obbligo nei termini di legge si ritiene assolto con l invio telematico del certificato da parte del medico o della struttura sanitaria che abbia prestato la prima assistenza, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative (art. 25, d.lgs. 38/2000 e art. 1, comma 7, d. m. 29/5/2001). Il certificato continua, quindi, a valere come denuncia dell infortunio nell ipotesi di lavoratore autonomo che si trovi nell impossibilità di effettuarla nei termini. 8

9 Settore marittimo. Anche per il settore marittimo è previsto l obbligo per qualunque medico che presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale, di trasmettere il certificato all Inail, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall Istituto assicuratore. Per gli addetti del settore la denuncia deve essere fatta all Inail e all autorità portuale o consolare competente, dal capitano o padrone preposto al comando della nave; in caso di loro impedimento dall armatore. Qualora l infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l evento. Modifiche all Art. 54 D.P.R.1124/1965. Trasmissione telematica delle denunce all Autorità di Pubblica Sicurezza. Il comma 1, lettera c), dell art.21 del decreto legislativo in esame ha modificato l art. 54 del d.p.r. n del 1965 ponendo a carico dell INAIL l obbligo di trasmissione all autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio in cooperazione applicativa ed esonerando il datore di lavoro da tale adempimento. Tale obbligo in capo all Inail è relativo solo agli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni e si concretizzerà mettendo a disposizione dell autorità di pubblica sicurezza, in maniera telematica i dati relativi alle predette denunce. In fase di avvio e nelle more del completamento degli applicativi informatici che, a decorrere dal 22 marzo 2016, l Inail provvederà a trasmettere le predette denunce tramite PEC alle caselle di posta elettronica delle questure con procedure centralizzate. Per gli infortuni superiori ai tre giorni ma inferiori ai trenta giorni viene invece meno l obbligo di trasmissione all Autorità di Pubblica Sicurezza e quindi al Sindaco per i Comuni ove non ha sede il Commissariato di P.S. Infatti con il nuovo sistema telematico condiviso i dati e i certificati medici saranno condivisi in via telematica e accessibili alla Autorità di P.S. competente, anche perché, come detto sopra, nella nuova formulazione della 9

10 norma, la denuncia di infortunio dovrà ora essere corredata dei riferimenti del certificato medico già trasmesso all Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. Modifiche all Articolo 56 D.P.R.1124/1965. Inchiesta sugli infortuni. L articolo 21, modificando l art. 56 del d.p.r. n.1124 del 1965, prevede che l INAIL metta a disposizione mediante la cooperazione applicativa i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni, al fine di consentire alle direzioni territoriali del lavoro o ai corrispondenti uffici della regione siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano di poter procedere alle inchieste sugli infortuni. Quest ultime non dovranno avvenire più in ogni caso d ufficio ed entro 4 giorni dalla denuncia, ma solo quando richieste dai soggetti deputati e non oltre quattro giorni dalla disponibilità dei dati. In fase di avvio però l INAIL in attesa del completamento degli applicativi informatici che consentano l invio con la modalità sopra indicata, dovrà trasmettere, a decorrere dal 22 marzo 2016, tali denunce tramite PEC alle caselle di posta elettronica degli uffici territoriali competenti. Modifiche all Art.139 D.P.R.1124/1965. Obbligo denuncia segnalazione. Dal 22 marzo 2016, con la trasmissione per via telematica del certificato di malattia professionale, si intende assolto, per le tecnopatie indicate nell elenco di cui all articolo 139 del citato d.p.r.1124/1965, l obbligo di trasmissione della denuncia di cui al medesimo articolo 139 ai fini dell alimentazione del Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate, di cui all articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 38 del Infatti in caso di malattia professionale l'invio del certificato medico vale, ai fini assicurativi e per le malattie contenute nell'elenco di cui all'art 139 t.u. 1124/1965, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di denuncia. 10

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