SCHEDA DI SINTESI. Decreto Investment compact - Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "SCHEDA DI SINTESI. Decreto Investment compact - Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti"

Transcript

1 SCHEDA DI SINTESI N.8 Decreto Investment compact - Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti E stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015 la legge 24 marzo 2015, n. 33 con la quale è stato convertito con modificazioni il decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3 (c.d. Investment Compact ) in materia di misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. Sintetizziamo di seguito il contenuto di alcune delle principali disposizioni. LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE BANCHE POPOLARI L articolo 1 del provvedimento, ha introdotto alcune importanti modifiche alla disciplina delle Banche popolari, contenuta nel Testo Unico Bancario, tra cui in particolare: i) l obbligo di trasformazione dell ente in società per azioni quando il valore dell attivo superi la soglia degli otto miliardi di euro; ii) l introduzione per tutte le Banche popolari di nuove maggioranze, non derogabili dallo statuto, per l adozione delle delibere di trasformazione e fusione; iii) l estensione a tutte le Banche popolari della possibilità di prevedere in statuto un voto multiplo, ma non superiore a cinque, per i soci cooperatori che siano persone giuridiche; iv) l aumento da 10 a un massimo di 20 del numero delle deleghe di voto che possono essere attribuite a ciascun socio in assemblea; v) l eliminazione dell obbligo di scegliere la maggioranza degli amministratori tra i soci; vi) la previsione della possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi; vii) l introduzione di limiti al rimborso della quota in caso di recesso applicabili anche a seguito di trasformazione della banca, morte o esclusione del socio, e che dovranno essere individuati dalla Banca d Italia nell esercizio della sua potestà regolamentare. Tali limiti, stabiliti anche in deroga a norme di legge, dovranno 1

2 essere applicati quando ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. La modifica di maggior rilievo introdotta in sede di conversione del decreto riguarda la previsione della facoltà per gli statuti della società per azioni risultanti dalla trasformazione o dalla fusione della banche popolari di introdurre il divieto di esercitare il diritto di voto per un quantitativo di azioni superiore al 5% del capitale, salva la possibilità per lo statuto di prevedere un limite più elevato. Questo tetto all esercizio del diritto di voto ha natura transitoria potendo essere previsto per un termine massimo di 24 mesi dall entrata in vigore della legge. La nuova norma prevede, inoltre, che l inosservanza del limite eventualmente introdotto può dar luogo all annullabilità della delibera qualora la maggioranza necessaria non sarebbe stata raggiunta in assenza della violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il voto non sono computate ai fini della regolare costituzione in assemblea. La legge di conversione prevede, infine, che le stesse maggioranze previste per l adozione delle delibere di trasformazione e fusione introdotte dal decreto si applicano anche per l adozione delle relative modifiche statutarie, nonché per le diverse determinazioni da adottare in caso di superamento del limite degli otto miliardi di euro di attivo. LE MODIFICHE APPORTATE ALLA C.D. PATENT BOX Come noto, con l art. 1, commi da 37 a 45, della legge di stabilità 2015 (l. 23 dicembre 2014, n. 190), è stato introdotto nel nostro ordinamento un regime fiscale opzionale (c.d. patent box) nei confronti di tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, al fine di favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo ed incentivare la collocazione nonché il mantenimento in Italia dei beni immateriali (c.d. intangibles). In sostanza, il nuovo regime è volto a premiare le imprese che svolgono attività idonee ad accrescere il valore di un bene immateriale in Italia, sostenendone i relativi costi. La misura di favore per le imprese, analoga ad altre simili iniziative adottate da molti Stati europei in coerenza con standard internazionali condivisi, si sostanzia nell esclusione dalla base imponibile delle 2

3 imposte sui redditi e dell IRAP di un ammontare pari al 50 per cento dei redditi derivanti dall utilizzo, diretto o indiretto, degli intangibles nonché delle plusvalenze derivanti dalla cessione degli stessi (a condizione, in quest ultimo caso, che il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo dei beni immateriali considerati ai fini dell agevolazione). Il nuovo regime è applicabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 ed ha carattere strutturale e permanente ma è stato previsto un meccanismo di applicazione progressiva dell agevolazione. È, infatti, stabilito che per tale periodo d'imposta e per quello successivo, la percentuale di esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi e dell IRAP sia fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento. Le disposizioni attuative del nuovo regime sono demandate ad un successivo decreto interministeriale. L'opzione è irrevocabile per cinque esercizi sociali e può essere esercitata anche dalle imprese non residenti nel territorio dello Stato ma in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. L articolo 5 del decreto legge n. 3/2015 è intervenuto sul nuovo regime ampliandone significativamente l ambito applicativo. In primo luogo, quanto al profilo soggettivo, con la legge di stabilità 2015 era stato inizialmente previsto che i soggetti legittimati ad esercitare l opzione dovessero svolgere le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni immateriali in argomento. A questo fine, il nuovo decreto, modificando il comma 41 dell art. 1 della legge di stabilità, ha dato rilevanza anche ai contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l impresa. 3

4 Quanto al profilo oggettivo, l agevolazione originariamente riguardava i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, ad esclusione, quindi, dei marchi c.d. commerciali. Il nuovo decreto è intervenuto anche su questo profilo: è stato inserito il riferimento ai disegni e modelli ed è stata espunta dal comma 39 dell art. 1 la locuzione funzionalmente equivalenti ai brevetti, di modo che, attualmente, la misura di favore è estesa a tutti i marchi di impresa, inclusi quelli commerciali. È stato, pertanto, coerentemente espunto dal comma 44 dell art. 1 il riferimento all individuazione dei marchi esclusi dal regime di favore, individuazione che era stata demandata al decreto interministeriale di attuazione. Quanto alla determinazione del reddito derivante dall utilizzo degli intangibles (nonché delle plusvalenze conseguite in caso di loro cessione) occorre distinguere tra utilizzo diretto e indiretto degli intangibles: mentre nel secondo caso, per l individuazione del reddito, occorre fare riferimento alle royalties determinate su base contrattuale quale corrispettivo per la concessione in uso a terzi degli specifici beni immateriali considerati, secondo le regole che dovranno essere individuate dal decreto interministeriale, per l ipotesi di utilizzo diretto da parte dell impresa, invece, il reddito deve essere obbligatoriamente determinato in via preventiva ed in contraddittorio con l Amministrazione finanziaria sulla base della procedura di ruling internazionale disciplinata dall art. 8 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n Originariamente, l attivazione di questa procedura era necessaria anche per la determinazione dei redditi realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Il decreto in commento è intervenuto in proposito, stabilendo che in questo ultimo caso il ricorso alla procedura di ruling non è obbligatorio bensì meramente facoltativo. 4

5 Quanto alle modifiche attinenti ai criteri di determinazione della quota di reddito agevolabile, il comma 42 dell art. 1 della legge di stabilità aveva previsto che questa fosse determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene. Il decreto in commento riscrive integralmente il citato comma. Da un lato, viene ribadito che la quota di reddito agevolabile debba essere determinata sulla base del rapporto tra: a) i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale considerato ai fini dell agevolazione; b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene. Dall altro, è introdotto un comma 42-bis con il quale è specificato che l ammontare di cui alla lett. a) del comma 42 è aumentato di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa fino a concorrenza del trenta per cento del medesimo ammontare di cui alla predetta lettera a). Ne consegue che, attualmente, tra i costi rilevanti ai fini dell agevolazione sono ricompresi quelli sostenuti per l attività di ricerca e sviluppo affidata in outsourcing a terzi (ossia, oltre alle Università ed enti di ricerca, anche alle imprese diverse da quelle operanti nell ambito dello stesso gruppo) e quelli sostenuti per l acquisizione dei beni immateriali o per contratti stipulati con società del gruppo fino ad un massimo del 30 per cento. In sede di conversione è stata introdotta in modo esplicito la possibilità di rinnovare l opzione che, si ricorda, è irrevocabile e ha durata per cinque esercizi sociali. L articolo 5 della legge di conversione prevede inoltre che la Fondazione Istituto italiano di tecnologia IIT possa costituire o partecipare a startup innovative e altre società anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, specificando che, nel caso in cui le predette finalità siano realizzate con i contributi pubblici, la Fondazione può destinare alla realizzazione delle stesse una quota fino ad un massimo del 5

6 dieci per cento dell'assegnazione annuale previa autorizzazione del MIUR di concerto con il MEF. LA NUOVA FIGURA DELLE PMI INNOVATIVE L individuazione della categoria delle PMI innovative (articolo 4) consente di estendere a tali imprese le agevolazioni già previste per le start up innovative dal decreto crescita-bis (decreto legge n. 179/2012). Si tratta di un intervento normativo di sostegno per imprese che investono in innovazione e di stimolo per la loro visibilità sul mercato. In sede di conversione la disciplina originaria in materia di PMI innovative è stata modificata sotto diversi profili. Anzitutto, tra gli elementi che l impresa deve possedere per rientrare nella categoria è stato aggiunto il requisito che deve trattarsi di società di capitali, costituite anche in forma cooperativa. Si è poi confermato che le azioni non devono essere quotate su un mercato regolamentato, mentre si è eliminata la previsione per cui anche la negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione impedisce l assunzione della qualifica come PMI innovative. Si è poi chiarito che nel computo per le spese di ricerca sviluppo e innovazione sono incluse anche le spese per l acquisto di tecnologia ad alto contenuto innovativo. Vengono, invece, escluse dal suddetto calcolo non solo le spese per l acquisto, ma anche quelle per la locazione di beni immobili. A seguito delle suddette modifiche, quindi, possono qualificarsi come PMI innovative le imprese (così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, vale a dire: numero occupati inferiore a 250 persone; fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro), che sono costituite sotto forma di società di capitali, anche in forma cooperativa, e che possiedono i seguenti requisiti: residenza in Italia o in uno degli Stati Membri dell Unione europea o in Stati aderenti all Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; 6

7 certificazione dell ultimo bilancio, nonché dell eventuale bilancio consolidato, redatto da soggetti revisori contabili; azioni non quotate in un mercato regolamentato; assenza di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start-up innovative; presenza di almeno 2 dei seguenti requisiti: (i) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3% della maggiore entità tra costo e valore totale della produzione delle PMI innovative ; (ii) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell articolo 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; (iii) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all oggetto sociale e all attività di impresa. Alle PMI innovative si applicano alcune delle misure di favore previste per le start up innovative. Al riguardo la maggiore novità riguarda gli incentivi fiscali in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale delle PMI innovative (art. 29 del d.l. n. 179/2012). Mentre infatti nella versione originaria il decreto legge prevedeva che si applicassero alle PMI costituite da non oltre 7 anni, ora l agevolazione riguarda le imprese che operano sul mercato da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale. Gli incentivi fiscali sono estesi alle PMI innovative che operano sul mercato da più di 7 anni 7

8 dalla prima vendita commerciale, qualora esse presentino un piano di sviluppo dei prodotti, servizi o processi nuovi nel settore interessato. Si prevede inoltre un regime speciale per la sottoscrizione o l acquisto di quote di capitale di start up innovative e pmi innovative costituite in forma di srl che avviene attraverso il portale on line. In particolare tali operazioni possono essere effettuate attraverso intermediari abilitati ai servizi di investimento. Gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all offerta tramite portale. Per quanto riguarda specificatamente le start up innovative si prevede che l atto costitutivo e le sue modifiche possono essere redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con firma digitale. LE ALTRE DISPOSIZIONI Portabilità dei conti correnti L articolo 2 del decreto legge, completamente sostituito dalla legge di conversione, disciplina, in base a quanto previsto dal capo III della direttiva 2014/92/UE, il trasferimento su richiesta del consumatore da un prestatore di servizi di pagamento a un altro delle informazioni su tutti o su alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, e il trasferimento dell eventuale saldo positivo da un conto di pagamento di origine a un conto di pagamento di destinazione, con o senza chiusura del conto di origine. I prestatori di servizi di pagamento devono fornire il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un conto di pagamento presso un prestatore di servizi. Questi, in caso di trasferimento di un conto di pagamento su richiesta di un consumatore, devono adottare e concludere la procedura entro il termine di dodici giorni lavorativi dalla ricezione dell autorizzazione del consumatore, senza oneri e spese di portabilità a carico del cliente, anche in presenza di contestuale 8

9 trasferimento di strumenti finanziari, di ordini di pagamento e di ulteriori servizi e strumenti ad esso associati. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, anche al trasferimento su richiesta del consumatore di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli a un altro, con o senza la chiusura del conto di origine, senza oneri e spese per il consumatore. In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini stabiliti, il prestatore di servizi di pagamento deve risarcire il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento. I criteri per la quantificazione dell indennizzo verranno definiti con appositi decreti ministeriali. Viene inoltre introdotta nell articolo 116 del testo unico bancario una disposizione in base alla quale le banche e gli intermediari finanziari devono rendere noti, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso tramite internet ai servizi bancari, gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, come l indicatore sintetico di costo e il profilo dell utente. Agevolazione per l apertura di un conto corrente transfrontaliero da parte dei consumatori In attuazione dell articolo 11 della direttiva 2014/92/UE, l articolo 2-bis del decreto legge n. 3/2015, introdotto dalla legge di conversione, individua i servizi che devono essere forniti dall istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento che riceva la richiesta di trasferimento transfrontaliero di un conto di pagamento o di un conto corrente verso un istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento di un altro Stato membro dell Unione europea. In particolare, entro i tempi previsti dalla disciplina europea, esso deve fornire gratuitamente al consumatore un insieme di informazioni, trasferire l eventuale saldo positivo sul conto aperto o detenuto dal cliente presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento e chiudere il conto del consumatore presso il prestatore di servizi originario. Credito a supporto delle esportazioni e dell internazionalizzazione dell economia italiana 9

10 L articolo 3 del decreto legge, integralmente sostituito dalla legge di conversione, prevede che la Cassa Depositi e Prestiti, al fine di rafforzare la sua attività a supporto delle esportazioni e dell internazionalizzazione dell economia italiana, svolga attività creditizia direttamente o tramite SACE s.p.a. oppure, previa autorizzazione della Banca d Italia, anche attraverso una diversa società controllata. Viene conseguentemente modificata la disciplina della export banca di cui all articolo 8 del decreto legge n. 78/2009, consentendo l utilizzo dei fondi provenienti dalla gestione c.d. separata della Cassa Depositi e Prestiti per tutte le operazioni volte a sostenere l internazionalizzazione delle imprese e non solo, come precedentemente stabilito, per quelle assistite da garanzia o assicurazione della SACE o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni siano garantite da uno Stato. Prestito indiretto per investitori istituzionali esteri L articolo 6 del provvedimento si propone di integrare e potenziare le misure volte a favorire l accesso al credito da parte delle imprese già introdotte dal d.l. n. 91 del 24 giugno 2014 (cd. decreto competitività), convertito con modificazioni dalla legge n. 116 dell 11 agosto Il decreto n. 91/ 2014, con il nuovo comma 5 bis dell art. 26 del d.p.r. n. 600 del 1973, aveva eliminato la ritenuta alla fonte del 26 per cento sugli interessi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine provenienti da alcune categorie di soggetti esteri. Ciò al fine di eliminare un aggravio che normalmente viene traslato sullo stesso debitore e che si traduce in un maggior costo del finanziamento. In particolare, l esenzione era stata concepita per i finanziamenti provenienti da banche e assicurazioni stabilite negli Stati membri della UE, nonché da organismi di investimento collettivo che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorchè privi di soggettività tributaria, costituiti in altri Stati membri della UE e negli Stati aderenti all Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni. Il decreto n. 3 del 2015 sostituisce la precedente locuzione relativa agli organismi di investimento collettivo UE con il 10

11 più generico riferimento agli investitori istituzionali esteri costituiti in Paesi di White list e che sono soggetti a forme di vigilanza in tali Paesi, in modo da ricomprendere nell esenzione anche gli investitori extra europei indipendentemente dal requisito del mancato ricorso alla leva finanziaria. Lo scopo, come si legge nella relazione illustrativa, è quello di favorire la partecipazione degli investitori esteri, con particolare riguardo ai cd. fondi istituzionali, ad operazioni di finanziamento bancario in favore di imprese italiane (cd. operazioni di prestito indiretto) e di adeguare l ordinamento italiano a quello di altri Paesi comunitari (Regno Unito, Germania, Francia ecc). L aspettativa è che, incentivando la soluzione del prestito, la liquidità degli investitori istituzionali esteri possa dar luogo ad un incremento dei finanziamenti a disposizione delle imprese, tenuto conto che normalmente i prestiti vengono effettuati utilizzando la leva finanziaria. Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese In considerazione degli effetti della crisi finanziaria anche su imprese efficienti e con buone prospettive, l articolo 7 del decreto legge n. 3/2015 prevede l istituzione di una Società di servizio per la ristrutturazione e la patrimonializzazione di imprese con sede in Italia che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, abbiano adeguate prospettive industriali e di mercato. La Società di servizi opera secondo i principi di economicità e convenienza propri degli operatori privati di mercato, anche mediante l utilizzo di strumenti finanziari e veicoli societari. La Società ha lo scopo di realizzare operazioni di ristrutturazione, di sostegno e di riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese, favorendo tra l altro processi di consolidamento industriale e occupazionale. A tal fine la Società può investire capitale raccolto in proprio, compiere operazioni di finanziamento, acquisire o succedere in rapporti esistenti anche ridefinendone condizioni e termini, al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di mediotermine appositamente predisposti, compreso l affitto o la gestione di aziende, rami di aziende o siti produttivi. Il capitale della Società deve essere sottoscritto da investitori istituzionali e professionali, compresi gli enti previdenziali in quota minoritaria, e la 11

12 sottoscrizione avviene nel quadro di un progetto a esecuzione progressiva, con emissioni di diversa tipologia. Per agevolare la sottoscrizione viene previsto che alcune categorie di investitori possano usufruire di un apposita garanzia dello Stato nei limiti delle risorse trasferite a un apposita contabilità speciale (oggi pari a 300 milioni di euro), a fronte della quale riconoscono a quest ultimo un corrispettivo orientato al mercato in conformità alla normativa europea in materia, come una quota degli utili distribuiti. Agli azionisti che non si avvalgono della garanzia statale sono riconosciuti maggiori diritti in base allo statuto della Società. I soggetti che gestiscono la Società operano in completa neutralità, imparzialità, indipendenza e terzietà rispetto agli investitori. Obiettivo della Società è la cessione delle partecipate o il trasferimento dei beni e rapporti oggetto del singolo investimento entro il termine stabilito dallo statuto; la Società deve distribuire almeno i due terzi degli utili prodotti. In sede di conversione è stato previsto l obbligo per il Ministero per lo sviluppo economico di presentare una relazione annuale sull attività della Società. E rinviata a un decreto ministeriale, da emanarsi entro due mesi, l individuazione di caratteristiche, quota massima di copertura della garanzia, criteri e modalità di concessione ed escussione della garanzia, diritti dei soggetti che non si avvalgono della garanzia, obblighi di coloro che se ne avvalgono. Il decreto deve essere comunicato ai competenti organi dell Unione europea. Garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria L articolo 7-bis del decreto legge, aggiunto dalla legge di conversione, aumenta da 500 a 550 milioni il limite massimo delle garanzie che lo Stato può prestare per i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione e il completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali. La disposizione modifica in tal senso l articolo 2-bis del decreto legge n. 26/1979, convertito con modificazioni dalla legge n. 95/1979. Per l integrazione delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato destinate a queste garanzie è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l anno 2015 e di 21 milioni di euro per l anno

13 Ricorso facoltativo alla provvista CDP per banche e intermediari finanziari che erogano finanziamenti alle PMI Il decreto legge amplia la flessibilità dell utilizzo da parte di banche e intermediari finanziari che erogano finanziamenti alle PMI dell agevolazione Beni strumentali Nuova Sabatini destinata alle piccole e medie imprese. Il ricorso alla provvista della Cassa Depositi e prestiti per l erogazione di tali finanziamenti non è più obbligatorio ma facoltativo. La possibilità di usufruire dei contributi statali, che coprono parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari, è estesa anche alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto finanziamenti erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari che ricorrano a provvista autonoma. La legge di conversione, modificando l articolo 8, ha specificato in particolare che i requisiti, le condizioni, le modalità e l importo massimo dei contributi concessi con provvista diversa da quella della CDP saranno individuati mediante integrazione al decreto del Ministero dello sviluppo economico 27 novembre Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese L articolo 8-bis introduce alcune modifiche alla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI previsto dal decreto legge n. 69/2013. In particolare viene stabilito che la limitazione del rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione o erogazione opera solo con riferimento alla concessione della garanzia diretta. Viene inoltre previsto che il diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e per i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione (previsti dall articolo 2751-bis del codice civile), fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. 13

14 Fondo centrale di garanzia per le PMI: priorità di istruttoria L articolo 8-ter modifica l articolo 2-bis del decreto legge n. 1/2015, convertito con modificazioni dalla legge n.20/2015 (Disposizioni urgenti per l esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell area di Taranto). Viene riconosciuta priorità di istruttoria e di delibera alle richieste di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI effettuate dalle imprese che siano fornitrici di beni o servizi (oppure creditrici per le medesime causali) connesse al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale soggette ad amministrazione straordinaria. In questi casi il Consiglio di gestione del Fondo deve pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e, qualora il termine decorra inutilmente, la richiesta si intende accolta. 14

Circolare N. 135 del 2 Ottobre 2015

Circolare N. 135 del 2 Ottobre 2015 Circolare N. 135 del 2 Ottobre 2015 Brevetti, disegni, modelli, software e marchi detassati con il nuovo patent box Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il Ministero dello Sviluppo

Dettagli

Le Startup innovative e gli Incubatori d'impresa

Le Startup innovative e gli Incubatori d'impresa Le Startup innovative e gli Incubatori d'impresa Le Startup innovative e gli Incubatori d impresa Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito

Dettagli

PATENT BOX DETASSAZIONE DEI REDDITI DERIVANTI DA BENI IMMATERIALI

PATENT BOX DETASSAZIONE DEI REDDITI DERIVANTI DA BENI IMMATERIALI PATENT BOX DETASSAZIONE DEI REDDITI DERIVANTI DA BENI IMMATERIALI Art. 1, commi 37-45L. 23.12.2014 N. 190 Art. 5 co. 1, D.L. 24.01.2015 N. 1 (Investment Compact) pzanatta@uive.it Dott. Paolo Zanatta 18.02.2015

Dettagli

INVESTMENT COMPACT. Novità per PMI innovative. Unindustria 28 aprile 2015 1

INVESTMENT COMPACT. Novità per PMI innovative. Unindustria 28 aprile 2015 1 INVESTMENT COMPACT Novità per PMI innovative Unindustria 28 aprile 2015 1 LEGGE 33/2015 Il DL 3/2015 convertito in Legge 33/2015 estende alle PMI innovative i benefici riconosciuti alle start up innovative

Dettagli

SABATINI BIS come chiedere le agevolazioni

SABATINI BIS come chiedere le agevolazioni Le Guide professionalità quotidiana SABATINI BIS come chiedere le agevolazioni a cura di Bruno Pagamici Soggetti beneficiari Investimenti e spese finanziabili Contributo in conto interessi Domanda di agevolazione

Dettagli

Legge di stabilità 2015 Crediti d imposta e agevolazioni

Legge di stabilità 2015 Crediti d imposta e agevolazioni Legge di stabilità 2015 Crediti d imposta e agevolazioni 7.2015 Febbraio Sommario 1. CREDITO D IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO... 2 1.1 Attività di ricerca e sviluppo agevolabili... 2 1.2 Costi

Dettagli

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama SUPPLEMENTO AL PROSPETTO D OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE GROUPAMA FLEX APERTO DI DIRITTO ITALIANO

Dettagli

Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo - Provvedimento attuativo

Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo - Provvedimento attuativo A G E V O L A Z I O N I F I S C A L I Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo - Provvedimento attuativo 31 LUGLIO 20151 1 PREMESSA Con il DM 27.5.2015, pubblicato sulla G.U. 29.7.2015 n. 174,

Dettagli

Circolare N. 161 del 4 Dicembre 2014

Circolare N. 161 del 4 Dicembre 2014 Circolare N. 161 del 4 Dicembre 2014 Personale altamente qualificato: ridefiniti i termini per la presentazione delle istanze per l accesso al credito Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

Centro Studi CNA SCHEDE SINTETICHE

Centro Studi CNA SCHEDE SINTETICHE SCHEDE SINTETICHE Tabella di sintesi Interventi In vigore dal Innovazione Voucher IT (Information Technology) 24 dicembre 2013 Credito d imposta 24 dicembre 2013 Finanziamenti per progetti di R&S 26 giugno

Dettagli

Circolare N.132 del 10 Ottobre 2014

Circolare N.132 del 10 Ottobre 2014 Circolare N.132 del 10 Ottobre 2014 Incentivi Smart & Start.Iil futuro guarda alle Start-up innovative Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il Ministero dello Sviluppo ha introdotto

Dettagli

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18

Dettagli

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42. Allegato 1 Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art.42. Reti di imprese 1. (soppresso dalla legge di conversione) 2. Alle imprese

Dettagli

Per le piccole e medie imprese nasce un nuovo regime agevolato PMI innovative

Per le piccole e medie imprese nasce un nuovo regime agevolato PMI innovative Ai gentili clienti Loro sedi Per le piccole e medie imprese nasce un nuovo regime agevolato PMI innovative Con il DL n. 3 del 24.01.2015 il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo regime

Dettagli

Decreto Crescita e internalizzazione: le novità

Decreto Crescita e internalizzazione: le novità Periodico informativo n. 131/2015 OGGETO: Decreto Crescita e internalizzazione: le novità Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che è stato

Dettagli

C i r c o l a r e d e l 0 9 G e n n a i o 2 0 1 3 P a g. 1 di 5

C i r c o l a r e d e l 0 9 G e n n a i o 2 0 1 3 P a g. 1 di 5 C i r c o l a r e d e l 0 9 G e n n a i o 2 0 1 3 P a g. 1 di 5 Circolare Numero 01/2013 Oggetto LE START-UP INNOVATIVE E IL CREDITO DI IMPOSTA PER LA DISTRIBUZIONE DELLE OPERE DELL INGEGNO DIGITALI Sommario

Dettagli

Definizione. Art. 25.Start-Up innovativa e incubatore certificato:

Definizione. Art. 25.Start-Up innovativa e incubatore certificato: Definizione È: Art. 25.Start-Up innovativa e incubatore certificato: società di capitali, anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia le cui azioni

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

MISURE ECONOMICO FINANZIARIE

MISURE ECONOMICO FINANZIARIE Valentina Piuma mercoledì, 18 settembre 2013 G i o r n a ta d e l D e c r e to del fare MISURE ECONOMICO FINANZIARIE Art. 1 Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese La norma è

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

Dettagli

Reti d impresa - Profili fiscali

Reti d impresa - Profili fiscali Reti d impresa - Profili fiscali Dott.ssa Stefania Saccone Udine 10 ottobre 2013 AGENDA Rete contratto vs Rete soggetto L agevolazione fiscale Gli investimenti Il distacco del personale nella rete Altri

Dettagli

1. Smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione; 2. Plafond Progetti Investimenti Italia.

1. Smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione; 2. Plafond Progetti Investimenti Italia. Protocolli Confindustria-ABI. Smobilizzo crediti PA e Investimenti Roma, 29 Maggio 2012 Confindustria Fisco, Finanza e Welfare Il Direttore Elio Schettino Si allegano i protocolli firmati il 22 maggio

Dettagli

PARTE I DEL PROSPETTO COMPLETO

PARTE I DEL PROSPETTO COMPLETO SUPPLEMENTO per l aggiornamento dell informativa fiscale riportata nel Prospetto Completo relativo all offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano

Dettagli

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps Novità introdotte dalla Legge n 147/13 in materia previdenziale e assistenziale Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall

Dettagli

Una politica industriale per l innovazione

Una politica industriale per l innovazione Una politica industriale per l innovazione Focus PMI innovative Stefano Firpo Ivrea, 18 novembre 2015 MiSE DG Politica Industriale, Competitività e PMI Da 3 anni il Governo sta costruendo una politica

Dettagli

Alla luce di quanto sopra, siamo ad apportare le seguenti modifiche al Prospetto Completo: Modifica alla Parte I del Prospetto Completo

Alla luce di quanto sopra, siamo ad apportare le seguenti modifiche al Prospetto Completo: Modifica alla Parte I del Prospetto Completo SUPPLEMENTO AL PROSPETTO COMPLETO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI DI DIRITTO ITALIANO ARMONIZZATI APPARTENENTI AL SISTEMA INVESTITORI Investitori America

Dettagli

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime

Dettagli

Circolare N.161 del 16 Novembre 2012. Start up innovative. La disciplina del lavoro del nuovo modello societario

Circolare N.161 del 16 Novembre 2012. Start up innovative. La disciplina del lavoro del nuovo modello societario Circolare N.161 del 16 Novembre 2012 Start up innovative. La disciplina del lavoro del nuovo modello societario Start up innovative: la disciplina del lavoro nel nuovo modello societario Gentile cliente,

Dettagli

Circolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette

Circolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette Circolare n. 6 del 21 gennaio 2013 Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette INDICE 1 Premessa... 2 2 Nuova imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax )... 2 2.1

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con Il Ministro dell Economia e delle Finanze Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito

Dettagli

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI Signori Azionisti, Vi abbiamo convocato

Dettagli

INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITA A BREVE TERMINE Legge Finanziaria 2006, art. 6, comma 4 lettera b) Direttive di attuazione

INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITA A BREVE TERMINE Legge Finanziaria 2006, art. 6, comma 4 lettera b) Direttive di attuazione Allegato alla Delib. G.R. n. 9/13 del 8.3.2006 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITA A BREVE TERMINE Legge Finanziaria 2006, art. 6, comma 4 lettera b) Direttive

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

Allegato alla DGR n. del

Allegato alla DGR n. del Accordo ai sensi dell art. 15 della legge n. 241/90 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Puglia e l'istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA)

Dettagli

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non

Dettagli

REGIME FISCALE DEI MINIBOND

REGIME FISCALE DEI MINIBOND I MINIBOND: nuovi canali di finanziamento alle imprese a supporto della crescita e dello sviluppo 15Luglio 2015 REGIME FISCALE DEI MINIBOND Dr. Angelo Ragnoni Agenzia delle Entrate Angelo Ragnoni Articolo

Dettagli

dottori commercialisti

dottori commercialisti dottori commercialisti Renato Meneghini Enrico Povolo Marco Giaretta Giacomo Prandina Dott www.dottcomm.net Vicenza, 29 Ottobre 2015 INFORMATIVA N. 7-2015: IL CREDITO DI IMPOSTA IN R&S Con il DL n. 145/2013

Dettagli

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio legale e tributario Morri Cornelli e Associati

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio legale e tributario Morri Cornelli e Associati 15 Febbraio 2013, ore 12:22 La circolare n. 5 di Assonime Consorzi per l internazionalizzazione: le regole per IVA e imposte dirette Il D.L. n. 83/2012 ha istituito la figura dei consorzi per l internazionalizzazione,

Dettagli

DECRETO CRESCITA E INTERNALIZZAZIONE

DECRETO CRESCITA E INTERNALIZZAZIONE INFORMAZIONE FLASH N. 35 17/11/2015 Gentili clienti Loro sedi DECRETO CRESCITA E INTERNALIZZAZIONE Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che

Dettagli

FONDO NAZIONALE INNOVAZIONE

FONDO NAZIONALE INNOVAZIONE DIPERTIMENTO PER L IMPRESA E L INTERNALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI FONDO NAZIONALE INNOVAZIONE Direzione Generale Lotta alla Contraffazione

Dettagli

Piano straordinario per l'occupazione.

Piano straordinario per l'occupazione. Piano straordinario per l'occupazione. Il lavoro, il futuro. MISURA IV.1 Più forti patrimonialmente Agevolazioni per il rafforzamento della struttura patrimoniale delle piccole e medie imprese mediante

Dettagli

NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI

NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI Art. 1 (Finalità e oggetto della legge) 1. La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2006,

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

Randazzo, 9 Novembre 2015

Randazzo, 9 Novembre 2015 Randazzo, 9 Novembre 2015 L'INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA SULLE OPERAZIONI DI MICROCREDITO divenuto operativo con circolare n. 8 del 26 maggio 2015 1 Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime

Dettagli

Circolare N.35 del 7 Marzo 2014

Circolare N.35 del 7 Marzo 2014 Circolare N.35 del 7 Marzo 2014 POS per i professionisti. Con la conversione del DL Milleproroghe slitta al 30.06.2014 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che è stata approvata definitivamente

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con Il Ministro dell Economia e delle Finanze Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito

Dettagli

Art. 1 Definizioni. Art. 2 Finalità. Art. 3 Costituzione Fondo Regionale. Art. 4 Durata. Art. 5 Beneficiari del Fondo. Art. 6 Iniziative ammissibili

Art. 1 Definizioni. Art. 2 Finalità. Art. 3 Costituzione Fondo Regionale. Art. 4 Durata. Art. 5 Beneficiari del Fondo. Art. 6 Iniziative ammissibili REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO REGIONALE DI GARANZIA Art. 1 Definizioni Art. 2 Finalità Art. 3 Costituzione Fondo Regionale Art. 4 Durata Art. 5 Beneficiari del Fondo Art. 6 Iniziative ammissibili

Dettagli

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011.

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011. Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST in base alla Convenzione stipulata il 16.10.1998 tra il Ministero del Commercio con l Estero (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la SIMEST CIRCOLARE

Dettagli

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina Contratto di Apprendistato: nuova disciplina Contratto di apprendistato: nuova disciplina Il 25 giugno 2015 è entrato in vigore uno dei decreti attuativi del c.d. Jobs Act (D.Lgs. 81/2015, di seguito Decreto

Dettagli

Il contratto di Rete

Il contratto di Rete 18 settembre 2014 Numero 2 Il contratto di Rete Speciale Contratto di Rete Con l art. 3, comma 4 ter, D.L. 5/2009, convertito con modificazioni in L. 33/2009, e successive modifiche e integrazioni, è stato

Dettagli

4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA.

4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA. 4. IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I COMMITTENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA IN CONTO TERZI E PER I FINANZIAMENTI DI ATTIVITÀ DI RICERCA. Nei precedenti corsi abbiamo dato notizia di una specifica agevolazione

Dettagli

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. 863 Relazione del Consiglio di Gestione sul punto

Dettagli

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale Le seguenti procedure sono costituite dal Principio Generale e dalle Linee Guida e Tabelle, che formano parte integrante delle Procedure stesse. Le seguenti

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge

Dettagli

Ministero dell Economia e delle Finanze

Ministero dell Economia e delle Finanze Prot: DT 97060-19/12/2014 Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso MEF ai sensi della normativa vigente.

Dettagli

Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e

Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti. Con l approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, giungerà a scadenza l autorizzazione

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Dettagli

L.R. 18/2005, art. 37, c. 2, lett. b) B.U.R. 27/7/2011, n. 30

L.R. 18/2005, art. 37, c. 2, lett. b) B.U.R. 27/7/2011, n. 30 L.R. 18/2005, art. 37, c. 2, lett. b) B.U.R. 27/7/2011, n. 30 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 luglio 2011, n. 0163/Pres. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di incentivi all

Dettagli

PROTOCOLLO D INTESA LINEE GUIDA AI PRODOTTI CDP PER L INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E LE ESPORTAZIONI

PROTOCOLLO D INTESA LINEE GUIDA AI PRODOTTI CDP PER L INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E LE ESPORTAZIONI PROTOCOLLO D INTESA LINEE GUIDA AI PRODOTTI CDP PER L INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E LE ESPORTAZIONI Associazione Bancaria Italiana, con sede legale in Roma, Piazza del Gesù 49, Codice Fiscale

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

IL CREDITO IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO*

IL CREDITO IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO* IL CREDITO IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO* PRECISAZIONI SU UN OPPORTUNITA DEL MERCATO ATTUALE DELLE AGEVOLAZIONI Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.174 del 29 luglio u.s. del D.M.

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in

Dettagli

Le opportunità per le PMI innovative

Le opportunità per le PMI innovative Le opportunità per le PMI innovative Definizione di PMI innovativa (D.L. 3/2015) PMI in senso europeo (Raccomandazione 2003/361/CE): < 250 addetti, < 50 mln di fatturato annuo, < 43 mln di attivo totale

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita

Dettagli

CIRCOLARE N. 24/E. Roma, 31 luglio 2014

CIRCOLARE N. 24/E. Roma, 31 luglio 2014 CIRCOLARE N. 24/E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 luglio 2014 OGGETTO: Articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura

Dettagli

Redditi di capitale. Capitolo 7 7.1 NOZIONE DI SOCIETÀ 7.2 LA TASSAZIONE DEI RISPARMI DELLE FAMIGLIE 7.3 ALTRI REDDITI DI CAPITALE

Redditi di capitale. Capitolo 7 7.1 NOZIONE DI SOCIETÀ 7.2 LA TASSAZIONE DEI RISPARMI DELLE FAMIGLIE 7.3 ALTRI REDDITI DI CAPITALE Redditi di capitale Capitolo 7 7.1 NOZIONE DI SOCIETÀ 7.2 LA TASSAZIONE DEI RISPARMI DELLE FAMIGLIE 7.3 ALTRI REDDITI DI CAPITALE 7.4 IL POSSESSO DI PARTECIPAZIONI DI SOCIETÀ 7.5 LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

Dettagli

Finanziare lo sviluppo con i Minibond

Finanziare lo sviluppo con i Minibond Finanziare lo sviluppo con i Minibond Implicazioni fiscali dello strumento Minibond Luca Luigi Tomasini dottore commercialista revisore legale STUDIO TOMASINI I vantaggi fiscali di emissione dei minibond

Dettagli

RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE

RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE L articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011 n. 148, concernente ulteriori misure

Dettagli

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Fondi pensione, un tris di chiarimenti Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>.

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>. Legge 1976028 Pagina 1 di 7 LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE >. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

Dettagli

Fiscal News N. 101. Start up: pubblicate le linee guida per l accesso al fondo PMI. La circolare di aggiornamento professionale 02.04.2014.

Fiscal News N. 101. Start up: pubblicate le linee guida per l accesso al fondo PMI. La circolare di aggiornamento professionale 02.04.2014. Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 101 02.04.2014 Start up: pubblicate le linee guida per l accesso al fondo PMI Categoria: Imprese Sottocategoria: Varie E stata pubblicata dal

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI

Dettagli

Re: Cessione di crediti pubblici assistiti da garanzia dello Stato

Re: Cessione di crediti pubblici assistiti da garanzia dello Stato ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE CORSO MATTEOTTI, 10 20121 MILANO, ITALIA TEL +39 02 45 41 3800 FAX +39 02 45 41 3801 PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 2 00161 ROMA, ITALIA TEL +39 06 45 21 3900 FAX +39 06 68 19

Dettagli

MIFID Markets in Financial Instruments Directive

MIFID Markets in Financial Instruments Directive MIFID Markets in Financial Instruments Directive Il 1 1 Novembre 2007 è stata recepita anche in Italia, attraverso il Decreto Legislativo del 17 Settembre 2007 n.164n.164,, la Direttiva Comunitaria denominata

Dettagli

Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST DM 23 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni DM 21 dicembre 2012, artt.

Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST DM 23 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni DM 21 dicembre 2012, artt. Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST DM 23 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni DM 21 dicembre 2012, artt. 12 e 13 CIRCOLARE n. 7/2013 approvata con delibera del 2 dicembre

Dettagli

LA NUOVA LEGGE SABATINI

LA NUOVA LEGGE SABATINI LA NUOVA LEGGE SABATINI (DECRETO FARE Decreto Legge 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge 98/2013) I DESTINATARI La Nuova Legge Sabatini, prevista dal Decreto del Fare, si rivolge alle micro,

Dettagli

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Criteri, condizioni e modalità cui si conforma la società SNAM S.p.A. per adottare il modello di separazione proprietaria della gestione della rete nazionale

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

Dettagli

FAI LA MOSSA GIUSTA PER DIVENTARE IMPRENDITORE

FAI LA MOSSA GIUSTA PER DIVENTARE IMPRENDITORE FAI LA MOSSA GIUSTA PER DIVENTARE IMPRENDITORE CONFCOMMERCIO MILANO PER GLI ASPIRANTI IMPRENDITORI E LE NEO IMPRESE A cura di Andrea Ventura Direzione Rete Organizzativa/Unità Finanziamenti START UP INNOVATIVA:

Dettagli

I contributi pubblici nello IAS 20

I contributi pubblici nello IAS 20 I contributi pubblici nello IAS 20 di Paolo Moretti Il principio contabile internazionale IAS 20 fornisce le indicazioni in merito alle modalità di contabilizzazione ed informativa dei contributi pubblici,

Dettagli

L.R. 18/2005, art. 36, c. 3 bis, lett. g) B.U.R. 30/3/2016, n. 13 L.R. 68/1999, art. 13

L.R. 18/2005, art. 36, c. 3 bis, lett. g) B.U.R. 30/3/2016, n. 13 L.R. 68/1999, art. 13 L.R. 18/2005, art. 36, c. 3 bis, lett. g) B.U.R. 30/3/2016, n. 13 L.R. 68/1999, art. 13 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 marzo 2016, n. 053/Pres. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione

Dettagli

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo CIRCOLARE A.F. N. 73 del 17 Maggio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Premessa L articolo 28, comma 1, del decreto legge 24

Dettagli

www.adadvisory.it AD ADVISORY & FdG Servizi per la valorizzazione delle opportunità offerte dal Fondo di Garanzia (FdG) Roma, maggio 15

www.adadvisory.it AD ADVISORY & FdG Servizi per la valorizzazione delle opportunità offerte dal Fondo di Garanzia (FdG) Roma, maggio 15 www.adadvisory.it AD ADVISORY & FdG Servizi per la valorizzazione delle opportunità offerte dal Fondo di Garanzia (FdG) Roma, maggio 15 Indice 1. AD Advisory (AD) La società 2. Situazione del credito alle

Dettagli

CONCORSO DI INTERESSI SU PRESTITI CONCESSI ALLE PMI ADERENTI AI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVI FIDI ART. 1 OGGETTO E FINALITA DEGLI AIUTI

CONCORSO DI INTERESSI SU PRESTITI CONCESSI ALLE PMI ADERENTI AI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVI FIDI ART. 1 OGGETTO E FINALITA DEGLI AIUTI Allegato alla Delib.G.R. n. 50/27 del 10.11.2009 CONCORSO DI INTERESSI SU PRESTITI CONCESSI ALLE PMI ADERENTI AI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVI FIDI L.R.10 gennaio 2001 n.. 2 Titolo T II DIRETTIVE DI

Dettagli

REGOLAMENTO N. 37 DEL 15 MARZO 2011. L ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

REGOLAMENTO N. 37 DEL 15 MARZO 2011. L ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) REGOLAMENTO N. 37 DEL 15 MARZO 2011 REGOLAMENTO CONCERNENTE L ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERIFICA DI SOLVIBILITA CORRETTA INTRODOTTE DALLA LEGGE 26 FEBBRAIO 2011, N.10 DI CONVERSIONE DEL

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 20-04-1985 REGIONE LOMBARDIA. Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale.

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 20-04-1985 REGIONE LOMBARDIA. Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale. Legge 1985032 Pagina 1 di 9 LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 20-04-1985 REGIONE LOMBARDIA Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 17

Dettagli

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI Consiglio di Amministrazione 1 aprile 2016 Signori Azionisti, l Assemblea

Dettagli

Linee guida per l accesso al Fondo di Garanzia PMI da parte dei liberi professionisti

Linee guida per l accesso al Fondo di Garanzia PMI da parte dei liberi professionisti Linee guida per l accesso al Fondo di Garanzia PMI da parte dei liberi professionisti Premessa Indice 1. A cosa serve il Fondo di Garanzia 2 2. Quali operazioni possono essere garantite ad un libero professionista

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE fondo pensione aperto aviva Fondo Pensione Istituito in Forma di Patrimonio Separato da AVIVA S.p.A. (Art. 12 del Decreto Legislativo 5 Dicembre 2005, n. 252) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA, AI SENSI DELL ART. 40 DELLA LEGGE N. 724/1994, PER L ESERCIZIO 2015 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974,

Dettagli

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno:

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno: Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno: Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie previa revoca dell autorizzazione

Dettagli

MinisterodelloSviluppoEconomico

MinisterodelloSviluppoEconomico MinisterodelloSviluppoEconomico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta

Dettagli

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Helvetia Aequa è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5079. Helvetia Vita S.p.A.,

Dettagli

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di

Dettagli

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ITALCEMENTI S.p.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ITALCEMENTI S.p.A. CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ITALCEMENTI S.p.A. Bergamo, 6 marzo 2015 Gli aventi diritto al voto nell Assemblea degli azionisti di Italcementi S.p.A. sono convocati in Assemblea, in Bergamo, via Madonna della

Dettagli

Emission trading Profili Iva

Emission trading Profili Iva Emission trading Profili Iva Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com 1 Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva comunitaria Cessione di beni (art.

Dettagli