Spett.le Consob Divisione Strategie Regolamentari Via G. B. Martini, n ROMA. Milano, 4 dicembre 2015

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1 Spett.le Consob Divisione Strategie Regolamentari Via G. B. Martini, n ROMA Milano, 4 dicembre 2015 Oggetto: Documento di consultazione Proposte di modifica al Regolamento sul procedimento sanzionatorio approvato con delibera del 19 dicembre 2013 e successive modifiche. Spett.le Autorità, nel rispondere all invito a formulare osservazioni al presente documento di consultazione, la scrivente ANASF ringrazia per l opportunità offertale e svolge al riguardo le considerazioni che seguono. 1. Diritto di difesa (articolo 5). In via generale, ANASF condivide la proposta di richiamare, nel nuovo comma 4-bis dell art. 5 del Regolamento sul procedimento sanzionatorio (d ora in avanti, il Regolamento ), il rispetto del principio di leale collaborazione delle parti nell esercizio dell attività difensiva. Al riguardo, l Associazione propone di integrare il testo della norma mediante una puntuale definizione dei criteri che dovrebbero orientare la valutazione della Vostra Autorità in ordine al grado di collaborazione degli interessati, al fine di conciliare le esigenze legate a un efficace attività amministrativa con la garanzia del diritto di difesa delle parti. 1

2 2. Istruttoria del procedimento (articolo 6). Il nuovo comma 4-quater dell art. 6 del Regolamento prevede che l Ufficio Sanzioni Amministrative (USA) tenga conto, nella proposta motivata rivolta alla Commissione, degli interventi che i soggetti interessati pongono in essere ai fini dell eliminazione delle infrazioni contestate. Nelle note al documento di consultazione la Vostra Autorità specifica che, in tali casi, la proposta dell Ufficio Sanzioni Amministrative è volta alla «immediata conclusione del procedimento senza l irrogazione di una sanzione pecuniaria». Pur condividendo la finalità della norma, in quanto volta a tenere conto del livello di cooperazione del responsabile della violazione, ANASF reputa opportuno richiamare il combinato disposto dell art. 196 del d.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza, TUF) e dell art. 110 del Regolamento Consob n /2007 (Regolamento Intermediari). La scrivente evidenzia come la proposta dell USA, in ordine alla conclusione del procedimento senza l irrogazione di alcuna sanzione, possa ricomprendere anche le ipotesi per le quali il TUF e il Regolamento Intermediari prevedono le sanzioni del richiamo scritto e della sospensione da uno a quattro mesi dall albo unico dei promotori finanziari, in quanto fattispecie sanzionatorie riguardanti condotte meno gravi rispetto a quelle per le quali è stabilita la radiazione dall albo. 3. Pubblicazione del provvedimento (articolo 8-bis). ANASF condivide la proposta della Vostra Autorità in base alla quale il provvedimento sanzionatorio è pubblicato per estratto nel Bollettino della Consob dopo l avvenuta notificazione al soggetto interessato (ovvero, nel caso di più soggetti, dopo la notizia dell avvenuta ultima pubblicazione), in quanto tale da assicurare un adeguata tutela delle parti (art. 8-bis, Regolamento). Il comma 5 del nuovo art. 8-bis del Regolamento attribuisce alla Commissione la facoltà di disporre nel provvedimento sanzionatorio ulteriori modalità di pubblicazione, ponendo le relative spese a carico del soggetto interessato. In una prospettiva di maggiore tutela delle 2

3 parti e di certezza del diritto, l Associazione intende richiamare l attenzione della Vostra Autorità sulla necessità di una puntuale definizione: i) dei presupposti oggettivi al ricorrere dei quali l esercizio di tale facoltà risulti giustificato; ii) delle specifiche modalità di pubblicazione; iii) della commisurazione degli importi delle spese a carico del soggetto interessato, relative a tali ulteriori forme di pubblicazione, alla gravità della violazione e agli altri criteri per la determinazione delle sanzioni di cui all art. 194-bis, TUF. La scrivente considera inoltre che, ai sensi del nuovo art. 8-bis, comma 2, lett. d), del Regolamento, il provvedimento sanzionatorio pubblicato per estratto nel Bollettino della Consob riporta «la decisione della Commissione con la menzione [ ] dell importo della sanzione applicata nonché dei criteri posti alla base della determinazione della sanzione». Rispetto a tale proposta, ANASF propone di integrare le disposizioni del Regolamento come segue: i) l indicazione dell importo della sanzione andrebbe integrata mediante un più generale riferimento al tipo e alla misura della sanzione applicata. Tale specificazione consentirebbe di dare rilevanza alla ratio della sanzione irrogata, ove non si tratti di sanzione amministrativa pecuniaria; ii) la menzione dei «criteri posti alla base della determinazione della sanzione» dovrebbe riportare l esplicita indicazione che trattasi dei criteri stabiliti dalla fonte normativa di rango primario (art. 194-bis, TUF). 4. Diritto all oblio. Nella nota che accompagna il nuovo art. 8-bis del Regolamento la Vostra Autorità sottolinea la rilevanza del c.d. diritto all oblio in relazione alla pubblicazione e all accessibilità dei provvedimenti sanzionatori. Il documento di consultazione riporta inoltre menzione delle misure adottate per limitare l accesso via web a tali provvedimenti, che restano individuabili dai motori di ricerca esterni per un periodo di tempo pari a tre anni. Con riferimento ai provvedimenti sanzionatori di cui siano destinatari i promotori finanziari, ANASF ritiene opportuno chiedere alla Vostra Autorità l introduzione di una 3

4 disciplina che commisuri la durata del periodo di pubblicazione delle sanzioni tanto nella loro rilevanza rispetto ai motori di ricerca esterni, quanto all interno del sito Internet Consob alla gravità della violazione. Sulla base del combinato disposto dell art. 196, TUF, e dell art. 110, Regolamento Intermediari, e in considerazione delle esigenze legate alla tutela dei diritti della persona, la pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori potrebbe essere disciplinata stabilendo che le relative informazioni: i) restino pubblicate sul sito Internet Consob per cinque anni nel caso di richiamo scritto, sanzione amministrativa pecuniaria o sospensione dall albo unico dei promotori finanziari. Si richiama, al riguardo, la proposta di cui alla recente consultazione sulle sanzioni e sulla procedura sanzionatoria di Banca d Italia, in cui si stabilisce che le informazioni sui provvedimenti sanzionatori restino pubblicate sul sito web dell Autorità per cinque anni; ii) nel caso di radiazione, rimangano accessibili ai motori di ricerca esterni per un periodo di tempo pari a cinque anni, per poi rimanere consultabili solo a chi acceda al sito Consob. 5. Ulteriori considerazioni in ordine al procedimento sanzionatorio e alle fattispecie sanzionatorie per i promotori finanziari. L art. 8 del Regolamento, per come modificato dalla delibera Consob n del 29 maggio 2015, limita l invio della relazione finale dell Ufficio Sanzioni Amministrative ai soli soggetti che abbiano partecipato al procedimento secondo le modalità previste dall art. 5 (presentazione di deduzioni scritte ovvero audizione personale). A giudizio della scrivente, tale previsione configurerebbe una limitazione dei diritti del soggetto interessato, in quanto potenzialmente in contrasto con il disposto dell art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) che garantisce ai richiedenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. ANASF ritiene pertanto utile individuare specifiche modalità per assicurare la 4

5 conoscibilità dei contenuti della relazione finale USA ai soggetti interessati che, pur non avendo inizialmente partecipato al procedimento nelle forme previste dall art. 5 del Regolamento, presentino motivata richiesta di accesso agli atti durante la fase decisoria. L Associazione intende infine richiamare l attenzione sull opportunità, da ultimo evidenziata in occasione della consultazione pubblica sul procedimento sanzionatorio della Consob conclusasi lo scorso 13 maggio, di una generale revisione del sistema sanzionatorio previsto per i promotori finanziari che, modificando la disciplina attualmente stabilita dall art. 110, Regolamento Intermediari, porti alla definizione di una serie di criteri utili a orientare e motivare la scelta della sanzione da applicare alle singole fattispecie. ******** A disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che si ritenessero opportuni, la scrivente ANASF ringrazia per l attenzione e porge i migliori saluti. Maurizio Bufi Presidente ANASF 5

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