LA RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE DEL RSPP A C U R A D I M O N I C A FA S A N O AV VO C ATO E D OT TO R E D I R I C E R C A

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1 LA RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE DEL RSPP A C U R A D I M O N I C A FA S A N O AV VO C ATO E D OT TO R E D I R I C E R C A N E L L U N I V E R S I T À

2 La responsabilità civile e penale del RSPP costituisce un importante tema di riflessione giuridica, connessa con la sempre maggiore importanza acquisita dalla figura del RSPP nell organizzazione aziendale.

3 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) Professionista esperto in sicurezza, in protezione e prevenzione designato dal datore di lavoro per gestire e coordinare le attività del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP)

4 ART. 2, COMMA 1, LETTERA L) DEL D. LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI Le attività del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP) sono l insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

5 I REQUISITI DEL RSPP L Articolo 32 (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni) definisce in otto comma i requisiti dell RSPP, la normativa si sofferma in modo particolare nell aspetto formativo di questa figura, ma le specifiche di un RSPP sono anche tecniche e gestionali: I requisiti professionali di un RSPP interno o esterno devono essere adeguati alle attività lavorative e alla tipologia di rischi presenti in azienda. Un RSPP deve possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell apprendimento, a specifici corsi di formazione come previsto dalla normativa. Inoltre il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve essere in possesso di un attestato di frequenza per corsi sulla sicurezza sul lavoro inerenti i concetti di ergonomia, stress lavoro correlato, organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e tecniche di comunicazione aziendale e di relazioni sindacali. Quando il datore di lavoro decide di non ricoprire anche il ruolo di RSPP allora può scegliere di avvalersi di un RSPP esterno che soddisfi i requisiti di formazione e conoscenza dei fattori di rischio inerenti l azienda presso cui dovrà esercitare il proprio ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno. Anche quando un datore di lavoro sceglie di affidarsi ad un RSPP esterno ha comunque l obbligo di organizzare un servizio di prevenzione e protezione adeguato per i propri dipendenti.

6 I COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI ALL ART. 33, COMMA 1 DEL D.LGS. 81/08. individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; elaborare le misure preventive e protettive, nonché i sistemi di controllo di tali misure; elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali, ma anche proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all art. 35; fornire ai lavoratori le informazioni necessarie.

7 Il RSPP può essere un soggetto interno all azienda (dipendente/socio/collaboratore familiare) oppure può essere un professionista esterno. La nomina del RSPP è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro, prevista dall art. 17 comma 1 lettera b) del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche

8 CASI IN CUI DEVE ESSERE NOMINATO UN RSPP OBBLIGATORIAMENTE INTERNO ALL AZIENDA (ART. 31 COMMA 6 DEL D.LGS. 81/2008) a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

9 In alcune tipologie di aziende (art. 34 comma 1 ed allegato II del d.lgs. 81/2008) il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi. In questi casi egli è comunque tenuto a frequentare corsi di formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti ed alle attività lavorative svolte. Nelle unità produttive ove sono presenti al massimo cinque lavoratori, il datore di lavoro può svolgere i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione, previa frequenza di corsi di formazione di cui agli artt. 45 (primo soccorso) e 46 (prevenzione incendi) del d.lgs. 81/2008 e s.m.e i. nonché i rispettivi corsi di aggiornamento.

10 LA REVOCA Il rapporto tra un azienda, un datore di lavoro e un RSPP è un tipico rapporto lavorativo, collaborativo. Può quindi instaurarsi o decadere seguendo le dinamiche che regolano abitualmente i rapporti di lavoro. In particolare la figura del RSPP in azienda, ricoprendo un ruolo fondamentale per la sicurezza sul lavoro deve mantenere e dimostrare di mantenere in ogni momento i requisiti essenziali e imprescindibili del proprio ruolo.

11 CASI DI REVOCA Il datore di lavoro può trovarsi di fronte a tre casi: dover destituire dall incarico il RSPP interno designato da lui stesso; dover revocare la nomina o non rinnovare la consulenza a un RSPP esterno delle quali prestazioni professionali si avvale; destituire se stesso, qualora sia un cosiddetto RSPP datore di lavoro e qualora quindi la sua azienda disponga delle caratteristiche necessarie affinché ciò possa avvenire. Allo stesso modo il RSPP, può trovarsi nella condizione di doversi dimettere e rinunciare all incarico fino a quel momento ricoperto senza essere vincolato in alcun modo da norme che riguardino la sicurezza sul lavoro, ma dovendo invece rispettare principi contrattuali e scadenze bilaterali.

12 FORMALIZZAZIONE La cessazione di un rapporto di collaborazione o di assunzione di ruolo tra un RSPP e un azienda deve essere formalizzata con data certa e comunicata tramite raccomandata A/R. Questo sia per ovvi motivi formali e sia per indicare in maniera chiara e univoca fino a quando un RSPP sia stato presente in azienda e quando invece sia stato sostituito. L avvicendamento e il cambio di RSPP in azienda, non deve essere comunicato alle ASL territoriali o alle Direzioni provinciali del lavoro. Con l introduzione del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro è stata abolito anche l obbligo di comunicazione di RSPP originariamente previsto invece dall articolo 11 dell art. 8 del D. Lgs. 19/9/1994 n La stessa 626 in ogni caso non prevedeva la tempestiva comunicazione di avvicendamento, dimissioni o revoca di RSPP nel momento in cui questa fosse decisa.

13 DVR Ciò che è fondamentale invece, obbligatorio e inevitabile è l aggiornamento del DVR con il nominativo del nuovo RSPP e quindi l aggiornamento del documento con l avvicendamento avvenuto. Il DVR deve essere assolutamente aggiornato con il nuovo nominativo e riportare quindi indicazione relativa alla data certa del cessato rapporto con il precedente responsabile. Ciò in base a quanto previsto dall art. 28 comma 2 lettera e) del D. Lgs. n. 81/2008.

14 Il ruolo di professionista e l importanza che la normativa attribuisce al servizio di prevenzione e protezione espongono il RSPP ad una pluralità di responsabilità, sia di natura civile che di natura penale, che di seguito verranno più compiutamente illustrate.

15 LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL RSPP Il RSPP, con l assunzione dell incarico, assume degli obblighi nei confronti del datore di lavoro, specie se si tratta di RSPP esterno all azienda o comunque di RSPP interno che, per tale ruolo, riceve una specifica retribuzione. Se dunque dalla sua consulenza derivano danni a qualcuno, il RSPP li deve risarcire.

16 La responsabilità civile del RSPP può classificarsi in due grandi famiglie: la responsabilità extracontrattuale (o da fatto illecito o aquiliana ) e la responsabilità contrattuale.

17 RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE La responsabilità extracontrattuale del RSPP trova fondamento in una delle norme più importanti dell intero ordinamento giuridico che è contenuta nell art del Codice Civile: Qualunque fatto, doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

18 La responsabilità civile ha un estensione che travalica i limiti della responsabilità penale e che può affermarsi anche quando il soggetto non sia più penalmente perseguibile (magari per prescrizione del reato): l obbligo di risarcire il danno infatti, sopravvive anche alla prescrizione penale, se è stato adeguatamente azionato.

19 RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE L affidamento da parte del datore di lavoro e l accettazione da parte di un soggetto dell incarico di RSPP, si configura in genere come un contratto a prestazioni corrispettive in cui il nominato RSPP assume l obbligo di svolgere i compiti propri a tale figura, a fronte di un compenso da parte del datore di lavoro.

20 Il RSPP, in quanto soggetto qualificato in virtù dei corsi che ha frequentato e della formazione che ha ricevuto, è tenuto ad assolvere alle obbligazioni contrattuali legate al suo ruolo con la diligenza del buon professionista.

21 Qualora il RSPP non svolga con la dovuta diligenza l incarico che gli viene affidato, il datore di lavoro che subisca un danno può contestare l inadempimento contrattuale e, eventualmente, chiedere il ristoro dei danni che abbia subito.

22 LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL RSPP Il D.Lgs. 81/08 non prevede specifiche sanzioni penali per l RSPP: non vi è dunque uno specifico sistema di pene (per delitti: reclusione/multa; per contravvenzioni: arresto/ammenda) che vada a sanzionare il comportamento di un RSPP che non svolge adeguatamente il suo compito. Il che non significa che il RSPP non possa incorrere in una responsabilità penale, anche per reati piuttosto gravi.

23 «Il RSPP risponde insieme al datore di lavoro per il verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l obbligo di conoscere e segnalare» (Cass. Pen. Sez. IV n. 2814).

24 IL QUADRO NORMATIVO ATTUALE Il quadro normativo attuale prevede che il datore di lavoro sia e rimanga titolare della posizione di garanzia e, di conseguenza, il responsabile salvi i casi che si diranno in caso di infortunio sul lavoro. E infatti il datore di lavoro che ha l obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione (che, lo si rammenta, contiene sia l individuazione delle potenziali fonti di rischio, sia la specificazione delle contromisure adottate in azienda per far fronte a tali rischi). Tali attività vengono svolte con l ausilio di un consulente specializzato e professionalmente competente: il RSPP. Sia la valutazione dei rischi, sia la redazione del DVR, pertanto, fanno capo al datore di lavoro che, nel caso le ometta, viene perseguito penalmente in prima persona (art. 55 D.Lgs. 81/08): a prima vista pertanto nessuna sanzione penale diretta investe il RSPP sulle cui responsabilità il D.Lgs. 81/08 sostanzialmente tace., ma ciò non significa che il RSPP sia totalmente esonerato da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell ambito dell incarico ricevuto.

25 LE RESPONSABILITÀ PREVENZIONALI E LE RESPONSABILITÀ PER REATI COLPOSI DI EVENTO Generalmente il RSPP non risponde per la violazione di norme c.d. prevenzionali o di puro pericolo, ma è invece responsabile quando si verifichino infortuni sul lavoro o tecnopatie (Cass. Pen. Sez. IV n del 27 gennaio 2011).

26 Vi è corresponsabilità del RSPP con il datore di lavoro per la verificazione di un evento lesivo tutte le volte che l inosservanza dei compiti di prevenzione attribuiti al RSPP dalla legge si configura come una delle concause dell evento lesivo. Pertanto, qualora il datore di lavoro non adotti una doverosa misura di prevenzione a causa di un errato suggerimento o di una mancata segnalazione circa una situazione di rischio da parte del RSPP, che abbia agito con imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, quest ultimo sarà chiamato a rispondere dell evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile a titolo di colpa professionale.

27 LA DESIGNAZIONE ED IL RUOLO DEL RSPP La designazione del RSPP da parte del datore di lavoro, pertanto, anche se obbligatoria, non equivale ad una delega di funzioni. Il ruolo del RSPP rimane comunque un ruolo tecnico di staff, di natura consultiva e propositiva e la sua individuazione non è assolutamente idonea ai fini dell esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica. Eccezione: il caso in cui un soggetto che rivesta la qualifica di RSPP riceva anche la delega di alcune funzioni. In questo caso diventando l alter ego del datore di lavoro, il RSPP viene ad assumerne, rispetto a quelle stesse funzioni, gli stessi oneri e le stesse responsabilità.

28 ELEMENTI NECESSARI PER AFFERMARE LA RESPONSABILITA PENALE DEL RSPP Due elementi devono essere presenti e sono sempre essenziali per affermare la responsabilità penale del RSPP: la colpa: ossia la negligenza, imprudenza o imperizia del RSPP nell analisi dei rischi e nell individuazione delle misure idonee per eliminarli/prevenirli; il nesso causale tra la condotta negligente, imprudente o imperita del RSPP e l evento infortunistico. Se manca l uno o l altro di questi elementi non vi è naturalmente responsabilità.

29 I REATI CHE SI POSSONO CONFIGURARE IN CAPO AL RSPP I reati che possono configurarsi in capo al RSPP sono quelli che derivano dal verificarsi di un infortunio sul lavoro e precisamente : Art. 589 C.P.: Omicidio colposo. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell art. 186 comma 2 lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni; soggetto sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

30 Art. 590 C.P.: Lesioni personali colpose. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino ad 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 ad 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 a Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da 3 mesi a un anno o della multa da 500 a 2000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell art. 186 comma 2 lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo i casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

31 ALTRE IPOTESI DI REATO Omicidio e lesioni colpose sono ovviamente i reati che, nella maggior parte dei casi, possono essere configurati in capo al RSPP. Tuttavia è bene ricordare che non sono i soli, per quanto nella maggior parte dei casi siano i più gravi.

32 IN CONCLUSIONE La Giurisprudenza più recente ha affermato la responsabilità del RSPP per omicidio o per lesioni colpose seguendo il seguente ragionamento: 1. RSPP ha il compito di individuare in azienda i potenziali pericoli per la salute e per l incolumità dei lavoratori, di suggerire azioni volte all eliminazione dei medesimi e di formare ed informare i lavoratori alla prevenzione; 2. è un professionista, ha svolto corsi specifici, ed è pertanto tenuto a sapere individuare i rischi, valutarli e prevenirli; 3. addove il RSPP non svolga adeguatamente il proprio ruolo di consulente ed ometta di prendere in considerazione taluni rischi, di eliminarli o di informare il lavoratori sulle modalità di prevenire incidenti e si verifichi un infortunio che può essere considerato tipico in relazione al rischio che si è omesso di considerare, lo stesso risponde penalmente, in concorso con il datore di lavoro o autonomamente, dell evento occorso (lesione, morte, pericolo per la pubblica incolumità ecc.).

33 Un RSPP che omette un adeguata analisi dei rischi, omette di adottare opportune azioni correttive nei confronti dei rischi individuati, ossia, in definitiva, omette di impedire che il lavoro sia svolto in luoghi inidonei dal punto di vista delle norme sulla sicurezza, risponde sempre penalmente dei reati che si verifichino a causa delle sue mancanze o che, in ogni caso, trovino una con-causa nelle sue mancanze.

34 Il RSPP andrà invece esente da responsabilità qualora riesca a dimostrare: - che ha diligentemente svolto i compiti a cui è chiamato, mettendo in concreto il datore di lavoro in condizione di individuare i rischi e adottare idonee misure correttive per eliminarli (in tal caso, se il datore di lavoro non segue le direttive del RSPP risponderà lui solo della mancata attuazione delle misure indicate); - che l evento si è verificato, nonostante il corretto assolvimento dei suoi obblighi, ovvero per ragioni estranee ed indipendenti dalla valutazione dei rischi da lui condotta o dalle misure da lui adottate (mancata esecuzione delle misure suggerite da parte del datore di lavoro, fatto abnorme del lavoratore, caso fortuito ecc.).

35 Grazie per l attenzione!

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