il Ca n t i e r e Sic u r o Notiziario del Comitato Paritetico Territoriale di Brescia e provincia per l edilizia

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1 il Ca n t i e r e Sic u r o Notiziario del Comitato Paritetico Territoriale di Brescia e provincia per l edilizia informazioni per la sicurezza in cantiere 02 Comitato paritetico territoriale di Brescia e provincia per l edilizia - via Garzetta, Brescia Il Servizio di Prevenzione e Protezione Il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) Il Patentino per i Ponteggi Domande dal Cantiere Anno 1 - n 2 - Dicembre 2009

2 SOMMARIO Il Servizio di PreVENZIONE E PROTEZIONE IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (P.O.S.) Pag. 3-4 Pag. 5 IL PATENTINO PER I PONTEGGI Pag. 6-7 LE DOMANDE DAL CANTIERE Registrazione del tribunale di Brescia n 37 del 9/7/2009 Tel.: fax: info@cptbrescia.it - Pag. 8 il Cantiere Sicuro REDAZIONE: Via Garzetta, Brescia Tel fax info@cptbrescia.it - direttore responsabile: Pandocchi Obizio comitato di redazione: Archetti Giorgio, Squassina Flavio, Pandocchi Obizio Stampa Poligrafica Bresciana Brescia Direttore: Pandocchi Obizio Tecnici Depellegrin Nicolò Favalli Giambattista Ferraresi Giovanni Foini Mario Tanfoglio Enzo Zanini Germano Amministrazione Farina Maria Rosa Organizzare la prevenzione degli infortuni Obblighi dei datori di lavoro IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE In ogni impresa, il Datore di lavoro deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione (S.P.P.), nominare il Medico Competente per l effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti, e deve individuare, nominare e formare i lavoratori incaricati delle misure antincendio e primo soccorso. Inoltre il Datore di lavoro deve nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e dare la possibilità ai propri lavoratori di eleggere il R.L.S.(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). CHI PUÒ ESSERE NOMINATO R.S.P.P.? Per la nomina del R.S.P.P. il datore di lavoro delle imprese che occupano fino a 30 dipendenti ha tre possibilità: 1. Nominare un dipendente; Nominare un soggetto esterno; 3. Nominare se stesso. ATTENZIONE: nel caso in cui il Datore di lavoro decida di nominare un soggetto dipendente o un soggetto esterno, questi deve essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, nonché dell attestato di frequenza, con verifica dell apprendimento, a specifici corsi di formazione, adeguati alla natura dei rischi presenti sui luoghi di lavoro e relativi alle attività lavorative. QUANTI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO ED ALL ANTINCENDIO DEVONO ESSERE NOMINATI ALL INTERNO DELL IMPRESA? La legge specifica che il Datore di lavoro deve tenere conto delle dimensioni dell azienda e dei rischi specifici dell attività esercitata: è espressamente richiesto infatti che le persone formate siano in numero sufficiente a garantire la presenza di almeno un addetto per ogni singolo cantiere e che dispongano di attrezzature adeguate alla tipologia di rischio da dover fronteggiare. Quanto segue vuole offrire uno schema semplice, e di immediato utilizzo, per garantire a tutte le imprese uno strumento utile per procedere alla nomina, la formazione e l aggiornamento delle figure proprie del servizio di prevenzione e protezione. LA FORMAZIONE DEL R.S.P.P. - R.S.P.P. DATORE DI LAVORO (fino a 30 dipendenti): corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro. - R.S.P.P. DIPENDENTE O SOGGETTO ESTERNO: Corso di formazione articolato in 3 moduli (A, B e C) che, per il settore edile hanno una durata complessiva di 112 ore. E inoltre previsto un aggiornamento da effettuarsi con periodicità quinquennale la cui durata, per il settore delle costruzioni, ammonta a 60 ore. Tel.: fax: info@cptbrescia.it - Segreteria: Cervati Elisa ASSISTENZA CONTINUATIVA ALLE IMPRESE Al Datore di lavoro che intende nominare se stesso e svolgere direttamente il ruolo di R.S.P.P. non è richiesto invece alcun titolo di studio, ma la frequenza di uno specifico corso di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore Si fa presente che le ispezioni effettuate dagli organismi preposti alla vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro (ASL e Ispettorato del Lavoro), sono principalmente rivolte al controllo della corretta applicazione delle norme antinfortunistiche ed alla verifica dell effettuazione di un adeguata informazione e formazione delle maestranze sui rischi presenti nelle lavorazioni. Pertanto si ricorda che tutte le imprese iscritte alla C.A.P.E. possono usufruire gratuitamente dell assistenza del Comitato Paritetico sia per la verifica preventiva e continuativa delle condizioni antinfortunistiche dei cantieri, sia per l informazione e la formazione delle maestranze. Per qualsiasi richiesta di consulenza, di verifica in cantiere, o di formazione del personale, le imprese ed i lavoratori possono telefonare alla segreteria del Comitato in orario di lavoro al n dal lunedi al venerdi dalle ore 8.00 alle ore 100 e dalle ore alle ore

3 LA FORMAZIONE DEL R.L.S. (RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA) R.L.S. aziendale: Corso di formazione di 32 ore. E inoltre previsto un aggiornamento annuo per gli R.L.S. delle imprese che occupano tra i 15 ed i 50 dipendenti pari a 4 ore, e pari a 8 ore gli R.L.S. delle imprese che occupano più di 50 dipendenti. LA FORMAZIONE DELL ADDETTO ANTINCENDIO Il corso di formazione per l addetto antincendio varia nella durata a seconda del livello di rischio in cui è riconducibile l attività d impresa: rischio basso: corso della durata di 4 ore; rischio medio: corso della durata di 8 ore; rischio alto: corso della durata di 16 ore. LA FORMAZIONE DELL ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO Corso di formazione della durata di 16 ore. E inoltre previsto un aggiornamento, con cadenza triennale, per quanto riguarda la sola parte pratica, della durata di 6 ore. Si ribadisce quindi, quanto già affermato: in ogni cantiere deve essere garantita la presenza del servizio di prevenzione e protezione con almeno un addetto antincendio ed uno per il primo soccorso. LIMITI ALL ESERCIZIO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELL INCARICO DI ADDETTO ANTINCENDIO E AL PRIMO SOCCORSO. Il datore di lavoro può svolgere direttamente il compito di addetto al primo soccorso ed antincendio nelle imprese o unità produttive fino a 5 lavoratori. Come precedentemente detto, anche il Datore di lavoro dovrà frequentare gli appositi corsi di formazione. Per le imprese iscritte alla CAPE di Brescia la Scuola Edile Bresciana organizza e svolge gratuitamente tutti i corsi suddetti. IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (P.O.S.) Che cos è il P.O.S.? Il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) è definito dalla Legge il Documento che il datore di lavoro dell impresa esecutrice deve redige, per ogni cantiere e che descrive i rischi presenti e le relative misure di sicurezza da adottare. Quando deve essere redatto? Indipendentemente dalla tipologia dei lavori, dalle dimensioni e dalla durata del cantiere, il Datore di lavoro deve sempre redigere il P.O.S. relativo alle lavorazioni da svolgere. Quali sono i contenuti minimi? Il P.O.S. é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi degli articoli 17, 28, 89 lett. h, e 96 lett. g del Testo Unico. I contenuti minimi sono specificati dall Allegato XV del D.Lgs. 81/08, e sono i seguenti: a) i dati identificativi dell impresa esecutrice, che comprendono: 1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere; 2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari; 3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 4) il nominativo del medico competente ove previsto; 5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa; b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall impresa esecutrice; c) la descrizione dell attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; d) l elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; e) l elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza; f) l esito del rapporto di valutazione del rumore; g) l individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; i) l elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; l) la documentazione in merito all informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere. Il P.O.S. ha queste finalità: per il Datore di lavoro, che lo deve redigere, è un momento di analisi dei rischi presenti in cantiere e di progettazione delle necessarie misure di prevenzione da applicare; contiene tutte le informazioni necessarie alla esecuzione delle lavorazioni in sicurezza, oltre all elenco completo delle attrezzature e dei D.P.I. che devono essere utilizzati in cantiere; per il Coordinatore, ove nominato, è il documento indispensabile per conoscere le misure di sicurezza adottate dall impresa, ed eliminare le eventuali interferenze con altre attività presenti in cantiere. Per la redazione del P.O.S. il datore di lavoro deve avvalersi della collaborazione dell Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), del Medico competente, e deve consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: l avvenuta consultazione deve essere dimostrata anche dalla sottoscrizione del Piano. ATTENZIONE: 1. il Piano Operativo di Sicurezza deve sempre essere tenuto a disposizione in cantiere; la Legge attribuisce unicamente al Datore di Lavoro la responsabilità di un P.O.S. nel quale le misure di sicurezza sono indicate in modo inadeguato o insufficienti per i rischi presenti nel cantiere

4 MONTAGGIO DEI PONTEGGI METALLICI OBBLIGHI DI FORMAZIONE PER GLI ADDETTI E I PREPOSTI IL PATENTINO PER I PONTEGGISTI L art. 136 comma 6, comma 7 e comma 8, del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico) prevede espressamente che il Datore di lavoro deve assicurarsi che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati, ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste e sotto la diretta sorveglianza di un preposto. Quindi il montaggio, lo smontaggio e la trasformazione dei ponteggi, possono essere realizzati solo da soggetti che abbiano ottenuto il patentino a seguito della frequenza del corso specifico. ATTENZIONE: il Ministero del Lavoro con la circolare n.3 del 2008, ha precisato che a far data dal 23 febbraio 2009, solo i soggetti in possesso di attestato di frequenza a specifico corso di formazione, possono essere adibiti alle attività di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi. Non è più ritenuta sufficiente la sola esperienza professionale acquisita! DURATA E CONTENUTI DEI CORSI La durata minima dei corsi di formazione per ponteggisti è di 28 ore più una verifica teorica e pratica. Gli argomenti ed i contenuti che devono essere trattati, sono: 1. la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio; 3. la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente; le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; teoria. Oltre ai principali riferimenti normativi relativi alla sicurezza, durante le lezioni teoriche i partecipanti apprendono anche come redigere ed utilizzare correttamente il Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio). Che cos e il Pi.M.U.S.? Il Pi.M.U.S. è il documento che dobbiamo redigere ogni volta che all interno del cantiere deve essere allestito un ponteggio e contiene tutte le indicazioni necessarie per il montaggio e lo smontaggio dell opera provvisionale in sicurezza ed a regola d arte. pratica Nel corso della parte pratica, sia i preposti che gli addetti, eseguono il montaggio e lo smontaggio delle diverse tipologie di ponteggio (a tubi e giunti, a telai prefabbricati e multi direzionali) applicando le procedure più corrette e sicure stabilite dalle norme per la realizzazione delle opere provvisionali nei cantieri. I datori di lavoro, possono a loro volta, frequentare personalmente il corso di formazione ed ottenere il patentino, così da poter operare direttamente al montaggio, alla trasformazione ed allo smontaggio dei ponteggi, in funzione della qualifica conseguita di addetto o di preposto. DOVE FARE IL CORSO? I corsi possono essere svolti unicamente dalle strutture autorizzate, tra le quali figurano gli enti paritetici ed i soggetti appositamente accreditati in Regione. La Scuola Edile Bresciana, con la collaborazione del Comitato Paritetico Territoriale per quanto riguarda la parte teorica, organizza e svolge gratuitamente i suddetti corsi, dando la possibilità alle imprese di iscrivere i propri collaboratori per il conseguimento della qualifica di preposto o addetto. Il corso, si svolge in 4 giornate lavorative di 8 ore ciascuna, per un totale di 32 ore, è suddiviso in una parte teorica con esame finale, al superamento del quale segue la parte pratica, che si realizza, direttamente nella sede della scuola edile, con le operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione delle tre diverse tipologie di ponteggio le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio; le condizioni di carico ammissibile; qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare. A QUALE CORSO ISCRIVERSI? La differenza tra i due corsi, per preposto o addetto al montaggio, oltre che nell attestazione rilasciata a seguito del superamento dell esame finale, è nei contenuti: ai preposti, infatti, vengono date indicazioni più approfondite in merito alla redazione del Pi.M.U.S., mentre per gli addetti l attenzione è focalizzata sulla modalità di montaggio in sicurezza dell opera provvisionale

5 1 LE DOMANDE DAL CANTIERE Le risposte ai quesiti tecnici rivolti dalle imprese al Comitato Paritetico Territoriale 1 - DOMANDA I LAVORATORI CHE DEVONO OPERARE IN QUOTA O SU UNA COPERTURA AGGANCIATI CON LA CINTURA DI SICUREZZA AD UNA LINEA DI ANCORAGGIO DEVONO ESSERE IN POSSESSO DEL PATENTINO PER ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI? 1 - RISPOSTA NO. I lavoratori che devono operare in quota agganciati ad una cintura di sicurezza non devono essere in possesso di patentino per l impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, ma devono essere stati formati ed addestrati all utilizzo in sicurezza dei D.P.I. anticaduta di III categoria (cinture, raccordi, cordini, ) con un corso specifico. A richiesta delle imprese il Comitato Paritetico Territoriale svolge gratuitamente la formazione e l addestramento per l utilizzo delle cinture di sicurezza e degli otoprotettori. 2 - DOMANDA IN CANTIERE DEVO SEMPRE AVERE LA CASSETTA DEL PRIMO SOCCORSO E L ESTINTORE? 2 - RISPOSTA Si. La Legge afferma espressamente che il datore di lavoro deve garantire la presenza in cantiere della Cassetta di primo soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima prevista (Art. 2 c.1 lett. (a D.M.15/7/03). Inoltre la Legge specifica che il Datore di lavoro garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati (art. 43 c.1 lett.e bis D.Lgs. 81/08). 3 - DOMANDA CHE CARATTERISTICHE DEVONO AVERE LE LAMPADE PER L ILLUMINAZIONE O LA SEGNALAZIONE DELLA RECINZIONE DI CANTIERE? 3 - RISPOSTA Le lampade per l illuminazione o la segnalazione della recinzione del cantiere, se alimentate a batteria non presentano problematiche particolari: devono essere omologate e realizzate in conformità alla normativa europea di prodotto (UNI EN 12352). Diversamente, per quanto riguarda le lampade alimentate dall impianto elettrico, si deve prestare attenzione al fatto che queste siano a bassa tensione (max. 24 Volt). Deve inoltre essere ribadito che è obbligatorio rendere visibile il cantiere con lampade proprie, indipendentemente dalla presenza dell impianto di illuminazione pubblico (lampioni o altro), perché in caso di black out, l impresa potrebbe essere chiamata a dover rispondere per eventuali danni provocati a soggetti esterni a causa della mancata visibilità del cantiere nelle ore notturne. Tutte le imprese che volessero far pervenire le proprie domande a Il Cantiere Sicuro, possono rivolgersi direttamente agli uffici del Comitato Paritetico Territoriale, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 100 e dalle alle 18.00, al numero di telefono , oppure inviando le stesse al numero di fax

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