DECISIONE DELLA COMMISSIONE
|
|
|
- Romano Gattini
- 9 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 L 358/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1 o dicembre 2004 che stabilisce un modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi e introdotti nella Comunità [notificata con il numero C(2004) 4421] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/824/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio ( 1 ), in particolare l articolo 8, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 998/2003 fissa le condizioni applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi e introdotti nella Comunità. Tali condizioni variano in funzione dello statuto sanitario del paese terzo di origine e dello Stato membro di destinazione. (3) La decisione 2004/539/CE della Commissione, del 1 o luglio 2004, che istituisce una misura transitoria per l attuazione del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia ( 4 ) consente, fino al 1 o ottobre 2004, la coesistenza di certificati rilasciati in conformità con il regolamento (CE) n. 998/2003 o con le norme nazionali in vigore prima del 3 luglio (4) In forza della decisione 2004/650/CE del Consiglio, del 13 settembre 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia per tener conto dell'adesione di Malta ( 5 ), Malta è stata aggiunta all elenco dei paesi di cui all allegato II, parte A, di detto regolamento. Di conseguenza, le disposizioni specifiche applicabili all'introduzione di animali da compagnia in Irlanda, Svezia e Regno Unito vanno estese anche a Malta. (2) La decisione 2004/203/CE della Commissione, del 18 febbraio 2004, che stabilisce un modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi ( 2 ), definisce il modello di certificato di accompagnamento di tali animali all atto della loro introduzione nella Comunità, il quale è stato oggetto di rettifica ( 3 ). ( 1 ) GU L 146 del , pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione (GU L 94 del , pag. 7). ( 2 ) GU L 65 del , pag. 13. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/301/CE (GU L 98 del , pag. 55). ( 3 ) GU L 111 del , pag. 83. (5) Per ragioni di chiarezza, va abrogata la decisione 2004/203/CE e sostituita con la presente decisione. (6) Alla luce della natura altamente specifica degli animali e dei movimenti in causa, occorre facilitare la compilazione e l utilizzo del certificato a veterinari e viaggiatori interessati. ( 4 ) GU L 237 del , pag. 21. ( 5 ) GU L 298 del , pag. 22.
2 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 358/13 (7) Dal momento che il regolamento (CE) n. 998/2003 e la decisione 2004/203/CE, sostituita dalla presente decisione, sono applicabili a partire dal 3 luglio 2004, avrà applicazione immediata anche la presente decisione. (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena animale e la salute degli animali, ufficialmente alla Commissione e agli Stati membri la loro intenzione di utilizzare il passaporto al posto del certificato. 3. Lasciando impregiudicate le norme applicabili ai movimenti con destinazione Malta, gli Stati membri accettano il certificato conforme al modello di cui all allegato della decisione 2004/203/CE. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. La presente decisione stabilisce il modello di certificato da impiegare e le modalità del suo utilizzo, per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi, secondo il disposto dell articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 998/2003. Articolo 3 1. Il certificato, di cui all articolo 1, consta di un unica pagina redatta quanto meno nella lingua dello Stato membro di destinazione e in inglese. Esso è compilato in stampatello nella lingua dello Stato membro di arrivo o in inglese. 2. Il certificato, di cui all articolo 1, è rilasciato secondo le modalità in appresso: a) le parti da I a V del certificato devono essere: 2. Il modello di certificato figura nell allegato della presente decisione. Articolo 2 1. Il certificato di cui all articolo 1, paragrafo 2, è richiesto per i movimenti a carattere non commerciale di animali domestici da compagnia delle specie cani, gatti e furetti (in appresso «animali da compagnia») provenienti: i) compilate e firmate da un veterinario ufficiale designato dall autorità competente del paese speditore o ii) compilate e firmate da un medico veterinario autorizzato dall autorità competente e, successivamente, vistate dall autorità competente; a) da tutti i paesi terzi e introdotti in uno Stato membro diverso da Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito, e b) le parti VI e VII, se del caso, devono essere compilate e firmate da un veterinario abilitato all esercizio della medicina veterinaria nel paese speditore. b) dai paesi terzi elencati all allegato II, parte B, sezione 2, e parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003 e introdotti in Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito. Il certificato non è utilizzato per i movimenti di animali provenienti da paesi terzi o preparati in paesi terzi non figuranti nell elenco di cui all allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003, e destinati all Irlanda, a Malta, alla Svezia o al Regno Unito, nel qual caso si applicano le disposizioni di cui all articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto ii), dello stesso regolamento. 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti accompagnati da un passaporto conforme al modello stabilito dalla decisione 2003/803/CE della Commissione ( 1 ), in provenienza da paesi terzi figuranti all'allegato II, parte B, sezione 2, del regolamento (CE) n. 998/2003, che abbiano comunicato ( 1 ) GU L 312 del , pag Il certificato va corredato dei documenti giustificativi, o di una loro copia conforme, in cui figurino i dati di identificazione dell'animale in questione, quelli relativi alle sue vaccinazioni e il risultato del test sierologico. 4. Il certificato è valido per i movimenti intracomunitari, per un periodo di 4 mesi a decorrere dalla data del rilascio oppure fino alla scadenza della vaccinazione di cui alla parte IV, se quest ultima data è antecedente. Articolo 4 La vaccinazione prevista nella parte IV deve essere effettuata con un vaccino inattivato, prodotto almeno in conformità delle norme descritte nell edizione più recente del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri, dell Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).
3 L 358/14 Gazzetta ufficiale dell Unione europea Articolo 5 1. Gli Stati membri fanno sì che le condizioni previste all articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 998/2003 si applichino unicamente agli animali da compagnia provenienti dai paesi terzi elencati nell allegato II, parte B, sezione 2, o parte C, di tale regolamento, in caso di: trasferimento diretto verso lo Stato membro d arrivo oppure trasferimento dal paese terzo speditore allo Stato membro di destinazione, con permanenza esclusivamente in uno o più paesi figuranti nell allegato II, parte B sezione 2 o parte C, del regolamento (CE) n. 998/ In deroga al paragrafo 1, il trasferimento può includere il transito, per via aerea o marittima, in un paese terzo non figurante nell elenco di cui all allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003, purchè l animale non fuoriesca dal perimetro di un aereoporto internazionale in tale paese o resti confinato a bordo. Articolo 6 La decisione 2004/203/CE è abrogata. Articolo 7 La presente decisione si applica a decorrere dal 6 dicembre Articolo 8 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 1 o dicembre Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione
4 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 358/15 ALLEGATO Modello di certificato sanitario applicabile ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie domestiche cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi, a norma del disposto dell articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 998/2003.
5 L 358/16 Gazzetta ufficiale dell Unione europea
6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 358/17
Gazzetta ufficiale dell'unione europea COMMISSIONE
3.3.2004 L 65/13 II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2004 che stabilisce un modello di certificato sanitario
(Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/874/UE)
23.12.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 343/65 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2011 che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzati
(Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/519/UE)
L 281/20 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 23.10.2013 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 2013 che stabilisce l elenco dei territori e dei paesi terzi da cui sono autorizzate
Gazzetta ufficiale dell'unione europea
L 94/44 31.3.2004 REGOLAMENTO (CE) N. 599/2004 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 2004 concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari
REGOLAMENTO (CE) N. 1739/2005 DELLA COMMISSIONE
22.10.2005 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 279/47 REGOLAMENTO (CE) N. 1739/2005 DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 2005 che stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo
I controlli ufficiali sulle api regine importate dai Paesi Terzi
I controlli ufficiali sulle api regine importate dai Paesi Terzi Franco Mutinelli Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Centro di referenza nazionale per l apicoltura I controlli ufficiali
Oggetto: passaporto per cani, gatti e furetti destinati alla movimentazione a fini non commerciali (al seguito del detentore)
Giunta Regionale Direzione Generale Sanità Data: Protocollo: PAN TELEFAX AI DIRIGENTI DIPARTIMENTI PREVENZIONE VETERINARI AA.SS.LL. DELLA LOMBARDIA Loro sedi Oggetto: passaporto per cani, gatti e furetti
Gazzetta ufficiale dell'unione europea
7.7.2015 L 176/29 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1089 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 2015 che istituisce massimali di bilancio per il 2015 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al
DIRETTIVA 2004/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004
30.4.2004 IT Gazetta ufficiale dell'unione europea L 57/ 33 DIRETTIVA 2004/4/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 aprile 2004 che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
15.7.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 180/21 DECISIONI DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell 8 luglio 2010 recante modifica degli allegati della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2013 DELLA COMMISSIONE
L 168/18 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 20.6.2013 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2013 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2013 che approva la sostanza attiva geraniolo, a norma del
REGOLAMENTO (CE) N. 1237/2007 DELLA COMMISSIONE
24.10.2007 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 280/5 REGOLAMENTO (CE) N. 1237/2007 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del
Progetto. REGOLAMENTO (UE) n.../... DELLA COMMISSIONE
IT IT IT COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C Progetto REGOLAMENTO (UE) n..../... DELLA COMMISSIONE del [ ] che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione
Regolamento (CE) N. 3259/94
Regolamento (CE) N. 3259/94 Regolamento (CE) N. 3259/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2930/86 che definisce le caratteristiche dei pescherecci. IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
REGOLAMENTO (UE) N. 438/2013 DELLA COMMISSIONE
IT L 129/28 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 14.5.2013 REGOLAMENTO (UE) N. 438/2013 DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 2013 che modifica e rettifica l allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del
REGOLAMENTO (CE) N. 1895/2005 DELLA COMMISSIONE
L 302/28 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 19.11.2005 REGOLAMENTO (CE) N. 1895/2005 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2005 relativo alla restrizione dell uso di alcuni derivati epossidici in materiali
DIRETTIVA 2009/79/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
1.8.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 201/29 DIRETTIVA 2009/79/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto. REGOLAMENTO (UE) n. /2011 DELLA COMMISSIONE
IT IT IT COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Progetto Bruxelles, XXX C REGOLAMENTO (UE) n. /2011 DELLA COMMISSIONE del [ ] che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione
Regolamento 576/13 E regolamento
Regolamento 576/13 E regolamento applicativo 577/13 Abrogano il Regolamento 998/03 Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia definizioni
Testo consolidato a cura del CEREV a partire dalla normativa scaricata dal sito
Testo consolidato a cura del CEREV a partire dalla normativa scaricata dal sito http://eur-lex.europa.eu/rech_menu.do?ihmlang=it Dec. 2005/779/CE: Decisione della Commissione, dell 8 novembre 2005, relativa
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D027417/02.
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 17 luglio 2013 (18.07) (OR. en) 12448/13 DENLEG 83 SAN 279 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 12 luglio 2013 Destinatario: Segretariato generale
DIRETTIVA 2008/5/CE DELLA COMMISSIONE
L 27/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 31.1.2008 DIRETTIVE DIRETTIVA 2008/5/CE DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 2008 relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
27.4.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 115/27 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 aprile 2012 relativa alla seconda serie di obiettivi comuni di sicurezza per quanto riguarda il sistema ferroviario
del 10 aprile 2017 Scopo e oggetto contagiosa (Lumpy skin disease) in Svizzera.
Ordinanza dell USAV che istituisce provvedimenti per evitare l introduzione della dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease) da taluni Stati membri dell Unione europea del 10 aprile 2017 L Ufficio
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 5.09.00 COM(00) 55 definitivo 00/00 (CNS) Volume I Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 77/88/CEE, con riguardo alla proroga della
REGOLAMENTO (UE) N. 724/2013 DELLA COMMISSIONE
27.7.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 202/11 REGOLAMENTO (UE) N. 724/2013 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 2013 che modifica il regolamento (UE) n. 231/2012 per quanto riguarda le specifiche
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DECISIONE DELLA COMMISSIONE. del
IT IT IT COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 10.12.2008 C(2008) 7932 definitivo DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10.12.2008 che approva, per l'italia, il programma pluriennale 2007-2013, il programma
Accordo del 21 giugno 1999
Testo originale Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia Decisione n 2/2004 del Comitato dei trasporti
gazzetta ufficiale n. L 225 del 12/08/1998 pag
Direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi gazzetta ufficiale n. L 225 del 12/08/1998
Osservazioni ( 2 ) Parere Circostanziato ( 3 ) EFTA ( 4 ) TR ( 5 ) Belgio Bulgaria
10.6.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 131/3 Informazione fornita dalla Commissione in conformità dell'articolo 11 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno
Saluti a tutti. Silvio Marelli.
Le seguenti normative che vedrete in allegato regolano la movimentazione di alcune specie animali compresi i cani all'interno della comunità europea, specificando i casi in cui il numero è superiore o
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 9.12.2015 C(2015) 9108 final DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 9.12.2015 che approva determinati elementi del programma di cooperazione "(Interreg V-A) Italia-Svizzera"
DECISIONI (2014/737/UE)
24.10.2014 IT L 305/109 DECISIONI DECISIONE DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 2014 relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione
126 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 27 novembre
126 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 27 novembre 2013 48 13_48_1_DGR_2029_1_TESTO Deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 2013, n. 2029 LR 20/2012, art. 25 e art.
REGOLAMENTO 576/13 E REGOLAMENTO APPLICATIVO 577/13
REGOLAMENTO 576/13 E REGOLAMENTO APPLICATIVO 577/13 Abrogano il Regolamento 998/03 Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia definizioni
