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- Giordano Caruso
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1 ~~,(aza - ~w t6m~~"t"othdah/' ~VeMZÒ cd~ Prot. n. 2084/s.E. lì, 21.aprile 2015 Ai Sigg. Sindaci, Commissari Straordinari e Prefettizi e Segretari comunali della provincia Loro Sedi Al Presidente dell'ufficio Centrale Circoscrizionale cio Tribunale di Avellino Ai Sigg. Presidenti delle Commissioni Elettorali Circondariali di Avellino - S. Angelo dei Lombardi Ai Sigg. Presidenti delle Sottocommissioni Elettorali Circondariali di Avellino - Calitri - Cervinara Lauro - Montella e, p. c. Alla Questura di Avellino Al Comando Provinciale Carabinieri di Avellino o '-' Al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Avellino Ai Segretari provinciali dei partiti e gruppi politici Loro Sedi Ai Direttori degli organi di informazione e delle emittenti radiotelevisive locali Loro Sedi
2 ~~é"é"aza - ~w é"e~ut!ou:adak/ ~ve~:nb rd~ Oggetto: Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania e comunali di domenica 31 maggio Propaganda elettorale e comunicazione politica. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Con riferimento al turno di elezioni di cui all'oggetto, si richiamano le vigenti disposizioni in materia' di propaganda elettorale e comunicazione politica. Sommario 1) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale. 2) Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda. 3) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili. 4) Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 1 0 maggio. 5) Uso di locali comunali. 6) Agevolazioni fiscali. 7) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale. Provvedimenti della Commissione parlamentare per /'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi ra dio televisivi e dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 8) Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici. 9) Inizio del divieto di propaganda. 10) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione. 11) Limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti per le elezioni regionali M, " "'I N 1. Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni). " Anzitutto, si richiama l'attenzione sulle modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212, con l'art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 146 (Legge di stabilità 2014). Tali modifiche, dettate dalla
3 :;:] o o necessità del contenimento della spesa pubblica, oltre a disporre l'eliminazione della propaganda indiretta, hanno anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta (cfr. circolare di questo Ufficio elettorale provinciale n. 1847/SE del , consultabile anche sul sito nell'area "Circolari Prefettizie"). Ciò premesso, codeste giunte comunali ovvero Commissari Straordinari e Prefettizi, dal 33 0 al 31 0 giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza, da martedì 28 aprile a giovedì 30 aprile. 2015), dovranno stabilire e delimitare - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti - gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati. In particolare, le giunte comunali o i Commissari Straordinari e Prefettizi dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di candidati partecipanti alle consultazioni entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature. Si precisa che, per quanto concerne la propaganda per le elezioni regionali disciplinate dalla Legge Regionale , n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere assegnati due distinti spazi uno alle liste provinciali di cui all'art. 9 della legge , n. 108 ed uno ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale di cui all'art: 2 della succitata L.R. n. 4/2009. Affinchè codesti Comuni siano posti In grado di assegnare prontamente gli spazi, questa Prefettura, appena in grado, comunicherà a tutti i Comuni le decisioni degli organi preposti all'esame delle candidature per le elezioni regionali (Ufficio centrale circoscrizionale e Ufficio centrale regionale). Analogamente, 1 Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali circondariali in indirizzo comunicheranno immediatamente ai Comuni interessati le proprie decisioni in ordine all'ammissione delle liste partecipanti alle elezioni comunali per consentire a quelle Giunte o ai
4 .%.".d'ét"'aza - ~t0 t"'e'm/~"t"'o~hdah/' ~?/emzb ~~ Commissari di assegnare prontamente gli spazi destinati alle affissioni di propaganda. 2. Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della. legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130) Dal 30 0 giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì IO maggio, sono vietati: - il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico; - la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti; -la propaganda luminosa mobile. Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore. 3. Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì IO maggio 2015, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n Si rammenta al riguardo che, in forza dell'art. 59, comma 4, del D.P:R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 10 maggio Si rappresenta che le manifestazioni indette per la ricorrenza del I" maggio - ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale
5 m~ééuza - ~h ée~~6'éou:ad ~/ ~V6MZÒ ~~ per le consultazioni in oggetto - purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale. Conseguentemente i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati a detta propaganda. 5. Uso di locali comunali (artt. 19, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515) Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i. Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti partecipanti alle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti. 6. Soppressione delle agevolazioni postali. Agevolazioni fiscali (artt. 18 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n.515) Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle forze politiche sull'art. 18, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 che ha disposto la soppressione, a decorrere dal J o giugno 2014, delle tariffe postali agevolate di cui agli artt. 17 e 20 della legge n. 515 del Si evidenzia, altresì, che, ai sensi degli artt. 18 e 20 della richiamata legge n. 515 del 1993, e successive modificazioni, nei 90 giorni precedenti le elezioni, sono previste agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati, si applica' l'aliquota IVA del 4 per cento.
6 7. Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la. campagna elettorale. Provvedimenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica. In particolare, si segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2015 sono stati pubblicati sia i due distinti provvedimenti in data 14 aprile 2015 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sia le due distinte delibere in data 15 aprile 2015 dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recanti disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d'informazione relative alle campagne elettorali, rispettivamente, per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Campania e Puglia, e per le elezioni amministrative indette per il mese di maggio prossimo. 8. Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 16 maggio 2015 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
7 ..%~,(',('a"'a - ~W.t'e"'U~w"'iad'ah/' ~Ve"'nb rd~ Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. Ciò premesso, SI rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonchè dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 23 di domenica 23 novembre 2014), purchè in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio. 9. Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212) ~ -; ~i I o..co, ~I ~' Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 30 maggio 2015 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda. Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali. E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
8 ~,!!Yf~ççaùZ - ~t'o a:~uu>~hd ~/' ~V&M-Ò ~~ 10. Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (art. 9, comma l, della legge 22 febbraio 2000, n. 28) Ai sensi dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come richiamato con circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 20 marzo scorso, con riferimento alle prossime elezioni regionali e amministrative, a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto "è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni". Per le elezioni comunali, si richiama, altresì, l'articolo 29, sesto comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale "è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsivoglia genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa". Si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari.di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, -r-t 0] o' u "" ~i attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze Si fa, pertanto, affidamento sui doveri di equilibrio e' di correttezza degli amministratori già in carica, nella scelta delle modalità dei rispettivi messaggi di propaganda elettorale.
9 ..9f~ééaza - ~U> ée'bu6'o'bùzdah/ ~Vt'3MZb ~~ 11. Limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni regionali (art. 5 della legge 23 febbraio 1995 n. 43). Si richiama l'attenzione delle forze politiche sull'articolo 5 della legge n. 43/95 che, con riferimento alle elezioni regionali, ha introdotto, limiti massimi di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, di ciascun candidato alla carica di consigliere regionale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa. alle elezioni. Il medesimo articolo ha disposto l'applicazione di alcune disposizioni contenute nella legge lo dicembre 1993, n. 515, riguardanti, tra l'altro, il regime di.pubblicità e controllo delle spese elettorali, la nomina del mandatario elettorale e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte dei partiti, movimenti politici e liste. * * * Si resta in attesa di ricevere le deliberazioni relative al punto 1) non appena i Sindaci o i Commissari Straordinari e Prefettizi avran~o adempiuto ai suindicati obblighi di legge. U' _.}.~
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