CONSIP S.p.A. Gara telematica per la fornitura di videoproiettori e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni

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1 Convenzione per la fornitura di videoproiettori e dei servizi connessi, ai sensi dell articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 Lotto 1 Convenzione Pag. 1 di 63

2 Convenzione per la fornitura di videoproiettori e dei servizi connessi, ai sensi dell articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 Lotto 1 TRA Consip S.p.A., con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n.19/e, capitale sociale Euro ,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n /97, REA di Roma, P. IVA , in persona dell Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Ferruccio Ferranti, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell 11 aprile 2005 (nel seguito per brevità anche Consip S.p.A. ); E Ingram Micro S.p.A., sede legale in Settala (MI), Via delle Industrie 14b, capitale sociale Euro ,00=, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in Settala (MI), Via delle Industrie 14b, in persona dell Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Antonio Gabba, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante NPO Sistemi S.p.A., sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), Strada Statale 11 Padana Superiore n. 28, capitale sociale Euro ,00=, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n , P. IVA , domiciliata ai fini del presente Convenzione Pag. 2 di 63

3 atto in Cernusco sul Naviglio (MI), SS 11 Padana Superiore, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Milano, dott. Paolo De Marchi, repertorio n /13380 (nel seguito per brevità anche Fornitore ) PREMESSO a) che l articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell Economia e delle Finanze già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica (nel seguito per brevità anche Ministero ), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti hanno la facoltà di utilizzare la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti; b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l altro, l assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l acquisto di beni e servizi di cui all articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni Convenzione Pag. 3 di 63

4 organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di Information Technology ; c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 4 marzo 2005 tra il Ministero e la Consip, quest ultima ha il compito, tra l altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi; d) che il sistema introdotto dall articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni; e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all acquisto dei quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Convenzione Pag. 4 di 63

5 Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che avranno utilizzato la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia; f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni o Enti Contraenti ed il Fornitore attraverso l emissione degli Ordinativi di Fornitura da parte delle predette Amministrazioni e/o delle Unità Ordinanti; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione; g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all individuazione del Fornitore di videoproiettori di fascia bassa e di servizi connessi, per le Amministrazioni Pubbliche, attraverso una gara telematica svolta, nelle modalità e nei termini di cui al D.P.R. n.101/2002, in ambito comunitario ed indetta con Avviso di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. S192 del 7 ottobre 2003 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 233 del 7 ottobre 2003; h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 1 nella procedura telematica di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabilite; i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi Allegati, nonché dall Avviso di gara, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico, definisce in modo adeguato e completo l oggetto delle Convenzione Pag. 5 di 63

6 prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell offerta; j) che il Fornitore, all esito della procedura di negoziazione on-line, ha confermato la propria offerta, inviando un file.pdf sottoscritto con firma digitale, contenente l offerta tecnica ed economica, alla casella di posta elettronica del Responsabile del Procedimento; k) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale; l) che il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva per un importo pari a Euro ,00 (duecentoventiduemilacento/00), nonché ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara e nei suoi Allegati; tali documenti, anche se non materialmente allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; m) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione della Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto di fornitura concluso dalle singole Amministrazioni o Enti Contraenti con l emissione degli Ordinativi di Fornitura; n) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato; Convenzione Pag. 6 di 63

7 o) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione con firma digitale, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione. Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati 1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso l Avviso di Gara ed il Disciplinare di Gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione l Allegato A (Capitolato Tecnico 1-A), l Allegato B (Offerta Tecnica ed Economica), l Allegato C (Modello di Ordinativo di Fornitura), l Allegato D (Corrispettivi). Articolo 2 Definizioni 1. Nell ambito della Convenzione si intende per: a) Amministrazioni Pubbliche o Pubbliche Amministrazioni: le pubbliche amministrazioni che sulla base della normativa vigente sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, in particolare le Pubbliche Convenzione Pag. 7 di 63

8 Amministrazioni definite dall articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 (che ha sostituito l art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993), come modificato dall articolo 1 della legge 145/2002, come richiamato dall articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché i soggetti che ai sensi della normativa vigente (es.: i movimenti politici, ex articolo 24, comma 3, Legge n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione; b) Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Amministrazioni possono utilizzare la presente Convenzione; tale data coincide con la data di pubblicazione sul Sito delle Convenzioni, della Convenzione medesima, della modulistica e delle informazioni occorrenti alle Amministrazioni che intendano aderirvi mediante l invio di Ordinativi di Fornitura; c) Amministrazione/i o Ente/i Contraente/i: le Amministrazioni come sopra definiti sub a) - che utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordinativi di Fornitura; d) Convenzione: il presente atto compresi tutti i suoi Allegati, nonché i documenti ivi richiamati; e) Capitolato Tecnico: il documento di cui all Allegato A ; f) Offerta Tecnica ed Economica: il documento di cui all Allegato B ; g) Fornitore: l impresa o il raggruppamento temporaneo (o il consorzio) d imprese risultato aggiudicatario del Lotto 1 di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la medesima Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto; Convenzione Pag. 8 di 63

9 h) Ordinativo di Fornitura: il documento, corrispondente al modello di cui all Allegato C, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di approvvigionarsi delle Apparecchiature e dei servizi connessi oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione della fornitura richiesta; i) Contratto/i di fornitura e/o contratto/i attuativo/i: l accordo, stipulato dalle Amministrazioni o Enti Contraenti con il Fornitore, mediante l Ordinativo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e la condizioni fissate nella Convenzione; j) Unità Ordinante/i: gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni o Enti Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno negli stessi indicati; k) Sito delle Convenzioni: lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni delineato dall articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., gestito dalla Consip S.p.A., contenente un area riservata a ciascuna Convenzione; l) Apparecchiatura/e: il/i videoproiettore/i da fornire, nonché le eventuali Opzioni, oggetto della Convenzione. 2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente. Articolo 3 Norme regolatrici e disciplina applicabile Convenzione Pag. 9 di 63

10 1. L esecuzione della fornitura e dei servizi connessi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura sono regolati, in via gradata: a) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; b) dalle disposizioni contenute nei D.M. 28 ottobre 1985 e D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministero dell Economia e delle Finanze), nonché dalle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 6 agosto 1997 n. 452, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni o Enti Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto; c) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato; d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, e) dal Codice Deontologico della Consip S.p.A.. 2. Le clausole della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. Convenzione Pag. 10 di 63

11 Articolo 4 Oggetto della Convenzione 1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, relativa alla fornitura di videoproiettori oggetto della presente Convenzione e alla prestazione dei servizi connessi di consegna e installazione, di assistenza e manutenzione, di call center, di trasmissione dati per l attivazione del sito internet delle Convenzioni, di reportistica di cui al Capitolato Tecnico, comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di Information Technology, in favore delle singole Amministrazioni o Enti Contraenti. 2. Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche a fornire le videoproiettori ed a prestare i servizi connessi di cui al Capitolato Tecnico nonché all Offerta Tecnica, nella misura richiesta dalle Amministrazioni o Enti Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, tutto nel limite del seguente quantitativo massimo: LOTTO 1: n (duemilasettecento) videoproiettori di fascia bassa, di cui massimo n (millequattrocento) apparecchiature di categoria A, configurate secondo le caratteristiche minime stabilite nel paragrafo 3.1 e 3.3 del Capitolato Tecnico, se migliorative, nell Offerta Tecnica, e massimo n (milletrecento) apparecchiature di categoria B, configurate secondo le Convenzione Pag. 11 di 63

12 caratteristiche minime stabilite nel paragrafo 3.2 e 3.3 del Capitolato Tecnico, se migliorative, nell Offerta Tecnica. 3. Nella fornitura di ciascuna videoproiettore nella configurazione base e, quindi, nel prezzo unitario della stessa, è compresa la prestazione dei servizi connessi di consegna e installazione, di assistenza e manutenzione, di call center, di trasmissione dati per l attivazione del sito internet delle convenzioni e di reportistica. 4. Le forniture e le attività oggetto della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni o Enti Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno affidare le stesse attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore. 5. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto; in particolare nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito l importo massimo di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto importo massimo a concorrenza del limite di cui all art. 27, comma 3, del D.M. 28 ottobre Articolo 5 Utilizzazione della Convenzione Convenzione Pag. 12 di 63

13 1. La presente Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni e/o Enti di seguito indicati a partire dal 15 (quindicesimo) giorno dalla data della sua stipula ovvero dal minor termine nel caso di anticipata attivazione, previa comunicazione scritta al Fornitore da parte della Consip S.p.A.. 2. Possono utilizzare la Convenzione le Amministrazioni come definiti alle lettere a) del precedente articolo Le predette Amministrazioni Pubbliche, previa effettuazione di apposita registrazione sul Sito delle Convenzioni, possono utilizzare la Convenzione, mediante Ordinativi di Fornitura dalle stesse sottoscritti in ogni pagina da persona autorizzata ad impegnare la spesa della Amministrazione aderente, ed inviati e/o trasmessi dalla medesime Amministrazioni o Enti Contraenti al Fornitore anche per via telematica (fax, internet, ecc.), ovvero mediante documenti informatici sottoscritti con firma digitale secondo le modalità specifiche sul Sito delle Convenzioni, e nei quali verranno indicate le quantità di fornitura richiesta secondo quanto stabilito nel successivo articolo 6. In particolare, per la validità degli Ordinativi di Fornitura di ciascuna Unità Ordinante, l Ordinativo medesimo dovrà essere preceduto dalla registrazione della certificazione (anche in via telematica) da parte dell Amministrazione Pubblica della sussistenza dei necessari poteri di chi sottoscrive (Unità Ordinante), ovvero da una dichiarazione in autocertificazione resa dalla stessa Unità Ordinante; resta inteso che le registrazioni delle autocertificazioni delle Pubbliche Amministrazioni non implicano una verifica da parte della Consip S.p.A. dei poteri di utilizzazione della Convenzione da parte delle singole Convenzione Pag. 13 di 63

14 Amministrazioni, né dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante. Infatti, è a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo in merito; a tal fine, la Consip S.p.A. metterà a disposizione del Fornitore, anche attraverso il Sito delle Convenzioni, un elenco dei soggetti che hanno richiesto la registrazione; in ogni caso, (i) è obbligo del Fornitore verificare l avvenuta registrazione, sul Sito delle Convenzioni, del sottoscrittore degli Ordinativi di Fornitura; (ii) anche a seguito di tale verifica, è onere del Fornitore il controllo sulla legittimità dell utilizzo della Convenzione; (iii) qualora il Fornitore dia esecuzione ad Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, i beni oggetto di tali Ordinativi di Fornitura non verranno conteggiati nei quantitativi massimi oggetto della presente Convenzione. 4. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura ricevuti in quanto provenienti da un soggetto non legittimato in base alle norme vigenti ad utilizzare le Convenzioni, dovrà tempestivamente e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell Ordinativo di Fornitura, informarne l Amministrazione e/o Ente e la Consip S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto. 5. Qualora l Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darne esecuzione; quest ultimo, tuttavia, dovrà darne immediata comunicazione e comunque entro due giorni lavorativi, alla Amministrazione o Ente, al fine di sanare la mancanza riscontrata. In tal caso Convenzione Pag. 14 di 63

15 l Ammnistrazione e/o Ente potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate. 6. Per effetto di detti Ordinativi di Fornitura, il Fornitore è obbligato ad eseguire la fornitura richiesta ed i relativi servizi connessi, nell ambito dell oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura entro i termini ed alle condizioni indicate nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico. 7. Ove richiesto dalla Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare tali Ordinativi di Fornitura anche alla medesima Consip S.p.A. con le modalità di cui al successivo articolo 6. Articolo 6 Modalità di conclusione 1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura in favore delle Amministrazioni o Enti Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle medesime Amministrazioni o Enti Contraenti a mezzo lettera, fax o via web per mezzo del Sito delle Convenzioni, anche ai sensi di quanto previsto dall articolo 3, comma 2, D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che Convenzione Pag. 15 di 63

16 dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche. 2. Il Fornitore prende atto, rinunziando ora per allora a qualsiasi pretesa risarcitoria, che l Amministrazione o Ente Contraente ha la facoltà di recedere dall Ordinativo di Fornitura medesimo, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l invio dell Ordinativo di Fornitura, da esercitarsi entro 24 (ventiquattro) ore dall invio e/o trasmissione dell Ordinativo di Fornitura; spirato il predetto termine, l Ordinativo di Fornitura è irrevocabile anche per parte dell Amministrazione o Ente Contraente ed il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta. La predetta facoltà di recesso dall Ordinativo di Fornitura è esclusa nell ipotesi di invio per posta dell Ordinativo medesimo. 3. Spirato il predetto termine, il Fornitore dovrà assegnare un numero progressivo all Ordinativo di Fornitura ed è altresì tenuto, entro le 24 (ventiquattro) ore solari successive, quindi entro 48 (quarantotto) ore solari successive all invio/trasmissione dell Ordinativo di Fornitura, a dare conferma all Amministrazione o Ente Contraente, mediante comunicazione a mezzo fax, dell Ordinativo di Fornitura ricevuto, comunicando in tale contesto il numero progressivo assegnato all Ordinativo medesimo, la Data Ordine (intesa come data di invio dell Ordinativo di Fornitura), la data di registrazione ed il termine massimo di consegna, nel rispetto di quanto stabilito nel successivo articolo 11. Convenzione Pag. 16 di 63

17 Con la predetta comunicazione di riscontro dell Ordinativo di Fornitura, il Fornitore potrà richiedere all Amministrazione o Ente Contraente l invio dell originale cartaceo dell Ordinativo di Fornitura medesimo. 4. Qualora venga richiesto dalla Consip S.p.A., il Fornitore ha l obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A. per via telematica entro le successive 24 (ventiquattro) ore di ciascun Ordinativo di Fornitura divenuto irrevocabile. 5. Il Fornitore prende altresì atto, rinunziando ora per allora a qualsiasi pretesa indennizzatoria e/o risarcitoria, che l Amministrazione o Ente Contraente entro le 24 (ventiquattro) ore solari successive alla comunicazione del Fornitore di cui al precedente comma 3 e avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l invio dell Ordinativo di Fornitura ovvero tramite invio fax ha la facoltà di recedere dal contratto di fornitura qualora, per comprovati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze; in tal caso, l Amministrazione o Ente Contraente dovrà comunicare il proprio recesso al Fornitore. Articolo 7 Durata 1. La presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della sua attivazione; tale durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta della Consip S.p.A., fino ad un ulteriori 6 (sei) mesi, nell ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito il quantitativo massimo di cui al precedente articolo 4 e fino al raggiungimento del medesimo. Convenzione Pag. 17 di 63

18 2. I singoli contratti attuativi della presente Convenzione, conclusi con la ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni o Enti Contraenti, avranno una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione della Fornitura di cui al successivo articolo 11, comma Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo di utilizzazione della medesima da parte delle Amministrazioni o Enti; Convenzione che quindi resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza degli stessi. Articolo 8 Condizioni della fornitura 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. 2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto della presente Convenzione a perfetta regola d arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nella Convenzione e nei suoi Allegati, pena la Convenzione Pag. 18 di 63

19 risoluzione di diritto della Convenzione medesima e dei singoli Ordinativi di Fornitura. 3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell Offerta Tecnica, in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, assumendosene ogni relativa alea. 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e/o Enti Contraenti e la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni o Enti Contraenti dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni Convenzione Pag. 19 di 63

20 o Enti Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. 7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o da terzi autorizzati. 8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato; detto personale potrà accedere negli uffici delle Amministrazioni o Enti Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure. 9. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni o Enti Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni o Enti Contraenti, oltre che dalla Consip S.p.A.. Convenzione Pag. 20 di 63

21 11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o alla Consip S.p.A., per quanto di loro rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull esecuzione delle attività oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura. Articolo 9 Obbligazioni specifiche del Fornitore 1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della presente Convenzione, a: a) fornire le Apparecchiature del tipo e con le caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell Offerta Tecnica ed erogare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione, negli Allegati e negli atti di gara; b) manlevare l Amministrazione o Ente Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi, ovvero a danni derivanti dall uso delle Apparecchiature stesse; c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione, negli Ordinativi di Fornitura, nonché, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; Convenzione Pag. 21 di 63

22 d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; e) nell adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o Enti Contraenti e dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione; f) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni o Enti Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili. 2. Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura delle Apparecchiature e ad erogare i servizi connessi, in tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione o Ente Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e nel Capitolato Tecnico, fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni o Enti Contraenti. 3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., in formato cartaceo ed elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione e monitoraggio delle forniture e dei servizi prestati, tutto secondo quanto previsto al successivo articolo 13 e nel Capitolato Tecnico. Convenzione Pag. 22 di 63

23 4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alle singole Amministrazioni o Enti Contraenti contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun Ordinativo di Fornitura, a pena dell irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione comprovante la prestazione delle forniture e dei servizi oggetto della fatturazione. Articolo 10 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Convenzione Pag. 23 di 63

24 4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. Articolo 11 Servizio di consegna, installazione e collaudo 1. Il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio, per l esecuzione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, a consegnare e ad installare le Apparecchiature, come meglio descritto nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico e nell Offerta Tecnica, nel rispetto delle modalità, condizioni e tempi ivi indicati, esattamente nei luoghi indicati negli Ordinativi di Fornitura. 2. Fermo restando quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, la consegna di ciascuna Apparecchiatura si intende comprensiva delle attività di imballaggio, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, rimozione ed asporto dell imballaggio, installazione, messa in esercizio e verifica di funzionalità delle Apparecchiature. 3. Unitamente a ciascuna Apparecchiatura, il Fornitore dovrà consegnare: a) lampada di proiezione, il/i cavo/i di collegamento, la documentazione e la manualistica d uso (in lingua italiana), gli accessori in dotazione, tutto secondo le specifiche stabilite nel Capitolato Tecnico, nonché b) una dichiarazione, resa dal medesimo Fornitore, attestante la corrispondenza della Apparecchiatura consegnata con quelle descritte nell Offerta Tecnica, e, Convenzione Pag. 24 di 63

25 comunque, con i requisiti tecnici e di conformità richiesti nel Capitolato Tecnico. 4. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare la consegna, l installazione e la messa in esercizio delle Apparecchiature nel rispetto dei termini e modalità di seguito riportati, pena l applicazione delle penali di cui oltre: a) per Ordinativi di Fornitura fino a n. 50 apparecchiature, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell Ordinativo di Fornitura medesimo; b) per Ordinativi di Fornitura da n. 51 fino a n. 100 apparecchiature, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell Ordinativo di Fornitura medesimo; c) per Ordinativi di Fornitura superiori a n. 100 apparecchiature, entro e non oltre 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell Ordinativo di Fornitura medesimo. Per gli Ordinativi di Fornitura pervenuti entro i primi 30 (trenta) giorni dalla data di stipula della Convenzione, i termini sopra indicati potranno subire una proroga per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. All atto della consegna e installazione, il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con l Amministrazione o Ente Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dell idoneità dei luoghi di sistemazione delle Convenzione Pag. 25 di 63

26 Apparecchiature, nonché dovranno essere indicati: la data di ricezione dell Ordinativo di Fornitura, la data dell avvenuta consegna e installazione, il numero progressivo dell Ordinativo di Fornitura, il numero progressivo di installazione, il numero delle Apparecchiature oggetto del verbale, il numero delle Apparecchiature oggetto dell Ordinativo di Fornitura, nonché il numero di serie delle Apparecchiature. 5. Entro il termine di 20 (venti) giorni solari dalla data del verbale di consegna di cui al precedente comma 4, le Apparecchiature fornite verranno sottoposte a collaudo, secondo quanto stabilito nel paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico, dall Amministrazione o Ente Contraente, in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest ultimo con congruo anticipo. Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle Apparecchiature oggetto dell Ordinativo di Fornitura, salvo il caso in cui l Amministrazione o Ente Contraente non si sia riservata il collaudo a campione, da specificare nella comunicazione di cui sopra. Il collaudo è inteso quale verifica di conformità delle Apparecchiature sia il videoproiettore nella sua configurazione base, ivi compreso il materiale consegnato a corredo, sia i singoli dispositivi opzionali con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di Offerta Tecnica e che siano in grado di eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica e manualistica d uso; pertanto, il collaudo si intende positivamente superato solo se le Apparecchiature oggetto della verifica risultino funzionare correttamente. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, controfirmato dal Fornitore, se presente. Convenzione Pag. 26 di 63

27 In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale Data di Accettazione della Fornitura. In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna a sostituire le Apparecchiature entro il termine perentorio di 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l applicazione delle penali di cui oltre. Anche le Apparecchiature in sostituzione verranno sottoposte a collaudo secondo le modalità, tempi e penali di cui sopra; in caso di esito negativo di detto collaudo, l Amministrazione o Ente Contraente a facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura, in tutto o in parte, a norma del successivo articolo 22. Articolo 12 Servizio di assistenza e manutenzione, Call Center, Livelli di servizio 1. Il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio, ad eseguire il servizio di assistenza e manutenzione, con le modalità condizioni e termini stabiliti paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico e nell Offerta Tecnica, nonché porre in essere e rendere operativo il Call Center di cui al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico, prestando il predetto servizio per un periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere, per ciascun Ordinativo di Fornitura, dalla Data di Accettazione della Fornitura di cui al precedente articolo 11, comma In particolare, fermo quanto altro previsto nel Capitolato Tecnico e nella Offerta tecnica, entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del presente atto, pena l applicazione delle penali di cui oltre, il Fornitore si obbliga: Convenzione Pag. 27 di 63

28 a) a mettere a disposizione delle Amministrazioni o Enti Contraenti e rendere operativo il Call Center con funzione di centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento, attivo dalle 8:30 alle 17:30 di tutti i giorni dell anno esclusi sabato, domenica e festivi (chiusura aziendale); b) a comunicare il numero telefonico e numero di fax dedicati del Call Center. Qualora entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla stipula del presente atto il Fornitore non costituisca e renda operativi i centri di assistenza tecnica in almeno il 50% delle Province italiane, e comunque almeno un centro di assistenza in ogni Regione, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la presente Convenzione, fermo in ogni caso l applicazione delle penali di cui oltre ed il risarcimento del danno. 3. Con riferimento al servizio di assistenza e manutenzione, e salvo quant altro stabilito nel paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico, resta inteso che a ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione, il Fornitore per mezzo del Call Center dovrà assegnare un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere comunicato all Amministrazione o Ente Contraente richiedente l intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio. 4. Con riferimento ai livelli di servizio, il Fornitore si obbliga ad intervenire, rimuovere il malfunzionamento dell Apparecchiatura, intendendosi per malfunzionamento ogni difformità dell Apparecchiatura (sia il videoproiettore nella sua configurazione base, ivi compreso il materiale consegnato a corredo, Convenzione Pag. 28 di 63

29 sia i singoli dispositivi opzionali), in esecuzione delle specifiche indicate nella documentazione tecnica e manualistica d uso, e ripristinare l operatività dell Apparecchiatura medesima entro i termini perentori di 48 (quarantotto) ore solari per le apparecchiature installate nei Capoluoghi di Provincia e di 60 (sessanta) ore solari per le apparecchiature installate nel resto del territorio nazionale esclusi sabato, domenica e festivi dalla richiesta di intervento, pena l applicazione delle penali di cui oltre. 5. In ogni caso, la richiesta da parte delle Amministrazioni o Enti Contraenti della prestazione dei servizi di cui al presente articolo, nonché degli altri servizi connessi alla fornitura è subordinata all acquisto di almeno una Apparecchiatura, intendendosi i predetti servizi accessori della fornitura medesima. Articolo 13 Servizio di reportistica e monitoraggio 1. Il servizio di reportistica dovrà essere prestato dal Fornitore in relazione ad ogni singola fornitura, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi della presente Convenzione, con le modalità e termini indicati nell Appendice al Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore dovrà inviare alla Consip S.p.A. i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico e nella relativa Appendice. 3. La Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l andamento dei livelli di servizio, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Convenzione Pag. 29 di 63

30 Capitolato Tecnico e nella relativa Appendice, l elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica. 4. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip S.p.A. mediante l uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di Information Technology, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o dalla Consip S.p.A.; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. 5. Il Fornitore dovrà comunque fornire alla Consip S.p.A, con le modalità prescritte nel paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico: a) la reportistica decadale (10 giorni) relativa agli Ordini di Prodotti in Convenzione e Ordini chiusi, come meglio descritti nell Appendice del Capitolato Tecnico, entro il termine perentorio del terzo giorno lavorativo successivo alla decade di riferimento oggetto di reportistica, pena l applicazione delle penali di cui oltre; b) la reportistica mensile relativa agli Interventi e relative chiamate, come meglio descritti nell Appendice del Capitolato Tecnico, entro il termine perentorio del giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello oggetto della reportistica, pena l applicazione delle penali di cui oltre. Articolo 14 Supervisione e controllo 1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura sono svolte, Convenzione Pag. 30 di 63

31 rispettivamente, dalla Consip S.p.A., nell ambito del ruolo alla stessa attribuito dal Ministero dell Economia e delle Finanze con D.M. 24 febbraio 2000 e D.M. 2 maggio 2001, e dalle Amministrazioni o Enti Contraenti, alle quali è demandata anche l applicazione delle penali di propria competenza. Articolo 15 Corrispettivi 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni e/o Enti Contraenti per le prestazioni contrattuali, come risultanti dall Offerta Economica, sono i seguenti: Categoria A: prezzo unitario del videoproiettore: Euro 695,93 I.V.A. esclusa, Categoria B: prezzo unitario del videoproiettore: Euro 958,99 I.V.A. esclusa. 2. I predetti corrispettivi, espressi in prezzi unitari per i videoproiettori sono comprensivi della prestazione dei servizi connessi di consegna ed installazione, di assistenza e manutenzione, di call center, di trasmissione dati per l attivazione del sito delle convenzioni, di reportistica. 3. I predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture e ai servizi prestati a perfetta regola d arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale. 4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Convenzione Pag. 31 di 63

32 5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea. 6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati. Articolo 16 Fatturazione e pagamenti 1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo, sarà effettuato dalle Amministrazioni o Enti Contraenti in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente atto. 2. In particolare, il corrispettivo relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura verrà fatturato dal Fornitore alla Data di Accettazione della Fornitura, di cui al precedente articolo 11, comma Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente articolo 9, il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce, nonché il dettaglio delle Apparecchiature consegnate, e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione o Ente Contraente. 4. L importo delle predette fatture verrà corrisposto dalle Amministrazioni o Enti Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e, comunque, a 90 (novanta) giorni data fine mese di ricevimento della Convenzione Pag. 32 di 63

33 fattura, e bonificato sul conto corrente n. n /01/38, intestato alla Ingram Micro S.p.A. presso la Banca Intesa BCI-Comit, Agenzia Segrate, A.B.I , C.A.B , Codice CIN: N. 5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni o Enti Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 6. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della presente Convenzione un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Committente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione pro quota delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara e risultanti nell atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera Convenzione Pag. 33 di 63

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