Paghe. Detrazioni Irpef e oneri deducibili Andrea Barone - Responsabile analisi normativa software lavoro WKI

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1 Detrazioni Irpef e oneri deducibili Andrea Barone - Responsabile analisi normativa software lavoro WKI Voci della busta paga Finanziaria 2007 Limite di reddito Parametrazione a mese Misura Con il pagamento della retribuzione, il datore di lavoro è obbligato a consegnare al dipendente la busta paga, che documenta quanto questi ha percepito in un determinato periodo di lavoro in ottemperanza al contratto di lavoro applicato. La busta paga, oltre a contenere gli elementi che compongono la retribuzione, evidenzia anche altre informazioni, sia di natura previdenziale che di natura fiscale (ad esempio, i contributi a carico del lavoratore trattenuti, le ritenute d acconto effettivamente applicate). Il compenso netto spettante al dipendente è il risultato delle operazioni di somma e di sottrazione delle singole voci che compongono il prospetto paga. Di seguito tratteremo alcune voci che compaiono in busta paga e che rientrano nelle operazioni di calcolo del compenso netto. In particolare, vedremo le condizioni per l attribuzione delle detrazioni d imposta e le modalità di calcolo delle stesse, nonché il ruolo che giocano gli oneri deducibili trattenuti direttamente dal datore di lavoro ai fini della determinazione del reddito imponibile e delle detrazioni cui il lavoratore ha diritto. Infine, analizzeremo quali adempimenti deve porre in essere il lavoratore per ottenere le detrazioni dal sostituto d imposta. Detrazioni per carichi di famiglia La legge n. 296/2006 ha abrogato le deduzioni per carichi di famiglia introdotte con il secondo modulo di riforma dell Irpef (family no tax area), sostituendole con le detrazioni d imposta. In pratica si è ritornati al sistema in vigore fino al 31 dicembre 2004, anche se con differenti importi e modalità di calcolo. Nella maggioranza dei casi l importo delle detrazioni spettanti è legato all ammontare del reddito complessivo; ai valori teorici delle detrazioni devono essere applicati appositi coefficienti, molto simili a quelli previsti per il calcolo delle precedenti deduzioni. Tali coefficienti rappresentano un correttivo sulla base del quale le detrazioni diminuiscono all aumentare del reddito, fino ad annullarsi oltre una determinata soglia di reddito. Ai sensi dell art. 12, c. 2 del Tuir le detrazioni d imposta per coniuge, figli e altri familiari spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo annuo non superiore a E 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Per dipendenti assunti in corso d anno, in sede di conguaglio e su esplicita richiesta del lavoratore, il sostituto applica le detrazioni per l intero periodo di carico. Coniuge a carico Per il coniuge a carico spetta una detrazione dall Irpef lorda nelle misure riportate in tabella. Reddito complessivo Detrazione spettante Fino a E [110 x (RC : )] Se il rapporto tra il reddito complessivo e E è uguale a 1, la detrazione compete nella 6/

2 Paghe Reddito complessivo Detrazione spettante misura di E 690; se, invece, il rapporto è uguale a 0, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato del rapporto va assunto nelle prime quattro cifre decimali (mediante troncamento degli ulteriori decimali, senza arrotondamento) Oltre E e fino a E Oltre E e fino a E x [( RC) : ] Se il rapporto tra E , diminuito del reddito complessivo, e E è uguale a 0, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato del rapporto va assunto nelle prime quattro cifre decimali (mediante troncamento degli ulteriori decimali) Detrazione aggiuntiva Matrimonio contratto in data 26 agosto reddito complessivo dell altro coniuge: E ,00 detrazione per coniuge a carico spettante: [( ) : ] = ( : 12) 3 0,8750 = E 251,56 Per i redditi oltre E e fino a E spetta una detrazione aggiuntiva, da sommare alla precedente, variabile in funzione del reddito complessivo. Reddito complessivo Detrazione aggiuntiva Oltre E e fino a E E 10 Oltre E e fino a E E 20 Oltre E e fino a E E 30 Oltre E e fino a E E 20 Oltre E e fino a E E 10 La circolare dell Agenzia delle entrate n. 15/2007, ha chiarito che «gli importi aggiuntivi devono essere assunti nell intero ammontare indicato senza essere rapportati al periodo in cui il coniuge è stato a carico». Misura Matrimonio contratto il 15 maggio reddito complessivo dell altro coniuge: E ,00 detrazione per coniuge a carico spettante: (690 x 8 : 12) + 20 = E 480 Figli a carico Per i figli a carico, le detrazioni sono stabilite nelle seguenti misure: Detrazione teorica Detrazione spettante Per figlio a carico E [( reddito complessivo) : ] Per figlio a carico di età inferiore a tre anni E [( reddito complessivo) : ] Per figlio a carico portatore di handicap E [( reddito complessivo) : ] Per figlio a carico portatore di handicap di età inferiore a tre anni E [( reddito complessivo) : ] 342 6/2008

3 Presenza di più figli Contribuenti con più di tre figli a carico Ripartizione della detrazione Coniuge mancante Periodo d imposta 2007 Condizioni di spettanza Se il risultato del rapporto [( reddito complessivo) : ] è pari a zero, minore di zero o uguale a 1, la detrazione non compete; negli altri casi, il risultato del predetto rapporto va assunto nelle prime quattro cifre decimali, mediante troncamento degli ulteriori decimali. In presenza di più figli l importo di E è aumentato, per tutti, di E per ogni figlio successivo al primo. Contribuente con due figli a carico di età non inferiore a tre anni reddito complessivo pari a: E ,00 detrazione spettante: ( ) 3 [( ) : ] = ,6363 = E 1.018,08 Per i contribuenti con più di tre figli a carico, la detrazione teoricamente spettante deve essere maggiorata di E 200 per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato; pertanto, il legislatore non ammette una libera e diversa ripartizione della detrazione d imposta tra i genitori. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei due genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione per limiti di reddito, la stessa è assegnata per intero al secondo genitore. Quest ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all altro genitore affidatario un importo pari all intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell altro, la detrazione compete a quest ultimo per l intero importo. Se l altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge. Ulteriore detrazione per genitori con almeno quattro figli a carico La legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha introdotto un ulteriore detrazione d imposta di E per i genitori con almeno quattro figli a carico che si aggiunge a quelle «ordinarie» per i figli, già previste dall art. 12 del Tuir. L ulteriore detrazione deve intendersi come «bonus» complessivo a beneficio della famiglia numerosa: quindi, l importo spettante non muta in presenza di un numero di figli superiore a quattro (Ag. delle entrate, circ. n. 1/2008). La nuova detrazione si applica già a partire dal periodo d imposta 2007 (art. 1, c. 16, legge n. 244/2007). L ulteriore detrazione d imposta spetta a condizione che il contribuente abbia almeno quattro figli a carico. L Agenzia delle entrate ha specificato che la detrazione spetta in misura intera anche se la condizione di «almeno quattro figli a carico» sussiste per una parte dell anno soltanto (ad esempio, la nascita del quarto figlio nel corso dell anno): quindi, l ulteriore detrazione non deve essere ragguagliata al periodo dell anno in cui si verifica l evento che dà diritto alla detrazione stessa. Il beneficio fiscale, anche se non è strettamente legato al reddito complessivo del contribuente, non può essere riconosciuto al soggetto che, pur avendo almeno quattro figli a carico, non ha diritto alle «ordinarie» detrazioni per i figli, in conseguenza dell elevato reddito complessivo. Ad esempio, il contribuente con quattro figli a carico e con un reddito complessivo superiore a E , non potendo beneficiare delle detrazioni «ordinarie» per i figli, non potrà nemmeno fruire dell ulteriore detrazione. 6/

4 Paghe Ripartizione tra i genitori Incapienza dell imposta Recupero dell eccedenza Reddito complessivo: E detrazioni (ordinarie) spettanti per figli a carico: [4 3 ( )] 3 [( ) : ] = 0 ulteriore detrazione spettante per famiglie numerose = 0 L ulteriore detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione aggiuntiva spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell altro, l ulteriore detrazione compete a quest ultimo per l intero importo. I predetti criteri di ripartizione non posso essere derogati da accordi intercorsi tra i genitori, diversamente da quanto previsto per le «ordinarie» detrazioni per figli a carico. Nel caso in cui l imposta non sia sufficientemente capiente, e quindi non sia possibile fruire, in tutto o in parte, dell ulteriore detrazione, al contribuente è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell imposta dovuta. A tal fine occorre considerare l Irpef lorda diminuita delle detrazioni d imposta spettanti per i familiari a carico (art. 12, c. 1 del Tuir), per tipologie reddituali (art. 13 del Tuir), per gli oneri detraibili (art. 15 del Tuir), per canoni di locazione (art. 16 del Tuir) e in base ad altre disposizioni normative. L art. 1 del D.M. 31 gennaio 2008 disciplina il recupero dell eccedenza rispetto all imposta netta mediante il sostituto d imposta, così come previsto dall art. 12, c. 3, ultimo periodo del Tuir. Questa modalità di recupero del credito è riservata ai soggetti titolari esclusivamente di redditi di lavoro dipendente e assimilati, di pensione ed eventualmente del reddito derivante dal possesso dell abitazione principale e relative pertinenze. Ai fini del riconoscimento del credito, il lavoratore deve presentare al datore di lavoro la dichiarazione di spettanza delle detrazioni d imposta, ai sensi dell art. 23, c. 2 lett. a) del D.P.R. n. 600/1973, indicando le condizioni per l applicazione e il codice fiscale dei familiari a carico, nonché attestare l assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilati e a quelli derivanti dal possesso dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Il credito (l eccedenza rispetto all imposta netta) è riconosciuto dal sostituto d imposta sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. In pratica, il sostituto deve operare nel modo seguente: 1) riconoscere l ulteriore detrazione fino a capienza dell imposta; 2) riconoscere l eventuale credito (eccedenza) utilizzando il monte ritenute disponibile nel periodo di paga; 3) in caso di incapienza del monte ritenute del mese, riconoscere il credito residuo utilizzando le ritenute disponibili nei successivi periodi di paga. Si segnala che, in caso di una pluralità di aventi diritto e di incapienza del monte ritenute del mese, il sostituto d imposta deve riconoscere a ciascuno il credito nella percentuale determinata dal rapporto tra il monte ritenute disponibile nel periodo di paga e l ammontare complessivo dell intero credito da riconoscere. In sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, il sostituto deve rideterminare l importo del credito sulla base dei dati reddituali definitivi. Se entro la fine del periodo d imposta non è stato possibile attribuire interamente il credito spettante, il sostituto deve comunicare all interessato l importo residuo evidenziandolo nella certificazione Cud, al fine di consentirne il recupero in sede di dichiarazione dei redditi /2008

5 Ripartizione detrazione Ipotizziamo il caso di un dipendente con moglie e quattro figli a carico per l intero periodo d imposta. L imponibile fiscale del mese di gennaio 2008 è pari a E 1.500,00. Irpef lorda = E 355,00 detrazioni lavoro dipendente = { {[ (1.500 x 13)] : }} 3 (31 : 365) = E 100,85 detrazione per coniuge a carico = 690 : 12 = E 57,50 detrazione per figli a carico (di età non inferiore a tre anni) = = {[4 3 ( )] 3 {[ ( )] : }} : 12 = E 286,90 ulteriore detrazione (per i genitori con almeno quattro figli a carico) = : 12 = E 100,00 Irpef netta = E 0,00 credito spettante al lavoratore (per ulteriore detrazione) = E 100,00 Il sostituto potrà attribuire il credito (eccedenza) soltanto se il monte ritenute del mese di gennaio 2008 risulterà sufficientemente capiente. Altri familiari a carico La detrazione spettante è pari a E 750 per ogni altra persona indicata nell art. 433 c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di E , diminuito del reddito complessivo, e E (art. 12, c. 1, lett. d) del Tuir). Se il rapporto [( reddito complessivo) : ] è pari a zero, minore di zero o uguale a uno, la detrazione non compete; negli altri casi, il risultato del rapporto si assume nelle prime quattro cifre decimali (mediante troncamento degli ulteriori decimali). La detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto il carico risultante dalla convivenza o dall erogazione di un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell autorità giudiziaria; in presenza di più soggetti aventi diritto alla detrazione d imposta, la stessa deve essere ripartita in eguale misura (Ag. delle entrate, circ. n. 15/2007). Detrazione teorica Detrazione spettante E [( reddito complessivo) : ] Misura Detrazioni d imposta per i redditi di lavoro dipendente La Finanziaria 2007 ha abrogato anche il primo modulo di riforma dell Irpef. Le deduzioni per lavoro dipendente (cd. no tax area) sono state sostituite da un nuovo sistema di detrazioni (art. 13 del Tuir). Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente, spetta una detrazione dall imposta lorda, rapporta al periodo di lavoro, nelle misure riportate in tabella. Reddito complessivo Detrazione spettante Fino a E E La detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a E 690 (E per i dipendenti a tempo determinato) Oltre E e fino a E {502 3 [( RC) : 7.000]} Del rapporto [( RC) : 7.000] vanno assunte le prime 4 cifre decimali mediante troncamento degli ulteriori decimali Oltre E e fino a E [( RC) : ] Del rapporto [( RC) : ] vanno assunte le prime 4 cifre decimali mediante troncamento degli ulteriori decimali 6/

6 Paghe Parametrazione al periodo di lavoro Importi minimi di detrazione - redditi fino a E Le detrazioni da lavoro dipendente si rapportano al periodo di lavoro durante l anno, che deve essere computato in giorni (Ag. delle entrate circ. n. 15/2007, par ). Le detrazioni minime di E 690 e E stabilite, rispettivamente, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato, «competono a prescindere dal risultato del calcolo di ragguaglio al periodo di spettanza nell anno» (Ag. delle entrate, circ. n. 15/2007, par. 2.3.). Per i rapporti di lavoro inferiori all anno, la circolare specifica che anche le detrazioni «minime» devono essere rapportate dal sostituto d imposta al periodo di lavoro nell anno. Naturalmente il percipiente può fruire della parte di detrazione eventualmente non goduta in sede di dichiarazione dei redditi ovvero, su richiesta, in sede di conguaglio. Rapporto di lavoro a tempo determinato dall 1/6 al 30/9 (122 giorni di lavoro) reddito complessivo del lavoratore pari a: E detrazione attribuita dal sostituto: ( : 365) = E 461,26 Resta inteso che, «se il percipiente dichiara di non possedere altri redditi, il sostituto deve assumere, ai fini del calcolo della detrazione spettante, il reddito di lavoro dipendente che egli stesso corrisponde e, pertanto, ricorrendone i presupposti, tener conto della misura minima della detrazione, attribuendola a partire dalla corresponsione della prima retribuzione. A tal fine il sostituto può comunque invitare i dipendenti a fornire, ove lo ritengano opportuno, gli elementi che consentano un applicazione più precisa della nuova detrazione». In tal caso, l importo minimo di detrazione deve essere applicato per l intero ammontare previsto e ragguagliato al periodo di paga. Misura Detrazione aggiuntiva Per i redditi oltre E e fino a E , spetta una detrazione aggiuntiva, da sommare alla precedente, variabile in funzione del reddito complessivo: Reddito complessivo Detrazione aggiuntiva Oltre E e fino a E E 10 Oltre E e fino a E E 20 Oltre E e fino a E E 30 Oltre E e fino a E E 40 Oltre E e fino a E E 25 Gli importi aggiuntivi devono essere attribuiti nell intero ammontare indicato, senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell anno. Reddito complessivo: E numero di giorni di lavoro dipendente: 300 detrazione per lavoro dipendente spettante: {{ [( ) : ]} 3 (300 : 365)} + 30 = E 838,30 Dal periodo d imposta 2007 Determinazione del reddito complessivo A decorrere dal periodo d imposta 2007, sia le detrazioni per carichi di famiglia sia le detrazioni collegate al tipo di reddito posseduto (lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, ecc.) sono strettamente collegate al reddito complessivo del contribuente: il loro 346 6/2008

7 Abitazione principale importo diminuisce all aumentare del reddito posseduto, fino ad annullarsi oltre determinate soglie di reddito. Nel concetto di «reddito complessivo» rientrano tutti i redditi posseduti nell anno, compreso il reddito (rendita catastale) dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze; tuttavia, ai fini del calcolo delle detrazioni d imposta per carichi di famiglia e per lavoro, la Finanziaria 2008 ha previsto, a decorrere dal periodo d imposta 2007, che il reddito complessivo debba essere «[...] assunto al netto del reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze [...]» (cfr. artt. 12, c. 4-bis, e 13, c. 6-bis del Tuir). Infatti, l art. 10, c. 3-bis del Tuir prevede che «se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all ammontare della rendita catastale dell unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare». In ogni caso, il reddito della prima casa con relative pertinenze (ad esempio, la cantina, il box auto) deve essere dichiarato tra i redditi dei fabbricati e sommato agli altri redditi posseduti per la determinazione del reddito complessivo; successivamente, ai fini della determinazione dell imponibile Irpef, dal reddito complessivo si sottrae l importo della rendita catastale e delle sue pertinenze. Prima dell intervento della Finanziaria 2008 (art. 1, c. 15, legge n. 244/2007), il generico riferimento al reddito complessivo per il calcolo delle detrazioni comportava, qualora il lavoratore non avesse comunicato al datore di lavoro il reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la concessione di detrazioni d imposta in misura superiore a quella spettante. In tal caso, infatti, il sostituto d imposta avrebbe considerato soltanto i redditi da lavoro da lui erogati nel periodo d imposta, costringendo il contribuente a presentare, al fine di evitare sanzioni per mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e per insufficiente versamento di Irpef, il mod. 730 o il mod. Unico - Persone fisiche. Inoltre, si verificava una disparità di trattamento fiscale tra i proprietari di prima casa e i contribuenti che, invece, non lo erano, a parità di altre condizioni. Consideriamo il caso di un lavoratore dipendente, con moglie e figlio a carico (di età non inferiore a tre anni). Reddito da lavoro dipendente: E rendita catastale (rivalutata) dell abitazione principale: E rendita catastale (rivalutata) delle pertinenze: E 500 reddito complessivo: = E Irpef lorda: E detrazione lavoro dipendente: [( ) : ] + 25 = E 928,15 detrazione per coniuge a carico: E 690 detrazione per figlio a carico: [( ) : ] = E 564,16 Irpef netta = , ,16 = E 4.777,69 Considerando, invece, la neutralità dell abitazione principale e relative pertinenze risulta un Irpef netta pari a E 4.677,06, con un risparmio d imposta di oltre E 100. Irpef lorda: E detrazione lavoro dipendente: [( ) : ] + 20 = E 1.003,50 detrazione per coniuge a carico: E 690 detrazione per figlio a carico: 800 3[( ) : ] = E 589,44 Irpef netta = , ,44 = E 4.677,06 6/

8 Paghe Oneri deducibili trattenuti dal sostituto d imposta Con riferimento al concetto di reddito complessivo applicabile per la determinazione delle detrazioni d imposta, l art. 51, c. 2 del Tuir stabilisce che non concorrono a formare il reddito: le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all art. 10 del Tuir (ad esempio, i contributi obbligatori per legge, gli assegni al coniuge separato erogati dal sostituto d imposta mediante trattenuta sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore, i contributi versati ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute), alle condizioni ivi previste; le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10, c. 1, lett. b) del Tuir. In tal modo, il lavoratore non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi per fruire degli oneri deducibili di cui il datore di lavoro è a conoscenza, poiché ha effettuato la trattenuta nel cedolino paga. Inoltre, tale disposizione incide direttamente sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente e, quindi, sul reddito complessivo del lavoratore da assumere per il calcolo delle detrazioni. Reddito di lavoro dipendente: E valore dell onere deducibile trattenuto dal sostituto (assegno al coniuge separato): E reddito imponibile: = E Irpef lorda: ( ) 3 23% = E importo della detrazione per lavoro dipendente (per 365 giorni): {502 3 [( ) : 7.000} = ( ,3571) = E 1.517,29 Irpef netta dovuta: 2.875, ,29 = E 1.357,71 L importo dell onere deducibile transitato in busta paga (pari a E 2.500) deve essere attestato dal datore di lavoro nella certificazione Cud (punto 37 del Cud 2008). Nella sezione «Annotazioni» occorre esplicitare (cod. AR) il tipo di onere, con relativo importo, trattenuto dal sostituto d imposta /2008

9 Richiesta del contribuente Codice fiscale dei familiari a carico Validità annuale Soggetti non residenti Dichiarazione di spettanza delle detrazioni Le detrazioni d imposta per carichi di famiglia (art. 12 del Tuir) e le altre detrazioni (art. 13 del Tuir) sono riconosciute dal sostituto d imposta se il contribuente dichiara di averne diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente al sostituto d imposta le eventuali successive variazioni (art. 23, c. 2, lett. a), D.P.R. n. 600/1973). La Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), modificando l art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, ha previsto l obbligo di indicare, nella dichiarazione di spettanza delle detrazioni d imposta, anche il codice fiscale dei familiari a carico per i quali si richiedono le detrazioni. L obbligo deriva dalla volontà dell Amministrazione finanziaria di controllare l effettiva spettanza delle detrazioni fruite dal lavoratore. Nessuna sanzione è prevista per il sostituto d imposta che ometta l indicazione nel Mod. 770/2008 Semplificato dei codici fiscali dei familiari a carico dei propri dipendenti. L Agenzia delle entrate ha specificato, infatti, che l obbligo di richiedere ai dipendenti il codice fiscale dei familiari a carico ha efficacia dal 1º gennaio 2008 (cfr. circ. n. 15/2008). La Finanziaria 2008 ha previsto l obbligo di presentazione annuale della dichiarazione di spettanza delle detrazioni d imposta di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir. In precedenza, la dichiarazione doveva essere presentata al datore di lavoro all atto dell assunzione; in assenza di variazioni, tale dichiarazione aveva effetto anche per i periodi d imposta successivi. A partire dal periodo d imposta 2008, quindi, il sostituto attribuisce le detrazioni d imposta su richiesta del dipendente. A tal proposito, è stato chiesto all Agenzia delle entrate quale comportamento deve tenere il sostituto d imposta nel caso in cui il lavoratore non restituisca il modulo di richiesta debitamente compilato in tempo utile per l elaborazione dei cedolini paga di gennaio, ovvero non lo restituisca del tutto. L Agenzia, con la circ. n. 15/ 2008 (par. 1.1), ha suggerito ai sostituti di fissare un termine di consegna del modello sulla base delle proprie esigenze tecnico-gestionali, e di riconoscere, medio tempore, le detrazioni per carichi di famiglia. Nel caso in cui il lavoratore non fornisca detta comunicazione entro il termine stabilito, il sostituto d imposta, a partire dal mese successivo, non deve più riconoscere le detrazioni fiscali, provvedendo, altresì, a recuperare le detrazioni già attribuite. L Agenzia delle entrate ha, inoltre, specificato che la disposizione vale principalmente per l attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre non sussistono problemi per il riconoscimento delle altre detrazioni di cui all art. 13 del Tuir, la cui spettanza è collegata a situazioni oggettive delle quali il sostituto è già a conoscenza (ad esempio, la qualità di dipendente o di percettore di redditi assimilati). L art. 1, c della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), derogando alla disposizione di cui all art. 24, c. 3, ultimo periodo del Tuir, riconosce ai soggetti non residenti, limitatamente agli anni 2007, 2008 e 2009, le detrazioni per carichi di famiglia. L art. 1 del decreto n. 149/2007, stabilisce che i soggetti residenti in uno Stato membro dell Unione europea o in Stati aderenti all Accordo sullo Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), per fruire delle detrazioni, debbano attestare, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio: il grado di parentela del familiare e il mese dell anno nel quale si sono verificate o cessate le condizioni previste; che il familiare non dispone di redditi, prodotti anche al di fuori dello stato estero, superiori a E 2.840,51 annui; di non godere nel paese di residenza, o in altro paese, delle detrazioni per carichi familiari. Per i soggetti non residenti negli stati dell Unione europea o in stati aderenti all accordo sullo Spazio economico europeo, l attestazione deve essere resa attraverso: 6/

10 Paghe Cittadini extracomunitari residenti Dati anagrafici del lavoratore Previdenza complementare documentazione originale prodotta dall autorità consolare del paese di origine, tradotta in italiano e asseverata dal prefetto competente per territorio; documentazione con apposizione dell apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell Aja del 5 ottobre 1961; documentazione validamente formata dal Paese di origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all originale, dal consolato italiano nel Paese di origine. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia per il tramite del sostituto d imposta, le predette attestazioni devono essere accompagnate dalla dichiarazione di spettanza di cui all art. 23, c. 2, lett. a) del D.P.R. n. 600/1973. Anche i cittadini extracomunitari, al pari degli altri contribuenti, sono soggetti all obbligo di indicare il codice fiscale dei familiari per i quali richiedono le detrazioni. Tali contribuenti devono richiedere l attribuzione del codice fiscale dei familiari residenti all estero agli uffici locali dell Agenzia delle entrate, i quali provvedono a rilasciare i codici fiscali dopo aver esaminato la documentazione prevista dalla legge n. 296/2006 (cfr. paragrafo precedente). Se, invece, i familiari sono residenti in Italia, il cittadino extracomunitario è tenuto a produrre, unitamente al modulo di richiesta delle detrazioni, anche lo stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, dal quale risulti l iscrizione dei familiari nelle anagrafi della popolazione. Compilazione Vediamo le modalità di compilazione del modello di richiesta delle detrazioni d imposta (cfr. facsimile a pag 353). Il dipendente, o il collaboratore, deve riportare i propri dati anagrafici nelle apposite caselle (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza alla data di presentazione della dichiarazione, stato civile e titolo di studio). L indicazione del domicilio fiscale alla data del 1º gennaio 2008 è utile al sostituto d imposta per individuare il comune a cui versare l addizionale comunale all Irpef dell anno Per le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, il domicilio fiscale è dato dalla residenza anagrafica; per le persone fisiche non residenti, il domicilio fiscale è dato dal comune in cui è stato prodotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, da quello in cui si è prodotto il reddito più elevato. Si precisa che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. In caso di nuova assunzione, il lavoratore che intende fruire delle detrazioni d imposta deve obbligatoriamente compilare il modello di richiesta e consegnarlo al sostituto d imposta. In questa occasione, il sostituto può richiedere al lavoratore ulteriori informazioni utili alla corretta predisposizione della busta paga, come, ad esempio, il regime di deducibilità applicabile ai contributi eventualmente versati alle forme di previdenza complementare. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto n. 252/2005 di riforma della previdenza complementare, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei vent anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di E 5.164,57, pari alla differenza positiva tra l importo di E ,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e, comunque, per un importo non superiore a E 2.582,29. Pertanto, l importo massimo annuale complessivamente deducibile, a partire dal sesto anno di partecipazione al fondo, è pari a E 7.746,86, ricorrendo le condizioni per l incremento. Per lavoratori di prima occupazione si intendono i soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto n. 252/2005 (1º gennaio 2007), non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria /2008

11 Detrazioni per redditi lavoro dip. e ass. Detrazione per rapporti inferiori all anno Il lavoratore, barrando l apposita casella, dichiara al sostituto di voler fruire delle detrazioni per lavoro dipendente e redditi assimilati per il periodo d imposta In caso di rapporti inferiori all anno, anche le detrazioni per redditi non superiori a E sono rapportate dal sostituto d imposta al periodo di lavoro nell anno. Tuttavia, il percipiente, barrando l apposita casella del modulo di richiesta («Detrazione minima non ragguagliata al periodo di lavoro nell anno»), può beneficiare della misura minima di detrazione senza alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell anno. Detrazioni per carichi di famiglia Il lavoratore che intende fruire delle detrazioni per carichi di famiglia deve barrare le apposite caselle, indicare i dati anagrafici e il codice fiscale di ciascun familiare a carico e le condizioni di spettanza (numero di mesi a carico, percentuale, ecc.). Altre informazioni utili per il calcolo dell imposta Il lavoratore può fornire al sostituto ulteriori informazioni per il calcolo delle detrazioni d imposta. Ad esempio, se il lavoratore prevede di percepire altri redditi nel periodo d imposta, in aggiunta al reddito di lavoro, questi può dichiarare un reddito complessivo (presunto) più elevato rispetto a quello di lavoro; in alternativa, può indicare l importo degli altri redditi. In questi casi, le detrazioni d imposta non saranno calcolate sul reddito effettivamente erogato 6/

12 Paghe dal datore di lavoro, ma saranno determinate sulla base di un reddito complessivo più elevato. La richiesta consente al sostituito di evitare una tassazione eccessivamente gravosa in sede di dichiarazione dei redditi. Il lavoratore, barrando l apposita casella, può, inoltre, richiedere l applicazione di un aliquota Irpef più elevata di quella che risulta dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito. La richiesta di applicazione di un aliquota Irpef più elevata nei singoli periodi di paga è finalizzata ad evitare una tassazione troppo onerosa in sede di conguaglio. Sottoscrizione La dichiarazione deve essere sottoscritta dal lavoratore e consegnata al sostituto all inizio dell anno, o all atto dell assunzione, per permettere al sostituto stesso la corretta applicazione delle detrazioni d imposta a partire dal primo periodo di paga utile. Con la sottoscrizione della dichiarazione, il lavoratore si impegna anche a comunicare al sostituto d imposta eventuali variazioni alla situazione dichiarata. Il lavoratore richiede al sostituto d imposta l attribuzione delle detrazioni per familiari a carico (moglie e quattro figli a carico per l intero periodo d imposta); per il calcolo delle detrazioni d imposta spettanti richiede al sostituto d imposta di tener conto di altri redditi, diversi da quelli di lavoro dipendente, che presume di percepire nel corso del periodo d imposta (per un importo pari a E 4.500,00) /2008

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