STUDIO CIGANOTTO CINELLI SALVATO MANGIONE DOTTORI COMMERCIALISTI. Spesometro per l anno 2015
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- Marco Giordani
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1 A tutti i clienti, loro indirizzi mail Circolare n. 3/2016 del 18 marzo Spesometro per l anno 2015 Sono obbligati alla comunicazione di cui all'art. 21 del DL 78/2010 (c.d. "spesometro") tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini del tributo, ad esclusione di: - i soggetti che aderiscono al regime dei c.d. nuovi minimi di cui all art. 27 co. 1-2 del DL 98/2011; - i soggetti aderenti al regime fiscale agevolato per autonomi c.d. forfetari di cui all art. 1 co della L n. 190; - lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico. Novità per il 2015 OPERAZIONI CON SOGGETTI BLACK LIST Il modello polivalente deve essere utilizzato anche al fine di comunicare le operazioni che vedono in qualità di controparti soggetti (aventi la qualifica di operatori economici ) residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Si rinvia a pag. 3 di questa circolare per maggiori dettagli. Termini per l invio della comunicazione polivalente Lo spesometro relativo al 2015 deve essere inviato telematicamente: - entro il per i contribuenti "mensili" - entro il per i contribuenti "trimestrali". Si prega di fornire allo studio i dati da trasmettere all Agenzia delle entrate, secondo le modalità riportate in calce alla presente circolare, entro le seguenti date: - entro il per i contribuenti "mensili" - entro il per i contribuenti "trimestrali". Operazioni da comunicare Sono oggetto della comunicazione i corrispettivi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi, rese e ricevute, rilevanti ai fini IVA: - a prescindere dall'importo unitario dell'operazione, se soggette all'obbligo di emissione della fattura; - di importo non inferiore a 3.600,00 euro al lordo dell'iva, se documentata con scontrino o ricevuta fiscale (no fattura). Operazioni escluse dallo spesometro Sono escluse dall'obbligo di comunicazione ai fini del c.d. "spesometro": - le importazioni; - le esportazioni "dirette" di cui all'art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72, comprese le cessioni interne delle esportazioni in triangolazione. - le operazioni intracomunitarie, in quanto oggetto di dichiarazione ai fini INTRASTAT, ossia: Pordenone Via Vallona 62 T F Dottori commercialisti Ciganotto Cinelli Salvato Mangione P.I Pordenone Viale Cossetti 10 T F
2 STUDIO CIGANOTTO CINELLI SALVATO MANGIONE cessioni e acquisti intracomunitari di beni; prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72, territorialmente rilevanti nel Paese UE del committente, purché ivi imponibili; - le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all'anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 605 o di altre disposizioni (es. contratti di assicurazione, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas, contratti di mutuo, atti di compravendita di immobili); - le operazioni finanziarie esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72, in quanto già comunicate all'archivio dei rapporti finanziari; - i passaggi interni di beni tra attività separate di cui all'art. 36 co. 5 del DPR 633/72; - le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA, di importo pari o superiore a 3.600,00 euro, se il pagamento del corrispettivo sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7 co. 6 del DPR 605/73. Modalità di predisposizione Lo spesometro può essere compilato in forma aggregata (indicazione cumulativa per ogni cliente e fornitore) o analitica (indicazione di ogni documento contabile). Lo schema che segue evidenzia la struttura del modello polivalente, indicando i quadri che accolgono i dati in forma analitica e quelli che prevedono i dati in forma aggregata.
3 Novità per il 2015 OPERAZIONI CON SOGGETTI BLACK LIST ESCLUSIONE PER LE OPERAZIONI INFERIORI A ,00 EURO A seguito delle modifiche apportate dall art. 21 del DLgs. 175/2014, le quali decorrono dal periodo d imposta in corso al : è stata eliminata la periodicità mensile o trimestrale delle comunicazioni, le quali devono quindi essere presentate con cadenza annuale; è stato previsto l obbligo di comunicare le operazioni solo se il relativo importo, assunto su base annuale, eccede la soglia di ,00 euro. L Agenzia delle Entrate ha precisato che il limite di ,00 euro (al di sotto del quale non risultano più obbligatorie le comunicazioni) deve intendersi riferito alla totalità delle operazioni effettuate nell anno solare con le controparti residenti o localizzate in Stati a fiscalità privilegiata. Con l impostazione assunta dall Agenzia è, quindi, sufficiente che l operatore italiano ecceda, in via cumulativa, la soglia di ,00 euro perché vi sia un effetto di trascinamento (perché, in altre parole, l operatore italiano sia tenuto a segnalare nelle comunicazioni anche gli importi di ammontare poco significativo al limite, anche di un euro o meno che prima della riforma dell adempimento erano invece esclusi dall obbligo, in virtù della soglia di 500,00 euro, non più sussistente). Per una verifica dei Paesi considerati Black List ai fini dell obbligo comunicativo, vedasi la tabella riportate in calce alla presente circolare INDICAZIONE DEI DATI NEL MODELLO POLIVALENTE Per le comunicazioni black list occorre compilare il quadro BL del modello polivalente barrando, nel rigo BL002, il codice 2 Operazioni con paesi a fiscalità privilegiata. Il rigo BL001 è dedicato all indicazione dei dati anagrafici della controparte estera. Se questa è una persona fisica occorre indicare: cognome e nome; data di nascita; Comune e Stato estero di nascita; codice dello Stato estero (la tabella è contenuta a pagina 8 delle istruzioni al modello polivalente, che riproduce quella dei modelli UNICO). Se, invece, la controparte è una persona giuridica occorre indicare i seguenti dati: denominazione o ragione sociale; città estera dove è situata la sede legale; codice dello Stato estero (anche in questo caso occorre fare riferimento all apposita tabella contenuta nelle istruzioni al modello polivalente); indirizzo della sede legale all estero. Nel rigo BL002, oltre alla già menzionata casella che indica il fatto che il quadro sia utilizzato per le comunicazioni ai sensi dell art. 1 del DL 40/2010, è previsto un campo dove indicare la partita IVA della controparte: le istruzioni al modello precisano, tuttavia, che il codice identificativo IVA della controparte non è obbligatorio. I successivi campi sono dedicati all indicazione delle operazioni attive e passive realizzate con la singola controparte. Per quanto riguarda le operazioni attive: nel rigo BL003 vanno indicate le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti (campo 1) e la relativa imposta (campo 2); nel rigo BL004 vanno indicate le operazioni non soggette, distinguendo tra le cessioni di beni (campo 1) e le prestazioni di servizi (campo 2); nel rigo BL005 vanno indicate le note di variazione (campo 1) e la relativa imposta (campo 2). Analogamente, per quanto riguarda le operazioni passive:
4 nel rigo BL006 vanno indicate le operazioni imponibili, non imponibili ed esenti (campo 1) e la relativa imposta (campo 2); nel rigo BL007 vanno indicate le operazioni non soggette, in modo cumulativo; nel rigo BL008 vanno indicate le note di variazione (campo 1) e la relativa imposta (campo 2). Per i quattro paesi (Angola, Giamaica, Kenia e Portorico) nel dubbio dell efficacia della loro eliminazione ai fini dell obbligo della comunicazione Black List, è opportuna una verifica caso per caso. Predisposizione dei dati da trasmettere allo studio per l invio telematico Per poter adempiere all invio telematico nei termini di legge, lo studio può acquisire i dati secondo due modalità: 1) acquisendo il file telematico da voi predisposto utilizzando il vostro software gestionale interno o il software gratuito messo a disposizione dall Agenzia delle entrate a questo link: perazioni+rilevanti+fini+iva/compilazione+e+invio/software+spesometro/ ed indicando nella prima videata proposta il codice fiscale dello Studio in qualità di intermediario
5 La compilazione può avvenire sia in modalità AGGREGATA (riportando soltanto il riepilogo per singolo cliente/fornitore) che in modalità analitica (fattura per fattura). Il file.nsp salvato sul vostro pc deve essere inviato allo studio via in una cartella zippata. 2) riportando i dati sui modelli di acquisizione excel (un file per ogni quadro dello spesometro). I modelli di acquisizione excel impongono la modalità di compilazione ANALITICA (ovvero documento per documento). Sono disponibili in download per i clienti di studio a questo link: Dopo aver compilato un file excel per ogni quadro dello spesometro, dovrete inoltrare il tutto allo studio come allegato in una cartella zippata. Si consiglia l utilizzo del software gratuito dell Agenzia delle entrate perché vi guida nella compilazione segnalando errori od omissioni che bloccherebbero l acquisizione automatica, come invece non avverrebbe con la seconda modalità di compilazione (excel). In calce si riporta un riepilogo delle casistiche particolari. Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento. Cordiali saluti. Giovanna Mangione Elvira Salvato
6 Casistiche particolari Fatture cointestate Fatture ricevute per operazioni effettuate dai "nuovi minimi" Contabilità separate Autotrasportatori Schede carburanti Spedizioni internazionali di beni Vendite per corrispondenza Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per ognuno dei soggetti cointestatari. Le fatture ricevute per operazioni effettuate dai c.d. "nuovi contribuenti minimi" devono essere comunicate, in quanto le stesse, pur non recando l'addebito dell'imposta, sono da considerare comunque rilevanti e, quindi, soggette a registrazione ai fini IVA. In caso di esercizio di due attività in contabilità separata ai sensi dell'art. 36 del DPR 633/72, la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività può essere comunicata: compilando un dettaglio unico, ancorché possa dar luogo a distinte registrazioni; al netto di eventuali voci "fuori campo IVA". Per gli autotrasportatori, iscritti al relativo Albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello della loro emissione ex art. 74 co. 4 del DPR 633/72, l'obbligo di inserimento nella comunicazione decorre dal momento in cui le medesime sono registrate. Sono esclusi dalla comunicazione i dati degli acquisti di carburante pagati con carte di credito, di debito e prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7 co. 6 del DPR 605/73. Nell'ipotesi in cui, invece, gli acquisti di carburante sono registrati mediante le c.d. "schede carburante", il modello di comunicazione polivalente prevede la possibilità, per il soggetto obbligato alla comunicazione, di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300,00 euro ex art. 6 co. 1 e 6 del DPR n Pertanto, analogamente a quanto disposto per gli operatori che si avvalgono della semplificazione in esame, prevista per la registrazione delle fatture attive e passive di importo inferiore a 300,00 euro, al fine di comunicare i dati delle schede carburanti occorre barrare la casella "documento riepilogativo" nel quadro FA in caso di comunicazione "aggregata" o nel quadro FR in caso di comunicazione "analitica". La casella "documento riepilogativo" dovrebbe, invece, essere alternativa all'indicazione del codice fiscale e della partita IVA della controparte. A prescindere, inoltre, dalla modalità di predisposizione della comunicazione, andranno indicati: l'ammontare complessivo delle operazioni imponibili della scheda oggetto di riepilogo; l'ammontare complessivo della relativa imposta. Le prestazioni di servizi strettamente legate ad operazioni di importazione ed esportazione (es. servizi di spedizione e trasporto), non imponibili ai fini IVA ai sensi dell'art. 9 del DPR 633/72, vanno comunicate al netto degli importi esclusi (es. diritti doganali). Le vendite per corrispondenza sono comunicate con le stesse modalità delle altre operazioni effettuate attraverso i canali
7 Cessioni gratuite oggetto di autofattura Regime del margine Corrispettivi SNAI Bollettario "a madre e figlia" per le prestazioni mediche distributivi ordinari. Di conseguenza, per le operazioni per le quali: viene rilasciata fattura occorre comunicare la vendita indipendentemente dall'importo; non viene emessa fattura, la comunicazione deve essere effettuata se di importo non inferiore a 3.600,00 euro, al lordo dell'iva. Le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione, rientranti nell'attività propria dell'impresa cedente, vanno comunicate con l'indicazione della partita IVA del cedente. L'Agenzia delle Entrate, nel documento , ha ulteriormente precisato che, nel caso in cui la cessione gratuita sia fatturata con rivalsa dell'iva ai sensi dell'art. 18 co. 3 del DPR 633/72, la comunicazione deve riportare come imponibile il valore minimo di 1,00 euro. Le operazioni effettuate in applicazione del regime IVA dei beni usati di cui all'art. 36 del DL 41/95, non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione se di importo non inferiore a 3.600,00 euro Sono considerati rilevanti e, pertanto, oggetto di comunicazione: i corrispettivi scaturenti dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 co. 7 del RD n. 773 (TULPS); le fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi; i corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati. Corrispettivi delle distinte riepilogative ASL Sono considerati rilevanti e, pertanto, oggetto di comunicazione i corrispettivi emessi dalle farmacie a fronte dell'incasso delle distinte riepilogative ASL. Le operazioni esenti e imponibili rese dai medici, a prescindere dall'importo, devono essere comunicate ai fini dello "spesometro" anche se per esse è stato utilizzato il bollettario "a madre e figlia".
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