REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
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1 REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n MIRANO (VE) via Mariutto, 76 tel. 041/ DOLO (VE) via 29 Aprile tel. 041/ C.F. e Partita IVA
2 SOMMARIO Art. 1 Finalità... 3 Art. 2 Individuazione degli Impianti... 3 Art. 3 Responsabilità dell impianto... 3 Art. 4 Limiti di Utilizzo... 4 Art. 5 Misure di sicurezza... 5 Art. 6- Informativa... 6 Art. 7 Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia... 6 Art. 8 Norma di rinvio... 6 Ar. 9 Tutela amministrativa... 6 Art. 10 Entrata in vigore e modifiche... 6 Pagina 2 di 6 - DPS_allegato13_04.docx 28/05/2010
3 Art. 1 Finalità Il presente Regolamento disciplina l esercizio degli impianti di videosorveglianza installati presso le sedi dell Azienda U.L.S.S. 13 di Mirano e ne regola l uso nei limiti imposti dal D.lgs 196/2003 e del Provvedimento Generale del Garante del 29/04/2004. L attività di videosorveglianza viene svolta per esclusive finalità di sicurezza, volte alla protezione dei beni immobili dell Ente e alla tutela del patrimonio, in particolare in relazione alla necessità di prevenire atti di vandalismo, e come misura complementare volta a migliorare la sicurezza interna agli edifici coperti da videosorveglianza ove si svolgono attività di servizi sulle 24 ore, il cui nocumento ricadrebbe in termini di costo e rallentamenti nell erogazione sull intera collettività. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione ed il funzionamento dell impianto di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le vigenti norme dell ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell immagine, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento dovranno altresì conformarsi ai principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, così come delineati nel Provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile Art. 2 Individuazione degli Impianti Gli impianti in essere e quelli di futura installazione dovranno essere realizzati, configurati e gestiti nel pieno rispetto del presente regolamento. Art. 3 Responsabilità dell impianto Il Responsabile del trattamento dei dati è individuato dal Titolare del trattamento nelle persone del resp. del distretto per gli impianti ivi situati e dal coordinatore della Dirigenza Medica per gli altri impianti. Ogni Responsabile effettua il trattamento nei limiti dei compiti e secondo le istruzioni analiticamente specificate per iscritto dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari (art.29 D.lgs. n. 196/2003). Il Responsabile individua, ai sensi dell art. 30 del D.lgs 196/2003, uno o più incaricati del trattamento, i quali opereranno sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite. La designazione è effettuata per iscritto e delimita puntualmente l ambito di operatività consentito Sono opportune iniziative periodiche di formazione degli incaricati sui doveri, sulle garanzie e sulle responsabilità anche in sede di modifiche delle modalità di utilizzo del sistema di videosorveglianza ( art Provv. Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004). Pagina 3 di 6 - DPS_allegato13_04.docx 28/05/2010
4 Il Responsabile vigila sull utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi di cui all articolo 1 del presente regolamento ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La responsabilità della gestione dell impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza in vigore e il costante controllo sull uso delle immagini raccolte, spetta al Responsabile del trattamento dei dati della videosorveglianza. Egli assegna le password d accesso al sistema informatico di gestione delle immagini agli incaricati, con la prescrizione di sostituirla al primo accesso. Ogni accesso ed ogni attività sul sistema informatico di gestione deve essere documentata su appositi file di log, ove tecnicamente possibile, ed ogni attività effettuata sul sistema di registrazione deve essere nota al Responsabile e da questi esplicitamente autorizzata. Le password di accesso al sistema sono strettamente personali, vengono custodite con cura dagli incaricati, non vanno diffuse e vanno sostituite ogni 180 giorni. Il Responsabile informa prontamente il Titolare dei trattamenti in merito ad ogni questione rilevante ai fini di Legge. Ai fini dell esercizio dei diritti di cui all art. 7 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, gli interessati potranno rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati, secondo le modalità stabilite dalla normativa in vigore. Art. 4 Limiti di Utilizzo Le immagini raccolte non potranno essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all articolo 1 del presente Regolamento ed in particolare il secondo quanto segue: Le registrazioni vengono conservate per le 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria (art comma 2 - Provv. Generale. del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004). Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta dall autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad una attività investigativa in corso (art. 3.4 comma 4 Provv. Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004). Le ragioni di siffatte scelte dovranno essere adeguatamente documentate in un atto autonomo, conservato presso il titolare ed il responsabile del trattamento anche ai fini di un eventuale esibizione in occasione di visite ispettive oppure dell esercizio dei diritti dell interessato e del contenzioso. (art. 3.5 Provv. Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004). La cancellazione delle immagini registrate, ad eccezione di quelle conservate ai sensi dei punti precedenti, dovrà avvenire in modo automatico anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati. Le immagini frutto delle registrazioni non potranno essere utilizzate in nessun altro caso al di fuori di quelli previsti dal presente Regolamento. L accesso ai dispositivi di registrazione delle immagini, la visione delle registrazioni nonché lo spostamento della direzione di puntamento delle telecamere è consentito solo al Responsabile del trattamento ed alla persona da questi incaricata. Soltanto costoro potranno essere in possesso delle password di accesso ai sistemi di registrazione. Il Responsabile sarà anche responsabile della manutenzione del sistema e dovrà impartire ai tecnici della manutenzione chiare istruzione Pagina 4 di 6 - DPS_allegato13_04.docx 28/05/2010
5 relativamente alle riservatezza, al non utilizzo delle registrazione a alla non visualizzazione delle stesse per alcun motivo. L accesso di persone diverse da quelle indicate è subordinato alla preventiva autorizzazione per iscritto del Responsabile salvo che non si tratti di tecnici della manutenzione del sistema di videosorveglianza o dell incaricato per la manutenzione il cui intervento è determinato dalla necessità di operare interventi urgenti. In tale ipotesi, il loro intervento sarà annotato in un apposito registro. Ferma l inammissibilità dell installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi di lavoro, riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti, e luoghi ricreativi) (art comma 3 - Provv. Generale del garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004), gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull attività lavorativa dei dipendenti. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati. I dati acquisiti non potranno essere collegati con altre banche dati di alcun genere. E comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi definiti dal presente regolamento. L eventuale controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad es. unità di rianimazione), stante la natura sensibile di molti dati che possono essere in tal modo raccolti, devono essere limitati ai casi di stretta indispensabilità e circoscrivendo le riprese solo a determinati locali e a precise fasce orarie; devono essere inoltre adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone malate, anche in attuazione delle doverose misure che il D.Lgs 196/03 prescrive per le strutture sanitarie (art. 83). Il Titolare deve garantire che possano accedere alle immagini solo i soggetti specificamente autorizzati (es. personale medico ed infermieristico) e che le stesse non possano essere visionate da estranei (ad es. visitatori). Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di familiari di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (es. rianimazione), ai quali dovrà essere consentita, con gli adeguati accorgimenti tecnici, la visione dell immagine solo del proprio congiunto. Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse e va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate su monitor collocati in locali liberamente accessibili al pubblico. (artt. 22, comma 8, e 167 del D.Lgs 196/03. Art. 5 Misure di sicurezza Il Titolare del trattamento garantisce la protezione dei dati con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, raccolta, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (art. 31 D.lgs n. 193/2006 e art del Provv.to Generale per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004 ). In particolare, il Titolare garantisce l adozione di tutte le misure minime, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e dal suo allegato B). Pagina 5 di 6 - DPS_allegato13_04.docx 28/05/2010
6 Art. 6- Informativa La presenza dell impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del Responsabile dell impianto, attraverso un informativa chiara e non ambigua idonea a fornire gli elementi, previsti dall art. 13 del D.lgs. n. 193/2006. In aree esterne, sarà utilizzato un modello semplificato di informativa minima, adattabile a varie circostanze. In luoghi diversi dalle aree esterne, il modello sarà integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati dall art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 con particolare riguardo alle finalità ed all eventuale conservazione. In ogni caso, l informativa deve essere collocata nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera e deve essere posizionata in maniera da essere chiaramente visibile. Può inglobare, altresì, un simbolo o una stilizzazione di esplicita ed immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate (art Provv. Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004). La pubblicità del presente Regolamento è garantita attraverso l affissione dello stesso, in modo stabile, all albo legale dell ULSS ed attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito intranet/ internet dell Azienda. Art. 7 Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia Nel caso di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela del patrimonio o delle persone il Responsabile del trattamento dei dati provvederà a disporre la conservazione delle registrazioni. In tali casi si procederà al salvataggio delle registrazioni su supporti magnetici per metterle a disposizione dell Autorità Giudiziaria. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere l Autorità Giudiziaria e gli organi di Polizia da questa incaricati. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria. Art. 8 Norma di rinvio Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs. n. 193/2006 ed al Provvedimento generale sulla videosorveglianza, approvato dall Autorità garante dei dati personali il 29 aprile Ar. 9 Tutela amministrativa Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del D.lgs 196/2003. Art. 10 Entrata in vigore e modifiche Il presente Regolamento ed eventuali successive modifiche dello stesso entreranno in vigore a seguito della loro approvazione con Delibera del Direttore Generale dell ULSS 13. Le norme del presente Regolamento saranno adeguate alle modifiche normative che dovessero intervenire e le eventuali disposizioni, emesse dall Autorità garante per i dati personali, saranno immediatamente recepite. Pagina 6 di 6 - DPS_allegato13_04.docx 28/05/2010
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