Titolo: Telefonici FONDO TELEFONICI

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1 FONDO TELEFONICI Il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia è sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO). A questo Fondo di previdenza erano iscritti, sulla base della legge 1450/1956, i dipendenti delle società che avevano in concessione pubblico servizio di telefonia. Dal il Fondo di previdenza Telefonici è stato soppresso, i titolari di posizioni assicurative e di trattamenti pensionistici sono iscritti, da quella data, all'assicurazione generale obbligatoria ed anche ad essi si applica la nuova riforma del sistema previdenziale legge n. 243/2004 e le modifiche apportate dalla legge n.247/2007. Il percorso di armonizzazione del Fondo con l' A.G.O. era iniziato negli anni precedenti, A questo proposito si evidenzia che già dal le norme che regolano il calcolo della quota di pensione, la retribuzione pensionabile, l' accredito della contribuzione, erano state uniformate a quelle in vigore nell' Assicurazione generale obbligatoria (AGO). RIFERIMENTI STORICI E NORMATIVI Dal , le società che avevano in concessione la gestione dei pubblici servizi di telefonia, furono obbligate a versare i contributi previdenziali per i propri dipendenti. (legge n del ). L'istituzione del Fondo telefonici risale alla legge 30 settembre 1920, n. 1405, che ebbe effetto dal 1 ottobre Le norme fondamentali che disciplinano le prestazioni pensionistiche e la contribuzione sono : legge 4 dicembre 1956, n. 1450, legge 11 dicembre 1962, n. 1790, legge 13 luglio 1967, n. 583, legge 22 ottobre 1973, n. 672, Legge 29 gennaio 1992, n. 58, D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, legge n. 724/1994, la Legge n. 335 del , D. lgs. 4 dicembre 1996, n. 658 che ha armonizzato le regole del Fondo a quelle applicate nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (msg del ),e la legge 23 dicembre 1999, n La legge n. 488/1999 ha disposto la soppressione del Fondo a decorrere dal 1 gennaio Da tale data i titolari di posizione assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il Fondo stesso sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, in evidenza contabile separata (msg. n. 5 del ); agli stessi continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso Fondo, come modificata dal decreto di armonizzazione n. 658/1996. Dal le norme che regolano il calcolo della quota di pensione, la retribuzione pensionabile, l'accredito della contribuzione, sono quelle in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. (circ. n. 94 del , circ. n. 213 del ). I lavoratori assunti dalla Aziende telefoniche dal 1 gennaio 2000 sono iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria. Le categorie di pensione da attribuire sono quelle previste nel regime generale obbligatorio (msg. n del 11/07/2008). Agli iscritti al soppresso Fondo telefonici si applica la nuova riforma del sistema previdenziale, la legge n. 243 del e le innovazioni della legge n. 247 del SOGGETTI ASSICURATI I dipendenti di: Fino al erano iscritti al Fondo tutti i dipendenti delle società che avevano in concessione il pubblico servizio di telefonia (legge n. 1450/1956): TELECOM ITALIA S.p.A. (ex SIP che ha incorporato l'iri/tel, la SIRM e l'italcable) Pag. 1 di 9

2 TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) C.S.E.L.T. OMNITEL NUOVA TELESPAZIO I dipendenti, dirigenti compresi, delle società (STET) che esercitavano il controllo amministrativo e finanziario delle aziende sopra elencate, dal (legge n del art 4). I dipendenti, dirigenti compresi, delle associazioni costituite fra le stesse aziende per la tutela dei loro in interessi economici e sindacali sempre dal (legge n del ). Il personale assunto in prova e confermato in servizio, era iscritto al Fondo dalla data di assunzione. I dipendenti assunti a termine o per lavori a carattere eccezionale o temporaneo e i dirigenti dal (legge n. 58 del art. 5). Il personale che proveniva dalle aziende di Stato per i servizi telefonici (ASST), dalla data di transito (legge n 58 del art. 5). Il personale del ministero delle PP.TT. addetto ad attività trasferite all ' IRI/TEL, che non abbia optato per restare nel pubblico impiego (legge n. 58 del art. 5). I dirigenti che non avevano fatto domanda per rimanere iscritti all ' INPDAI. (D.Lgs n. 146 del art. 6). SOGGETTI ESCLUSI apprendisti personale assunto con contratto a termine e cessato prima del Il personale delle Aziende di stato del servizio di telefonia e del ministero delle poste e telecomunicazioni trasferiti alle società del gruppo IRI che entro il fecero domanda di rimanere nel pubblico impiego. I dirigenti che avevano già costituito una posizione assicurativa presso l'indai, su domanda degli interessati. CONTRIBUZIONE UTILE A PENSIONE Iscrizione obbligatoria al Fondo fino alla data di cessazione dal servizio. Ricovero per tubercolosi (TBC) e indennità post-sanatoriale (legge n del ) per le malattie e i ricoveri successivi all ' iscrizione al Fondo. Dal il riconoscimento del periodo di contribuzione figurativa avviene secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) (art. n. 8 legge n. 155 del e circ. 199 del ). Astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio e periodi di riposo per allattamento, accreditabili fino al solo in seguito a riscatto oneroso, dal sono riconosciuti figurativi in seguito alla legge n. 166 del art. 9.bis. (circ. n. 239 del e circ. n. 72 del ). Astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio per periodi collocati al di fuori del rapporto di lavoro sono accreditati dopo il a condizione che l'assicurato possa far valere, alla data della domanda, 5 anni di contribuzione versata. (D. Lgs. n. 564 del e circ. 72 del , circ. 61 del ). Astensione facoltativa per maternità fino al solo se riscattati ai sensi dell' art 2 comma 4 legge n. 166 del , dopo tale data sono riconoscibili figurativamente. (Art. 2 e D.Lgs n. 564/1996 e circ. 72 del ). Permessi per la cura di minori con handicap (legge n. 104 del , Art. n.2 D.Lgs. n. 564 del e circ. 220 del ). Pag. 2 di 9

3 Servizio militare (legge n. 153 del art. 49), prima del il riconoscimento era possibile solo mediante riscatto. ( legge n. 166 del e circ. 239 del ). Periodi di aspettativa per lo svolgimento di funzioni pubbliche elettive o per l'assunzione di cariche sindacali (legge n. 300 del , e circ. n. 225 del e circ. 45 del ). Periodi successivi a licenziamenti per motivi politici sindacali o religiosi, se al momento del licenziamento l' assicurato era iscritto al Fondo. (legge n. 36/1974 e legge n. 648/1979). Giornate di assenza per donazione di sangue verificatesi fino al , (legge n. 107 del ) sono riconosciute anche se non c ' è stata copertura contributiva e aggiunte a quelle lavorate. Dopo tale data, per effetto del decreto di armonizzazione n. 658/1996 e l'accredito della contribuzione in settimane, le giornate di assenza, poi che già considerate, danno luogo unicamente all'integrazione figurativa della retribuzione, secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. (OBG). Periodi da unificazione nel Fondo ai sensi dell' art. 5 legge n. 58 del (circolare n. 164 del ). links unificazione. Contribuzione ricongiunta ai sensi delle leggi n. 29 del art. 2 e legge n. 45 del links ricongiunzione. Contribuzione volontaria versata nel Fondo.( circ. n. 196 del , circ. 173 del ) dal 12 luglio 1997 il decreto legislativo n.184 del ha esteso al Fondo la normativa in vigore nell ' Assicurazione generale obbligatoria. ( circ. 206 del e circ n. 93 del ). Periodi riscattati nel Fondo. Periodi di lavoro all' estero in un paese legato all'italia da norme di sicurezza sociale (art. 45 regolamento CEE n. 1408/1971), se svolto in una professione soggetta ad un regime " speciale " o in una occupazione che in Italia darebbe luogo all ' iscrizione al Fondo, sono riconoscibili solo ai fini del diritto. Se lavorati in paesi non convenzionati con l ' Italia, possono essere oggetto di riscatto. Periodi di malattia o infortunio, disoccupazione, cassa integrazione, secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) dal in poi.(decreto di armonizzazione D. Lgs n. 658 del ). Contribuzione figurativa per periodi di mobilità.(legge n. 223 del ). Contribuzione da benefici per i lavoratori esposti all' amianto (legge n. 257 del e legge n. 271/1993). Contribuzione da benefici per i lavoratoti non vedenti (legge n. 113/1985 e legge n. 120/1991). Periodi derivanti dasupervalutazione per i lavoratori ex IRI/TELcertificati e comunicati dall' azienda (DPR n del art. 50). UNIFICAZIONE A favore del personale in servizio alla data del , l'articolo 5 della legge n. 58 del 29 gennaio 1992 obbliga le Società telefoniche a garantire la costituzione presso il Fondo di una posizione assicurativa unificata che comprenda tutte le posizioni previdenziali che risultino comunque costituite ante iscrizione al Fondo presso le varie forme di previdenza (AGO e Gestioni autonome). L'onere del riscatto è a carico delle Società (circ. n.164 del , circ. n.8 del e msg. n del ). RICONGIUNZIONI Pag. 3 di 9

4 Al lavoratore iscritto al Fondo Telefonici è riconosciuta la possibilità di trasferire al Fondo, con pagamento di un onere, la contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa o da riscatto versata in altre forme di previdenza ai sensi della legge del n. 29 art. 2. Può essere ricongiunta anche la contribuzione versata nelle gestioni dei liberi Professionisti ai sensi della legge n. 45 del RISCATTI (Circ. n. 8 del , circ. 162 del 19/07/1997 e Circ.n. 94 del 17 aprile 1997) I dipendenti iscritti al Fondo Telefonici avevano la possibilità di riscattare periodi di assenze dal lavoro per le quali l'azienda non era tenuta al versamento dei contributi. Per effetto delle varie leggi che nel tempo hanno modificato la normativa del Fondo e successivamente la sua soppressione, alcune di queste possibilità sono decadute. I periodi riscattati sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni del Fondo. I riscatti a contributo fisso per i quali l'onore viene determinato in riferimento alle retribuzioni e aliquote del periodo oggetto di riscatto: Per periodi di lavoro con qualifica di avventizio precedenti liscrizione al Fondo.(legge n del art. 10). Per assenza dal lavoro senza retribuzione o con retribuzione ridotta.(legge n.1450 del art 14 e legge n. 583 del ) Per assenze dal lavoro senza retribuzione o con retribuzione ridotta seguita da risoluzione del rapporto di lavoro. (legge n. 672 del art 16). Per i periodi di astensione obbligatoria per maternità e i riposi per allattamento in costanza di rapporto di lavoro fino al (legge n. 166 del ). Per periodi di astensione facoltativa in costanza di rapporto di lavoro fino al (legge n. 166 del originale - art 2 comma n. 4). Riscatto per diplomi universitari e specializzazioni dopo la laurea, possibile dal per di assicurati con meno di 18 anni di contributi previdenziali al (D. Lgs. n. 184 del art. n 2). I riscatti con calcolo della riserva matematica il cui onere viene determinato dalla differenza, rivalutata, fra la misura della pensione teorica, calcolata su tutta la contribuzione, e quella calcolata senza i contributi oggetto del riscatto, secondo le norme in vigore nell' assicurazione generale obbligatoria (AGO) (legge n. 583 del art 18). Per contributi non versati dal datore di lavoro e prescritti, il riscatto può essere chiesto esclusivamente dal datore di lavoro (legge n. 583 del ). Riscatto del corso legale di laurea per assicurati con più di 18 anni di contribuzione al , può essere richiesto anche per periodi parziali rispetto alla durata del corso di laurea. (legge n. 672 del ). Per periodi lavorati all' estero in paesi non convenzionati con l' Italia. (dlt n. 184 del art. 3), dal 12 luglio 1997 secondo la normativa in vigore nell' assicurazione generale obbligatoria.(ago). Pag. 4 di 9

5 Per periodi di maternità e assistenza ai disabili al di fuori del rapporto di lavoro e successivi al per assicurati con più di 18 anni di contribuzione al (D. Lgs. 503 del 1992). Per periodi privi di attività lavorativa o questa sia stata sospesa. (D. Lgs. n. 564 del art. 5,7, 8). Per periodi finalizzati ad ottenere titoli o competenze professionali.(d. Lgs. 564 del art. 6), per assicurati con più di 18 anni di contribuzione al SUPERVALUTAZIONE (circ. n. 88 del ) Ai lavoratori iscritti al Fondo Telefonici provenienti dall' azienda ASST e dal Ministero delle PP.TT. è riconosciuta una maggiorazione dell' anzianità contributiva realmente maturata, come previsto dalla D.P.R.del 29 dicembre 1973, n Il periodo di super-valutazione è stato comunicato dall' azienda, che ne ha pagato l'onere, ed è espresso in anni, mesi e giorni. I periodi di supervalutazione devono essere oggetto di valutazione ai fini di una richiesta di ricongiunzione ovvero di trasferimento nell'ago per l'erogazione di una prestazione a carico della predetta gestione. (Msg n del 02/11/2006). VERSAMENTI VOLONTARI Il D.Lgs 658/1996 ha esteso anche ai lavoratori telefonici il regime della prosecuzione volontaria dell'ago. Con messaggio n del sono state fornite le istruzioni per l'utilizzo dei versamenti volontari per il calcolo delle varie quote di pensione. Sono stati aggiornati i programmi per consentire la lettura e l'utilizzo dei versamenti volontari nel Fondo e per il trasferimento degli stessi nell'ago (Msg. n del ). ESTRATTO CONTRIBUTIVO All'estratto contributivo del Fondo si accede dall'archivio (ARCA) che consente di individuare con esattezza il soggetto interessato, di visualizzare e modificare il conto. Per assicurarsi omogeneità di informazione (circ. n.151 del ) all'interessato deve essere rilasciato l'estratto prodotto dalla procedura UNEX. A seguito del decreto di armonizzazione, D. lgs. 4 dicembre 1996, n. 658, l'anzianità contributiva utile per il diritto e la misura delle pensioni è espressa in settimane e non più in giorni. (Circ.n. 94 del 17 aprile 1997). L' anzianità massima nel Fondo è elevata da 36 anni a 40 anni pari a 2080 settimane. Il requisito anagrafico e contributivo per accedere al pensionamento è quello in vigore nell' Assicurazione generale obbligatoria (AGO). LE PENSIONI DEL FONDO Pensione di vecchiaia Spetta agli iscritti al soppresso Fondo che possono far valere al momento della cessazione 60 anni di età, se donna, e 65 anni di età, se uomo, e 20 anni di contribuzione versata nel Fondo, salvo le deroghe di cui al d. lgs. 503/1992. Fino al spettava agli iscritti al Fondo che potessero far valere almeno 14 anni 6 mesi 1 giorno di contribuzione, pari ad anni 15, versata nel Fondo, 60 anni di età, se uomini, 55 anni di età, se donne. Relativamente alla Pag. 5 di 9

6 contribuzione al Fondo, la frazione di anno superiore a sei mesi veniva computata come anno intero, sia ai fini del diritto a pensione, sia ai fini della misura della stessa (ultimo comma dell'art. 16 della legge n. 1450/1956). L'art. 3, comma 10, del decreto di legislativo n. 658, del 4 dicembre 1996, ha eliminato tale arrotondamento a decorrere dal 1 luglio 1997 per i lavoratori che a tale data erano in servizio e non avevano presentato domanda di dimissioni già accettate dall'azienda. Per i lavoratori assicurati nel Fondo telefonici dal e privi di anzianità contributiva al , la pensione di vecchiaia è liquidata con il sistema contributivo. (legge 8 agosto 1995, n. 335). La legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha introdotto una nuova disciplina in materia di decorrenza delle pensioni di vecchiaia, c.d. finestre di accesso, disciplina che si applica a tutte le pensioni di vecchiaia, siano esse da liquidare con il sistema retributivo, misto ovvero con il sistema contributivo (Messaggio n del ). Assegno di invalidità e pensione di inabilità Sono prestazioni liquidabili ai lavoratori che hanno presentato domanda dopo il con l'entrata in vigore del decreto n. 658 del art. n. 4 (decreto di armonizzazione) e sono regolate, in tutti gli aspetti dalle norme in vigore nell' Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sulla base della legge n. 222 del (messaggio n del e circ. 94 del ). Assegno privilegiato di invalidità e inabilità per cause di servizio Sono prestazioni riconosciute in presenza di almeno un contributo e di una invalidità dovuta a cause di servizio. Le norme sono quelle in vigore nell'assicurazione Generale Obbligatoria. Pensione di anzianità Il diritto alla pensione di anzianità si consegue con gli stessi requisiti assicurativi e contributivi previsti nell'ago. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di armonizzazione n. 658/1996, spettava ai lavoratori che avevano maturato nel Fondo un' anzianità contributiva di 34 anni, 6 mesi e 1 giorno, a prescindere dall' età anagrafica. Questa norma è stata soppressa dall'art. 3, comma 8, del decreto di armonizzazione n. 658/1996 per le pensioni aventi decorrenza dal 1 febbraio L'importo della pensione di anzianità, in applicazione dell'art. 10 della legge n. 672/1973, era diminuito dello 0,50 per cento della retribuzione pensionabile per ogni anno di anticipo al pensionamento rispetto all' età prevista per la pensione di vecchiaia, e aumentato dello 0,50 per cento per ogni anno di contribuzione oltre i 36; questa norma è stata soppressa dall'art. 3, comma 8, del decreto n. 658/1996 per le pensioni con decorrenza dal 1 febbraio 1997 in poi. Nel 2004, con sentenze varie, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito che le pensioni di anzianità liquidate con la riduzione percentuale di cui all'art. 10 vengono riliquidate, con l'eliminazione della predetta riduzione, al compimento dell'età stabilita per la pensione di vecchiaia (Circ. n. 125 del 6 Agosto 2004). Al pari di quanto previsto per la pensione di vecchiaia, la predetta legge n. 247 del 2007 ha introdotto una nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di anzianità (messaggio n del , punto 2.1). La pensione ai superstiti Pag. 6 di 9

7 Anche in tal caso si applica la normativa vigente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. In caso di morte di un pensionato, al coniuge e ai familiari in successione previsti dalla legge, spetta la pensione di reversibilità, che è una quota, calcolata in percentuale, della pensione del deceduto, secondo le norme dell'ago. In caso di morte di un lavoratore assicurato spetta la pensione indiretta; viene concessa ai superstiti se l'iscritto ha 15 anni di contribuzione ovvero 5 anni di cui 3 anni nel quinquennio precedente la morte. LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La presentazione della domanda avviene con le modalità previste per la generalità delle pensioni dell ' assicurazione generale obbligatoria. LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA Oltre alla documentazione richiesta per la generalità delle domande di pensione, la normativa del Fondo prevede la presentazione dei modelli: Il modello di cessazione compilato dall'azienda riportante le retribuzioni teoriche distinte fra: l'ultimo anno di servizio e gli ultimi due anni precedenti per il calcolo della quota A di pensione; le retribuzioni teoriche degli anni di riferimento per il calcolo delle quote B e C di pensione, e dall' le retribuzioni imponibili previste dall'art. 12 della legge n. 153/1969, per il calcolo della quota D di pensione. Tale modello, con l'entrata a regime della mensilizzazione delle denunce retributive,e-mens, sarà abolito. Il modello con il quale l'assicurato chiede la liquidazione della pensione nellagestione più favorevolefra FONDO o OBG, trasferendo, in questo caso, tutta la contribuzione versata, presso l'assicurazione generale obbligatoria (Msg.n del 29/07/2003). LA DECORRENZA La decorrenza delle pensioni del Fondo telefonici è determinata secondo i criteri in vigore per le prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria. IL SISTEMA DI CALCOLO Sistema retributivo Agli assicurati con un'anzianità contributiva di almeno 18 anni al l'importo della pensione è calcolato con il sistema retributivo ed è la risultante della sommatoria delle quattro quote sotto indicate: Quota A: relativa all'anzianità contributiva maturata al utilizzando la retribuzione pensionabile teorica Fondo riferita all'ultimo anno ovvero la media del triennio maggiorata del 12 per cento se di importo inferiore; Quota B: relativa all'anzianità contributiva maturata dall' al , utilizzando la retribuzione teorica Fondo riferita agli ultimi 12 mesi di servizio incrementati ai sensi del d.lgs. n. 503/1992; Quota C:relativa all'anzianità contributiva maturata dall' al , utilizzando la retribuzione pensionabile della quota B, con aliquota di rendimento ridotta al 2 per cento (art. 17 della legge n. 724/1994) Pag. 7 di 9

8 Quota D: relativa all'anzianità contributiva maturata dall' in poi, utilizzando la retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 12 della legge n.153/1969. I periodi di cassa integrazione, di preavviso e di disoccupazione vengono presi in considerazione solo ai fini del calcolo della quota D di pensione. Nel Fondo l' importo della pensione liquidata con il sistema retributivo non può superare il più favorevole dei seguenti importi: 80% della retribuzione pensionabile, calcolata secondo le norme in vigore nell' assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. 90% della retribuzione pensionabile determinata per il calcolo delle quote A e B. Sistema misto Ai lavoratori che al non possono far valere 18 anni di contribuzione, la pensione è calcolata con il sistema misto: retributivo per le anzianità maturate fino al ; contributivo per le anzianità maturate dall' in poi. In presenza di periodi di mobilità, di durata continuativa superiore all'anno, le retribuzioni "effettive" e quelle "teoriche", vanno rivalutate secondo le norme che disciplinano l'istituto della mobilità prima di essere utilizzate per il calcolo delle quote di pensione (A,B,C e D) (Msg. N del e n del ). Sistema contributivo Dal (l.335/1995) è stato introdotto il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori che iniziano da tale data l'attività lavorativa. IL TRATTAMENTO MINIMO Se il calcolo dovesse risultare inferiore al minimo vitale di sopravvivenza stabilito dalle leggi anno per anno, la pensione TT viene integrata al trattamento minimo. Nel Fondo, fino al decreto di armonizzazione, esistevano minimi differenziati (legge 672 del ) rispetto all' anzianità posseduta oltre i 15 anni di iscrizione al fondo. Dal (msg del ) le norme che regolano questa integrazione sono le stesse vigenti nell' Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. RIOCCUPAZIONE Con il decreto di armonizzazione il cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo è regolato dalla normativa AGO. La normativa del Fondo prevede che i pensionati del Fondo che si occupano in Aziende telefoniche abbiano la revoca della pensione in godimento e, alla cessazione dell' attività lavorativa, la liquidazione di un nuovo trattamento di pensione. Pag. 8 di 9

9 I contributi versati in altre gestioni pensionistiche, dopo il pensionamento, sono oggetto di liquidazione della pensione supplementare. I titolari di assegno ordinario di invalidità del Fondo Telefonici possono fare domanda di supplemento. Pag. 9 di 9

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