Anno 2014 N. RF345. La Nuova Redazione Fiscale SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA - ESTESO A 5 ANNI IL MONITORAGGIO

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1 Anno 2014 N. RF345 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 5 OGGETTO SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA - ESTESO A 5 ANNI IL MONITORAGGIO RIFERIMENTI ART.18, DLGS. 175/2014; ART. 2 C. DA 36-DECIES A 36-DUODECIES DL 138/2011 CIRCOLARE DEL 24/12/2014 Sintesi: il DLgs semplificazioni ha modificato la disciplina delle società in sistematica, estendendo da 3 a 5 anni il periodo di monitoraggio per la verifica della condizione di società in sistematica. A tal fine, occorre verificare uno dei seguenti presupposti alternativi: - la società risulta in fiscale per cinque (anziché tre) periodi d imposta consecutivi; - la società, nello stesso periodo risulta in per quattro (anziché due) periodi d imposta e per il rimanente periodo realizza un reddito inferiore al. La novità è applicabile dal 2014 e quindi, la verifica va operata considerando il quinquiennio Non è stato armonizzata la disposizione che impone la del credito Iva se la società si qualifica di comodo per 3 periodi consecutivi e nei medesimi ha un volume d affari inferiore ai ricavi minimi. Per effetto delle modifiche apportate dal DLgs semplificazioni, il periodo di monitoraggio previsto per l applicazione della disciplina sulle società in sistematica: viene ampliato da 3 a 5 periodi a decorrere dal periodo d imposta in corso al 13/12/2014 (cioè dal periodo 2014 per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare). DISPOSIZIONI GENERALI Come noto, sono considerate di comodo le società (di persone / capitali) che: pur in assenza dei presupposti di cui all art. 30 della L. 724/94 cui è collegata la qualifica di società non operative (ricavi effettivi < ricavi presunti individuati applicando prefissate percentuali a specifiche voci dell attivo - cd. test dei ricavi ) risultano in sistematica. CONSEGUENZE DELLO STATUS DI La qualifica di società non operativa e in sistematica comporta: a) nel periodo d imposta interessato: adeguamento: vi è l obbligo ai fini: IRES / IRPEF: di dichiarare un reddito non inferiore a quello presunto IRAP: di dichiarare un valore della produzione (determinato aumentando il reddito ai fini delle imposte dirette di alcune componenti indeducibili) maggiorazione IRES: alle società di capitali si applica la maggiorazione del 10,50% perdite fiscali pregresse: l utilizzo è limitato in diminuzione all eventuale quota di reddito che eccede il reddito presunto b) nell anno successivo a quello di comodo : ai fini IVA: l impossibilità di chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA dichiarato per il periodo d imposta di comodo (si applica anche al credito infrannuale), potendosi solo utilizzarlo verticalmente o portarlo a riporto la del credito IVA se per 3 periodi consecutivi la società non operativa ha dichiarato un volume d affari < ricavi minimi.

2 Redazione Fiscale Info Fisco 345/2014 Pag. 2 / 5 DISPOSIZIONI VIGENTI FINO AL 2013 Ai sensi dell art. 2, c.36-decies e 36-undecies DL 138/2011 è considerata in sistematica, a decorrere dal 4 periodo d imposta, la società che: risulta in fiscale nei 3 periodi d imposta precedenti ovvero, nei 3 periodi precedenti: - risulta in fiscale per 2 periodi d imposta - per il restante periodo, dichiarano un reddito inferiore a quello presunto Se il reddito dichiarato risulta inferiore al reddito presunto a causa dello scomputo di perdite pregresse, la società non è considerata in sistematica (CM 1/2013). Nota: dal periodo in cui la società è considerata di comodo si manifestano le predette conseguenze negative (reddito non inferiore a quello, impossibilità del rimborso del credito IVA, ecc.). CAUSE DI ESCLUSIONE / DISAPPLICAZIONE In presenza di specifiche fattispecie, non modificate dal Decreto semplificazioni, operano le cause di esclusione/disapplicazione della disciplina delle società di comodo. CAUSE DI ESCLUSIONE CAUSE DI DISAPPLICAZIONE DISPOSIZIONI GENERALI Sono comuni alla disciplina: della non operatività (cd. test dei ricavi ) delle perdite sistematiche. In entrambi i casi la causa di esclusione: va verificata sul solo periodo d'imposta oggetto della verifica dell operatività esonera dalla compilazione del prospetto in Unico Sono differenti (anche se vi sono alcune cause in comune) tra: la disciplina delle società non operative e quella delle perdite sistematiche. ed operano, in linea generale, in modo autonomo: l esonero da applicazione del regime delle società di comodo (cioè totale ) presuppone la contemporanea presenza di una causa di disapplicazione sia in relazione al test dei ricavi che in relazione alle perdite sistematiche; Diverse tipologie: le cause di disapplicazione si distinguono tra: a) disapplicazione automatica b) disapplicazione tramite interpello. Le cause di disapplicazione che comportano l automatica disapplicazione della disciplina delle società di comodo, sono individuate: per le società non operative, dal Provv. 14/02/2008 per le società in sistematica, dal Provv. 11/06/2012. Dette cause operano qualora le stesse siano verificate in almeno uno dei 3 periodi d imposta di osservazione con effetto sul 4 periodo d imposta. CAUSE DI ESCLUSIONE (da verificare solo nel periodo d imposta di riferimento) - società obbligate a costituirsi come società di capitali - società assoggettate a procedure concorsuali - primo periodo d imposta - valore della produzione > totale attivo dello S.P. - società in amministrazione controllata/straordinaria - società partecipate da Enti pubblici per almeno il 20% - società/enti che controllano o controllati da società/enti quotati in mercati regolamentati - società che nei 2 esercizi precedenti ha avuto un numero di dipendenti mai inferiore a 10 unità - società esercenti pubblici servizi di trasporto - società congrue e coerenti agli studi di settore - società con un numero di soci non inferiore a 50 - società consortili

3 Redazione Fiscale Info Fisco 345/2014 Pag. 3 / 5 CAUSE DI DISAPPLICAZIONE - DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA (da verificare in almeno 1 degli anni del periodo di Monitoraggio) sottoposte a procedure concorsuali sottoposte a sequestro penale o confisca che detengono partecipazioni, iscritte tra le che presentano un MOL positivo per le quali gli adempimenti e i versamenti sono stati sospesi / differiti immobilizzazioni finanziarie, in: con risultato positivo in presenza di proventi - società non in sistematica esenti/esclusi/soggetti a ritenuta secca /agevolazioni - società escluse dalle società in esercenti esclusivamente attività agricola sistematica, anche tramite interpello congrue e coerenti agli studi di settore - società collegate non residenti cui si applica che si trovano nel primo periodo d imposta l art. 168, TUIR in liquidazione volontaria, che richiedono la che hanno ottenuto l accoglimento dell interpello disapplicativo per un precedente periodo cancellazione entro il termine della dichiarazione successiva. NOVITÀ DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI DAL 2014 Come anticipato, l art. 18 del DLgs.175/2014 ha esteso da 3 a 5 anni il periodo di monitoraggio previsto per l applicazione della disciplina sulle società in sistematica. In particolare, ora, una società è considerata in sistematica qualora: risulti in per 5 periodi d imposta consecutivi nei 5 periodi d imposta precedenti: risulti in per 4 periodi d imposta per il restante periodo d imposta dichiari un reddito inferiore a quello presunto. Pertanto, la sussistenza delle cause di disapplicazione va verificata in almeno uno dei 5 periodi d imposta di osservazione con effetto sul 6 periodo d imposta. DECORRENZA NUOVE DISPOSIZIONI Le nuove disposizioni operano, a decorrere dal periodo d imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato DLgs (13/12/2014) e quindi, dal 2014, per le società con esercizio solare. Pertanto, i soggetti con periodo solare potranno risultare di comodo nel 2014 (Unico 2015), se: i periodi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 risultino in fiscale ovvero, 4 dei suddetti periodi risultano in ed il rimanente periodo presenta un reddito imponibile inferiore al. PERIODO 2014 IN PERDITA SISTEMATICA CASISTICA: Caso ) 2) 3) 4) 5) 6) DI

4 Redazione Fiscale Info Fisco 345/2014 Pag. 4 / 5 Diversamente, la società non è in sistematica se risulta, ad esempio: in per 3 periodi e presenta un reddito (anche inferiore al ) nei rimanenti 2 periodi in per 4 periodi e presenta un reddito superiore al per 1 periodo. Caso ) 2) 3) e così via. reddito (sup. o redd sup. al min. N.B.: a seguito dell ampliamento del periodo di monitoraggio, la società che in base alla previgente norma sarebbe risultata di comodo nel 2014, potrebbe ora sfuggire alla disciplina. FUORIUSCITA DALLO STATUS DI PER IL 2014 Per il 2014 si verificherà la fuoriuscita dal regime delle società di comodo della società che: pur avendo dichiarato perdite fiscali nel triennio si trovi: ad aver dichiarato un reddito superiore al nel 2009 e/o nel 2010 in tale biennio (o altro periodo del quinquiennio) abbiano presentato cause di disapplicazione automatica (dovendo queste essere verificate nel più lungo periodo quinquennale ). SOCIETÀ CHE SI TROVANO NEL 1 PERIODO D IMPOSTA Le perdite sistematiche non trovano applicazione per le società che nel periodo di monitoraggio si trovavano nel 1 periodo d imposta (ex art. 1 c.1 Provv. 11/06/2012). Tale situazione: fino al 2013: andava monitorato sui 3 periodi d imposta antecedenti, trovando applicazione solo a dal 4 periodo d imposta successivo a quello di inizio dell attività (CM 25/2012) dal 2014: adeguando il concetto, il monitoraggio si estende ai 5 periodi precedenti e pertanto: - la disciplina delle società in sistematica - può operare solo dal 6 anno successivo all inizio dell attività, e pertanto può risultare in sistematica solo dal 7 anno di attività. Periodo 2014: non possono essere in sistematica le società costituite a decorrere dal EFFETTI SULLA GESTIONE DEL CREDITO IVA A seguito delle novità del Dlgs 174/2014, il blocco del credito IVA del periodo 2014 si manifesta solo se lo stato di sistematica si riferisce al quinquennio Effetti non retroattivi: le perdite sistematiche nel triennio hanno comportato il blocco del credito 2013, che non viene meno posto che l allungamento a 5 periodi si applica solo dal Tuttavia: tale credito si rigenera sul periodo 2014 pertanto, ove quest ultimo non fosse di comodo, si libererà l intero credito 6099 anno 2014, anche per la quota residua riportata dal 2013.

5 Redazione Fiscale Info Fisco 345/2014 Pag. 5 / 5 PERDITA DEFINITIVA DEL CREDITO IVA L art. 30 c. 4 L. 724/1994 dispone che il credito IVA: non è più riportabile in detrazione con il debito IVA delle liquidazioni periodiche del periodo successivo e dunque è "perso" qualora per 3 esercizi consecutivi la società, congiuntamente: risulti di comodo abbia riportato un volume d'affari inferiore ai ricavi minimi presunti. Tale disposizione non è stata modificata dal Dlgs 175/2014 e pertanto l arco temporale rimane di 3 anni, non risultando armonizzato con il quinquiennio di monitoraggio delle perdite sistematiche. Nota: premesso che la disposizione trova applicazione anche in presenza di perdite sistematiche (e non solo per la non operatività dei ricavi, pur essendo riportata nella L. 724/94 CM 10/2014), ciò risulta poco coerente con le finalità della semplificazione e comporta notevoli complicazioni. E possibile si tratti di un refuso normativo e che l Agenzia effettui una apertura in tal senso, in via interpretativa. Esempio1 ESEMPLIFICAZIONI La Rossi Srl presenta la seguente situazione: 2009 reddito superiore al presunto dal 2010 al In tal caso, secondo le disposizioni del Dlgs175/2014, la società risulta non di comodo Reddito superiore al Analoga conclusione si avrebbe laddove per il 2009 e/o 2010 la società presenti una causa di disapplicazione; infatti, avendo ora rilevanza il quinquiennio precedente, si determina una reviviscenza delle cause di disapplicazione, consentendo per il 2014, di non considerare la società in sistematica. Esempio2 La Melasana Sas presenta la seguente situazione: dal 2009 al reddito inferiore a quello. Nel 2009 la società era congrua e coerente agli studi di settore (causa disapplicazione): in tal caso, secondo le disposizioni del Dlgs 175/2014, la società risulta non di comodo disapplicazione Reddito inferiore al Va infine osservato che, nel caso in cui la sussistenza della causa di disapplicazione riguardi il 2013, la società, a prescindere da quanto dichiarato, sarà sicuramente esclusa dalla disciplina delle società di comodo fino al 2017 (anziché fino al 2015).

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