REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO. Nell Adunanza del 4 giugno 2004
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1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO Nell Adunanza del 4 giugno 2004 Visto il decreto n. 96 del 9 aprile 2003 del Prefetto della Provincia di Padova concernente la liquidazione del trattamento pensionistico relativo alla signora ZANETTO CARLA; Visto il rilievo istruttorio n. 139 in data dell ufficio di controllo della Sezione del controllo per il Veneto; Vista la relazione in data prot. n. 1519/17 del Consigliere Delegato al controllo sugli atti dello Stato; Vista l ordinanza del 17 maggio 2004 con la quale il Presidente della Sezione Regionale di controllo per il Veneto ha convocato il Collegio per la adunanza odierna, al fine di emettere la pronuncia sulla legittimità del provvedimento suindicato; Vista la nota della Segreteria della Sezione prot. n. 1781/17 in data 17 maggio 2004 con la quale è stata data notizia del deferimento alle Amministrazioni interessate; Visto l art. 24 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, nel testo sostituito dall art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161; Visto l art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visti gli articoli 2 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996 n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639; 1
2 Visto l art. 2 della Deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, approvativa del regolamento per la organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti; Udito il relatore Consigliere Vittorio Giuseppone; Intervenuto il rappresentante dell Amministrazione; Ritenuto in F A T T O Il 14/12/2000 la Prefettura di Padova ha trasmesso per le prescritte procedure di controllo, il D.P. n. 90 del (ora D.P. n. 96 del 9/4/2003), concernenete la liquidazione del trattamento pensionistico relativo alla Sig,ra ZANETTO Carla. L ufficio di controllo, con nota di osservazione 139 del rilevava che ai fini del calcolo della quota B doveva essere considerato il periodo gennaio 1995-giugno 1997, con esclusione del mese di luglio 1997 in quanto in detto periodo l interessata aveva prestato servizio solo per un giorno, quindi non sufficiente a consentire l arrotondamento al mese intero. L Amministrazione, con nota 1971/03 del 9 giugno 2003, replicava che riteneva corretto considerare il mese di luglio 1997, anche se il periodo lavorativo era inferiore a 15 giorni, essendo stata resa la prestazione lavorativa con conseguente retribuzione. Allegava, in proposito, nota n. 502 del 26 giugno 2002 con la quale l Ufficio pensioni Civili dell Ufficio di Controllo sugli atti dei Ministeri Economico-Finanziari della Corte dei Conti aveva espresso analogo avviso. 2
3 Il magistrato istruttore, con nota 4873/9 del , faceva presente al predetto ufficio che l art. 7, 3 comma del D. Lgs n. 503 fa espresso riferimento ai mesi per determinare il periodo di riferimento e che la circolare esplicativa dell INPDAP n. 1 del ha ribadito al riguardo l usuale criterio di arrotondamento, in base al quale si trascura la frazione fino a 15 giorni. Con nota 231/5 del 12 febbraio l ufficio centrale di controllo ribadiva il precedente avviso citando, a conforto della propria tesi, gli art. 7 e 13 dei D. Lgs. 503/92, nonché la circolare del Ministero del Tesoro del , nulla osservando in merito ai contenuti della circolare INPDAP citata nella nota di richiesta. Non ritenendo di condividere le argomentazioni poste a sostegno del provvedimento il magistrato istruttore, con nota del 23 aprile 2004, ha formulato richiesta di deferimento della problematica all organo collegiale. Il Presidente della Sezione, con propria ordinanza 17 maggio 2004, ha fissato la trattazione della questione per l odierna adunanza. D I R I T T O Rileva la Sezione che il thema decidendum verte sull applicazione delle disposizioni di cui al D. Lsg. 503/92 che, sostanzialmente, ha disposto che, a decorrere dal 1 gennaio 1993, l importo della pensione venga determinato da due quote: - la prima (quota A ), relativa alla anzianità di servizio acquisita fino al 31 dicembre 1992, calcolata secondo il sistema previgente, con l applicazione della corrispondente aliquota di cui all art. 44 del T.U. 3
4 1092/1973 determinata sulla base dell ultima retribuzione percepita all atto della cessazione; - la seconda (quota B ), riguardante l anzianità maturata dal 1 gennaio 1993 fino alla cessazione dal servizio, determinata dalla media delle retribuzioni percepite nel periodo di riferimento di cui all art. 7 dello stesso decreto legislativo. Detto decreto, peraltro, non contiene norme di dettaglio per l esatta determinazione dei periodi delle due quote, se non per quanto riguarda i lavoratori privati per i quali prevede (art. 3, 3 comma) che il calcolo delle settimane di riferimento venga effettuato con arrotondamento per difetto. Peraltro, in merito alla prospettata questione, si è espresso l INPDAP che, con circolare 14 gennaio 1994, ha stabilito che il periodo lavorativo va trasformato in mesi interi seguendo l usuale criterio di arrotondamento in base al quale la frazione fino a 15 giorni si trascura, mentre quella maggiore determina l arrotondamento al mese superiore. D altra parte gli art. 7 e 13 del D. Lgs. 503/92, richiamati per supportare il provvedimento, nulla prevedono in merito al tema all esame, e solo il comma 3 dell art. 7 contiene un generico riferimento ai mesi. Di contro la circolare del Ministero del Tesoro del 1993, anch essa richiamata, alla pagina 10, nel fare riferimento al citato art. 7 comma 3 precisa che..qualora si ottenga un numero di mesi non intero occorre arrotondare per difetto, deponendo in tal modo a favore della tesi restrittiva. 4
5 Pertanto, in assenza di espliciti supporti normativi, la Sezione non può che condividere le argomentazioni contenute nella circolare n. 1 del dell INPDAP (Istituto deputato ope-legis alla liquidazione dei trattamenti pensionistici) dove, alle pagine 10, 11 e 12, indica con chiarezza i criteri per la determinazione del periodo di riferimento e delle relative retribuzioni annue pensionabili. A ciò è da aggiungere che la norma riguardante i lavoratori privati (art. 3, comma 3 del D. Lgs 503/92) fa esplicito riferimento all arrotondamento per difetto, per cui sarebbe illogico accettare sic et simpliciter la tesi opposta e cioè di arrotondare sempre e comunque per eccesso soltanto quando si tratti di lavoratori pubblici. PQM ricusa il visto e la conseguente registrazione al decreto in epigrafe. L Estensore Il Presidente F.to Prof. Vittorio Giuseppone Fto Dr. Bruno Prota Depositato in Segreteria il 21 giugno 2004 IL DIRETTORE DI SEGRETERIA F.to (Dott. Elena PAPIANO) 5
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