Parere n / Inclusione centri e nuclei storici. D.Lgs 63/08 (Codici Beni Culturali)

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1 Parere n / Inclusione centri e nuclei storici. D.Lgs 63/08 (Codici Beni Culturali) Vengono posti due interrogativi riguardanti le conseguenze derivanti dall introduzione ad opera del D.lgs. 63/08 dell inciso inclusi i centri e i nuclei storici nel testo dell art. 136, co. 1, lett. c) del D.lgs. 42/2004 (c.d. Codice dei Beni Culturali). Le questioni poste sono le seguenti: 1. in forza della modifica normativa suddetta, si potrebbe ritenere che tutti gli edifici del centro storico sono sempre ed indistintamente vincolati, e quindi devono sottostare al parere della Commissione Locale per il Paesaggio; ad avviso del Comune richiedente, dalla D.G.R n Allegato A emergerebbe una indicazione positiva; 2. altro Comune dubita che in virtù di tale modifica tutti gli interventi di modifica degli immobili ricadenti all interno della perimetrazione del Centro Storico individuata dal P.R.G.C. siano assoggettati ad autorizzazione ambientale, a prescindere dalla sussistenza di un effettivo e dichiarato interesse paesaggistico; in altri termini, il Comune richiedente dubita che la sola insistenza dell immobile oggetto di intervento all interno della perimetrazione del Centro Storico sia ragione sufficiente per assoggettare l intervento in questione ad autorizzazione paesaggistica. Si formulano qui di seguito le risposte ai due distinti quesiti dianzi enunciati, precisando che le risposte medesime derivano dall intervenuto confronto con la Direzione Regionale Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia settore Valorizzazione del Paesaggio e dal coordinamento, con le valutazioni a cui è pervenuta la Direzione medesima. 1. Al fine di fornire adeguato riscontro ai due quesiti proposti è opportuno riassumere brevemente i termini normativi della questione proposta, sia con riferimento alla legislazione statale in materia di beni paesaggistici sia in relazione a puntuali previsioni di tutela del centro storico previste dalla L.R. 56/77 e s.m.i.. 1-5

2 1.1 - L art. 136, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/04, nel testo ora vigente a seguito della modifica introdotta dal D.Lgs. 63/08, ricomprende i centri e i nuclei storici nell ambito degli Immobili ed aree di notevole interesse pubblico e segnatamente nei complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale (lett. c). Tali complessi Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo - recita il primo periodo del comma 1 art. 136 per il loro notevole interesse pubblico. Coerentemente, l art. 134 comma 1 lett. a) D.Lgs. 42/04 afferma che Sono beni paesaggistici: a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;. Emerge con chiarezza dalle norme ora citate che gli immobili e le aree di cui all art. 136 (quindi, anche i centri e i nuclei storici ) non sono trattati legislativamente come le aree di cui all art. 142 ( aree tutelate per legge, corrispondenti alle previsioni della c.d. Legge Galasso), cioè non sono vincolati per il solo fatto di appartenere ad una categoria astrattamente costruita dalla norma: essi, invece, sono assoggettati al vincolo di tutela paesaggistica ( Sono beni paesaggistici ) se ed in quanto siano individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141, cioè se ed in quanto intervenga la dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all art. 140 D.Lgs. 42/04, dichiarazione emanata dalla Regione (oppure dallo Stato-Ministero B.C.A.-nel caso di cui all art. 138, comma 3, T.U.) Com è noto, l art. 24 commi 1 e 2 L.R.56/77 e s.m.i. dispone quanto segue: [1] Il Piano Regolatore Generale individua, sull'intero territorio comunale, i beni culturali ambientali da salvaguardare, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti, comprendendo fra questi: 1) gli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico e/o ambientale e le aree esterne di interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti; 2) i nuclei minori, i monumenti isolati e i singoli edifici civili o rurali ed i manufatti, con le relative aree di pertinenza, aventi valore storico-artistico e/o ambientale o documentario; 3) le aree di interesse paesistico ambientale, di cui all'art. 13, 7 comma, lettera a) 2-5

3 della presente legge. [2] Sulle carte di piano devono essere evidenziati, in particolare, gli edifici, gli spazi pubblici, i manufatti, gli agglomerati ed i nuclei di rilevante interesse, oltreché le aree esterne che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale. Inoltre prescrive l art. 49 comma 15 L.R. 56/77 e s.m.i.: Il rilascio della concessione relativa alle aree e agli immobili che nelle prescrizioni di Piano Regolatore Generale sono definiti di interesse storico-artistico, e' subordinato al parere vincolante della Commissione Regionale per i beni culturali ambientali che si esprime entro 60 giorni ove non sussistano vincoli che richiedano autorizzazione ai sensi della legge 1 giugno 1939, n e della legge 29 giugno 1939, n ; l art. 91-bis comma 2 prevede appunto che la Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali renda il parere in questione. Recita infine l art. 7 L.R. 32/08: [1] Sono soppresse le sezioni provinciali della commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali previste dall'articolo 91 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) [2] L'espressione del parere vincolante previsto dall'articolo 49, comma quindicesimo, della l.r. 56/1977 è demandato alla commissione locale per il paesaggio prevista dall'articolo 4; fino alla costituzione di tale commissione il parere è espresso dalla commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali. In forza delle disposizioni normative ora riportate risulta che l ordinamento urbanistico piemontese si è dato un peculiare strumento di tutela dei beni storico-artistici, ulteriore rispetto alle previsioni normative statali sulla tutela e valorizzazione dei beni artistici e culturali. Esso consiste: - in primo luogo nella individuazione, operata dal Piano Regolatore comunale, di aree od immobili quali beni di interesse storico-artistico; - quindi nella necessità di acquisire ai fini del rilascio del titolo abilitativo edilizio un parere vincolante da parte di una Commissione di particolare qualificazione professionale. 3-5

4 Appare quindi palese l autonomia e l indipendenza di siffatto strumento di tutela del patrimonio storico-artistico dal vincolo paesaggistico previsto dalla norma statale. Per dar luogo alla tutela dell art. 24 L.R. 56/77 e s.m.i. è infatti necessaria una specifica previsione del Piano Regolatore comunale; dispone invece l art. 134 D.Lgs. 42/04: Sono beni paesaggistici: a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141; b) le aree di cui all'articolo 142; c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156. : l apposizione del vincolo paesaggistico discende quindi dalla legge, e non certo dalla strumentazione urbanistica comunale. Mentre la tutela dell art. 24 L.R. 56/77 rende necessario in caso di rilascio di titolo abilitativo edilizio il parere vincolante della Commissione per il Paesaggio, l esecuzione di opere edilizie su immobili soggetti a vincolo paesaggistico rende invece necessario il previo rilascio dell autorizzazione paesaggistica, che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio (art. 146 comma 4 D.Lgs. 42/04).. 2. In forza delle argomentazioni sin qui svolte e delle interpretazioni normative proposte si può quindi rispondere al primo quesito nei termini seguenti. La modifica introdotta all art. 136, comma 1, lett. c) D.Lgs. 42/04 certamente non può dare luogo ad una forma di tutela prevista dall art. 24 L.R. 56/77 e s.m.i., che demanda al solo Piano Regolatore comunale l onere di individuare aree od edifici di interesse storico artistico che potranno essere oggetto di parere vincolante della Commissione per il Paesaggio. La perfetta sintonia evidenziata dalla D.G.R n Allegato A al punto 6 - tra il disposto dell art. 136 comma 1 lett. c) d.lgs. 42/04 (come modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63 con l inciso i centri ed i nuclei storici ) ed il comma 2, art. 7 della legge regionale 32/08 che demanda alla Commissione locale per il paesaggio anche l espressione del parere vincolante previsto dall articolo 49, comma quindicesimo, della LR 56/77 consiste nella 4-5

5 coincidente individuazione della Commissione locale per il paesaggio quale organo deputato a rendere parere sia in forza della normativa statale sui beni paesaggistici sia in ottemperanza a quella regionale sui beni storico-artistici individuati dai P.R.G.C.. Ciò è ben chiarito in una espressione immediatamente successiva, che evidenzia la netta distinzione tra la tutela ex art. 24 L.R. 56/77 e s.m.i. ed il vincolo paesaggistico: Alla Commissione locale per il paesaggio viene quindi richiesto di esprimere pareri su due procedimenti tra loro diversi: il primo relativo alla procedura prevista dall art. 146 del Codice come in precedenza descritto, mentre il secondo riguarda la formulazione del parere vincolante, di cui all art. 49. ultimo comma, della LR 56/77 in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale.. 3. In relazione al secondo quesito, richiamando quanto esposto al punto 1.1, si ribadisce che l inserimento de i centri e i nuclei storici nell articolo 136, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/04 non dà luogo all immediato ed automatico assoggettamento di tutti i centri e i nuclei storici di tutti i comuni italiani al vincolo paesaggistico; detto inserimento crea invece il presupposto normativo affinché in forza di una successiva ed eventuale dichiarazione di notevole interesse pubblico un centro o nucleo storico possa essere in tutto od in parte qualificato come bene paesaggistico : solo in quel momento opererà la tutela prevista dal D.Lgs. 42/

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