COMUNE DI BRUSASCO (Provincia di Torino)
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1 COPIA COMUNE DI BRUSASCO (Provincia di Torino) VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 15 OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI TARES- PER L ANNO L anno duemilatredici, addì venticinque, del mese di luglio, alle ore 21,30 nella Sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione nelle persone dei Signori: consiglieri comunali presenti assenti CAPPELLINO FRANCO ARIETTI GIANNI GUZZON RAFFAELE PEROTTO MASSIMO RONDI NADIA in GIACHINO CALDARO DANILO BONADIO ADRIANO VERCELLI FABRIZIO RIGAZZI MARCO NAPOTINI CAMILLA in CHIOZZI TOTALE 10 Assume la Presidenza il Sig. CAPPELLINO Franco SINDACO. Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina DE BIASE. Partecipa alla seduta in qualità di Assessori Esterni il Sig. IRICO Massimiliano e la Sig.ra BONFANTE Giulia. Il Presidente, riconosciuta legale l adunanza, dichiara aperta la seduta.
2 REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO COMUNE DI BRUSASCO P.IVA Tel. (011) Fa (011) ********** PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 15 SEDUTA DEL 25/07/2013 ORE 21,30 ASSENTI: OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI TARES- PER L ANNO L ISTRUTTORE F.to Rag. Annamaria NICOLA
3 OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI TARES- PER L ANNO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Visto l art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 224, il quale stabilisce, l entrata in vigore, dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché del costo dei servizi indivisibili dei Comuni; Tenuto conto che ai sensi del comma 46 del sopra citato articolo con l entrata in vigore della TARES è soppressa la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III del D.Lgs. 507/93; Richiamato l art. 14 comma 35 del D.L. 06/12/2011 n.201, così come modificato dall art. 10 del D.L. 8/04/2013 n. 35, convertito in legge 64/2013 che testualmente recita: I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'agenzia delle entrate e sentita l'associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1 gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è
4 effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno ; Ritenuto, pertanto, necessario stabilire le rate di scadenza del tributo; Richiamata la circolare 29 aprile 2013, n.1/df, con la quale è stato chiarito che la scadenza e il numero delle rate per l anno 2013 sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale; VISTO l art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000; VISTO l art. 52 del D.Lgs. 446/1997, relativo alla potestà regolarmente degli Enti Locali in materia di entrate; VISTO l art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011 in base al quale, con regolamento da adottarsi ai sensi dell art. 52 del D.Lgs. 446/97, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l applicazione del tributo, concernente, tra l altro, i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento; RITENUTO opportuno stabilire che il versamento del tributo TARES, anno 2013, dovrà essere effettuato in tre rate, di pari importo, con scadenza : - 31 ottobre novembre dicembre 2013; DATO ATTO che la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo Stato, dovrà essere versata in un'unica soluzione, unitamente alla rata di dicembre; TENUTO CONTO che, in ogni caso, per effetto del combinato disposto dall art. 10, comma 2, lettera b) del D.L. 35/2013 e dall art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011, come modificato dall art. 1, comma 387, della Legge 228/2012, il versamento delle rate del tributo dovrà avvenire esclusivamente a mezzo modello F24, di cui all art. 17 del D.Lgs. 241/1997 o tramite il bollettino postale di cui all art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011; DATO ATTO che il versamento della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, di cui all art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 sarà effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, come previsto dall art. 10, comma 2, lettera c), del D.L. 35/2013, in un'unica soluzione unitamente all ultima rata del tributo, mediante modello F24 di cui all art. 17 del D.Lgs. 241/1997 o bollettino postale di cui all art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011; VISTO l art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall art. 10, comma 4-quater, lett. b), capoverso n. 1 del D.L. n. 35/2013, che ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l approvazione del bilancio di previsione per l anno 2013; VISTI i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213; VISTO lo Statuto Comunale, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
5 PROPONE DI STABILIRE, per quanto esposto in premessa, solo per l anno 2013, che il versamento TARES, dovrà essere effettuato in tre rate, di pari importo, con scadenza : - 31 ottobre novembre dicembre 2013 DI DARE ATTO che l ultima rata verrà versata contestualmente alla maggiorazione standard, pari ad euro 0,30 per metro quadro riservata allo Stato, esclusivamente mediante modello F24 di cui all art. 17 del D.Lgs. 241/1997 o bollettino postale di cui all art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011; DI INCARICARE il competente ufficio di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell Ente almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata.
6 OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI TARES- PER L ANNO Ai sensi e per gli effetti dell art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 come sostituito dall art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei servizi, in ordine rispettivamente: a) alla regolarità tecnico del servizio SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Rag. Annamaria NICOLA b) alla regolarità contabile SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Rag. Annamaria NICOLA
7 IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 224, il quale stabilisce, l entrata in vigore, dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché del costo dei servizi indivisibili dei Comuni; Tenuto conto che ai sensi del comma 46 del sopra citato articolo con l entrata in vigore della TARES è soppressa la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III del D.Lgs. 507/93; Richiamato l art. 14 comma 35 del D.L. 06/12/2011 n.201, così come modificato dall art. 10 del D.L. 8/04/2013 n. 35, convertito in legge 64/2013 che testualmente recita: I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'agenzia delle entrate e sentita l'associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1 gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno ; Ritenuto, pertanto, necessario stabilire le rate di scadenza del tributo;
8 Richiamata la circolare 29 aprile 2013, n.1/df, con la quale è stato chiarito che la scadenza e il numero delle rate per l anno 2013 sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale; VISTO l art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000; VISTO l art. 52 del D.Lgs. 446/1997, relativo alla potestà regolarmente degli Enti Locali in materia di entrate; VISTO l art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011 in base al quale, con regolamento da adottarsi ai sensi dell art. 52 del D.Lgs. 446/97, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l applicazione del tributo, concernente, tra l altro, i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento; RITENUTO opportuno stabilire che il versamento del tributo TARES, anno 2013, dovrà essere effettuato in tre rate, di pari importo, con scadenza : - 31 ottobre novembre dicembre 2013; DATO ATTO che la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo Stato, dovrà essere versata in un'unica soluzione, unitamente alla rata di dicembre; TENUTO CONTO che, in ogni caso, per effetto del combinato disposto dall art. 10, comma 2, lettera b) del D.L. 35/2013 e dall art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011, come modificato dall art. 1, comma 387, della Legge 228/2012, il versamento delle rate del tributo dovrà avvenire esclusivamente a mezzo modello F24, di cui all art. 17 del D.Lgs. 241/1997 o tramite il bollettino postale di cui all art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011; DATO ATTO che il versamento della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, di cui all art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 sarà effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, come previsto dall art. 10, comma 2, lettera c), del D.L. 35/2013, in un'unica soluzione unitamente all ultima rata del tributo, mediante modello F24 di cui all art. 17 del D.Lgs. 241/1997 o bollettino postale di cui all art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011; VISTO l art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall art. 10, comma 4-quater, lett. b), capoverso n. 1 del D.L. n. 35/2013, che ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l approvazione del bilancio di previsione per l anno 2013; VISTI i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213; VISTO lo Statuto Comunale, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; Visti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213; Visto lo Statuto Comunale, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; Il Sindaco illustra il contenuto della proposta deliberativa A nome del gruppo di minoranza il Consigliere Vercelli interviene dichiarando di essere in accordo con le scadenze previste nella proposta deliberativa, ma si riserva di entrare nel merito sulle modalità di applicazione delle tariffe quando verrà approvato il relativo Regolamento.
9 A questo punto il Sindaco mette in votazione il punto all ordine del giorno; La votazione, resa in forma palese per alzata di mano, ottiene il seguente risultato: Presenti e votanti: 10 Astenuti: Favorevoli:10 Contrari: D E L I B E R A DI STABILIRE, per quanto esposto in premessa, solo per l anno 2013, che il versamento TARES, dovrà essere effettuato in tre rate, di pari importo, con scadenza : - 31 ottobre novembre dicembre 2013 DI DARE ATTO che l ultima rata verrà versata contestualmente alla maggiorazione standard, pari ad euro 0,30 per metro quadro riservata allo Stato, esclusivamente mediante modello F24 di cui all art. 17 del D.Lgs. 241/1997 o bollettino postale di cui all art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011; DI INCARICARE il competente ufficio di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell Ente almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione unanime resa in forma palese ai sensi dell art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
10 Letto, confermato e sottoscritto IL PRESIDENTE F.to Franco CAPPELLINO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Giuseppina DE BIASE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell art. 124 del D.Lgs. n. 267, viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 30/07/2013. IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Giuseppina DE BIASE Brusasco, lì 30/07/2013. Copia conforme all originale, in carta libera per uso amministrativo. Brusasco, lì 30707/2013. IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Giuseppina DE BIASE
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