TITOLO I UNIFORMI E DISTINTIVI DI GRADO
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1 REGIONE: MARCHE LEGGE REGIONALE 26 APRILE 1990, n. 28 (GU n. 046 SERIE SPECIALE N. 3 del 24/11/ BU Marche n. 056 del 27/04/1990) DIVISE, DISTINTIVI DI GRADO E DI RICONOSCIMENTO, MEZZI E STRUMENTI OPERATIVI DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. URN: urn:nir:regione.marche:legge: ;28 Preambolo IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE: TITOLO I UNIFORMI E DISTINTIVI DI GRADO ART. 1. UNIFORMITÀ DELLE DIVISE 1. LE DIVISE DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE SONO UGUALI IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE. 2. GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE, SALVO QUANDO SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI POLIZIA IN ABITO CIVILE AI SENSI DEL COMMA PRIMO DELL' ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 1988, N. 38, SVOLGONO LE FUNZIONI DI CUI SONO TITOLARI INDOSSANDO LE DIVISE PREVISTE DALLA PRESENTE LEGGE. ART. 2. LE DIVISE 1. LA DIVISA DEGLI APPARTENENTI AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE È COSTITUITA DA UN INSIEME DI OGGETTI DI VESTIARIO, DI EQUIPAGGIAMENTO, DI ACCESSORI AVENTI SPECIFICA DENOMINAZIONE E REALIZZATI IN MODO DA SODDISFARE LE ESIGENZE DI FUNZIONALITÀ E DI IDENTIFICAZIONE. 2. SONO PREVISTE LE SEGUENTI DIVISE: a) PER IL SERVIZIO ORDINARIO; b) PER IL SERVIZIO MOTOMONTATO; c) PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE; d) PER IL SERVIZIO DI ONERE E DI RAPPRESENTANZA.
2 3. LE CARATTERISTICHE PREVISTE PER CIASCUN CAPO SPECIFICATE NELLO ALLEGATO A DELLA PRESENTE LEGGE. 4. L'USO DI DIVISA DIVERSA DALL'ORDINARIA È DISPOSTA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO O DAL COMANDANTE DEL CORPO. ART. 3. PLACCA E TESSERINO DI RICONOSCIMENTO 1. GLI ADDETTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE DEVONO ESSERE DOTATI DI: a) PLACCA DI RICONOSCIMENTO COSTITUITA DA UN CERCHIO DI METALLO DEL DIAMETRO DI CM 5 A SFONDO BIANCO, RECANTE LO STEMMA DELLA REGIONE MARCHE, LA DENOMINAZIONE DEL COMUNE DI APPARTENENZA E IL NUMERO DI MATRICOLA DEL DIPENDENTE. AL CENTRO È APPOSTO LO STEMMA DEL COMUNE DI APPARTENENZA RACCHIUSO IN UNO SCUDO SAGOMATO DI CM 1,5 DI LARGHEZZA E CM 2 DI ALTEZZA. TALE PLACCA VA APPLICATA AL PETTO, ALL'ALTEZZA DEL TASCHINO SINISTRO DELLA DIVISA; b) TESSERINO DI RICONOSCIMENTO COSTITUITO DA UN RETTANGOLO DI METALLO A SFONDO BIANCO DI CM 5 DI ALTEZZA E CM 7 DI BASE, RECANTE SUL DAVANTI: DENOMINAZIONE E STEMMA DEL COMUNE DI APPARTENENZA, SCRITTA "POLIZIA MUNICIPALE", FOTO, DATI ANAGRAFICI, GRADO E NUMERO DI MATRICOLA DEL DIPENDENTE; SUL RETRO: GRUPPO SANGUIGNO E SPECIFICAZIONE, SE POSSEDUTA, DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA. TALE TESSERINO DEVE ESSERE ESIBITO DAL DIPENDENTE NEI CASI PREVISTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA. ART. 4. GRADI 1. GLI ADDETTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE SONO DISTINTI DI RESPONSABILE DEL CORPO-COMANDANTE, ADDETTI AL COORDINAMENTO E CONTROLLO, OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE. ESSI, INOLTRE, SONO DISTINTI PER GRADO A SECONDA DELLA QUALIFICA FUNZIONALE POSSEDUTA PRESSO L'ENTE DI APPARTENENZA AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 GIUGNO 1983, N. 347 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. 2. I GRADI HANNO UNA MERA FUNZIONE SIMBOLICA E NON INCIDONO SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL DIPENDENTE. 3. A SECONDA DELLA QUALIFICA FUNZIONALE POSSEDUTA, IL COMANDANTE RIVESTE IL GRADO DI: a) COLONNELLO (SECONDA QUALIFICA FUNZIONALE DIRIGENZIALE);
3 b) TENENTE COLONNELLO (PRIMA QUALIFICA FUNZIONALE DIRIGENZIALE); c) MAGGIORE (OTTAVA QUALIFICA FUNZIONALE); d) CAPITANO (SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE CON ALMENO 10 ANNI DI ANZIANITÀ NELLA STESSA); e) TENENTE (SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE); f) MARESCIALLO MAGGIORE (SESTA QUALIFICA FUNZIONALE). 4. A SECONDA DELLA QUALIFICA FUNZIONALE POSSEDUTA GLI UFFICIALI RIVESTONO IL GRADO DI: a) TENENTE COLONNELLO (PRIMA QUALIFICA FUNZIONALE DIRIGENZIALE); b) MAGGIORE (OTTAVA QUALIFICA FUNZIONALE); c) CAPITANO (SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE CON ALMENO 10 ANNI DI ANZIANITÀ NELLA STESSA); d) TENENTE (SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE). 5. I SOTTOUFFICIALI RIVESTONO IL GRADO DI MARESCIALLO MAGGIORE, MENTRE GLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE CHE HANNO SUPERATO 15 (QUINDICI) ANNI DI ANZIANITÀ DI SERVIZIO COME ADDETTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE RIVESTONO IL GRADO DI VIGILE SCELTO. 6. AD OGNI CORPO È PREPOSTO UN COMANDANTE, AD OGNI SERVIZIO È PREPOSTO UN RESPONSABILE DI SERVIZIO. ART. 5. DISTINTIVI DI GRADO 1. I DISTINTIVI DI GRADO SONO COSTITUITI DA: a) CORONA TURRITA ACCOMPAGNATA DA STELLETTE; b) STELLETTE; c) PLACCA RETTANGOLARE CON IMPRESSE IN VERTICALE TRE BARRETTE; d) BARRETTA TRASVERSALE; e) SOGGOLO. 2. I CARATTERI TECNICO FORMALI DEI SINGOLI DISTINTIVI DI GRADO SONO RIPORTATI NELL'ALLEGATO B. 3. I DISTINTIVI DI GRADO DI CUI ALLE LETTERE A), B), C) E D) DEL PRECEDENTE COMMA PRIMO VANNO COSÌ ATTRIBUITI:
4 a) COLONNELLO (CORONA TURRITA ACCOMPAGNATA A TRE STELLETTE); b) TENENTE COLONNELLO (CORONA TURRITA ACCOMPAGNATA DA DUE STELLETTE); c) MAGGIORE (CORONA TURRITA ACCOMPAGNATA DA UNA STELLETTA); d) CAPITANO (TRE STELLETTE); e) TENENTE (DUE STELLETTE); f) MARESCIALLO MAGGIORE (PLACCA RETTANGOLARE CON IMPRESSE IN ORIZZONTALE TRE BARRETTE); g) VIGILE SCELTO (BARRETTA TRASVERSALE). 4. IL COMANDANTE DEVE INDOSSARE LE STELLETTE SU UN ESAGONO DI COLORE ROSSO, SUL CUI PERIMETRO È MONTATO UN CORDONCINO DORATO. 5. GLI UFFICIALI DEVONO INDOSSARE LE STELLETTE SU UN ESAGONO DI COLORE DORATO SUL CUI PERIMETRO È MONTATO UN CORDONCINO DORATO. 6. IL VICECOMANDANTE DEVE INDOSSARE I GRADI CON L'AGGIUNTA DI UNA BARRETTA TRASVERSALE DORATA. 7. IL DISTINTIVO DI GRADO DI CUI ALLA LETTERA E) DEL PRECEDENTE COMMA PRIMO, NEL MODO APPRESSO DESCRITTO, VA COSÌ ATTRIBUITO: a) COLONNELLO (CORDONE DORATO A DUE CAPI RITORTI DELLA LARGHEZZA DI MM. 10 CON PASSANTI LATERALI COSTITUITI DA NASTRO DI TESSUTO SUL QUALE SONO RIPORTATE TRE STRISCE DORATE LARGHE MM 9 CIASCUNA, INTRAMEZZATE DI NERO); b) TENENTE COLONNELLO (CORDONE DORATO A DUE CAPI RITORTI DELLA LARGHEZZA DI MM 10 CON PASSANTI LATERALI COSTITUITI DA NASTRO DI TESSUTO SUL QUALE SONO RIPORTATE DUE STRISCE DORATE LARGHE MM 9 CIASCUNA, INTRAMEZZATE DI NERO). c) MAGGIORE ( CORDONE DORATO A DUE CAPI RITORTI DELLA LARGHEZZA DI MM 10 CON PASSANTI LATERALI COSTITUITI DA NASTRO DI TESSUTO SUL QUALE È RIPORTATA UNA STRISCIA DORATA LARGA MM 9, CONTORNATA DI NERO); d) CAPITANO (NASTRO DORATO DELLA LARGHEZZA DI MM 10 CON PASSANTI LATERALI COSTITUITI DA NASTRO DI TESSUTO DORATO SUL QUALE SONO RIPORTATE TRE STRISCE DORATE LARGHE MM 9 CIASCUNA, INTRAMEZZATE DI NERO); e) TENENTE (NASTRO DORATO DELLA LARGHEZZA DI MM 10 CON PASSANTI LATERALI COSTITUITI DA NASTRO DI TESSUTO DORATO SUL
5 QUALE SONO RIPORTATE DUE STRISCE DORATE LARGHE MM 9 CIASCUNA, INTRAMEZZATE DI NERO); f) MARESCIALLO MAGGIORE (NASTRO DI COLORE NERO DELLA LARGHEZZA DI MM 10 CON PASSANTI LATERALI COSTITUITI DA NASTRO DI TESSUTO, SUL QUALE SONO RIPORTATE TRE STRISCE DORATE ZIGRINATE DI NERO, LARGHE MM 9 CIASCUNA, INTRAMEZZATE DI NERO). ART. 6. MEZZI OPERATIVI TITOLO II MEZZI E STRUMENTI OPERATIVI 1. LE ATTIVITÀ DI POLIZIA MUNICIPALE VENGONO DISIMPEGNATE CON AUTOVETTURE, MOTOCICLI, CICLOMOTORI, VELOCIPEDI. 2. PER DETERMINATE ATTIVITÀ O PER SPECIFICI IMPIEGHI POSSONO PREVEDERSI ANCHE FUORISTRADA, AUTOMEZZI CABINATI PER USO PROMISCUO, AUTOCARRI, PULMINI O AUTOVEICOLI ADIBITI A SERVIZI SPECIALI, CARRIATTREZZI, AUTOBOTTI, AUTOSCALE, AUTOMEZZI SPECIALI CON ATTREZZATURE IDONEE AL RILEVAMENTO DEGLI INCIDENTI STRADALI O AD ALTRE PARTICOLARI ATTIVITÀ DI POLIZIA, ELICOTTERI. 3. I SERVIZI O I CORPI DI POLIZIA MUNICIPALE POSSONO ESSERE DOTATI DI UN PROPRIO NATANTE A MOTORE PER I SERVIZI MARITTIMI, LACUALI O COMUNQUE PER LE ACQUE INTERNE, QUANDO SVOLGONO ATTIVITÀ DI VIGILANZA O DI POLIZIA LOCALE IN ZONE MARITTIME, PORTUALI O LACUSTRI. 4. TUTTI I MEZZI OPERATIVI, ALL'INFUORI DEI MOTOCICLI, CICLOMOTORI E VELOCIPEDI, DEVONO ESSERE MUNITI DI ESTINTORI E DOTATI DI SISTEMA DI ALLARME, COLLEGAMENTO RADIO ED ATTREZZATURE NECESSARIE ATTE AD ASSICURARE UNA EFFICIENTE OPERATIVITÀ. ART. 7. CARATTERISTICHE DEI MEZZI OPERATIVI 1. AI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE SONO APPLICATI I COLORI, I CONTRASSEGNI E GLI ACCESSORI STABILITI NELL'ALLEGATO C ALLA PRESENTE LEGGE. ART. 8. NORME TRANSITORIE TITOLI III NORME FINALI E TRANSITORIE 1. I COMUNI ADEGUANO I GRADI E I DISTINTIVI DI GRADO E DI RICONOSCIMENTO, LA FOGGIA DELLE DIVISE, LE CARATTERISTICHE DEI MEZZI E STRUMENTI OPERATIVI A QUANTO STABILITO NELLA PRESENTE
6 LEGGE ENTRO TRE ANNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA STESSA. 2. GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE CHE, ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, SIANO IN POSSESSO DI GRADI SUPERIORI A QUELLI PREVISTI DAL PRECEDENTE ARTICOLO 4, CONTINUANO A MANTENERE GLI STESSI AD PERSONAM. ART. 9. NORME FINALI 1. ALL' ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 1988, N. 38, È AGGIUNTO IL SEGUENTE COMMA: "5. PER I DIPENDENTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL COMITATO E DELLE COMMISSIONI CHE SI RIPARTISCONO AL SUO INTERNO È CONSIDERATA ATTIVITÀ D'UFFICIO." LA PRESENTE LEGGE SARÀ PUBBLICATA NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLA REGIONE MARCHE. ANCONA, 26 APRILE 1990 MASSI
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Riordino dei ruoli dell Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria (C. 3437 Ascierto, C. 4376 Lavagnini e C. 5400 Lucidi). TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAI RELATORI
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LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 01-08-1990 REGIONE SICILIA Norme in materia di polizia municipale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA N. 37 del 4 agosto 1990 Riferimenti Normativi PASSIVI Legge
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Riordino dei ruoli dell Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria (C. 3437 Ascierto, C. 4376 Lavagnini e C. 5400 Lucidi). TESTO UNIFICATO La parte sottolineata
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