LA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) 1 a cura di Franco Medri* e Maurizio Piraino**

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1 LA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) 1 a cura di Franco Medri* e Maurizio Piraino** 1. IL DIRITTO COMUNITARIO La direttiva n. 2003/59/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, ha subordinato al conseguimento di una qualificazione iniziale, e di una formazione periodica ogni 5 anni, lo svolgimento nell ambito dei Paesi UE e SEE, dell attività professionale di trasporto: di persone, alla guida di veicoli per i quali è richiesta una patente almeno di categoria D1, a decorrere dal 9 settembre 2008; di cose, alla guida di veicoli per i quali è richiesta una patente almeno di categoria C1, a decorrere dal 9 settembre AMBITO DI APPLICAZIONE La direttiva si applica all attività di guida professionale dei conducenti che effettuano trasporti su strada all interno della Comunità, per mezzo di veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D o DE: a) titolari di una patente rilasciata da uno Stato membro dell UE o dello SEE; b) titolari di una patente rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE, dipendenti da un impresa stabilita in uno Stato membro. 1 Al riguardo vedasi la circolare prot. n del 3 aprile 2014 con cui la Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto che: «È in corso di pubblicazione il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, recante "Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d esame e di soggetti erogatori dei corsi" (di seguito DM 20 settembre 2013). Al fine di favorire la puntuale applicazione delle relative disposizioni, la presente circolare ne anticipa i contenuti. Peraltro, poiché il predetto DM 20 settembre 2013 riscrive integralmente la disciplina già posta dal precedente DM 16 ottobre 2009, la presente circolare nell intento di offrire una sorta di testo unico sull argomento della qualificazione professionale di tipo CQC sostituisce integralmente la precedente circolare prot. n del ». La medesima Direzione Generale con la circolare: prot. n / del 29 maggio 2014 nel comunicare che sulla G.U. del 20/5/2014 è stato pubblicato il D.M. 20/9/2013 e che, «ai sensi dell art. 17, le disposizioni di detto decreto entrano in vigore il 4 giugno 2014, ad eccezione di quelle relative al regime delle assenze nei corsi di formazione periodica, che sono già in vigore a far data 21 maggio 2014» «a seguito di quesiti posti sia dagli Uffici provinciali, sia dagli utenti» ha emanato «disposizioni ulteriori rispetto a quelle già emanate con la circolare prot del 3 aprile 2014»; prot. n / del 3 giugno 2014 facendo seguito alla citata circolare prot. n del 29/5/2014 ha fornito «ulteriori istruzioni in merito all entrata in vigore, il prossimo 4 giugno 2014, del D.M. 20 settembre 2013».

2 Dunque ai soggetti summenzionati è stato richiesto rispettivamente a far data dal 9 settembre 2008 per il trasporto di persone e dal 9 settembre 2009 per quello di cose di acquisire, o comprovare sulla base di diritti acquisiti, una qualificazione iniziale, ai fini dell esercizio dell attività professionale trasporto di persone o cose nell ambito dei Paesi dell UE o dello SEE. Luogo della qualificazione iniziale Ai sensi dell articolo 9 della direttiva n. 2003/59/CE, i conducenti titolari di patente rilasciata da uno Stato membro acquisiscono la qualificazione iniziale nello Stato membro di residenza normale; i conducenti titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE (per i quali ricorrano le condizioni sub lettera b) acquisiscono tale formazione nello Stato membro nel quale è stabilita l impresa o nello Stato membro che ha rilasciato un permesso di lavoro. A tutela dei diritti acquisiti, inoltre, l art. 4 della medesima direttiva prevede le ipotesi in cui la qualificazione iniziale possa essere riconosciuta a conducenti che già esercitavano l attività alla data del 9 settembre 2008, per il trasporto professionale di persone, e alla data del 9 settembre 2009, per il trasporto professionale di cose CAP COMPROVANTE LA QUALIFICAZIONE CQC L art. 6 della direttiva n. 2003/59/CE richiede che gli Stati membri rilascino, a seguito dell esame, un CAP comprovante la qualificazione iniziale conseguita, che attesti se la stessa è derivata da un corso di tipo ordinario o accelerato. L art. 8 della stessa direttiva prevede altresì che gli Stati membri rilascino, al termine della formazione periodica, un CAP comprovante la medesima. Tale formazione deve essere seguita e comprovata con riferimento tanto ai conducenti che abbiano frequentato un corso di qualificazione iniziale, quanto a quelli che abbiano potuto far valere diritti acquisiti, ai sensi del summenzionato art Infine, l art. 10 prevede che sulla base del CAP attestante la qualificazione iniziale o la formazione periodica, gli Stati membri comprovino l acquisizione dell una o dell altra attraverso l apposizione in corrispondenza di una delle seguenti categorie di patenti C1, C1E, C e CE, per il trasporto di cose, e D1, D1E, D e DE, per il trasporto di persone del codice UE 95: sulla patente di guida posseduta; sulla carta di qualificazione del conducente (di seguito CQC formato card), conforme all allegato II della direttiva stessa. Infine, limitatamente ai titolari di patente extra UE o extra SEE, la qualificazione iniziale e la formazione periodica: del trasporto di cose può essere comprovata dal possesso dell attestato del conducente di cui al regolamento (CE) 1072/2009, che ha sostituito il regolamento 484/2002; 2 Il citato art. 9 della direttiva, rubricato «Luogo della formazione periodica», prevede che, tanto per i conducenti titolari di patente rilasciata da uno Stato appartenente all UE o allo SEE, quanto per quelli titolari di patente rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE (per i quali ricorrano le condizioni sub paragrafo 1.1, lettera b) i corsi di formazione periodica siano frequentati nello Stato membro di residenza ovvero in quello nel quale si espleta l attività lavorativa.

3 del trasporto di persone può essere comprovata dal certificato rilasciato dallo Stato di formazione, a cui altro/i Stato/i membro/i riconosce/ono, a condizione di reciprocità, validità sul proprio territorio. 2. RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA DIRETTIVA N. 2003/59/CE La disciplina comunitaria suddetta è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni: l ultimo intervento di modifica è stato quello di cui al Capo II del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni integrative del Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, recante attuazione della direttiva n. 2003/59/CE in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di cose o di passeggeri» 3. La legge 1 marzo 2005, n. 32, con la quale è stata conferita l iniziale delega per il recepimento della citata direttiva 2003/59/CE, prevede in particolare all art. 2, comma 1, lett. d), l «introduzione di una normativa di coordinamento» fra i principi della direttiva stessa ed il sistema della patente a punti. a) TITOLARI DI PATENTE ITALIANA Nell ordinamento interno, la qualificazione professionale di tipo CQC configurata come abilitazione per l esercizio dell attività di autotrasporto di persone e/o cose si lega imprescindibilmente all attribuzione di venti punti, distinti ed ulteriori rispetto a quelli attribuiti sulla patente di guida posseduta dal conducente e presupposto indispensabile della stessa CQC. Al fine di comprovare detta qualificazione professionale e, conseguentemente, la titolarità di venti punti aggiuntivi in un primo momento il legislatore nazionale ha ritenuto necessario che i conducenti professionali per il trasporto di persone e/o di cose, seppur titolari di diritti acquisiti, dovessero dotarsi di un apposito documento, ovvero di una CQC formato card, attraverso un apposita procedura 3 Ai sensi dell art. 14/1 comma del decreto legislativo n. 286/2005 (così come modificato dall art. 14, comma 1, lett. a, del decreto legislativo n. 2/2013): «L'attività dei conducenti che effettuano professionalmente trasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E e DE, è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale ed all'obbligo di formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente». In particolare, l'art. 1/1 comma del D.D. 17 aprile 2013 dispone che la predetta «qualificazione CQC» è obbligatoria «ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto nell'ambito dei Paesi dell'unione Europea e dello Spazio Economico Europeo». L art. 15/1 comma del medesimo decreto legislativo n. 286/2005 (così come sostituito dall art. 15/1 comma del decreto legislativo n. 2/2013), che ne delinea il campo di applicazione, prevede che la CQC «è rilasciata: a) ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all Unione europea o allo Spazio economico europeo, aventi in Italia residenza anagrafica ovvero residenza normale ai sensi dell articolo 118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che svolgono attività di conducente per il trasporto di persone o di cose; b) ai titolari di patente di guida rilasciata da Stato non appartenente all Unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono l attività di conducente alle dipendenze di un impresa stabilita sul territorio italiano».

4 di rilascio esperibile entro e non oltre lo scadere del quinto anno dalle predette date 4 (cd. «rilascio per documentazione», ovvero per mera esibizione documentale della patente posseduta). L esperienza dei primi anni di applicazione di tale disciplina ha portato poi ad una successiva riflessione ed alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 2 del 2013, il quale dispone che il titolare di patente di guida italiana comprova il conseguimento della qualificazione iniziale di tipo CQC, ovvero il suo rinnovo di validità, a seguito di un corso di formazione periodica, attraverso l apposizione, sul duplicato della patente di guida posseduta ed in corrispondenza della categoria di patente di guida presupposta dalla qualificazione professionale di tipo CQC conseguita o rinnovata, del codice UE 95, seguito dalla data di scadenza della qualificazione iniziale o della formazione periodica 5 (di seguito «patentecqc»). b) TITOLARI DI PATENTE DI GUIDA RILASCIATA DA UNO STATO EXTRA UE O EXTRA SEE L obbligo dell acquisizione della CQC formato card 6 per documentazione è stato imposto anche ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE che potevano vantare diritti acquisiti se: erano dipendenti, in qualità di conducente, da un impresa avente sede in Italia; erano in possesso di: una patente riconosciuta equivalente ad una patente UE di categoria D1, D1E, D o DE conseguita entro il 9 settembre Potevano così ottenere il rilascio di una CQC formato card per il trasporto di persone; una patente riconosciuta equivalente ad una patente UE di categoria C1, C1E, C o CE, conseguita entro il 9 settembre Potevano così ottenere il rilascio di una CQC formato card per il trasporto di cose Evidentemente, ai fini del rilascio per documentazione della CQC per il trasporto di persone (possibilità ormai scaduta il 9 settembre 2013), oltre alla patente di categoria D o DE, doveva essere esibito anche il certificato di abilitazione professionale di tipo KD che in Italia, fino alla data del 9 settembre 2008, era l abilitazione richiesta per l esercizio del trasporto professionale di persone (art. 17, comma 1, lett. a, del decreto legislativo n. 286/2005 e succ. mod.). Vedasi la circolare prot. n del 17 aprile 2013, recante «Ulteriori istruzioni operative per l'emissione della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e per il trasporto di persone secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 59/2011» e la circolare prot. n del , recante «Emissione del documento comprovante il possesso della qualificazione professionale di tipo CQC legalizzazione di fotografie», del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel caso in esame, l obbligo di acquisire una CQC formato card non è in funzione della disciplina di cui all articolo 126-bis del Nuovo Codice della Strada (è infatti evidente che alle CQC rilasciate in Italia può applicarsi la disciplina del citato art. 126-bis solo se le stesse sono correlate ad una patente di guida italiana), ma è finalizzato esclusivamente alla certezza del diritto su strada in sede di controllo da parte degli agenti accertatori, poiché la CQC attesta la qualificazione professionale utile all esercizio dell attività di che trattasi. Né può apporsi il codice UE 95 su patente non UE. Anche in tal caso, essendo scaduto il termine del quinquennio utile, non è più possibile procedere al rilascio per documentazione di una CQC per il trasporto di persone in favore di un titolare di patente rilasciata da Stato extra UE o extra SEE equivalente a patente di categoria D1, D, D1E o DE italiana. Si intende comunque sottolineare come, con le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 2 del 2013, per un verso sia stata inserita l espressa previsione di equivalenza alle patenti italiane di categoria D1 e D1E, prima non presenti nell ordinamento; per altro è stata rimossa la previsione di valutazione di equivalenza del titolo straniero esibito anche al CAP di tipo KD.

5 c) TITOLARI DI PATENTE RILASCIATA DA UNO STATO UE O SEE Il decreto legislativo n. 286 del 2005, con riferimento alla modalità con la quale i conducenti titolari di patente rilasciata da altro Stato membro comprovano l acquisizione o il rinnovo della qualificazione professionale in parola, correttamente si limita a ribadire quanto già affermato in direttiva. Ne consegue che possono esercitare anche in Italia attività di trasporto professionale: di persone, i conducenti titolari: alla data del 9 settembre 2008 di una patente di categoria D1, D1E, D o DE 8 rilasciata da uno Stato membro dell UE o dello SEE, oppure quelli per i quali tali Stati abbiano comprovato l assolvimento degli specifici obblighi di qualificazione iniziale e/o formazione periodica, a mezzo del rilascio di una CQC formato card o dell apposizione del codice UE 95 sulla patente di guida posseduta, seguito dalla data di scadenza della predetta qualificazione o formazione; di cose, i conducenti titolari: alla data del 9 settembre 2009 di una patente di categoria C1, C1E, C o CE rilasciata da uno Stato membro dell UE o del SEE, oppure quelli per i quali tali Stati abbiano comprovato l assolvimento degli specifici obblighi di qualificazione iniziale e/o formazione periodica a mezzo del rilascio di una CQC formato card o dell apposizione del codice UE 95 sulla patente di guida posseduta, seguito dalla data di scadenza della predetta qualificazione o formazione. Peraltro gli stessi conducenti (già in possesso di una qualificazione comunque acquisita) qualora interessati a godere del beneficio dell applicazione della disciplina di cui all articolo 126-bis del Codice della Strada nell esercizio di attività di professionale possono procedere alla conversione della patente posseduta in patente di guida italiana, ottenendo così una patentecqc È ormai dato consolidato che, ai fini del rilascio di una CQC per il trasporto di persone a titolari di patente rilasciata da uno Stato UE o SEE, non è in alcun caso da richiedersi il possesso di una ulteriore certificazione professionale equipollente al KD. Fatta eccezione per la sola ipotesi in cui il conducente, titolare di patente rilasciata da altro Stato membro, voglia richiedere conversione della patente posseduta in patente italiana (nel qual caso gli sarà resa una patente recante codice UE 95 seguito dalla data di scadenza della qualificazione professionale CQC), in ogni altra ipotesi in cui si debba comprovare una qualificazione professionale di tipo CQC o un suo rinnovo, in favore di un conducente titolare di patente rilasciata da altro Stato membro, deve emettersi CQC formato card, recante in corrispondenza della categoria di patente presupposta dalla qualificazione in parola il codice UE 95 seguito dalla data di scadenza della validità della stessa. Si evidenzia che con la circolare prot. n /08.03 del 23 ottobre 2014, avente per oggetto: «Conversione di patente comunitaria all atto del rinnovo. Soppressione della procedura di riconoscimento ed emissione di tagliando», il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione Generale per la Motorizzazione Divisione 5) ha reso noto che «la procedura di riconoscimento delle patenti comunitarie [rilasciate da altro Stato membro effettuata in Italia tramite l emissione di un tagliando da apporre sulla patente medesima n.d.r.] è soppressa» e di conseguenza ha fornito specifiche indicazioni ai competenti uffici periferici per la corretta trattazione e definizione delle relative richieste di conversione dei predetti documenti di guida esteri. Tale procedura, utilizzata anche per attribuire un nuovo periodo di validità amministrativa all abilitazione, traeva il suo fondamento dall art. 1, paragrafo 3, della direttiva 91/439/CEE (ormai abrogata), che prevedeva la possibilità di effettuare delle annotazioni sulla patente comunitaria («indispensabili alla gestione della medesima»), legittimando pertanto la procedura di riconoscimento in questione, con rilascio del tagliando. «Nella

6 AMBITO DI APPLICAZIONE La disciplina della qualificazione professionale di tipo CQC si applica ai conducenti che effettuano trasporto professionale di persone o di cose, alla guida di veicoli per i quali è richiesta la patente di guida rispettivamente almeno di categoria C1 e D1, in ambito UE o nello Spazio Economico Europeo direttiva vigente, la 2006/126/CE, tale previsione non è più contemplata e per questo motivo non è più possibile l apposizione di un tagliando su patenti comunitarie». In considerazione di ciò, il comma 2 dell art. 136-bis del Nuovo Codice della Strada (secondo il quale il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato dell UE o dello SEE, che abbia acquisito residenza in Italia ai sensi dell art. 118-bis del predetto Codice, può richiedere il riconoscimento della medesima da parte dello Stato italiano, con la conseguente applicazione della disciplina della patente a punti di cui all art. 126-bis dello stesso Codice) è da ritenere di fatto ormai superato. Allo stato attuale, infatti, affinché possa trovare applicazione detta disciplina, l interessato dovrà richiedere al competente UMC la conversione della propria patente comunitaria in corso di validità secondo le indicazioni fornite con la sopra richiamata circolare del 23/10/2014. «L obbligo di possedere la CQC durante la guida dei veicoli professionali decorre: dal 10 settembre 2008 per il trasporto di persone; dal 10 settembre 2009 per il trasporto di cose. Il nuovo documento sostituirà gradualmente i certificati di abilitazione professionale richiesti dall art. 116 CDS per la conduzione di alcuni dei veicoli sopraindicati. Di conseguenza, tutti i CAP tipo KD e quelli di tipo KC per la conduzione di veicoli professionali, non saranno più rilasciati a decorrere dalle date sopraindicate e dalle date stesse non saranno più titolo idoneo per la guida dei veicoli sopraindicati [ ]. Dopo tali scadenze, coloro che sono già titolari di questi certificati e che intendono continuare a guidare veicoli impegnati nelle attività di autotrasporto professionale indicate nei paragrafi precedenti devono, perciò, necessariamente munirsi della CQC [ ]. Anche dopo le predette scadenze, tuttavia, il CAP tipo KD, continuerà ad avere piena validità per la conduzione dei taxi e dei motoveicoli e delle autovetture adibite a noleggio con conducente per cui è richiesto il possesso del CAP tipo KA o KB» (cfr. il paragrafo 1.2 della circolare n. 300/A/1/24527/108/13/7 del 14 aprile 2008 del Ministero dell Interno). Ai sensi dell art. 1/4 comma del D.D. 17/4/2013: «Fermo restando il limite anagrafico di cui all'art. 115, comma 1, lettera e), punto 4 [di anni 21 n.d.r.], la qualificazione CQC per il trasporto di persone ricomprende in sé il certificato di abilitazione professionale di tipo KB e quello di tipo KA, limitatamente alle categorie di motocicli alla cui guida abilita la patente posseduta». «Alla luce di questa disposizione il titolare di qualificazione CQC per il trasporto persone, che intende richiedere anche il rilascio del certificato di abilitazione professionale di tipo KB (o laddove l utente ne abbia interesse, anche solo di tipo KA), presenta specifica istanza, redatta sul modello TT746C Conformemente a quanto previsto dalla circolare n. 143 del 29 dicembre 1997, il certificato di abilitazione professionale rilasciato sulla base della suddetta procedura ha durata di validità di cinque anni e si intende automaticamente rinnovato con il rinnovo della patente di guida. Le disposizioni della presente circolare si applicano a tutti i conducenti titolari di qualificazione CQC per il trasporto di persone, restando indifferente modalità e tempo della qualificazione, nonché la data di richiesta di rilascio del CAP di tipo KB» (cfr. la circolare prot. n del 10 ottobre 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione Divisione 5, avente per oggetto: «Rilascio del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB a conducente in possesso di qualificazione CQC per il trasporto di persone»).

7 NUOVE MODALITÀ PER COMPROVARE IL POSSESSO DELLA QUALIFICAZIONE CQC: CODICE UNIONALE ARMONIZZATO «95» A seguito delle modifiche apportate all art. 22, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 286/2005 dall art. 21, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo n. 2/ , la CQC in formato card è stata sostituita dall apposizione sulla patente di guida italiana del codice unionale armonizzato «95», in corrispondenza delle categorie per le quali è stata acquisita la qualificazione iniziale o si è assolto all obbligo di formazione periodica, seguito dalle rispettive date di scadenza. In particolare, per quanto riguarda le «nuove modalità di documentazione della qualificazione professionale (art. 22 D.L.vo n. 286/2005)», con la circolare n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25 gennaio 2013 (paragrafo 16.1), il Ministero dell Interno «per quanto attiene agli aspetti di immediata competenza degli organi di polizia stradale» ha segnalato «che l art. 22 del D.L.vo n. 286/2005 è stato modificato in modo da prevedere che il possesso della qualificazione iniziale e della formazione periodica, oggi documentate dalla carta di qualificazione del conducente (CQC), siano comprovate mediante l'apposizione sulla patente di guida italiana del codice UE armonizzato "95", secondo le seguenti modalità: a) se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, in corrispondenza della categoria di patente di guida C1, C, C1E ovvero CE posseduta dal conducente, è indicato il codice unionale armonizzato 95 e la data di scadenza della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica; b) se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, in corrispondenza della categoria di patente di guida D1, D, D1E ovvero DE posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice unionale armonizzato 95 e la data di scadenza di validità della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica Ai sensi dell art. 24/1 comma del decreto legislativo n. 2/2013 (pubblicato nella G.U. n. 15 del 18 gennaio 2013 ed in vigore dal 2 febbraio 2013): «Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto (integrative del Capo II del decreto legislativo 21/11/2005, n. 286 n.d.r.) si applicano a far data dal 19 gennaio 2013, fatte salve le disposizioni di cui all art. 21, comma 1, lettere b), c) e d), che si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» (queste ultime disposizioni sono appunto quelle relative alle nuove modalità di documentazione della qualificazione professionale per i titolari di patente di guida italiana). Infatti, ai sensi dell art. 22 del decreto legislativo n. 286/2005 (così come modificato dall art. 21, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo n. 2/2013, rubricato: «codice unionale», le cui disposizioni a norma dell art. 24/1 comma di tale decreto si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di sua entrata in vigore): comma 1: «Ai fini del possesso della carta di qualificazione del conducente, la qualificazione iniziale e la formazione periodica sono comprovate mediante l apposizione sulla patente di guida italiana del codice unionale armonizzato "95", secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3»; comma 2: «In corrispondenza della categoria di patente di guida C1, C, C1E ovvero CE posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice unionale armonizzato "95", se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e la data di scadenza della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica»;

8 Le nuove modalità di documentazione della qualificazione iniziale o periodica, che saranno rese operative sulle nuove patenti rilasciate dopo novanta giorni dall entrata in vigore del D.L. vo n. 2/2013, si applicheranno solo a coloro che, titolari di patente rilasciata in Italia, ottengono per la prima volta la qualificazione professionale ovvero procedono al rinnovo della validità della CQC, rilasciata in precedenza o richiedono un duplicato della stessa per furto, distruzione, deterioramento, ecc. Ai conducenti titolari di patenti di guida rilasciate da altri Stati membri dell Unione ovvero di patenti estere, che chiedono il riconoscimento della qualificazione professionale in Italia, invece, continuerà ad essere rilasciata la carta di qualificazione del conducente in formato card, conforme all'allegato II del D.L.vo n. 286/2005» comma 3: «In corrispondenza della categoria di patente di guida D1, D, D1E ovvero DE posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice unionale armonizzato "95", se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone e la data di scadenza di validità della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica». Con la circolare prot. n File avviso n. 14/2013 del 17 aprile 2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione (Divisione 7 Centro Elaborazione Dati) ha diramato le «ulteriori istruzioni operative per l'emissione della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e per il trasporto di persone secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 59/2011». In particolare è stato comunicato «che da giovedì 18 aprile p.v., saranno operative le procedure informatiche conformi al dettato di cui all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 286/2005, come da ultimo modificato dal Capo II del decreto legislativo n. 2/2013. Ai sensi del citato articolo, il possesso della qualificazione iniziale CQC o il rinnovo di validità della stessa è comprovato, per il titolare di patente di guida italiana, dall'emissione di un duplicato della stessa sul quale, nel campo 12 della pagina 2 ed in corrispondenza della categoria presupposta dalla qualificazione, è apposto il codice unionale armonizzato 95 seguito dalla data di scadenza della predetta qualificazione o del suo rinnovo di validità (di seguito "PatenteCQC"). Nulla è innovato con riferimento ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero in favore dei quali, per comprovare il possesso della qualificazione CQC o il rinnovo di validità della stessa, continua ad emettersi il documento carta di qualificazione del conducente formato card, ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 22 (di seguito CQC formato card)». Con la circolare prot. n /RU File avviso n. 31/2013 del 7 agosto 2013, avente per oggetto: «Utilizzo codice 71 nel rilascio patente di guida», il medesimo Centro Elaborazione Dati Divisione 7 ha informato «che le patenti con data emissione 25 luglio 2013 o successiva rilasciate a qualunque titolo, nel caso in cui l interessato abbia già conseguito la patente di guida, riporteranno sul retro, nel campo 12, il codice 71 ed il numero della patente precedente». Il codice unionale armonizzato (amministrativo) «71» (che rientra nei codici afferenti alle c.d. «questioni amministrative»), indica: «Duplicato della patente. (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: HR)». A seguito di ciò non sarà più necessario per i conducenti titolari di patente di guida italiana che rinnovino la validità della CQC richiedere l emissione di una nuova carta tachigrafica del conducente che rechi gli estremi della «PatenteCQC», in quanto su quest ultimo documento è riportato anche il numero della patente precedente indicato sulla citata carta tachigrafica. Considerato che «con detta modalità è quindi preservata l'esigenza di tracciabilità formale ed il collegamento tra patente di guida e carta tachigrafica, almeno fino al successivo rinnovo, garantendo la possibilità di controllo da parte degli organi di polizia. Ciò è inoltre conforme a quanto disposto dal Regolamento europeo n. 2135/98», con la circolare n. 300/A/7897/13/111/20/3 del 17 ottobre 2013 il Servizio Polizia Stradale del Ministero dell Interno ha concluso che, «in sede di controllo, si dovrà tenere conto del fatto che i conducenti titolari di carta tachigrafica, in caso di sostituzione della patente, sono esentati dal rinnovo della carta stessa qualora sul retro della nuova patente sia riportato il numero della patente precedente, corrispondente a quello indicato sulla carta tachigrafica». Infatti, a decorrere dal 19 gennaio 2013, a norma dell art. 22, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 286/2005 (così come modificato dal più volte citato art. 21, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 2/2013): «La qualificazione iniziale e la formazione periodica di conducenti, titolari di patenti di guida rilasciate da altri Stati, sono comprovate

9 Sono stati fatti salvi i diritti acquisiti dai conducenti titolari di carta di qualificazione del conducente già rilasciata in formato card ai sensi della previgente normativa, ovvero prima delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 286/2005 dal decreto legislativo n. 2/2013 (art. 24/2 comma di quest ultimo decreto n. 2/2013). RINNOVO DI VALIDITÀ DELLA QUALIFICAZIONE CQC GIÀ RILASCIATA AD UN TITOLARE DI PATENTE DI GUIDA ITALIANA E DUPLICATO DELLA QUALIFICAZIONE CQC Considerato che la qualificazione iniziale e la formazione periodica sono comprovate con l apposizione sulla patente di guida italiana del codice unionale armonizzato «95» nonché della relativa data di scadenza, l art. 24/3 comma del decreto legislativo n. 2/2013 ha previsto che: «A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di rinnovo di validità di una carta di qualificazione del conducente, già rilasciata ad un titolare di patente di guida italiana, si proceda all emissione di un duplicato della predetta patente sulla quale, in corrispondenza del tipo di abilitazione posseduta, è apposto il codice unionale "95" nonché la data di scadenza dell abilitazione stessa. Allo stesso modo si procede nel caso di duplicato della carta di qualificazione del conducente per furto, distruzione, smarrimento o deterioramento». Ai sensi dell art. 5/2 comma del D.D. 17/4/2013: «Deve procedersi inoltre all'emissione di un duplicato del documento carta di qualificazione del conducente formato card ogni volta che il numero della patente presupposta, riportato sullo stesso documento, sia modificato» dal rilascio, da parte dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, del documento "carta di qualificazione del conducente formato card", conforme all allegato II, sul quale, in corrispondenza della patente di guida posseduta, per la quale il documento è rilasciato, deve essere indicato il codice unionale armonizzato "95" e la data di scadenza di validità della qualificazione iniziale e della formazione periodica per ciascun tipo di abilitazione eventualmente posseduta». Per quanto concerne il «duplicato patente di guida con qualificazione CQC sospesa di validità», con la circolare prot. n del 27 febbraio 2014 la Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto quanto segue: «È stato richiesto alla scrivente Direzione se sia possibile rilasciare il duplicato della patente di guida comprensivo del codice "95" quando la qualificazione CQC del titolare sia sospesa di validità perché lo stesso non si è sottoposto a revisione di detta qualificazione. Al riguardo, occorre considerare che il rilascio di un documento abilitativo alla guida è possibile solo a condizione che sussistano tutti gli elementi richiesti dalle norme vigenti.tanto premesso, è evidente che non può procedersi al rilascio di un documento attestante la qualificazione CQC sulla quale grava un provvedimento di sospensione. Di conseguenza, il titolare della patente in questione, fin quando non sosterrà l esame di revisione, potrà richiedere il duplicato della patente di guida sul quale non sarà riportato il codice 95. Successivamente, previo superamento dell esame di revisione con esito positivo, l interessato dovrà richiedere un nuovo duplicato di patente di guida sul quale sarà riportato il predetto codice unionale».

10 RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE CQC RILASCIATA DAGLI ALTRI STATI DELL UE O DELLO SEE L Italia riconosce la CQC rilasciata dagli altri Stati membri dell'ue o dello SEE (art. 22/4 comma del decreto legislativo n. 286/2005) 15 e, pertanto, i possessori del documento che comprova tale qualificazione possono condurre, anche nel nostro Paese, veicoli per i quali ne è prescritto l obbligo 16. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all UE o allo SEE, dipendenti, in qualità di autista, da un impresa stabilita in uno Stato membro diverso dall Italia, comprovano la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l esercizio dell attività professionale: di guida per il trasporto di cose mediante (art. 22/6 comma del decreto legislativo n. 286/2005, così come sostituito dall art. 21, comma 1, lett. f), del decreto legislativo n. 2/2013): a) l attestato di conducente (già previsto dal Regolamento (CE) n. 484/2002 che aveva modificato il Regolamento (CEE) n. 881/1992 ed ora previsto dal Regolamento (CE) n. 1072/2009); b) la CQC, rilasciata dalla Stato membro ove è stabilita l impresa, recante il codice unionale armonizzato «95»; del trasporto di persone mediante il possesso di uno dei seguenti titoli (art. 22/7 comma del decreto legislativo n. 286/2005, così come sostituito dall art. 21, comma 1, lett. g), del decreto legislativo n. 2/2013): «Ai sensi dell articolo 52, paragrafo 6, dell accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, la Svizzera «applica disposizioni legali equivalenti» alla direttiva 2003/59/CE, in materia di formazione dei conducenti professionali. Conseguentemente, l Italia e la Svizzera riconoscono reciprocamente i titoli attestanti l avvenuta qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti professionali. Tanto premesso, sulla base del suddetto accordo e, a seguito di scambio di note tra questa Amministrazione ed il competente Ufficio federale delle strade USTRA, si estende anche alle carte di qualificazione del conducente rilasciate in Svizzera lo stesso regime giuridico previsto per i documenti attestanti la qualificazione CQC ai sensi della direttiva 2003/59/CE rilasciati dagli altri Stati dell Unione europea e dello Spazio economico europeo. Si allega fac simile della carta di qualificazione del conducente rilasciata dalla Confederazione svizzera» (cfr. la circolare prot. n /8.7.6 dell 11 settembre 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione Divisione 5). «Come è noto, la direttiva non ha affatto previsto la conversione dei documenti comprovanti la qualificazione professionale di tipo CQC rilasciati dagli Stati membri. Ha, al contrario, posto l obbligo del reciproco riconoscimento. Conseguentemente, non vi è alcun margine, né alcuna ragione giuridicamente rilevante, per obbligare alla conversione in documento nazionale di altro documento, rilasciato da uno Stato membro, che comprova pienamente, anche sul territorio nazionale, il possesso o il rinnovo di validità della qualificazione in parola. Il conducente residente in Italia, titolare di patente di guida italiana e di abilitazione CQC conseguita in altro stato comunitario o appartenente allo SEE che intenda godere del beneficio dell applicazione della disciplina di cui all articolo 126-bis del codice della strada nell esercizio di attività di professionale dovrà richiedere il duplicato della patente di guida italiana. In tal modo gli sarà rilasciata una patentecqc» (cfr. il paragrafo 4 della circolare prot. n del 3/4/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

11 a) la CQC, rilasciata dalla Stato membro ove è stabilita l impresa, recante il codice unionale armonizzato «95»; b) certificato rilasciato da uno Stato membro, del quale l Italia abbia riconosciuto validità su territorio nazionale a condizione di reciprocità 17. RILASCIO DEL DOCUMENTO COMPROVANTE LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC «PER DOCUMENTAZIONE» A salvaguardia dei diritti acquisiti, l'art. 17 del decreto legislativo n. 286 del 2005 individua talune categorie di conducenti che possono ottenere il documento che comprova la qualificazione professionale di tipo CQC per documentazione, ovvero in esenzione dall'obbligo di frequentare corsi di qualificazione iniziale e di sostenere l'esame. Essi sono i conducenti che: per la qualificazione di tipo CQC per il trasporto di persone, erano già titolari, alla data del 9 settembre 2008: di patente di guida italiana di categoria D o DE e di CAP di tipo KD; di patente di guida rilasciata da altro Stato membro dell UE o dello SEE di categoria D1, D1E, D o DE; di patente di guida rilasciata da altro Stato extra UE o extra SEE equivalente ad una patente di guida unionale di categoria D1, D1E, D o DE, a condizione di svolgere l attività di conducente alle dipendenze di un impresa stabilita sul territorio italiano. Non è più richiesto in alcun modo di comprovare il possesso di un abilitazione equivalente al CAP di tipo KD; per la qualificazione di tipo CQC per il trasporto di cose, erano già titolari, alla data del 9 settembre 2009: di patente di guida italiana di categoria C o CE; di patente di guida rilasciata da altro Stato membro dell UE o dello SEE di categoria C1, C1E, C o CE; di patente di guida rilasciata da altro Stato extra UE o extra SEE equivalente ad una patente di guida unionale di categoria C1, C1E, 17 Ai sensi dell art. 22, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 286/2005, non si applicano i criteri di propedeuticità di cui all'art. 125/1 comma del Nuovo Codice della Strada, ed è consentito conseguire la patente di guida di categoria corrispondente alla patente estera posseduta, al dipendente, in qualità di autista, da un'impresa avente sede in Italia e titolare di CQC rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, ovvero a seguito di qualificazione iniziale o formazione periodica, che: a) sia titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'art. 136/1 comma del Nuovo Codice della Strada e che ha stabilito la propria residenza in Italia, anche oltre il termine di un anno di cui al comma 1 del predetto art. 136; b) sia titolare di patente rilasciata da uno Stato membro dell'ue, su conversione di patente rilasciata da Stato terzo con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'art. 136/1 comma del Nuovo Codice della Strada, che scada di validità. All'atto del rilascio della patente, sulla stessa è apposto il codice unionale «95», secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3 dell art. 22 del decreto legislativo n. 286/2005, in relazione al tipo di abilitazione consentita dalla patente conseguita ai sensi del comma 7-bis del medesimo art. 22, nonché la data di scadenza della qualificazione iniziale o della formazione periodica coincidente con quella della CQC precedentemente posseduta (art. 22, comma 7-ter del decreto legislativo n. 286/2005).

12 C o CE, a condizione di svolgere l attività di conducente alle dipendenze di un impresa stabilita sul territorio italiano. In ogni caso, il termine ultimo per far valere un diritto acquisito ed ottenere un documento comprovante la qualificazione di tipo CQC per documentazione era la data del (cfr. DD. 17 aprile 2013) 18 : 9 settembre 2013, se utile per il trasporto di persone; 9 settembre 2014, se utile per il trasporto di cose. Il documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC non può essere rilasciato qualora sia esibita una patente con validità scaduta (cfr. art. 22, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 2005). CHIARIMENTI MINISTERIALI IN MERITO ALLA SCADENZA DELLA VALIDITÀ DELLE CQC OTTENUTE «PER DOCUMENTAZIONE» Per quanto riguarda le «modifiche in materia di scadenza della validità delle CQC ottenute per documentazione», con la circolare prot. n del 7 agosto 2013 (parte A) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione (Divisione 5), prima ancora che il D.D. 6/8/2013 venisse pubblicato nella G.U., ha reso noto quanto segue: «È in fase di pubblicazione un Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 6 agosto 2013, che reca "Modifiche al decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 17 aprile 2013, in materia di scadenza di validità della qualificazione professionale di tipo CQC posseduta dai conducenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni": tale DD modifica la data di scadenza della validità della CQC ottenuta per documentazione da conducenti titolari di diritti acquisiti, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, del DD 17 aprile Come è noto l'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2003/59/CE prescrive che i titolari di diritti acquisiti, di cui all'articolo 4 della stessa direttiva, devono frequentare un corso di formazione periodica entro cinque anni dalla data di applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti professionali: ovvero entro cinque anni a decorrere dal 10 settembre 2008 per il trasporto di persone e dal 10 settembre 2009 per quello di cose. 18 «Non può più essere richiesto il documento comprovante la qualificazione CQC, ai sensi del comma 1, oltre le date del 9 settembre 2013 per il trasporto di persone e al 9 settembre 2014 per quello di cose» (cfr. l art. 3/2 comma del D.D. 17/4/2013, così come sostituito dall art. 1/1 comma del D.D. 6 agosto 2013). «La qualificazione CQC, rilasciata ai sensi del presente articolo, è valida fino al 9 settembre 2015 per il trasporto di persone e al 9 settembre 2016 per quello di cose» (cfr. l art. 3/3 comma del D.D. 17/4/2013, così come aggiunto dall art. 1/1 comma del D.D. 6/8/2013, con cui sono state prorogate di 2 anni le originarie scadenze delle CQC rilasciate «per documentazione» che erano valide fino al 9/9/2013 per il trasporto di persone ed al 9/9/2014 per quello di cose; cfr. anche la circolare prot. n / del 14 agosto 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

13 Conseguentemente, l'articolo 3 del citato DD 17 aprile 2013 prevede che i predetti corsi debbano essere frequentati entro la data del 9 settembre 2013, o entro la data del 9 settembre 2014, se utili a rinnovare la validità di una CQC rispettivamente per il trasporto di persone o di cose. Peraltro, il secondo capoverso dello stesso paragrafo 2 dell'articolo 8 prevede la possibilità per gli Stati membri di ridurre o prorogare il predetto termine allo scopo, fra l'altro, di consentire un'introduzione graduale della formazione periodica: tale opzione non era stata, in precedenza, ritenuta di interesse. Tuttavia, dalla "Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni", di cui al documento prot. COM[2012] 385 final del , si è appreso che Belgio, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia e, per talune ipotesi specifiche, anche Portogallo, Spagna e Norvegia, si sono avvalsi della possibilità di fissare il termine per il completamento della prima fase di formazione periodica dei conducenti a cui sono riconosciuti diritti acquisiti, alla data rispettivamente del 2015 per i titolari di patente di categoria D o DE, e 2016 per quelli di patente di categoria C o CE: tanto avvalendosi di un accordo raggiunto nel corso della riunione del Comitato patenti del 27 maggio 2009 e comunicato ai membri del Comitato con nota dei Servizi della Commissione prot. n. E3/AC/mv[2008] del Tale circostanza ha indotto la scrivente Amministrazione a predisporre lo schema di decreto in oggetto: si è ritenuto infatti opportuno riconoscere anche ai conducenti titolari di patente di guida e CQC italiana, che possano vantare i predetti diritti acquisiti la possibilità di usufruire di tale maggior termine per completare la formazione periodica, in luogo di quello più ristretto attualmente previsto. Tanto al fine di garantire parità di trattamento tra conducenti titolari di documento comprovante la qualificazione di tipo CQC rilasciata dallo Stato italiano e conducenti titolari di analogo documento rilasciato da altro Stato dell'unione Europea o dello Spazio Economico Europeo: sotto il profilo della concorrenza, non gravando l'autotrasporto nazionale di costi di formazione non sostenuti dai conducenti e dalle imprese di settore di altri Stati membri; sotto il profilo sanzionatorio, dal momento che per espressa disposizione dei competenti servizi della Commissione "fino alla scadenza del 2015 (categoria D) e del 2016 (categoria C), i conducenti non devono essere sanzionati negli Stati membri se non hanno completato la formazione periodica" (cfr citato documento prot. COM[2012] 385 final del , paragrafo 2.8, quarto capoverso). Pertanto, con l'articolo 1 del decreto in oggetto, si dispone che fermo restando che potrà essere richiesta una carta di qualificazione del conducente per documentazione entro e non oltre le note date del 9 settembre 2013, se relativa al trasporto di persone, e 9 settembre 2014, se relativa al trasporto di cose la validità della carta di qualificazione così conseguita avrà scadenza alla data del 9 settembre 2015, se relativa al trasporto di persone, e 9 settembre 2016, se relativa al trasporto di cose.

14 Inoltre, l'art. 2 dello stesso decreto (poi soppresso dall art. 1/1 comma del D.D. 10 giugno 2014, pubblicato nella G.U. n. 171 del 25/7/2014 ed entrato in vigore il giorno successivo, ovvero il 26/7/2014, così come disposto dall art. 2/1 comma del medesimo D.D. 10/6/2014) aveva previsto che, «al fine di garantire parità di disciplina per situazioni giuridiche uguali», le predette date di scadenza ( ) fossero prorogate in favore di tutti i conducenti titolari di CQC ottenuta per documentazione, sia che avessero già frequentato corsi di formazione periodica (all'esito dei quali il documento comprovante il rinnovo della qualificazione CQC fosse stato già rilasciato con date di scadenza rispettivamente o ), sia che a ciò avessero provveduto dopo l'entrata in vigore del provvedimento in parola. Era stato espressamente previsto, infatti, che detti corsi fossero da considerarsi utili a rinnovare la validità carta di qualificazione del conducente posseduta fino al 9 settembre 2020, se trattasi di CQC per il trasporto di persone, e fino al 9 settembre 2021, se trattasi di CQC per il trasporto di cose (cioè per i cinque anni successivi alla data di scadenza di validità della CQC ottenuta per documentazione, come prorogata dall'art. 1 del D.D. 6/8/2013). Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del decreto in commento (il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.), nell'archivio nazionale degli abilitati alla guida erano state coerentemente ed automaticamente aggiornate le date di validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC come segue: CQC «per documentazione» Data di scadenza attuale Data di scadenza aggiornata Trasporto persone non ancora rinnovata Trasporto cose non ancora rinnovata Trasporto persone rinnovata con frequenza corso (*) Trasporto cose rinnovata con frequenza corso (*) (*) L art. 2/1 comma del D.D. 6/8/2013 (che estendeva la proroga di validità di 2 anni delle CQC ottenute per documentazione anche a quelle già rinnovate od ancora da rinnovare) è stato soppresso dall art. 1/1 comma del D.D. 10/6/2014 con decorrenza dal 26/7/2014. Al riguardo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, «visto il caso EU PILOT 5789/13/MOVE con il quale la Commissione, con riferimento al summenzionato art. 2 del più volte citato decreto direttoriale 6 agosto 2013, ha contestato all Italia l erronea applicazione dell art. 8, paragrafo 3, della direttiva 2003/59/CE» (secondo cui: «Il conducente che ha concluso la prima fase di formazione periodica di cui al paragrafo 2 segue una formazione periodica ogni cinque anni prima della scadenza del periodo di validità del CAP comprovante la formazione periodica»), ha «ritenuto quindi nelle more della modifica dell art. 13, comma 11, lett. a), del decreto ministeriale 20 settembre 2013 [secondo

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