CIRCOLARE N. 9/2014. del 26 novembre 2014

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1 CIRCOLARE N. 9/2014 del 26 novembre 2014 OGGETTO: PRINCIPALI NOVITA FISCALI E CONTABILI INTRODOTTE NEGLI ULTIMI MESI A) DECRETO SEMPLIFICAZIONI: LE PRINCIPALI NOVITA FISCALI Con il Decreto Semplificazioni, approvato in versione definitiva il dal Consiglio dei Ministri, ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono state previste alcune novità fiscali, che potrebbero subire delle modifiche al momento della successiva conversione in legge. Di seguito si fornisce una breve disamina delle stesse. Certificazione Unica (CU 2015) A partire dal 2015 per il periodo d imposta 2014, i sostituti d imposta dovranno trasmettere in via telematica all Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, già rilasciate entro il 28 febbraio. Il modello si compone, oltreché dal frontespizio, dal: Quadro CT, nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod resi disponibili dall Agenzia delle Entrate; e dalla Certificazione Unica 2015, nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. In caso di operazioni straordinarie che hanno determinato il passaggio di personale dipendente da un sostituto d imposta all altro, sarà unicamente cura del nuovo sostituto inviare la comunicazione, evidenziando separatamente le somme corrisposte dal primo sostituto d imposta. M I L A N O Via Principe Amedeo, Milano Italia Tel: Fax: Il professor Francesco Carnelutti è scomparso nel La lista degli attuali Soci dell Associazione Professionale è disponibile su richiesta. Codice fiscale e p.iva info@carnelutti.com R O M A Carabba & Partners Via Condotti, Roma Italia Tel: Fax:

2 Comunicazioni black-list annuali Le comunicazioni delle operazioni IVA con i paradisi fiscali disciplinate dall art. 1 del D.L. 40/2010 non avranno più periodicità mensile o trimestrale, bensì annuale. Inoltre, viene innalzata la soglia minima al di sotto della quale il monitoraggio non è obbligatorio, dagli attuali Euro 500 a Euro Entrambe le novità si applicheranno alle operazioni effettuate nel periodo d imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, che dovrebbe avvenire nel corso del Omaggi con soglia a 50 euro anche per la detraibilità IVA Il valore rilevante degli omaggi di beni non rientranti nell attività propria d impresa sarà pari a 50 Euro, sia ai fini della detrazione IVA, sia per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi, a seguito dell innalzamento degli attuali 25,82 Euro in campo IVA. Per effetto dell introduzione della nuova soglia, l IVA relativa all acquisto di beni da omaggiare risulterà: - detraibile se il costo (o valore) unitario del bene non sarà superiore a 50 Euro; - indetraibile se il costo (o valore) unitario del bene supera la suddetta soglia. Inoltre, la nuova soglia avrà effetti anche nell ambito delle imposte dirette in quanto l acquisto di un beneomaggio di valore unitario inferiore a 50 Euro potrà essere considerato integralmente deducibile, senza necessità di effettuare la verifica dei requisiti di congruità e inerenza previsti per le spese di rappresentanza in generale. Quanto all effettiva decorrenza della nuova soglia ai fini della detraibilità IVA, occorre attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Semplificazioni. Società in perdita sistemica: Le società potranno essere considerate in perdita sistematica, e, quindi, si renderanno applicabili tutte le penalizzazioni previste per le società di comodo, solo nel caso in cui: sia stata riportata una perdita fiscale in cinque periodi di imposta; oppure, siano state registrate perdite per quattro periodi e un reddito inferiore a quello minimo presunto nell altro. In sostanza, la disciplina delle società di comodo troverà applicazione per il periodo d imposta 2014 solo qualora il medesimo soggetto abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque periodi d imposta (ossia, per i periodi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013) ovvero, indifferentemente, in perdita fiscale per quattro periodi (ad esempio, i periodi 2009, 2010, 2012 e 2013) e per uno con reddito imponibile inferiore al reddito minimo (2011)

3 Lettere d intento: invertito l onere della comunicazione È trasferito in capo al c.d. esportatore abituale (soggetto che a determinate condizioni può porre in essere operazioni senza pagamento dell IVA) l obbligo di informare l'agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella lettera d'intento. Il suddetto obbligo scatta per le operazioni senza applicazione dell imposta da effettuare a decorrere dal 1 gennaio L esportatore abituale dovrà pertanto comunicare anche le lettere d intento emesse alla fine del 2014, ma relative a operazioni da effettuarsi a partire dal 1 gennaio L esportatore abituale invia al fornitore la lettera di intento trasmessa all'agenzia delle Entrate, assieme alla copia della ricevuta di presentazione della stessa. Il fornitore da parte sua dovrà, una volta ricevuta la documentazione, controllare telematicamente l'avvenuta comunicazione alle Entrate da parte dell'esportatore abituale della lettera d'intento. Se il fornitore emette fattura in sospensione d imposta senza effettuare tale controllo, o comunque poco prima della ricezione della lettera d intento e al successivo riscontro della ricevuta di avvenuta presentazione all'agenzia delle Entrate, è punito con la sanzione amministrativa che va dal 100% al 200% dell imposta non applicata. Se invece il fornitore emette fattura in sospensione d imposta in mancanza della lettera d intento, oltre all applicazione della sanzione amministrativa che va dal 100% al 200% dell imposta non applicata, il fornitore è altresì tenuto al pagamento del tributo. Viene previsto inoltre che in sede di Dichiarazione Iva 2016 relativa al periodo di imposta 2015, il fornitore/prestatore (oltre alla verifica dei documenti ricevuti) dovrà riepilogare i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute per ogni singolo esportatore abituale. Abolizione del regime di responsabilità solidale negli appalti E stata abrogata la cosiddetta solidarietà fiscale tra appaltatore e subappaltatore, a partire dall entrata in vigore del decreto, che avverrà, ricordiamo, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L appaltatore non rischierà più di incorrere nella sanzione prevista da a Euro se il pagamento del corrispettivo è avvenuto senza un precedente controllo sul versamento delle ritenute su redditi riguardanti il complessivo insieme di attività comprese nella catena di fornitura dell appalto. Pertanto, con l'abrogazione della responsabilità committenti e appaltatori non saranno più costretti a richiedere la certificazione di regolarità dei versamenti delle ritenute ritardando i pagamenti alle imprese in attesa di ricevere i previsti attestati Resta però in vigore la solidarietà contributiva e retributiva Il committente e gli appaltatori, per evitare di - 3 -

4 rispondere in solido dei mancati versamenti, dovranno continuare a richiedere il rilascio del DURC per verificare la regolarità contributiva. E in ogni caso potranno comunque avvalersi del beneficio della preventiva escussione. Immediatamente operativo l ingresso nel VIES Il Decreto Semplificazioni dispone che, dopo l opzione, il soggetto passivo potrà subito effettuare cessioni e acquisti intracomunitari di beni e servizi, rendendo immediatamente operativa l opzione stessa. Non sarà, dunque, più necessario attendere che trascorrano 30 giorni dalla manifestazione dell opzione per potere effettuare cessioni e acquisti intracomunitari di beni e servizi. La norma prevede l esclusione dal VIES degli operatori autorizzati in caso di cessazione dell attività intracomunitaria Si presume che un soggetto passivo non intenda più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l Agenzia delle Entrate procede all esclusione della Partita Iva dalla banca dati, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo. Se la comunicazione presenta dati incompleti o inesatti l Ufficio emanerà un provvedimento per la cessazione della partiva IVA e provvederà all esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Esecuzione dei rimborsi IVA Per l esecuzione dei rimborsi IVA per importi inferiore a Euro non è più necessaria la prestazione della garanzia a favore dello Stato. Per l esecuzione dei rimborsi per importi superiori a Euro la prestazione della garanzia a favore dello Stato può essere sostituita dal visto di conformità rinforzato ; in particolare, i contribuenti, in luogo della garanzia, potranno far apporre sulla dichiarazione o istanza da cui emerge il credito IVA richiesto a rimborso il visto di conformità (o la sottoscrizione dell organo di controllo contabile) e allegare una dichiarazione di operatività secondo determinati parametri. Vi sono tuttavia delle eccezioni per le quali è prevista la prestazione di garanzia di durata triennale. Con uno o più decreti del ministero delle finanze saranno individuate le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi saranno eseguiti in via prioritaria. E previsto anche un provvedimento dell Agenzia delle Entrate per stabilire modalità e termini per l esecuzione - 4 -

5 dei rimborsi. Semplificazione elenchi Intrastat servizi In relazione alle prestazioni di servizi intracomunitarie verrà emanato un provvedimento delle dogane per modificare gli elenchi INTRASTAT con lo scopo di ridurne il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti e il valore totale delle transazioni. La novità troverà applicazione con l emanazione di un apposito provvedimento direttoriale. Rimborso dei crediti d imposta e degli interessi in conto fiscale Per ciò che concerne i rimborsi dei crediti di imposta, l erogazione del rimborso è effettuata entro 60 giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente e attestante il diritto al rimborso, ovvero entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell ufficio competente e contestualmente all erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati gli interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi in materia. La disposizione si applica ai rimborsi erogati a partire dal 1 gennaio Infine si ribadisce che il Decreto Semplificazioni non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, pertanto, entrerà in vigore solo a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione. B) DECRETO IRPEF D.L. N.66/2014 F24 NUOVE REGOLE DI UTILIZZO DAL 1 OTTOBRE 2014 Il Decreto Irpef, D.L. n. 66/2014, ha introdotto novità importanti per i pagamenti dei modelli F24, a regime dal 1 ottobre La prima conseguenza è che non si potrà più pagare in contanti, con assegni bancari o circolari, con bancomat oppure con carta Postamat, F24 sopra i euro o F24 con crediti a compensazione. Per effetto delle disposizioni introdotte dall art. 11 del D.L. 66/2014, infatti, dal il pagamento dei tributi potrà essere effettuato mediante il modello F24 cartaceo (presso banche, Poste italiane, Equitalia) esclusivamente da soggetti persone fisiche, che debbano versare un saldo pari o inferiore a 1.000, senza alcuna compensazione. In tutti gli altri casi è necessario utilizzare i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o delle banche/poste (Home banking o Cbi); l uso dei servizi telematici di banche o poste è inibito nel caso in cui il modello presenti un saldo a zero (debito completamente assorbito dal credito) per effetto di compensazioni; in tal caso si potranno utilizzare solo i servizi Entratel o Fisconline. Con la recente - 5 -

6 Circolare (n. 27/E del ), l Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento precompilate, inviate dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle Entrate, Comuni, etc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, possono presentare detti modelli in formato cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l Agenzia, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione. C) RISOLUZIONI MINISTERIALI IN MATERIA DI IVA Esportazioni: non imponibilità senza termine L Agenzia delle Entrate, con R.M. del 10 novembre 2014 n. 98/E ha chiarito che non sono imponibili ai fini IVA le esportazioni indirette anche se i beni lasciano il territorio UE oltre i 90 giorni; pertanto, l eventuale imposta nel frattempo versata può essere recuperata mediante l emissione di nota di credito o richiesta di rimborso. In dettaglio, la Risoluzione citata ha fornito chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell articolo 8, comma 1, lett. b) del DPR 633/1972, secondo il quale le esportazioni regolate dalla clausola ex works (esportazioni indirette) beneficiano del regime di non imponibilità solo se i beni escono dal territorio UE entro 90 giorni dalla consegna del cessionario. Al riguardo, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE del 19 dicembre 2013 relativa alla Causa C-563/12, l Agenzia ha chiarito che il regime di non imponibilità si applichi sia nel caso in cui il bene esca entro 90 giorni, ma il cedente ne acquisisce la prova oltre il termine di 30 giorni per effettuare la regolarizzazione, che quando il bene lasci il territorio comunitario oltre 90 giorni. Di conseguenza è possibile recuperare l IVA nel frattempo versata mediante l emissione di una nota di credito entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è avvenuta l esportazione, o in alternativa, attraverso presentazione di apposita richiesta di rimborso entro il termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto del rimborso. D) DICHIARAZIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE Con Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 14 novembre 2014, è stato approvato il modello della dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale. Come previsto dalla Legge di Stabilità 2014, infatti, tale dichiarazione deve essere redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento delle Entrate. Tutti coloro che hanno ottenuto la necessaria autorizzazione alla modalità di assolvimento dell imposta di bollo ai sensi dell art. 15 del decreto 642/72 (banche, intermediari finanziari, etc.) in modo virtuale dovranno utilizzare tale modello a partire dal 1 gennaio

7 In particolare, per gli atti e documenti emessi nel 2014, la relativa dichiarazione deve essere presentata entro il Il modello approvato deve essere utilizzato non solo per la presentazione della dichiarazione consuntiva, ma anche per la presentazione della dichiarazione a seguito di rinuncia all autorizzazione (anche nei casi di operazioni straordinarie), per la presentazione della dichiarazione a seguito di operazioni straordinarie che non hanno comportato rinuncia nonché per eventuali modifiche alle dichiarazioni già presentate. Il modello deve essere presentato esclusivamente in modalità telematica all Agenzia delle Entrate, direttamente dall interessato ovvero tramite uno degli intermediari abilitati al servizio Entratel. Tale dichiarazione non deve essere inviata da imprese e professionisti non autorizzati, i quali dal 27 giugno 2014 devono versare l imposta sui documenti informatici (ad esempio le fatture inviate via , elettroniche e non) tramite il modello F24 telematico, applicando il calcolo solo a consuntivo, entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio. E) NUOVO PRINCIPIO CONTABILE OIC 10 SU RENDICONTO FINANZIARIO L Organismo italiano di contabilità (OIC), tenuto conto dell importanza informativa del rendiconto finanziario, ha emanato nel mese di luglio 2014 lo specifico principio contabile OIC 10 in materia di rendiconto finanziario; il rendiconto finanziario fornisce informazioni di natura finanziaria non ottenibili dallo stato patrimoniale e dal conto economico: il principio contabile ne raccomanda la redazione a tutte le tipologie societarie. Pertanto, a partire dal bilancio chiuso al , ciascuna società dovrà inserire nella propria nota integrativa il rendiconto finanziario. *** Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. CARNELUTTI Studio Legale Associato NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Carnelutti Studio legale Associato, nonché i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Carnelutti Studio legale Associato e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi

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