NUORO AMBIENTE SPA STATUTO SOCIALE COSTITUZIONE DI SOCIETÀ
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1 NUORO AMBIENTE SPA STATUTO SOCIALE COSTITUZIONE DI SOCIETÀ Approvato con Deliberazione CC n. 1 del Articolo 1 È costituita una Società per azioni, ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142, (ora sostituita dal T.U. Ordinamento Enti Locali D.Lgs 8/8/2000, n. 267) con la denominazione sociale NUORO AMBIENTE SpA. Articolo 2 La Società ha per oggetto i servizi di: - Raccolta, trasporto, smaltimento, riciclaggio e recupero dei rifiuti solidi urbani; - Spazza mento meccanico delle strade; - Raccolta, trasporto e trattamento rifiuti pericolosi e speciali; - Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti tossico-nocivi; - Raccolta, trasporto, trattamento e recupero rifiuti e residui dell edilizia; - Acquisto beni mobili ed immobili utili per il conseguimento dello scopo sociale; - La formazione lavoro in campo ambientale. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali, previdenziali e finanziarie e di qualunque altra provvidenza prevista per il Mezzogiorno e per i settori di attività in cui opera la Società, dalla Legislazione Regionale, Nazionale e Comunitaria. Articolo 3 La Società ha la sua sede legale in Nuoro in Via Dante, presso la Casa Comunale. L istituzione di Filiali, agenzie e rappresentanze, nonché il trasferimento degli uffici anche nell ambito della sede legale è di competenza dell Assemblea Straordinaria. Articolo 4 Il domicilio degli azionisti, per quel che concerne il loro rapporto con la Società e tra essi, è quello risultante dal libro dei soci. Articolo 5 La durata della Società è fissata fino al Articolo 6 Il capitale sociale è dì ,00 (centoduemila/00) diviso in azioni, da nominali 0,51 cadauna. Articolo 7 Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni. Le azioni sono riservate in opzione agli azionisti in proporzione al capitale posseduto. La parte di aumento che risultasse non optata, potrà essere collocata, presso i terzi, a cura dell Organo Amministrativo, nel rispetto della legge. Articolo 8 I versamenti sulle azioni saranno richiesti dall organo Amministrativo nei termini e nei
2 modi che reputerà convenienti. Articolo 9 Le azioni devono essere nominative. Ogni socio, in relazione al tipo di azione, ha diritto ad un voto per ognuna di esse. Articolo 10 Le azioni sono liberamente trasferibili tra soci, da privato a privato, fatto salvo il diritto di opzione da parte dell Amministrazione Comunale, solo a soggetti aventi i medesimi requisiti del cedente. ASSEMBLEA Articolo 11 L Assemblea deve essere convocata nella sede sociale. Articolo 12 L Assemblea è ordinaria e straordinaria. Articolo 13 L Assemblea ordinaria, che deve essere convocata nei termini di cui all art del Codice Civile: a) approva il Bilancio b) nomina l Amministratore, i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale; c) determina sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Società che non siano compresi fra quelli di competenza dell Amministratore, specificati nell articolo 25 del presente Statuto, nonché sulla responsabilità dell Amministratore e dei Sindaci. L assemblea dovrà essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio sociale (c.c. art co. 2 ). L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo anche quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare (c.c. art. 2367, co. 1 ). Articolo 14 L assemblea in sede straordinaria delibera sulle modifiche dell atto costitutivo e dello statuto, sulla emissione di obbligazioni, sull anticipato scioglimento della Società, sulla nomina e sui poteri del liquidatore o dei liquidatori a norma degli artt. 2450, 2452 del codice civile. Articolo 15 Le convocazioni delle Assemblee saranno fatte con pubblicazione dell avviso, contenente l ordine del giorno, sulla Gazzetta Ufficiale, non meno di trenta (cc. art. 30) giorni liberi prima di quello fissato per l adunanza ovvero mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea ( c.c. art co. 3 ). Nello stesso avviso potrà essere fissato altro giorno per l eventuale seconda convocazione (c.c. art co. 3 ). Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, quando vi sia rappresentato l intero capitale sociale e vi assistano tutti gli Amministratori e i Sindaci Effettivi.
3 Articolo 16 Per essere ammessi all assemblea, gli azionisti dovranno risultare iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l adunanza. E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza ( c.c. art co. 4 ) Articolo 17 Ogni azionista che ha diritto di intervenire alla Assemblea, può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona, azionista o non azionista, che non sia Amministratore o Sindaco o dipendente della Società. Spetta al Presidente dell Assemblea, constatare la regolarità della delega ed in genere il diritto di intervenire all Assemblea. Articolo 18 L Assemblea sarà presieduta dall Amministratore Unico. Il Presidente dell Assemblea nomina un segretario anche non azionista e, se lo crede opportuno, sceglie due scrutatori fra gli azionisti ed i Sindaci. Articolo 19 Le Assemblee ordinare sia in prima che in seconda convocazione, saranno valide con le presenze ed il voto favorevole previsti dal Codice Civile. Articolo 20 L Assemblea può deliberare di procedere alla nomina delle cariche sociali per acclamazione o per votazione segreta. Articolo 21 Le deliberazioni dell Assemblea saranno fatte constatare da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge e quando l Amministratore Unico lo riterrà opportuno, il verbale sarà redatto da un Notaio. AMMINISTRATORE Articolo 22 La Società è amministrata da un Amministratore Unico, che viene eletto dall Assemblea su nominativi indicati dal socio privato. L amministratore Unico dura in carica un esercizio, decade e si sostituisce a norma di legge ed è rieleggibile. Articolo 23 L Amministratore, oltre il rimborso delle spese, sostenute per ragioni d ufficio, potrà ricevere una indennità fissata dall Assemblea generale ordinaria e questa indennità resterà in vigore fino a decisione contraria dell Assemblea stessa. Articolo 24 L Amministratore Unico ha i poteri di gestione ordinaria, per gli atti straordinari è richiesto l intervento dell Assemblea. L Amministratore ha comunque la facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l attuazione ed il raggiungimento dello
4 scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva tassativamente all'assemblea (c.c. art. 2479). Articolo 25 L Amministratore Unico è tenuto a convocare quadrimestralmente l assemblea, sottopone alla stessa un bilancio quadrimestrale accompagnato da dettagliata relazione illustrativa, relazione sull andamento economico della Società nel quadrimestre precedente, sui risultati raggiunti e le prospettive economico-finanziarie del quadrimestre successivo. SINDACI Articolo 26 L Assemblea, a norma di legge, nomina ogni triennio, tre Sindaci effettivi e due supplenti, designando tra i primi il Presidente del Collegio Sindacale e determinando il loro emolumento. CONTROLLO CONTABILE Articolo 27 Il controllo contabile sarà affidato ad un revisore contabile esterno, iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Revisore sarà designato dal socio di maggioranza. BILANCIO E UTILI Articolo 28 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l Amministratore forma il Bilancio con conto Profitti e Perdite a norma di legge. Articolo 29 L Assemblea, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento (5%) costituente la riserva legale, fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale, stabilirà le eventuali destinazioni degli utili netti. Articolo 30 Il pagamento dei dividendi sarà effettuato nel termine che verrà annualmente fissato dall Assemblea. SCIOGLIMENTO Articolo 31 Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori i quali dovranno realizzare l attivo continuando eventualmente l esercizio dell Azienda ai soli fini della liquidazione, pagare il passivo, rimborsare il capitale sociale agli azionisti e distribuire quindi l eventuale eccedenza tra gli azionisti in proporzione delle azioni possedute ai sensi del c.c. art
5 CLAUSOLA COMPROMISSORIA Articolo 32 Tutte le controversie e le contestazioni in ordine all'interpretazione e all'applicazione dello statuto sociale che dovessero insorgere sia durante la vita che durante la liquidazione della società, tra la stessa e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi, anche se promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero instaurate nei loro confronti, - ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero - verranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati, entro venti giorni dalla richiesta della parte più diligente, dal Presidente dell'ordine degli Avvocati di Nuoro, il quale designerà tra di essi il Presidente del collegio. Gli arbitri formeranno la loro determinazione secondo il diritto in via rituale. Articolo 33 Potranno essere effettuati finanziamenti a favore della Società, con diritto alla restituzione della somma versata, esclusivamente dai soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al due per cento dell ammontare del capitale nominale, quale risulta dall ultimo bilancio approvato. DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 34 Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi in materia.
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