Il presidente della Repubblica
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- Alberto Bertini
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1 1. Alle origini della figura presidenziale 2. : elezione e durata in carica 3. Le attribuzioni del presidente della Repubblica 4. La responsabilità del presidente della Repubblica 5. nella prassi 6. Il potere di scioglimento delle Camere 1 1 I CAPI DI STATO NELL UNIONE EUROPEA Capi di stato repubblicani eletti direttamente: Austria, Bulgaria, Croazia, Finlandia, Francia, Irlanda, Portogallo, Cipro, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia eletti dal parlamento: Germania, Grecia, Italia, Estonia, Lettonia, Malta, Repubblica ceca, Ungheria Capi di stato monarchici Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia 2 2 1
2 COME VIENE ELETTO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (ART. 83 COST.) Parlamento in seduta comune + 58 delegati regionali* 1, 2, 3 votazione votazioni successive maggioranza dei due terzi dei componenti maggioranza assoluta dei componenti * 3 delegati per ogni regione, eletti dal consiglio regionale con voto limitato, tranne la Valle d Aosta un solo delegato 3 3 L ELEZIONE DEL PRESIDENTE CIAMPI 13 maggio scrutinio Presenti Votanti Maggioranza dei due terzi CIAMPI 707 voti 4 4 2
3 L ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAPOLITANO maggio scrutinio Presenti Votanti Maggioranza assoluta NAPOLITANO 543 voti 5 5 LA RIELEZIONE DEL PRESIDENTE NAPOLITANO 20 aprile scrutinio Presenti Votanti Maggioranza assoluta NAPOLITANO 738 voti 6 6 3
4 LA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Requisiti: un cittadino che abbia compiuto i 50 anni di età e goda dei diritti politici e civili (art Cost.) Incompatibilità con qualsiasi altra carica (art Cost.) Assegno e dotazione finanziaria fissati per legge (art Cost.) Durata in carica: 7 anni, senza limiti alla rielezione (art. 85 Cost.) Impedimento temporaneo: supplenza del presidente del Senato (art Cost.) Impedimento permanente: indizione dell elezione del nuovo presidente (art Cost.) Senatore di diritto a vita dopo la cessazione della carica, a meno che non vi rinunzi (art Cost.) 7 7 L APPARATO AMMINISTRATIVO DEL QUIRINALE Segretariato generale della presidenza della Repubblica (segretario generale) Uffici (consiglieri del presidente) e Servizi es.: ufficio affari giuridici, ufficio affari diplomatici, ufficio affari militari, servizio cerimoniale, servizio personale, servizio tenute e giardini, ecc
5 IL RUOLO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Art Cost. «è il capo dello Stato e rappresenta l unità nazionale». 9 9 GLI ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Art Cost. «Nessun atto del presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità». Obbligo di controfirma dei ministri proponenti (rectius, competenti: sent. Corte cost. 200/2006) e del presidente del Consiglio (ex art Cost.) per tutti gli atti del presidente della Repubblica atti formalmente e sostanzialmente presidenziali (atti presidenziali in senso stretto) atti solo formalmente presidenziali (atti governativi) atti frutto di un concorso di volontà (atti duali o complessi) 5
6 LE ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA In ordine alla rappresentanza esterna: accredita e riceve i rappresentanti diplomatici ratifica i trattati (eventualmente su autorizzazione delle Camere) dichiara lo stato di guerra (deliberato dalle Camere) effettua visite ufficiali all estero LE ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA In ordine all esercizio delle funzioni parlamentari: nomina fino a 5 senatori a vita può convocare le Camere in seduta straordinaria fissa la prima riunione delle nuove Camere può inviare messaggi alle Camere può sciogliere le Camere o anche una sola di esse (tranne negli ultimi sei mesi del mandato, se non coincidono con gli ultimi sei mesi della legislatura)
7 LE ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA In ordine alla funzione legislativa: promulga le leggi approvate dal Parlamento può con messaggio motivato rinviare alle Camere le leggi per una nuova deliberazione (ma è obbligato a promulgare se le Camere le approvano nuovamente) autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge del governo emana gli atti del governo aventi forza di legge LE ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA In ordine alla funzione esecutiva e di governo-indirizzo: conduce le consultazioni per la formazione del governo nomina il presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri accoglie il giuramento del governo e ne accetta le dimissioni autorizza la presentazione dei disegni di legge del governo emana i decreti legislativi, i decreti legge e i regolamenti del governo
8 LE ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA [segue] In ordine alla funzione esecutiva e di governo-indirizzo: nomina i funzionari dello Stato di grado più elevato conferisce le onorificenze della Repubblica ha il comando delle Forze armate presiede il Consiglio supremo di difesa (Csd) dispone lo scioglimento e la rimozione degli organi regionali e locali emana gli atti amministrativi da adottarsi con d.p.r. (deliberati dal Consiglio dei ministri) LE ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA In ordine all esercizio della sovranità popolare: indice le elezioni delle Camere indice i referendum previsti dalla Costituzione dichiara l abrogazione della legge sottoposta a referendum in caso di esito favorevole può procrastinare fino a 60 giorni l entrata in vigore dell abrogazione referendaria
9 LE ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA In ordine all esercizio della giurisdizione costituzionale, ordinaria e amministrativa: nomina un terzo dei giudici della Corte costituzionale presiede il Consiglio superiore della magistratura (Csm) può concedere la grazia e commutare le pene adotta i decreti che decidono i ricorsi straordinari contro gli atti amministrativi ATTI PRESIDENZIALI SENZA CONTROFIRMA Dimissioni dalla carica di presidente della Repubblica Dichiarazioni informali in pubbliche occasioni (esternazioni) Esercizio delle funzioni di presidente del Csm e presidente del Csd Conferimento dell incarico di formare il governo
10 ATTRIBUZIONI E RUOLO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Attribuzioni il cui esercizio è in qualche caso formalmente, in diversi casi sostanzialmente, obbligato es.: la promulgazione di una legge rinviata dal presidente e riapprovata dalle Camere (tranne in caso di attentato alla Costituzione); la firma dei decreti presidenziali relativi alla gran parte degli atti che con tale veste devono entrare a far parte dell ordinamento Attribuzioni che certamente riservano al presidente uno spazio di valutazione discrezionale es.: il rinvio alle Camere di una legge da esse approvata (per ragioni formali, di palese incostituzionalità o anche di merito); l invio di messaggi alle Camere Attribuzioni che si possono definire di altissima valenza politica, in grado di influenzare se non condizionare il circuito corpo elettorale-parlamento-governo es.: la nomina del presidente del Consiglio; lo scioglimento delle Camere IL RINVIO PRESIDENZIALE DELLE LEGGI ALLE CAMERE (ART. 74 COST.) Presidenti Einaudi ( ) Gronchi ( ) Segni ( ) Saragat ( ) Leone ( ) Pertini ( ) Cossiga ( ) Scalfaro ( ) Ciampi ( ) Napolitano (2006-) N. rinvii
11 I MESSAGGI PRESIDENZIALI ALLE CAMERE (ART COST.) Presidenti Einaudi ( ) Gronchi ( ) Segni ( ) Saragat ( ) Leone ( ) Pertini ( ) Cossiga ( ) Scalfaro ( ) Ciampi ( ) Napolitano (2006-) N. messaggi UN ESEMPIO DI ATTO SOSTANZIALMENTE PRESIDENZIALE: LA GRAZIA Sentenza Corte cost. n. 200/2006 «[...] alla controfirma va attribuito carattere sostanziale quando l atto sottoposto alla firma del capo dello Stato sia di tipo governativo e, dunque, espressione delle potestà che sono proprie dell esecutivo, mentre ad essa deve essere riconosciuto valore soltanto formale quando l atto sia espressione di poteri propri del presidente della Repubblica, quali ad esempio quelli di inviare messaggi alle Camere, di nomina dei senatori a vita o dei giudici costituzionali. A tali atti deve essere equiparato quello di concessione della grazia, che solo al capo dello Stato è riconosciuto dall art. 87 della Costituzione [...]»
12 IL CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA È un organo presieduto dal capo dello Stato e composto dal presidente del Consiglio dei ministri, da cinque ministri (affari esteri, difesa, interno, economia e finanze, sviluppo economico) e dal capo di stato maggiore della difesa Ha la funzione di discutere linee generali strategiche e impiego delle forze armate Si riunisce con frequenza e regolarità (almeno tre volte all anno) Da mero organo di informazione e consultazione si è evoluto in protagonista attivo e determinante della politica di sicurezza del paese (presidenza Ciampi e presidenza Napolitano) LA RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA [I] Art. 90 Cost. «non è responsabile degli atti compiuti nell esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri»
13 LA RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA [II] Irresponsabilità del presidente per tutti gli atti compiuti nell esercizio delle funzioni (una sostanziale irresponsabilità politica) Responsabilità del presidente per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione (messa in stato d accusa del Parlamento in seduta comune) Responsabilità del presidente per tutte le azioni compiute fuori dell esercizio delle funzioni (la questione dell improcedibilità) IL PROCEDIMENTO D ACCUSA CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Comitato parlamentare per i procedimenti d accusa (istruttoria) relazione archiviazione Corte costituzionale (eventuale sospensione dalla carica, giudizio in composizione integrata) assoluzione Parlamento in seduta comune (messa in stato di accusa) sentenza di condanna
14 IL GIUDIZIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLE ACCUSE AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Fase istruttoria condotta dal presidente della Corte e da uno o più giudici da lui delegati: acquisizione di tutti gli elementi di prova utili e interrogatorio dell imputato Dibattimento in contraddittorio tra le parti (commissari parlamentari per l accusa, avvocati del presidente per la difesa) sulle risultanze dell istruttoria e loro richieste Decisione finale in camera di consiglio Applicazione, in caso di condanna, delle pene fino alla misura massima prevista dalla legislazione vigente al momento della commissione dei fatti ed eventuali sanzioni civili, amministrative e costituzionali (destituzione) adeguate al caso Sentenza definitiva che non può essere impugnata in alcun modo, a eccezione delle ipotesi di revisione LA QUESTIONE DELLE INTERCETTAZIONI DEL CAPO DELLO STATO Sono ammesse, previa deliberazione del comitato parlamentare per i procedimenti d accusa, solo dopo la sospensione dalla carica disposta dalla Corte costituzionale (art. 7 della l. 219/1989) In tutti gli altri casi il presidente della Repubblica ha diritto a una tutela assoluta della riservatezza delle proprie comunicazioni (sent. Corte cost. 1/2013)
15 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: UNA FIGURA STRUTTURALMENTE AMBIGUA come il «rappresentante dell unità nazionale» che non ha funzioni di indirizzo politico, bensì di garanzia come uno dei protagonisti di scelte fortemente incidenti sull indirizzo politico, contropotere di influenza che opera come soggetto autonomo, potere politico fra i poteri politici, anche se non di partito, titolare di un proprio indipendente indirizzo LA PRASSI DEI PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA [I] Luigi Einaudi: il primo presidente costituzionale in una fase politica in cui il funzionamento della forma di governo rassomigliava al modello britannico Giovanni Gronchi: protagonista di interventi pesanti in materia sia di politica estera sia di politica interna e in generale di indirizzo politico Antonio Segni e Giuseppe Saragat: un forte ridimensionamento di qualsiasi velleità presidenzialista Giovanni Leone: presidente durante la crisi della VI e della VII legislatura, costretto a dimettersi per scandali nei quali il suo coinvolgimento mai venne provato
16 LA PRASSI DEI PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA [II] Sandro Pertini: il primo presidente dell era mediatica che stabilì un rapporto diretto con l opinione pubblica, compiendo scelte innovative e assumendo decisioni che incisero sull indirizzo politico Francesco Cossiga: promotore di un cambiamento istituzionale, ma il tentativo, anche a causa di alcuni suoi eccessi verbali, suscitò reazioni aspre, fino all avvio di un procedimento per la messa in stato d accusa Oscar Luigi Scalfaro: presidenza che rivelò le grandi potenzialità della figura presidenziale durante la drammatica XI legislatura e l altrettanto drammatica XII legislatura LA PRASSI DEI PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA [III] Carlo Azeglio Ciampi: raramente un presidente ha conservato nel tempo una così alta popolarità e al tempo stesso la fiducia delle forze politiche, scelse di non accettare le proposte di rielezione per l inopportunità di innovare la prassi del mandato unico Giorgio Napolitano: il primo caso in cui un presidente è stato rieletto dopo il primo mandato, si è espresso con grande frequenza su temi di attualità e ha accompagnato le decisioni politicamente più delicate con dichiarazioni volte a motivare le scelte compiute, accentuando la propria responsabilità diffusa di fronte ai cittadini e agli altri organi costituzionali; si è trovato ad affrontare fasi diverse della sempre difficile e instabile vita politica italiana, costringendolo spesso a farsi maieuta della governabilità minima necessaria
17 IL POTERE PRESIDENZIALE DI SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE Art. 88 Cost. Obbligo di consultare previamente i presidenti delle due Camere (parere non vincolante) Divieto di scioglimento negli ultimi sei mesi di mandato (cosiddetto semestre bianco, «salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura») Lo scioglimento come potere governativo Lo scioglimento come potere condizionato dalla volontà dei principali partiti Lo scioglimento come potere sostanzialmente presidenziale IL POTERE DI SCIOGLIMENTO IN ALTRI ORDINAMENTI Costituzione spagnola (art. 115) «El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey». Costituzione svedese (cap. III, art. 4) «The Government may order an extraordinary election for the Riksdag to be held between ordinary elections»
18 PRESIDENTI E SCIOGLIMENTI ANTICIPATI Einaudi ( ): I leg * Gronchi ( ): II leg * Segni ( ): III leg Saragat ( ): IV leg Leone ( ): V leg , VI leg Pertini ( ): VII leg , VIII leg Cossiga ( ): IX leg , X leg Scalfaro ( ): XI leg , XII leg Ciampi ( ): XIII leg , XIV leg Napolitano (2006-): XV leg , XVI leg * Scioglimento anticipato del Senato per ricondurre la sua durata a quella della Camera LA PRASSI DEGLI SCIOGLIMENTI ANTICIPATI DAGLI ANNI NOVANTA AD OGGI [I] 1994: il presidente Scalfaro fece ricorso allo scioglimento, contro l avviso di larga parte dei parlamentari, motivandolo col varo della nuova legge elettorale e con i risultati delle elezioni amministrative che avevano indicato un quadro politico radicalmente mutato 1995: il presidente Scalfaro non fece ricorso allo scioglimento dopo la crisi del primo governo Berlusconi 1996: il presidente Scalfaro sciolse le Camere quando giudicò ristabilite le condizioni minime di parità fra le forze politiche, a seguito del decreto legge sulla par condicio : il presidente Scalfaro non usò e anzi escluse lo scioglimento quando il primo governo Prodi andò per due volte in crisi
19 LA PRASSI DEGLI SCIOGLIMENTI ANTICIPATI DAGLI ANNI NOVANTA AD OGGI [II] febbraio 2007: il presidente Napolitano dichiarò, dopo le dimissioni del secondo governo Prodi, di registrare la volontà prevalente dei gruppi parlamentari di continuare la legislatura e rinviò il governo alle Camere gennaio-febbraio 2008: il presidente Napolitano, dopo la sfiducia parlamentare al governo Prodi, prima esperì un tentativo, affidato al presidente del Senato, di dar vita a un governo «funzionale all approvazione» della riforma elettorale, ma una volta registrata l impossibilità di un intesa fra maggioranza e opposizione procedette allo scioglimento dopo soli 22 mesi di legislatura NAPOLITANO E LO SCIOGLIMENTO ANTICIPATO [I] Dichiarazione del 24 febbraio 2007 «Ho ritenuto... che non ricorrano le condizioni per un immediato scioglimento delle Camere, sia alla luce di una costante prassi istituzionale sia in considerazione di un giudizio largamente convergente, benché non unanime, sulla necessità prioritaria di una modificazione del sistema elettorale vigente». Dichiarazione del 30 gennaio 2008 «Sciogliere anticipatamente le Camere ha sempre rappresentato la decisione più impegnativa e grave affidata dalla Costituzione al presidente della Repubblica. E questa volta la decisione dovrebbe essere assunta a meno di due anni dalle ultime elezioni. Considero perciò mio dovere riservarmi un adeguata ponderazione e valutazione conclusiva; il che non può essere da nessuna parte inteso come scelta rituale o dilatoria». Dichiarazione del 30 gennaio 2008 «La decisione di sciogliere le Camere, sentiti i loro presidenti, è divenuta obbligata, visto l esito negativo degli sforzi che ho doverosamente compiuto nella convinzione che elezioni così fortemente anticipate costituiscano un anomalia rispetto al normale succedersi delle legislature parlamentari, non senza conseguenze sulla governabilità del paese»
20 NAPOLITANO E LO SCIOGLIMENTO ANTICIPATO [II] Discorso del 20 dicembre 20 «Resta invece, nel nostro ordinamento, prerogativa del Capo dello Stato poco importa che la si possa beceramente sminuire a parole sancire l impossibilità di completare una legislatura parlamentare e quindi sciogliere le Camere. Quella degli scioglimenti anticipati è stata un improvvida prassi tutta italiana, da cui speravamo di esserci liberati e al cui ripetersi sono tenuto a resistere nell interesse generale. Specie in periodi così gravidi di incognite. Non a caso io ritenni, a metà agosto mentre, a seguito di una clamorosa rottura politica nel maggior partito di governo, già precipitosamente si evocavano elezioni anticipate di dover chiamare tutte le forze politiche a riflettere sulle conseguenze per il paese dell andare verso un vuoto politico e verso un durissimo scontro elettorale». 12 novembre 2011: dimissioni del quarto governo Berlusconi 16 novembre 2011: formazione del governo Monti 21 dicembre 2012: dimissioni del governo Monti e scioglimento delle Camere
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