COMUNE DI MANSUE PROVINCIA DI TREVISO
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- Vincenzo Martelli
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1 Allegato A) alla delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 24/04/2013. COMUNE DI MANSUE PROVINCIA DI TREVISO REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE E DI DESTINAZIONE DELLE CENERI. ART. 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento contiene disposizioni di adeguamento alla Legge n. 130 del 30/03/2001 e alla legge regionale n. 18 del 04/03/2010 in materia di cremazione e destinazione delle ceneri. 2. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere ed i resti mortali tramite un procedimento termico, in ceneri. 3. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione. 4. Ogni urna raccoglie le ceneri di un solo cadavere. ART. 2 Istituzione del registro per la cremazione 1. E' istituito il registro comunale per la cremazione, tenuto dall'ufficio Servizi Demografici su modello predisposto dall'ufficio medesimo. 2. Nel registro sono annotate, su richiesta dei cittadini residenti in Mansuè, le modalità con le quali i cittadini medesimi hanno manifestato la propria volontà ad essere cremati. L'iscrizione nel registro non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione, che deve essere espressa secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n Qualora tale volontà sia espressa con testamento olografo ai sensi dell'art.602 del Codice Civile, il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, unitamente alle istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune. 4. L'Ufficio preposto rilascerà ricevuta informando il cittadino che la norma sul registro di cui all articolo 48 della legge regionale n. 18 del 2010 vale solo nella Regione Veneto, e che nel caso di trasferimento di residenza in altro Comune della Regione, lo stesso dovrà rinnovare l iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza, cessando l efficacia dell iscrizione fatta nel Comune di Mansuè 5. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal Comune di Mansuè al Comune di nuova residenza, nella Regione Veneto, può avvenire d ufficio qualora non vi provveda l interessato. 6. In qualsiasi momento il soggetto iscritto nel registro per la cremazione può richiedere la cancellazione dell iscrizione stessa o la modifica delle annotazioni di cui al comma 2. ART. 3 Espressione della volontà alla cremazione 1. La manifestazione di volontà alla cremazione e alla dispersione delle proprie ceneri avviene con le modalità previste dall articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, ovvero: a) La disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa; 1
2 b) L iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell iscrizione all associazione. L iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari; c) In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà alla cremazione è espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, mediante processo verbale dell'ufficiale di stato civile del comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante; d) La volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette. 2. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. 3. La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà all'affidamento dell'urna cineraria o alla dispersione delle ceneri. ART. 4 - Autorizzazione alla cremazione di cadavere 1. L autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. 2. L autorizzazione alla cremazione deve contenere l indicazione dell impianto che provvederà alla cremazione e la destinazione finale delle ceneri. 3. Quando la cremazione avviene in ambito regionale in un Comune diverso da quello che ha rilasciato l autorizzazione, l impresa funebre che esegue il trasporto dà avviso al Comune di destinazione. 4. Il trasporto di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali. 5. Il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri. ART. 5 Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e ossa 1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazioni od estumulazioni, posso essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi diritto, previa autorizzazione dell'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mansuè. 2. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge, o in mancanza, dal parente prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del C.C., nel caso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. 2
3 3. Per la cremazione di cui ai precedenti punti 1) e 2), non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato. ART. 6 Consegna e destinazione finale dell'urna cineraria 1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa, sulla quale devono essere indicati il nome, il cognome, la data di nascita e di decesso del defunto e il Comune di ultima residenza. 2. La consegna dell urna da parte del responsabile del forno crematorio all affidatario risulta da apposito verbale redatto in triplice originale, indicante la destinazione finale dell urna, in cimitero, in ambito privato o per la dispersione. Un originale del verbale è conservato dal responsabile del servizio cimiteriale in cui è collocato l impianto crematorio, il secondo originale è trasmesso all ufficiale di stato civile che ha rilasciato l autorizzazione alla cremazione, e il terzo originale è consegnato all affidatario dell urna. 3. L urna può essere affidata all esecutore testamentario nel caso il defunto abbia espresso tale volontà nelle proprie disposizioni testamentarie, o al rappresentante legale dell associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione di cadaveri dei propri associati, nel caso il defunto abbia espresso tale volontà nell atto di iscrizione all associazione. 4. L urna può essere affidata, in assenza di espressa volontà manifestata dal defunto, al coniuge o al parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, che ne faccia richiesta. 5. Nel caso di richiesta di più parenti dello stesso grado, l urna sarà affidata al soggetto individuato dalla maggioranza assoluta degli stessi. 6. In caso di consegna dell urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all esecutore testamentario o al rappresentante legale dell associazione riconosciuta che abbia fra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all articolo 2 sono annotati: a) Numero progressivo e data; b) Cognome, nome e dati anagrafici del defunto; c) Modalità di espressione della volontà ad essere cremato; d) L eventuale volontà espressa alla dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte; e) Cognome, nome, dati anagrafici e firma dell esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l urna; f) Cognome e nome, timbro e firma dell addetto alla tenuta del registro; g) Eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento comunale di polizia mortuaria. ART.7 - Modalità di conservazione delle ceneri 1. L'urna cineraria può essere: a) Conservata all'interno del cimitero; b) Consegnata al soggetto affidatario di cui al successivo art.9 per la conservazione in ambito privato; c) Consegnata al soggetto affidatario per la dispersione di cui al successivo art
4 2. L'urna può essere tumulata; 3. Le ceneri nel caso siano non richieste dai familiari per altra collocazione, sono raccolte e conservate nel cinerario comune. ART. 8 - Conservazione dell'urna cineraria in cimitero 1. La conservazione dell'urna in cimitero avviene mediante collocazione in apposite celle cinerarie. 2. E' ammessa la collocazione dell'urna all'interno di sepolture date in concessione ( loculo o loculi in tombe di famiglia) assieme a feretri di congiunti ivi tumulati; Tale collocazione non interrompe il periodo di concessione del loculo già in uso. 3. E' consentita la collocazione di più cassette di resti mortali e di urne cinerarie in un unico loculo. ART. 9 - Conservazione dell'urna cineraria in ambito privato 1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi devono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione. 2. L'urna deve essere conservata dall'affidatario sotto la sua diligente custodia, in luogo confinato e stabile ( teca o nicchia o vano di adeguate dimensioni), chiuso, destinato alla conservazione dell'urna stessa, tale da proteggerla da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. Sono vietate le manomissioni dell'urna, dei suoi sigilli e dei dati identificativi del defunto. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. 3. Qualora il defunto non abbia manifestato per iscritto alcuna volontà, la richiesta di affidamento dell'urna cineraria potrà essere presentata dal coniuge o da ciascun parente individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile. Qualora la richiesta provenga da uno dei parenti, l'affidamento delle ceneri può essere disposto solo previo assenso scritto del coniuge e di tutti i parenti di pari grado più prossimo. Non necessità alcun atto di assenso quando la richiesta è presentata dal coniuge. 4. La richiesta di autorizzazione di affidamento o conservazione delle ceneri deve contenere: a) La manifestazione di volontà del defunto con le modalità previste dall'articolo 3 della legge n. 130/2001; b) I dati anagrafici del richiedente; c) La dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte del Comune; d) Il luogo di conservazione dell'urna; e) L'assunzione dell'obbligo di comunicare preventivamente all'amministrazione comunale delle variazioni del luogo di conservazione delle ceneri; f) La dichiarazione di conoscenza delle norme penali inerenti la dispersione non autorizzata delle ceneri. 5. In caso di decesso dell'affidatario o comunque per gravi e comprovati motivi sarà possibile : 4
5 a) Richiedere l'affidamento dell'urna a favore di altro parente; b) Richiedere la tumulazione dell'urna in cimitero a titolo oneroso; c) Provvedere al conferimento dell'urna in cinerario comune in caso di assenza di parenti o in mancanza di espressione di volontà da parte degli stessi. 6. Il responsabile dei servizi demografici, rilascia l'autorizzazione alla cremazione e l'affidamento dell'urna, secondo il modello predisposto dall'ufficio stesso e ne trasmette copia al responsabile del forno crematorio. 7. L'affidamento e la conservazione delle urne in ambito privato, può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esumazioni ed estumulazioni. ART. 10 Dispersione delle ceneri 1. Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private e nell'apposita area cimiteriale alla scopo individuata all'interno del cimitero del Capoluogo e della frazione di Basalghelle. 2. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 Nuovo codice della strada, individuato da apposita deliberazione della Giunta Comunale. 3. E' vietata la dispersione al vento, nonché in edifici o altri luoghi chiusi. 4. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private percepire un compenso per l'assenso alla dispersione. 5. All'interno del territorio comunale la dispersione è consentita, oltre che nel cimitero, nei seguenti luoghi: a) Fiume Livenza b) Fiume Rasego 6. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti, ed effettuata nella fascia oraria tra le ore 08:00 e le ore 10:00 antimerdiane. 7. La dispersione delle ceneri nell'apposita area cimiteriale è effettuata mediante interramento di urna biodegradabile o svuotamento della stessa, da parte del personale addetto ai servizi cimiteriali incaricato dal Comune; 8. La dispersione delle ceneri, in assenza di altri soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera d), della legge n.130/2001, è effettuata dal personale addetto al servizio cimiteriale, incaricato dal Comune. 9. Nei luoghi pubblici e/o privati, ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna anche se di materiale biodegradabile, la stessa deve essere svuotata del suo contenuto. 10. Le ceneri già collocate nei cimiteri del Comune possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dalla legge e dal presente regolamento. 11. Le apposite aree cimiteriali per la dispersione delle ceneri sono individuate ed adeguatamente segnalate presso i cimiteri comunali. 5
6 ART.11 - DIRITTI 1. Sono istituiti i seguenti nuovi diritti per i servizi cimiteriali: a) Accoglimento dell'urna cineraria in cimitero per la collocazione in cella cineraria, loculo già in uso o tomba di famiglia; b) Affidamento dell'urna per la dispersione nell'apposita area cimiteriale; c) Affidamento dell'urna per la dispersione in aree pubbliche e/o private. 2. La determinazione della misura dei diritti di cui al comma precedente è effettuata con deliberazione di Giunta Comunale. ART. 12 NORME DI RINVIO Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni in materiale contenute nella Legge 30 marzo 2001, n. 130, e nella legge regionale 4 marzo 2010, n.18. ART. 15 ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva. 6
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