La comunicazione dei dati relativi alle operazioni di assistenza fiscale

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1 La comunicazione dei dati relativi alle operazioni di assistenza fiscale L a parte D del modello 770/ S/2006 va compilata riportando i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell assistenza fiscale prestata nel corso del 2005, dal sostituto stesso o da un Caf al quale il contribuente si è rivolto. Nella parte D sono dichiarate le operazioni di assistenza fiscale anche se effettuate a seguito di: q comunicazioni rettificative e integrative modello 730-4; q comunicazioni (anche integrative) modello pervenute tardivamente; q conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni modello (anche rettificative) pervenute entro i termini; q conguagli tardivi relativi all assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d imposta, anche in seguito a rettifica dei modello Vanno, infine, esposte le somme che non sono state trattenute o rimborsate dal sostituto nel corso del A tal proposito si rammenta come le istruzioni ribadiscano anche quest anno che il sostituto d imposta non può anticipare somme a rimborso nel caso in cui versi nell ipotesi di assenza di ritenute. Le operazioni di conguaglio: i dati Conguagli operati da luglio a dicembre 2005 (Caselle 1-42) Nelle caselle da 1 a 37 devono essere esposti i dati delle operazioni di conguaglio complessivamente effettuate nei mesi da lu- 30 glio a dicembre 2005, relative: q al saldo Irpef per il 2004; q alla prima rata di acconto Irpef per il 2005; q all addizionale regionale all Irpef per il 2004; q all addizionale comunale all Irpef per il 2004; q all acconto del 20% su alcuni redditi soggetti a tassazione separata. I dati possono essere anche relativi al coniuge dichiarante nell ipotesi di dichiarazione congiunta. Nelle caselle da 38 a 42, i dati delle operazioni di conguaglio complessivamente effettuate nei mesi di novembre e dicembre 2005, relative alla seconda o unica rata di acconto Irpef per il L assistenza fiscale può essere erogate in due forme: q tramite sostituto d imposta; q tramite Caf (e a partire dall anno 2006, a valere dunque sul 770/2007, anche dai professionisti contabili). ai Caf per le procedure di liquidazione dell imposta, rende possibili ritardi nell elaborazione dei prospetti e relativa trasmissione ai sostituti. Nell ipotesi in cui la comunicazione del risultato contabile non sia pervenuta al sostituto d imposta in tempo utile perché lo stesso potesse procedere alle operazioni di conguaglio sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti nel mese di luglio, il conguaglio potrebbe risultare «tardivo». In tal caso l Agenzia dovrebbe applicare la sanzione (30% delle somme tardivamente versate) nei confronti del responsabile dell eventuale versamento tardivo. Al fine di individuare l autore della violazione, nella sezione D della comunicazione dati lavoro dipendente del modello 770/S/ 2006 il sostituto d imposta dovrà indicare la data di ricezione del modello (casella 72, per la ricezione del modello ordinario; casella 73, per la ricezione del modello rettificativo). I termini A seguito di quanto previsto dall art. 13, del decreto n. 164 del 31 maggio 1999 (come modificato dall articolo 1, comma 1, lett. a), del Dm 28 febbraio 2003, n. 46, in vigore dal 25 marzo 2003), in caso di assistenza diretta il modello 730 è presentato: q al sostituto d imposta entro il 30 aprile; q al Caf entro il 15 giugno unitamente alla documentazione necessaria per l effettuazione delle operazioni di controllo per il rilascio del visto di conformità. La riduzione dei tempi assegnati Conguaglio e adempimenti L art. 19 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, dispone che le operazioni di conguaglio per assistenza devono essere effettuate sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti nel mese di luglio. Le operazioni devono essere effettuate nel citato mese secondo il criterio di cassa: se nel mese di luglio sono corrisposte competenze relative ad altri mesi il criterio non è derogato. Il conguaglio coinvolge: q versamenti e restituzioni Irpef; q versamento dell eventuale acconto (nella misura del 20%) del-

2 I versamenti In merito al versamento dell Irpef risultante dai modelli o 730-4, il Dm 19 maggio 1993 ha istituito i seguenti codici tributo: q 4731, denominato «Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d imposta»; q 4730, denominato «Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d imposta». Entrambi i codici sono indicati nella «Sezione erario» del modello F24 riportando, nella terza colonna, l anno di riferimento nella forma AAAA. Con ris. 116/E/99, il Ministero delle finanze ha precisato che tali codici vanno utilizzati anche per i versamenti dell Irpef trattenuta dal sostituto d imposta a fronte dell assistenza fiscale prestata ai titolari di redditi di collaborazione coordinata e continuativa. Gli interessi dello 0,50% mensile dovuti dal contribuente in caso di pagamento rateale dell Irpef a debito (codici 4730 e 4731), da applicare a partire dal versamento relativo alla seconda rata, sono essere corrisposti con il codice 1668, istituito con il decreto ministeriale 30 marzo In corrispondenza dei codici tributo relativi a tali interessi non deve essere indicato nessun anno di riferimento. Per quanto riguarda l addizionale regionale, con risoluzione 116/E/99 è stato istituito il codice tributo: q 3803, denominato «Addizionale regionale all Irpef trattenuta dal sostituto d imposta a seguito di assistenza fiscale», da utilizza- re nella «Sezione regioni ed enti locali» del modello F24. Il periodo di riferimento è l anno d imposta per il quale si effettua il versamento da indicare nella forma AAAA. Gli interessi da rateazione (dello 0,50% mensile) dovuti dal contribuente in caso di pagamento rateale dell addizionale regionale a debito devono essere corrisposti con il codice: q 3805, istituito con il decreto ministeriale 30 marzo Non deve essere indicato nessun anno di riferimento. In merito alle modalità di versamento dell addizionale comunale, il decreto 20 dicembre 1999 ha istituito il codice tributo: q 3818, denominato «Addizionale all Irpef enti locali - trattenuta dal sostituto d imposta. modello 730», da utilizzare nella seconda parte della «Sezione regioni ed enti locali» del modello F24. Il periodo di riferimento è l anno cui si riferisce l imposta, nella forma AAAA. Con circ. n. 83/E/2000 è stato precisato che nel caso di versamento dell addizionale comunale all Irpef, nella colonna «codice l imposta relativa ad alcuni redditi soggetti a tassazione separata di cui all art. 1, c. 3, Dl 669/96; q i versamenti e le restituzioni di addizionale regionale o comunale (per effetto di oneri dedotti o maggiori redditi indicati nel modello 730). In deroga alle regole generali, il debito o il credito risultante dal mod o è trattenuto o rimborsato anche se di importo inferiore a 10,33 euro (lire ). Queste indicazioni valgono per l ultimo anno in quanto con la Finanziaria 2006 è stato disposto il limite di 12 per imposta (o addizionale) quale limite minimo da trattenere o rimborsare in occasione della liquidazione dei mod Le operazioni di conguaglio a debito Se i modelli o evidenziano un debito Irpef, di addizionali o acconto (20% del relativo imponibile) dell imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, il sostituto: q trattiene dai compensi corrisposti a partire dal mese di luglio (al netto di ogni ritenuta anche non fiscale) il debito risultante dal prospetto di liquidazione; q versa tale importo nel successivo mese di agosto con appositi codici. Se l importo complessivo dell Irpef, aumentato dell importo da trattenere a titolo di addizionale regionale e comunale nonché dell acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata risultante dal prospetto di liquidazione, supera l importo dei compensi netti corrisposti nel mese di luglio, il sostituto deve: q trattenere la parte residua dalla retribuzione corrisposta a partire dalle retribuzioni erogate nel mese successivo (agosto) e così via fino ad esaurimento; q applicare, a carico dei contribuenti assistiti, sugli importi differiti per incapienza della retribuzione, l interesse dello 0,40% mensile, trattenendolo e versan- dolo nei modi e nei tempi previsti per le somme cui si riferisce (Irpef e/o addizionale regionale e/o anticipo del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata). Tale interesse non deve essere oggetto di autonoma indicazione nei modelli di versamento: è versato con lo stesso codice tributo delle somme cui afferisce. Se, entro la fine dell anno, il sostituto non ha potuto trattenere l intero importo dovuto per insufficienza delle retribuzioni erogate, la parte residua ed il relativo interesse dello 0,40% mensile, comprensivo di quello del mese di gennaio, devono essere versati dal lavoratore nel mese di gennaio dell anno successivo con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (mod F24). In questo caso il sostituto d imposta comunica al contribuente assistito, entro il mese di dicembre, gli importi che devono ancora essere versati utilizzando le stesse voci del modello L importo dell unica o seconda rata relativa all Irpef è trattenuta nel mese di novembre. 31

3 ente locale» della «Sezione regioni ed enti locali», devono essere indicati i seguenti codici: q 03: comuni della provincia autonoma di Bolzano; q 07: comuni della regione Friuli Venezia Giulia; q 18: comuni della provincia autonoma di Trento; q 20: comuni della regione Valle d Aosta; q 99: restanti comuni d Italia. Gli interessi da rateizzazione (dello 0,50% mensile) dell addizionale comunale devono essere corrisposti con il codice istituito con la ris. n. 69/E/2000: 3804, denominato «interessi pagamento dilazionato tributi enti locali», da utilizzare nella seconda parte della «Sezione regioni ed enti locali» del modello F24. In relazione al codice tributo 3804 richiede quale periodo di riferimento l anno di imposta per il quale si effettua il versamento. Relativamente al versamento, da parte dei sostituti d imposta, dell acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata con circ. n. 92/E/97 è stato istituito il codice tributo: 4201, denominato «Acconto delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata trattenuto dal sostituto d imposta» per il quale il periodo di riferimento, da riportare nel mod. F24 nella forma AAAA, è quello relativo all anno per il quale si versano le somme. Pagamenti rateali Ai sensi dell art. 20, comma 1, del Dlgs n. 241/1997, i soggetti che si avvalgono dell assistenza fiscale possono versare in rate mensili di uguale importo: q saldo e il primo acconto Irpef; q addizionale regionale; q addizionale comunale e q acconto 20% su alcuni redditi soggetti a tassazione separata. La rateazione del versamento è richiesta mediante l indicazione in apposita sezione del mod. 730 ed il numero di rate è comunicato al sostituto nel prospetto di liquidazione. Il numero delle rate mensili può essere compreso da un minimo di 2 a un massimo di 5 ed il versamento non può essere effettuato dal sostituto dopo il 16 dicembre (Rm 155/E/98). Non è possibile chiedere il pagamento rateale della seconda o unica rata di acconto Irpef. Il sostituto deve: q determinare l importo delle singole rate, anche nelle ipotesi in cui l assistenza fiscale sia prestata da un Caf; q calcolare l interesse dovuto per la rateazione fissato in ragione dello 0,5% mensile. Con comunicato stampa del 23 aprile 1999 il Ministero delle finanze ha confermato che gli interessi dovuti per la rateazione delle somme devono essere applicati a partire dal versamento relativo alla seconda rata. Se il conguaglio non può iniziare nel mese di luglio (aspettativa senza retribuzione o casi analoghi), il sostituto ripartisce il debito in un numero di rate tendenti alla scelta effettuata dal contribuente ed applica l interesse dello 0,40% mensile (differimento del pagamento) e l interesse dello 0,50% mensile (pagamento rateale). Le modalità di compilazione Il sostituto deve esporre nel 770/ S/2006 i dati relativi agli importi rimborsati e trattenuti senza effettuare tra tali ammontari alcuna compensazione, anche in presenza di dichiarazioni rettificative e/o integrative. Importi inferiori all euro Nel caso in cui gli importi risulti- Le operazioni di conguaglio a credito Il rimborso si effettua mediante una riduzione delle ritenute d acconto a titolo di Irpef e/o di addizionale regionale e comunale operate sui compensi complessivamente corrisposti nel mese di luglio. Se le ritenute operate nel mese di luglio non sono sufficienti, si riducono le ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell anno. È possibile rimborsare l addizionale regionale e l addizionale comunale mediante la riduzione delle somme trattenute a tale titolo nello stesso mese o, se necessario, utilizzando l ammontare complessivo delle ritenute relative ai compensi corrisposti nel mese di luglio. In presenza di rimborsi a più soggetti e di ritenute insufficienti per il rimborso integrale, i rimborsi sono operati mensilmente sulla base di una percentuale (uguale per tutti i soggetti assistiti) data dal rapporto: q al numeratore: l importo delle ritenute, al netto del 32 compenso spettante ai sostituti di dichiarazione che hanno prestato assistenza diretta; q al denominatore: l ammontare complessivo del credito da rimborsare. Se entro dicembre, il sostituto non riesce a rimborsare l intero credito di imposta per insufficienza delle ritenute, deve comunicare al contribuente assistito, gli importi residui di credito indicandoli nella relativa certificazione (mod. Cud). Novità Le istruzioni al modello precisano che il sostituto d imposta non può rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale utilizzando somme proprie né successivamente utilizzare nel modello 770 semplificato tali importi a scomputo di ritenute operate al fine di effettuare versamenti inferiori rispetto al dovuto e recuperare le somme anticipate.

4 Assistenza 2005 Nei punti 1 e 38 deve essere indicato il mese in cui sono iniziate le operazioni di conguaglio. Rimborsi: nei punti 2, 8, 10, 15, 20, 25, 32 e 41 vanno indicati i rimborsi complessivamente effettuati nei singoli mesi, anche a seguito di rettifiche o integrazioni. Trattenute: nei punti 3, 6, 11, 16, 21, 26, 30 e 39 vanno indicati gli importi complessivamente trattenuti nei singoli mesi, anche a seguito di rettifiche, al netto degli interessi a qualsiasi titolo trattenuti. Interessi: nei punti 4, 7, 12, 17, 22, 27, 31 e 40 vanno indicati gli interessi complessivamente trattenuti nei singoli mesi per q incapienza della retribuzione; q rettifica; q rateizzazione. Gli importi per interessi devono essere sommati anche se derivano da cause differenti. Casi particolari Conguagli tardivi Il punto 34 deve essere compilato utilizzando uno dei seguenti codici: A - conguaglio tardivo derivante da modello 730-3; B - conguaglio tardivo derivante da comunicazione modello pervenuta entro i termini; C - conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di modello 730-4; D - modello o modello dal quale non risulta alcun debito o credito. Il punto 35 deve essere compilato in presenza di modello o a rettifica. In tal caso va utilizzato uno dei seguenti codici: A - conguaglio derivante da modello o rettificativo; B - conguaglio tardivo derivante da modello rettificativo; C - conguaglio tardivo derivante da comunicazione modello rettificativa; D - conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tardivamente pervenuta al sostituto per la quale non è stato effettuato il conguaglio; E - conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tempestivamente pervenuta al sostituto ma per la quale non è stato effettuato il conguaglio; F - rettifica del solo codice regione; G - rettifica del solo codice comune. La casella del punto 36 è barrata se i dati contenuti nei punti 2, 10, 15, 20, 25 e 32 sono relativi, anche in parte, a conguagli derivanti da modello integrativi. La casella del punto 37 è barrata se il modello 730/2005 non è risultato liquidabile. Il punto 42 deve essere compilato utilizzando uno dei seguenti codici: A - richiesta di minore secondo o unico acconto; B - tutti gli importi da esporre sono inferiori all unità di euro. La dichiarazione integrativa Per correggere eventuali errori ed omissioni riscontrati dal contri buente in sede di compilazione del modello 730 sono possibili due differenti modalità di comportamento a seconda del segno del risultato dell errore 1. restituzione (maggior credito o minor debito); 2. versamento (maggior debito o minor credito). no inferiori all unità di euro, nel rispetto delle regole sul troncamento, il sostituto non deve indicare alcun importo. Per ogni singolo rigo relativo agli importi da esporre nei punti da 2 a 32, qualora tutti gli importi del rigo siano inferiori all unità di euro occorre barrare le caselle 5, 9, 13, 18, 23, 28 e 33. Relativamente all addizionale regionale e comunale all Irpef, anche se tutti gli importi del rigo sono inferiori all unità di euro, oltre a barrare la relativa casella è necessario indicare ugualmente il codice della regione ed il codice catastale del comune. Per la seconda o unica rata di acconto Irpef del 2005 (punti da 39 a 41) se tutti gli importi sono inferiori all unità di euro deve essere indicato il codice B al punto 42. Caso 1 - Errori che danno origine ad un minore debito d imposta, ad un rimborso non precedentemente richiesto ovvero ad un rimborso di imposta superiore a quello originariamente preteso Il contribuente che riscontra errori che, dopo essere stati corretti, determinano un risultato a suo favore, può presentare (ad un Caf anche diverso dal precedente) entro il 31 ottobre, un nuovo modello 730 nel quale deve essere barrata la casella «730 integrativo». Il modello integrativo è presentato ad un Caf anche nel caso in cui, in precedenza, l assistenza fosse stata prestata direttamente dal sostituto. In tale dichiarazione il contribuente può indicare per l effettuazione dei conguagli anche un sostituto diverso da quello che ha effettuato i conguagli derivanti dalla prima liquidazione (ad esempio nei casi in cui sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro con il sostituto che aveva ricevuto il modello o di più contemporanei rapporti di lavoro dipendente e/o di collaborazione coordinata e continuativa). Sulla base della nuova dichiarazione, il Caf elabora nuovi modelli e integrativi da fare pervenire entro il 15 novembre al contribuente (unitamente alla copia della dichiarazione integrativa) ed al sostituto d imposta. Il sostituto effettua la restituzione del credito scaturente dalla dichiarazione integrativa sulla retribuzione del mese di dicembre. 33

5 Si ricorda che la circolare 122/E/ 99, par. 8 (confermata dalla circolare n. 89/E/ par. 4.2) ha chiarito l ipotesi in cui l assistito, dopo avere presentato un modello 730 integrativo, interrompa il rapporto di lavoro prima del mese di novembre: il sostituto è comunque tenuto a restituire il credito mediante una corrispondente riduzione delle ritenute nel primo periodo di paga utile, anche se diverso da dicembre. Caso 2 - Errori od omissioni che hanno determinato un nuovo o aggiuntivo debito d imposta, ovvero un minore credito Nei casi in cui il contribuente riscontri nel modello 730 errori od omissioni (quali ad esempio l omessa o la parziale indicazione di un reddito) che, dopo essere stati corretti, determinino un minore rimborso o un maggiore debito, il contribuente può solo presentare una dichiarazione integrativa al modello 730 utilizzando il modello Unico e versare autonomamente le somme dovute a titolo d imposta. In ogni caso, la presentazione di una dichiarazione integrativa (730 o Unico) non sospende le procedure relative all assistenza fiscale e quindi non fa venire meno l obbligo del sostituto d imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730. Le trattenute effettuate a seguito di rettifica Nelle caselle da 43 a 52 sono esposti i dati delle trattenute effettuate a seguito di rettifica. Nei casi in cui vengano rilevati errori nel prospetto di liquidazione del modello 730 commessi dal soggetto che ha prestato l assistenza fiscale (sostituto d imposta o Caf), il medesimo deve provvedere alla loro correzione e 34 rideterminare gli importi a credito o a debito per il soggetto assistito in tempo utile per consentire l effettuazione delle operazioni di conguaglio entro il periodo d imposta. A seguito delle predette rideterminazioni è elaborato un nuovo modello o sul quale è barrata l apposita casella («730 rettificativo»). Precisazione sui calcoli Con il modello «integrativo», il Caf comunica al sostituto d imposta unicamente i maggiori importi da riconoscere a credito del contribuente rispetto ai dati originariamente elaborati. Con il modello «rettificativo», invece, il Caf ridetermina e comunica al sostituto tutti gli importi derivanti dalla riliquidazione del modello 730, nella loro misura integrale (non solo, quindi, la «differenza» rispetto alla prima comunicazione - incrementi o decrementi rispetto ai valori originari - ma tutti gli importi della nuova liquidazione). Spetterà, pertanto, al sostituto effettuare i necessari conguagli, operando «per differenza» rispetto a quanto già trattenuto e/o rimborsato nei mesi precedenti. Rettifiche e 770/2006 Rimborsi: i rimborsi (o gli ulteriori rimborsi) derivanti dalla liquidazione a rettifica devono essere complessivamente riportati nei punti 2, 8, 10, 15, 20, 25, 32 e 41. Trattenute: le trattenute effettuate a seguito di liquidazione a rettifica, comprensive dei recuperi delle somme rimborsate a seguito del conguaglio operato per la prima liquidazione, devono essere esposte nei punti da 44 a 50 e nel punto 52, al netto degli interessi trattenuti. Tali importi devono essere, inoltre, ricompresi nei punti 3, 6, 11, 16, 21, 26, 30 e 39. Nei punti 43 e 51 deve essere indicato il mese (valori da 8 a 12) in cui sono iniziate le operazioni di conguaglio a rettifica (anche in presenza di soli rimborsi). Nei casi di rettifica del solo codice regione relativo all addizionale regionale all Irpef, il sostituto deve compilare i punti 14 e 19 riportando il codice corretto e compilando il punto 35 con il codice F. Nei casi di rettifica del solo codice comune relativo all addizionale comunale all Irpef, il sostituto deve compilare i punti 24 e 29 riportando il codice corretto e compilando il punto 35 con il codice G. Nel caso di conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione pervenuta al sostituto per la quale non è stato effettuato il conguaglio (punto 35 compilato con il codice «D» o «E») i dati da indicare nel riquadro «Rettifiche» devono essere riportati anche nei corrispondenti punti del riquadro «Assistenza 2005». Rispetto all elenco sopraindicato, nella casella 35 possono essere utilizzati anche i seguenti codici: A - conguaglio derivante da modello o rettificativo; B - conguaglio tardivo derivante da modello rettificativo; C - conguaglio tardivo derivante da comunicazione modello rettificativa. I conguagli non effettuati Nelle caselle da 53 a 69 sono indicate le somme a conguaglio che non sono state trattenute o rimborsate (in tutto o in parte) dal sostituto nel corso del Tra le altre ipotesi in cui tale sezione deve essere compilata vi è quella in cui il mancato o incompleto conguaglio da assistenza fiscale sia dovuto a passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto cedente, come si verifica nei casi di cessione o conferimento di azienda e nelle restanti ipotesi di novazione dal

6 Liquidazione originario Saldo Irpef (a debito) Rettifica Saldo Irpef (a debito) Mese consegna rettifica Mese di effettuazione del conguaglio rettificativo Agosto Settembre Esempio n. 1 - Maggiore debito 35

7 Esempio n. 2 - Minore debito Liquidazione originario Rettifica Conteggio differenza Saldo Irpef (a debito) Saldo Irpef (a debito) Trattenuta iniziale Trattenuta debito Totale (a restituire) Mese consegna rettifica Agosto

8 Liquidazione originario Rettifica Conteggio differenza Saldo Irpef (a credito) Saldo Irpef (a debito) Recupero credito Trattenuta debito Totale trattenuto Mese consegna rettifica Mese di effettuazione del conguaglio rettificativo Agosto Settembre Esempio n. 3 - Debito a rettifica di Credito 37

9 38 Esempio n. 4 - Maggior credito Liquidazione originario Rettifica Mese consegna rettifica Saldo Irpef (a credito) Saldo Irpef (a credito) Agosto

10 Interruzione del rapporto di lavoro Se prima del completamento dei conguagli a debito interviene la cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d imposta non deve effettuare tali operazioni, ma comunica al dichiarante gli importi dovuti (a saldo e in acconto) risultanti dalle operazioni di liquidazione della dichiarazione presentata. Passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro Nel caso di passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro per effetto di fusione, scissione, cessione, conferimento ed affitto di azienda, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto di imposta tenendo conto dell operato del precedente datore di lavoro, è tenuto anche a proseguire nelle operazioni di assistenza fiscale (tanto nell ipotesi di assistenza diretta, quanto in quella di assistenza prestata da un Caf). Tale impostazione è stata tra l altro confermata dalla ris. n. 248/E/2002 con la quale l Agenzia, rispondendo ad uno specifico interpello interessante dipendenti trasferiti da una Società ad un altra, riconosce la continuazione del rapporto di lavoro con il soggetto subentrante (con la conseguente conservazione di tutti i diritti e benefici che da esso derivano) proprio a seguito della riconducibilità dell operazione nell ambito dell articolo 2112 c.c. q Caso distinto - Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro con interruzione del rapporto di lavoro. In questo caso, il nuovo datore di lavoro non assume alcun obbligo di prosecuzione dell assistenza fiscale iniziata dal precedente datore di lavoro. Periodi di aspettativa non retribuita Nei periodi di aspettativa non re- tribuita (e simili) la persistenza del rapporto di lavoro, pur in assenza di reddito, dà diritto al lavoratore dipendente di beneficiare dell assistenza fiscale. Se il sostituto d imposta corrisponde a tali soggetti compensi prima del termine del periodo utile per l effettuazione delle operazioni di assistenza fiscale, lo stesso deve far operare al contribuente la scelta tra il versamento diretto delle somme dovute ovvero la trattenuta nel primo mese utile, con l applicazione dell interesse nella misura dello 0,40% in ragione mensile. Nel caso in cui non riesca a trattenere (in tutto o in parte) l importo dovuto dal contribuente, il sostituto dovrà compilare le caselle da 53 a 69 del 770/2006. lato soggettivo del rapporto di lavoro. In tali ipotesi nella casella 53 (causale) del sostituto-cedente deve essere inserito l apposito codice «F» (oltre che dare evidenza delle operazioni di conguaglio da lui effettuate e degli importi da lui non trattenuti o non rimborsati) mentre il sostituto-cessionario, a sua volta, esporrà soltanto i dati delle residue rate da lui trattenute. Le fattispecie più ricorrenti interessate dal mancato completamento dei conguagli sono: q interruzione del rapporto di lavoro; q passaggio diretto da un datore ad un altro; q aspettativa non retribuita; q decesso del lavoratore. Decesso del dipendente avvenuto prima dell effettuazione o della conclusione delle operazioni di conguaglio In caso di decesso del lavoratore dipendente avvenuto prima dell effettuazione o della conclusione delle operazioni di conguaglio, il sostituto non è obbligato ad effettuare l assistenza fiscale. Dati Caf Nei punti da 70 a 73 devono essere indicati i dati del Caf-dipendenti, che ha effettuato al sostituto la comunicazione modello e l eventuale modello 7304 rettificativo. 39

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