LICENZIAMENTI INDIVIDUALI

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1 LICENZIAMENTI INDIVIDUALI Milano, 10 febbraio 2016 Avv. Prof. Francesco Rotondi Founding Partner LABLAW 1

2 IL NOSTRO ORDINAMENTO PREVEDE: GIUSTA CAUSA (Art c.c.) GIUSTIFICATO MOTIVO (Art. 3, L. 604/1966) Comportamento del lavoratore talmente grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. NO PREAVVISO SOGGETTIVO: Notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore che consente la prosecuzione provvisoria del rapporto. SI PREAVVISO OGGETTIVO: Dovuto a ragioni inerenti l attività produttiva o alla organizzazione del lavoro (es. cessazione attività, soppressione posto di lavoro). Ipotesi particolare: sopravvenuta inidoneità fisica SI PREAVVISO Art. 18 St. lav.: Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo D. lgs. n. 23/2015 Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti 2

3 LA COMUNICAZIONE DEL LICENZIAMENTO Art. 2, L. 604/1966 La comunicazione del licenziamento DEVE contenere la specificazione dei MOTIVI che lo hanno determinato. La motivazione deve essere specifica ed essenziale; I motivi comunicati sono immodificabili. 3

4 IL REGIME DI TUTELA IN CASO DI LICENZIAMENTO PER GLI ASSUNTI PRIMA DEL 7 MARZO 2015 ART. 18 STAT. LAV. 4

5 IL LICENZIAMENTO NULLO 5

6 LICENZIAMENTO NULLO: ART. 18, C. 1 L. 300/70 Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento, perché: a) fondato su ragioni di credo politico o fede religiosa, sull appartenenza ad un sindacato e sulla partecipazione ad attività sindacali - art. 4 L. 15 luglio 1966, n. 604; b) determinato da motivazioni di natura politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali - art. 15 della L. n. 300/1970, come integrata tenendo conto delle disposizioni dei D.Lgs. n. 215/2003 e n. 216/2003; c) intimato tra la richiesta di pubblicazione del matrimonio sino ad un anno dalla celebrazione dello stesso (art. 35 del D.Lgs. n.198/2006), ovvero nel periodo di tutela previsto dalla legge per la lavoratrice madre o comunque derivante dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale (art. 54, commi 1, 6 e 9 del D.Lgs. n. 151/2001); d) riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante (art c.c.); e) dichiarato inefficace in quanto intimato in forma orale Reintegrazione cd. piena + retribuzioni medio tempore maturate + versamento contributi Si applica l art. 18 s.l. senza limiti dimensionali 6

7 LICENZIAMENTO NULLO Per ragioni discriminatorie ex art. Art 4 L. 604/66; art. 15 L. 300/70 matrimonio maternità (art. 54 D.Lgs. 151/2001) razza, credo politico o religioso, sesso, lingua, appartenenza ad un sindacato. Motivo illecito Si applica sempre la tutela reale ex art. 18 Stat. Lav. indipendentemente dal numero di lavoratori occupati (art. 3 L. 108/90) 7

8 EFFETTI DELLA REINTEGRA DEL LAVORATORE (NEL CASO DI LICENZIAMENTO NULLO) a) Il giudice fissa una indennità corrispondente alle retribuzioni maturate sino alla data della reintegrazione, con il limite minimo di 5 mensilità della retribuzione globale con detrazione dell aliunde perceptum b) Come in passato, il lavoratore può optare per una ulteriore indennità di 15 mensilità sostitutiva della reintegrazione 8

9 IL LICENZIAMENTO INEFFICACE 9

10 LICENZIAMENTO INEFFICACE (ma in realtà valido e produttivo di effetti ) per a) violazione requisito motivazione del recesso (art. 2 L. 604/66); b) violazione procedura art. 7 L. 300/70; c) violazione procedimento di conciliazione preventiva ex art. 7 L. n. 604/66 mero indennizzo da 6/12 mensilità + risoluzione del rapporto di lavoro NB. in ogni caso il lavoratore in corso di causa può chiedere che il Giudice accerti la insussistenza, nel merito, della ragione addotta per il licenziamento, ed in questo caso di applicheranno, in caso positivo, le sanzioni previste per l altra ipotesi di licenziamento illegittimo. 10

11 IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE 11

12 LICENZIAMENTO DISCIPLINARE INGIUSTIFICATO ( ART. 18 L. 300/1970) c. 4: Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per a) insussistenza del fatto contestato ovvero perché b) il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro, di cui al primo comma e al pagamento di un indennità risarcitoria commisurata all ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso, la misura dell indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici (12) mensilità della retribuzione globale di fatto.( ). c. 5: Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un indennità onnicomprensiva determinata da un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto ( ). 12

13 LICENZIAMENTO DISCIPLINARE INGIUSTIFICATO 1. la reintegrazione La reintegrazione sarà possibile unicamente nelle ipotesi di: i) insussistenza del fatto contestato ovvero ii) perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei ccnl ovvero dei codici disciplinari (sproporzione tabellata della sanzione) 2. indennizzo e risoluzione del rapporto di lavoro il giudice liquiderà invece un indennizzo fra 12/24 mensilità (ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e quindi la validità/efficacia del licenziamento) nelle altre ipotesi in cui (il giudice) accerta che non ricorrono gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo (quindi per un motivo diverso dalla inesistenza del fatto contestato) 13

14 LICENZIAMENTO DISCIPLINARE INGIUSTIFICATO 1. la reintegrazione La reintegrazione sarà possibile unicamente nelle ipotesi di: i) insussistenza del fatto contestato ovvero ii) perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei ccnl ovvero dei codici disciplinari (sproporzione tabellata della sanzione) 1. Cosa significa insussistenza del fatto contestato? 2. Si intende una mera sussistenza materiale del fatto ovvero anche è necessario un disvalore giuridico? Violazione di una norma di legge e/o di contratto 14

15 LICENZIAMENTO DISCIPLINARE INGIUSTIFICATO 2 Ipotesi Mero indennizzo 12/24 mensilità + risoluzione del rapporto di lavoro ( ) nelle altre ipotesi in cui (il giudice) accerta che non ricorrono gli estremi della giusta causa o del gms (ferma restando la sussistenza del fatto contestato) Ma quali sono le altre ipotesi di licenziamento disciplinare ingiustificato? 15

16 LE ALTRE IPOTESI DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO 2^ Ipotesi ( ) nelle altre ipotesi in cui (il giudice) accerta che non ricorrono gli estremi della giusta causa o del gms (pure nell ipotesi di licenziamento illegittimo) - il fatto sussiste ma difetta il principio di proporzionalità fra fatto contestato e sanzione del licenziamento (il fatto ESISTE ma non è così grave oppure esistono delle cause di giustificazione della condotta del lavoratore) NB. In ogni caso il fatto contestato al lavoratore deve essere sussistente, altrimenti si ricade nell ipotesi precedente (in cui il Giudice dispone la reintegrazione del lavoratore) 16

17 IL LICENZIAMENTO PER G.M.O. 17

18 IL LICENZIAMENTO G.M.O. Art. 18, comma 7 Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo (reintegrazione del lavoratore + condanna al pagamento di una penale max di 12 mesi + contributi) nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. 18

19 Art. 18, comma 7 IL LICENZIAMENTO G.M.O. 1^ Ipotesi Il giudice può reintegrare il lavoratore + condanna al pagamento di una penale max di 12 mesi + contributi (applicando la disciplina del 4 comma dell art. 18) Licenziamento economico ingiustificato per manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per gmo 2^ Ipotesi Il giudice liquiderà un indennizzo tra 12/24 mensilità (applicando la disciplina del 5 comma art. 18, ferma la risoluzione del rapporto) nelle altre ipotesi in cui il (il Giudice) accerta che non ricorrono gli del predetto giustificato motivo estremi 19

20 IL REGIME DI TUTELA PER GLI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO DOPO IL 7 MARZO 2015 D. LGS. N. 23/

21 IL D. lgs. n. 23/2015 (contratto a tutele crescenti) 1. Non introduce un nuovo contratto di lavoro ma introduce un nuovo regime di tutela in caso di licenziamento per gli assunti con un contratto a tempo indeterminato dal 7 marzo in poi. 2. Rafforza i principi della legge Fornero (la reintegrazione sul posto di lavoro diviene una accezione, la regola è il riconoscimento di una indennità quantificabile) 3. Prevede la reintegra solo per casi specifici (fatto materiale inesistente, discriminazioni) 4. Rende quasi certi i risarcimenti 5. Incentiva la conciliazione entro 60 gg dalla cessazione del rapporto 21

22 IL D. lgs. n. 23/2015 (campo di applicazione) Operai, impiegati quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7 MARZO 2015 Anche nei casi di conversione di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato. N.B. l apprendistato è già un contratto a tempo indeterminato!! 22

23 Campo di applicazione. Se con le nuove assunzioni il datore di lavoro supera i 15 dipendenti (soglia di applicazione della tutela obbligatoria), IL LICENZIAMENTO DEI LAVORATORI ANCHE ASSUNTI PRECEDENTEMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO, è disciplinato dalle NUOVE DISPOSIZIONI. N.B. IMPORTANTE PER UNA CRESCITA DELLE PICCOLE/MEDIE AZIENDE 23

24 Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale 1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale 2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. (art. 2, d. lgs. n. 23/2015) REINTEGRAZIONE PIENA 24

25 Reintegrazione piena per i licenziamenti nulli Licenziamento discriminatorio Licenziamento contiguo al matrimonio Licenziamento per maternità Licenziamento per motivo illecito determinante (es. licenziamento per ritorsione) Altre IPOTESI di nullità previste espressamente dalla legge Licenziamento per disabilità fisica o psichica in realtà insussistente o che comunque non determini una definitiva impossibilità di reinserimento Licenziamento orale 25

26 Reintegrazione piena per i licenziamenti nulli Licenziamento nullo perché discriminatorio L onere della prova grava sul lavoratore Il licenziamento nullo perché discriminatorio è solo quello intimato per uno dei fattori indicati tassativamente dalla legge? 26

27 Principio di uguaglianza Art. 3 - Costituzione italiana Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 27

28 Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale 3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. 4. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68. (Art. 2, d. lgs. n. 23/2015) 28

29 Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità. (Art. 3 D. lgs. n. 23/2015) 29

30 Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa 2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma Al licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 non trova applicazione l'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. (ART. 3 D. lgs. n. 23/2015) 30

31 Licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo e giusta causa Tutela risarcitoria 4-24 mensilità a seconda dell anzianità di servizio (2 mensilità per ogni anno di servizio) non soggetta a contribuzione previdenziale 31

32 LICENZIAMENTO DISCIPLINARE : REINTEGRAZIONE SOLO IN CASO DI INSUSSISTENZA DEL FATTO MATERIALE CONTESTATO DIMOSTRATA IN GIUDIZIO (dal lavoratore) Reintegrazione + risarcimento non superiore a 12 mensilità + contributi previdenziali ed assistenziali dal licenziamento alla effettiva reintegrazione 32

33 REINTEGRAZIONE SOLO IN CASO DI INSUSSISTENZA DEL FATTO MATERIALE DIMOSTRATA IN GIUDIZIO (DAL LAVORATORE) Si recepisce quanto espresso dalla giurisprudenza: La tutela della reintegrazione trova spazio in relazione alla verifica della sussistenza/insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, verifica che si esaurisce nell'accertamento, positivo o negativo, dello stesso fatto condotto senza margini per valutazioni discrezionali (Cass. 6 novembre 2014, n ) Cosa è accaduto dopo la Fornero? 33

34 IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE: CASISTICA DOPO LA FORNERO 34

35 Tribunale di Bologna: sentenza del 15 ottobre 2012 Fatto materiale Fatto giudirico Fatto oggettivamente accaduto privo di componente soggettiva Inteso come fatto globalmente accertato, nell unicum della sua componente oggettiva e della sua componente soggettiva IL TRIBUNALE DI BOLOGNA HA CONSIDERATO IL FATTO GIURIDICO 35

36 La giurisprudenza assurda: Corte di Cassazione, sentenza del 20 gennaio 2015 n. 854 Una cosa è rubare vino dell azienda altra cosa è berlo nei locali aziendali. Con una singolare decisione la Corte di Cassazione conferma la decisione della Corte di Appello di Catanzaro che aveva riformato la decisione del Tribunale di primo grado il quale aveva invece ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore che era stato sorpreso a prendere ed a consumare in loco dei beni di proprietà aziendale. Il lavoratore a giudizio dei Giudici della Suprema Corte - non può essere licenziato per avere consumato nei locali aziendali delle confezioni di vino di proprietà aziendale (!), in un momento di difficile condizione lavorativa, psicologica ed ambientale. (giustificazioni psicologiche!) Per i giudici di legittimità, infatti, il comportamento del dipendente non va considerato un vero e proprio furto, ma un «consumo di vino» e la sanzione del licenziamento irrogata è per i giudici sproporzionata rispetto al fatto contestato. 36

37 LA GIURISPRUDENZA CHE GUARDA ALLA SUSSISTENZA DEL SOLO FATTO MATERIALE! La tutela della reintegrazione trova spazio in relazione alla verifica della sussistenza/insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, verifica che si esaurisce nell'accertamento, positivo o negativo, dello stesso fatto condotto senza margini per valutazioni discrezionali (Cass. 6 novembre 2014, n ) FILONE GIURISPRUDENZIALE RIPRESO DALLE NUOVE REGOLE SUI LICENZIAMENTI 37

38 LE SENTENZE DELLA CASSAZIONE 13 OTTOBRE 2015: INDICAZIONI PER IL FUTURO? Con le sentenze n e n del 13 ottobre 2015, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che in tema di licenziamento disciplinare, la reintegrazione ex art. 18 St. lav., 4 comma, è dovuta se il licenziamento è fondato su fatti non-illeciti, perché secondo i Giudici della Suprema istanza il fatto non-illecito equivale a fatto inesistente. La Corte precisa che quanto alla tutela reintegratoria, non è plausibile che il legislatore, parlando di insussistenza del fatto contestato, abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione, restando estranea al caso presente la diversa questione della proporzione tra fatto sussistente e di illiceità modesta, rispetto alla sanzione espulsiva, ossia per la Corte, la completa irrilevanza giuridica del fatto, equivale alla sua insussistenza materiale e dà perciò luogo alla reintegrazione ai sensi dell art. 18, 4 comma, Stat. Lav. L affermazione, per cui il fatto non-illecito equivale a fatto inesistente pare che sia un segnale per la futura interpretazione dell art. 3 del decreto legislativo n. 23/2015 riguardo l insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento in cui non si specifica nulla circa la liceità/illiceità del fatto contestato ma soprattutto circa la sussistenza di un inadempimento da parte del lavoratore. Pertanto, anche se il fatto sussiste ma è irrilevante dal punto di vista giuridico (non posso essere licenziato semplicemente perché sposto una penna) il licenziamento potrà essere annullato e il datore di lavoro potrà essere condannato alla reintegrazione, ciò detto, si spera che i giudici in futuro, non si lascino prendere da interpretazioni fantasiose sulla rilevanza/irrilevanza del fatto contestato. 38

39 LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO PERIODO DI COMPORTO Resta privo di una sua specifica disciplina sanzionatoria il caso del licenziamento del lavoratore per superamento del periodo di comporto (art c.c.) Indennità risarcitoria o tutela reintegratoria? N.B. La violazione dell art c.c., che è una norma imperativa e inderogabile, configura un ipotesi di nullità del recesso con conseguente applicazione della tutela reintegratoria piena 39

40 Art c.c. In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità [Cost. 38; disp. att. c.c. 98]. Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità. Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianità di servizio [c.c. 2120, 2752, n. 4]. 40

41 LICENZIAMENTO C.D. ECONOMICO ART. 3, D. lgs. n. 23/2015 Salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, TUTELA ESCLUSIVAMENTE RISARCITORIA NON SOGGETTA A CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE Compresa tra 4-24 mensilità 2 mensilità per ogni anno di servizio 41

42 LICENZIAMENTO INTIMATO IN VIOLAZIONE DI VIZI FORMALI E PROCEDURALI 1. Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto. (art. 4, D. LGS. N. 23/2015) Solo indennità, non soggetta a contribuzione, di importo pari ad 1 mensilità per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 2 e non superiore a

43 REVOCA DEL LICENZIAMENTO Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente decreto. (art. 5 D. lgs. n. 23/2015) 43

44 COMPUTO DELL ANZIANITA NEGLI APPALTI Ai fini del calcolo delle indennità e dell'importo di cui all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, e all'articolo 6, l'anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto si computa tenendosi conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata. (ART. 7 D. lgs. n. 23/2015) COMPUTO E MISURA DELLE INDENNITA PER FRAZIONI DI UN ANNO Per le frazioni di anno d'anzianità di servizio, le indennità e l'importo di cui all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4, e all'articolo 6, sono riproporzionati e le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero. (ART. 8 D. lgs. n. 23/2015) 44

45 PICCOLE IMPRESE E ORGANIZZAZIONI DI TENDENZA 1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità. 2. Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al presente decreto. (ART. 9 D. lgs. n. 23/2015) 45

46 PICCOLE IMPRESE E ORGANIZZAZIONI DI TENDENZA Per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti, gli importi previsti sono dimezzati ed in ogni caso non possono superare le sei mensilità: Art. 8 l. 604/1966 prevede un indennizzo tra 2, 5 a 6 mensilità La nuova disciplina si applica anche ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. (ART. 9 D. lgs. n. 23/2015) 46

47 OFFERTA DI CONCILIAZIONE 123

48 OFFERTA DI CONCILIAZIONE In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all art.1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire ad ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all art. 2113, comma 4, c.c. e dell art. 76, d. lgs. 276/2003, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettata a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a 1 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. ART. 6 D. lgs. n. 23/2015 È UN NUOVO MODELLO DI ACCORDO CONCILIATIVO Determinazione di un importo, esente da contributi fiscali e previdenziali, che il datore può offrire al lavoratore per conciliare la controversia entro 60 gg dal licenziamento 124

49 OFFERTA DI CONCILIAZIONE L accettazione dell assegno comporterà l estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia all impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l abbia già proposta. Resta la possibilità per il lavoratore di far valere ogni altra pretesa nei confronti del datore di lavoro (differenze retributive, inquadramento, risarcimento del danno) 125

50 OFFERTA DI CONCILIAZIONE Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivate dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario. 126

51 L ELIMINAZIONE PROCEDURA DI CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA ART. 3, COMMA 3, D. lgs. n. 23/2015 Ai licenziamenti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti non si applica la procedura di cui all art. 7 della legge 604/

52 LICENZIAMENTI COLLETTIVI COSA CAMBIA PER GLI ASSUNTI DOPO IL 7 MARZO? Eliminazione della reintegrazione per violazione dei criteri di scelta Licenziamento intimato in violazione della procedura di licenziamento collettivo (art. 4, c. 12 L. 223/91). Licenziamento intimato in violazione dei criteri di scelta previsti dall art. 5 L. 223/1991. Indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità. 52

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Art. 1 (Campo di applicazione) 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro

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