DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO
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1 DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO a cura di Leonardo Pietrobon Dottore Commercialista
2 1 Modulo Detrazioni per carichi di famiglia Aspetti generali
3 Detrazioni per carichi di famiglia Aspetti generali FAMILIARI A CARICO Riferimenti normativi per le detrazioni relative ai familiari a carico Art. 12 del D.P.R. n. 917/1986 Art. 23, co. 2 del D.P.R. n. 600/1973 Stabilisce quali sono i familiari a carico e le condizioni Stabilisce le condizioni per il riconoscimento delle detrazioni da parte del sostituto d imposta
4 Detrazioni per carichi di famiglia Aspetti generali FAMILIARI Art. 12 A D.P.R. CARICO n. 917/1986 Tipologia di familiari a carico Il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato I figli, anche se naturali, riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati Altri familiari, purché vi sia la convivenza con il contribuente o ricevano l assegno alimentari non risultanti da provvedimenti dell autorità giudiziaria Se non hanno realizzato nel corso dell anno un reddito complessivo superiore ad 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili (ad esempio deduzione per l abitazione principale
5 Detrazioni per carichi di famiglia Aspetti generali FAMILIARI A CARICO Art. 12 D.P.R. n. 917/1986 Tipologia di familiari a carico Nella determinazione del reddito complessivo (non superiore ad 2.840,51) è necessario considerare: Le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede La quota esente dei rediti di lavoro dipendente prestato in via continuativa, come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, in zone di frontiera o in altri Paesi limitrofi Il reddito d impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva per regimi agevolati
6 Detrazioni per carichi di famiglia Aspetti generali FAMILIARI A CARICO Art. 12 D.P.R. n. 917/1986 Tipologia di familiari a carico Nella determinazione del reddito complessivo (non superiore ad 2.840,51) Non rientrano nel conteggio i redditi esenti, assoggettati a tassazione separata (anche per opzione) e a ritenuta alla fonte a titolo d imposta (CM n. 95/2000 e CM n. 55/2002)
7 2 Modulo Condizioni per la detrazione
8 Condizioni per la detrazione FAMILIARI A CARICO Art. 23, co. 2 D.P.R. n. 600/1973 dal le detrazioni per carichi di famiglia di cui all art. 12 del D.P.R. n. 917/1986 sono riconosciute dal sostituto se il lavoratore dipendente dichiara annualmente: Di avervi diritto Le condizioni di spettanza Il codice fiscale dei soggetti per i quali fruisce delle detrazioni
9 Condizioni per la detrazione FAMILIARI A CARICO Detrazioni relative ai familiari a carico Variano a seconda che il soggetto a carico sia Sono rapportate in base ai mesi di sussistenza delle condizioni Coniuge Figlio Altro familiare
10 3 Modulo Detrazione coniuge
11 Detrazione coniuge 1. FAMILIARI A CARICO - Coniuge Reddito del coniuge < 2.840,51 Coniugi non legalmente ed effettivamente separati Detrazione per coniuge a carico La detrazione spetta anche se il coniuge: -Non convive con il dichiarante e/o - non è residente in Italia
12 Detrazione coniuge 1. FAMILIARI A CARICO Coniuge Rapporto in base ai mesi di sussistenza Se nel corso dell anno 2015 è mutata la situazione per: Matrimonio Decesso Separazione legale ed effettiva; Scioglimento o annullamento del matrimonio Cessazione dei suoi effetti civili la detrazione spetta in proporzione ai mesi per i quali il coniuge risulta a carico, indipendentemente dal giorno nel quale tale variazione è subentrata. Esempio Il Sig. Mario Rossi contrae il matrimonio il , il coniuge risulta a carico per un intero mese. Il calcolo della detrazione spettante, a fronte di un reddito di , risulta essere il seguente: 800 ( 110 x / ) = 726,66 726,66 / 12 x 1 = 60,56
13 4 Modulo Detrazione figli
14 Detrazione figli 2. FAMILIARI A CARICO - Figli Sono considerati fiscalmente a carico i figli: Naturali; Riconosciuti Adottivi Affidati Affiliati che rispettino, come unica condizione per fruire della detrazione, il limite reddituale massimo di 2.840,51. Non assumono alcuna rilevanza, quindi: la convivenza con il dichiarante; la mancanza di residenza in Italia; l età; la dedizione allo studio o a tirocinio gratuito; lo stato fisico (inabilità permanete al lavoro).
15 Detrazione figli 2. FAMILIARI A CARICO - Figli Figli a carico CONDIZIONI NECESSARIE SI NO Rispetto del limite massimo di reddito di 2.840,51 La convivenza con il genitore La mancanza di residenza in Italia L età La dedizione allo studio Lo stato fiico Possibilità di maggiori detrazioni Possibilità di maggiori detrazioni Possibilità di maggiori detrazioni
16 Detrazione figli 2. FAMILIARI A CARICO - Figli Detrazione per figli a carico VARIA Reddito complessivo del dichiarante Caratteristiche del figlio: -< di tre anni; - presenza di handicap Numero di figli fiscalmente a carico Casi di assenza del coniuge: -Ragazza madre - genitore vedovo
17 Detrazione figli 2. FAMILIARI A CARICO - Figli Le detrazioni sono alternative tra di loro. Pertanto se per un figlio si verificano contemporaneamente più condizioni, va riconosciuta la detrazione più favorevole N.B. Le detrazioni devono intendersi riferite a ciascun figlio fiscalmente a carico Per ottenere la detrazione effettiva è necessario operare uno specifico rapporto trovando un coefficiente D, il cui valore dipende dal reddito complessivo e dal n. di figli
18 Detrazione figli 2. FAMILIARI A CARICO - Figli Detrazione per figli DETERMINAZIONE DEL COEFFIENTE D 1 FIGLIO FISCALMENTE A CARICO PIU FIGLI FISCALMENTE A CARICO D = Redd. Complessivo D = (n. figli 1) x Redd. Compl. (n. figli 1) x
19 Detrazione figli 2. FAMILIARI A CARICO - Figli Detrazione per figli a carico può essere ripartita tra i genitori. La ripartizione varia a seconda In presenza di accordo i genitori separati possono utilizzare le regole previste per i genitori coniugati 50% a ciascun genitore o 100% al genitore con il maggior reddito GENITORI CONIUGATI (non legalmente ed effettivamente separati) LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE SEPRATI REGOLA GENERALE detrazione ripartita nella misura del 50% a genitore DEROGA previo accordo tra i genitori al 100% al genitore che presenta il reddito > In mancanza di accordo la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita in mancanza di accordo al 50% tra i genitori
20 Detrazione figli 2. FAMILIARI A CARICO - Figli Ulteriore detrazione per figli a carico E prevista un ulteriore detrazione a favore dei soggetti che presentano un numero di figli elevato: in particolare, in presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un ulteriore detrazione in presenza di almeno 4 figli Detrazione aggiuntiva di 1.200
21 5 Modulo Detrazione altri familiari
22 Detrazione altri familiari Possono essere considerati altri familiari (art. 433 cc) Il coniuge legalment e ed effettiva mente separato I discende nti dei figli I genitori anche adottivi e gli ascenden ti prossimi e naturali I generi e le nuore Il suocero e la suocera I fratelli e le sorelle, anche unilaterali Il nonno e la nonna
23 Detrazione altri familiari 3. ALTRI FAMILIARI CONDIZIONI PER LE DETRAZIONI RELATIVE AD ALTRI FAMILIARI Art. 12, lett. d) DPR n. 917/1986 Conseguimento, nell anno di riferimento, di redditi non superiori al limite di 2.840,51 Convivenza con il dichiarante oppure ricevimento da parte delle stesso di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell autorità giudiziaria DETRAZIONE 750 x Reddito Complessivo
24 Detrazione altri familiari 3. ALTRI FAMILIARI RIPARTIZIONE DELLE DETRAZIONI RELATIVE AD ALTRI FAMILIARI A differenza delle detrazioni per i figli a carico, per le detrazioni relative ad altri familiari non sono previsti particolari criteri. In sostanza, quindi, la ripartizione deve essere fatta in misura uguale tra gli aventi diritti. Sul punto si veda C.M. n. 15/E/2007 I VALORI AMMESSI SONO COMPRESI TRA 0 E 100%, SI PENDI AD ESEMPIO A TRE FIGLI CHE CONVIVONO TUTTI CON IL GENITORE 33%
25 Detrazione altri familiari ESEMPIO Altri familiari Il Sig. Mario Rossi (genitore di Tommaso e Jacopo Rossi) risulta essere fiscalmente a carico dei propri due figli con i quali convive. I redditi dei due figli risultano essere i seguenti: Tommaso reddito complessivo Jacopo reddito complessivo La detrazione potenziale per altri familiari a carico risulta essere pari ad 750 (ex art. 12 lett. d) D.P.R. n. 917/1986). 1. DETRAZIONE TOMMASO ROSSI 750 x = 487, Detrazione effettiva: 487,50 x 50% = 243,75 2. DETRAZIONE JACOPO ROSSI 750 x = 328, Detrazione effettiva: 328,13 x 50% = 164,07
26 Detrazione altri familiari CODICE FISCALE CONIUGE FIGLI E ALTRI FAMILIARI A CARICO DA INSERIRE SEMPRE ANCHE SE NON A CARICO DA INSERIRE SOLO SE RISULTANO FISCALMENTE A CARICO ANCHE SE DETRAZIONI ATTRIBUITE AD ALTRO SOGGETTO
27 Detrazione altri familiari Cessazione degli effetti civili del matrimonio - Figlia maggiorenne Con la sentenza del tribunale che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la figlia minorenne è stata affidata alla madre, mentre a carico del padre è stato previsto il versamento di un assegno mensile per il mantenimento della figlia. Con un successivo decreto il Tribunale, preso atto che la figlia divenuta maggiorenne si è trasferita presso l abitazione del padre, ha modificato le condizioni stabilite nella sentenza, disponendo a carico della madre la corresponsione di una somma al padre (oltre al 50 per cento delle spese straordinarie) per il mantenimento della figlia. Il padre chiede di poter fruire della detrazione per la figlia nella misura del 100%, atteso che la stessa, non ancora economicamente indipendente, risiede presso di lui e che, negli anni in cui la figlia minorenne era affidata alla madre, quest'ultima fruiva della detrazione nella misura del 100 per cento. C.M. 19/E/2012
28 Detrazione altri familiari In merito alle detrazioni per carichi di famiglia di cui all art. 12, comma 1, lett. c) del TUIR, con circolare n. 15/E del 16 marzo 2007, par , è stato chiarito in linea di principio che, al fine di evitare ingiustificate discriminazioni tra genitori separati e non separati, le disposizioni in materia di attribuzione della detrazione debbono essere interpretate secondo criteri unitari. Con la medesima circolare è stato altresì precisato, con riferimento ai genitori non coniugati, che, qualora non vi siano provvedimenti di affidamento dei figli, la detrazione spetta con le stesse modalità previste per i genitori non separati (ripartizione al 50 per cento ovvero, previo accordo, attribuzione al genitore con reddito più elevato). Con riferimento alla situazione dei figli maggiorenni, con la citata circolare, dopo aver ricordato che la detrazione per figli a carico spetta a prescindere dall'età del figlio e dalla convivenza con i genitori e dalla eventuale circostanza che il figlio sia portatore di handicap, è stato specificato che nelle ipotesi in cui la norma richiede la condizione dell'affidamento disgiunto o congiunto per l'assegnazione della detrazione, rispettivamente, nella misura intera ovvero nella misura del 50 per cento, i genitori possano continuare, salvo diverso accordo, a fruire per il figlio maggiorenne e non portatore di handicap, della detrazione ripartita nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio.
29 Detrazione altri familiari Con circolare n. 34/E del 4 aprile 2008, al par. 1.3, è stato ulteriormente chiarito che, se la sentenza di separazione non si è pronunciata sull'affido, la detrazione va ripartita in egual misura tra i due genitori, salva anche in questo caso la possibilità di giungere ad un diverso accordo. Nel caso in esame, considerato che la figlia (non economicamente autonoma) non può, in quanto maggiorenne, essere considerata affidata ad uno dei due genitori, e che con decreto il Tribunale ha disposto un assegno di mantenimento a carico della madre (oltre al 50 per cento delle spese straordinarie), modificando le condizioni stabilite con la sentenza di scioglimento del matrimonio, si ritiene che non possa continuare ad applicarsi la detrazione in capo al genitore affidatario nel periodo della minore età della figlia. Si rileva, inoltre, che la condizione della residenza presso un genitore non è presa in considerazione dall'articolo 12 del TUIR in esame per definire la ripartizione della detrazione tra i genitori. Non sussistendo altre ipotesi di deroga, per la determinazione della detrazione spettante nel caso in esame è quindi applicabile il principio generale enunciato nell'art. 12, comma 1, lett. c) del TUIR in base al quale la detrazione deve essere ripartita nella misura del 50 per cento tra i due genitori, salvo diverso accordo diretto ad attribuire la detrazione al genitore che ha il reddito complessivo più elevato.
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