Il Presidente dell Autorità di Informazione Finanziaria
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- Federico Sasso
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1 REGOLAMENTO N.3 IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI STABILITI DALLA LEGGE N. CXXVII DEL 30 DICEMBRE 2010 CONCERNENTE LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO Il Presidente dell Autorità di Informazione Finanziaria Vista la Legge vaticana 30 dicembre 2010 n. CXXVII concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo ed in particolare l articolo 42, contenente norme in materia di Sanzioni amministrative pecuniarie ; Vista la Lettera Apostolica promulgata da Sua Santità Benedetto XVI il 30 dicembre 2010 in forma di Motu Proprio per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario; Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell Autorità di Informazione Finanziaria del 27 ottobre 2011; EMANA il seguente Regolamento. Articolo 1 Ambito di applicazione 1. Le sanzioni amministrative stabilite dal presente Regolamento sono applicate in caso di violazione degli obblighi di cui agli articoli 2, comma 2; 25, commi 1, 2, 4, 5; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 35; 36; 38; 39; 40 della Legge n. CXXVII del 30 dicembre 2010 e di quelli contenuti nei provvedimenti e nelle disposizioni di attuazione generali o particolari. 2. Le sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi stabiliti dalla Legge. Articolo 2 Limite minimo e massimo della sanzione amministrativa pecuniaria 1. La sanzione amministrativa pecuniaria può essere pari ad un minimo di Euro e ad un massimo di Euro Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione, nonché alla personalità e condotta del responsabile. 1
2 Articolo 3 Atti di accertamento 1. L accertamento delle violazioni è svolto dall Autorità di Informazione Finanziaria e, limitatamente all obbligo di dichiarazione di denaro contante al seguito in entrata o in uscita dallo Stato della Città del Vaticano, dagli Agenti del Corpo di Gendarmeria. 2. Gli Agenti del Corpo della Gendarmeria possono procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca, nei limiti consentiti dalla Legge. 3. E' fatto salvo ogni altro potere di accertamento e di ispezione stabilito dalla Legge. Articolo 4 Contestazione e Notifica 1. La violazione, dove possibile, è contestata immediatamente al responsabile e alla persona obbligata in solido. 2. Nei casi di accertamenti svolti dagli Agenti del Corpo della Gendarmeria, se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione sono notificati dall Autorità di Informazione Finanziaria alle persone interessate, se residenti nello Stato della Città del Vaticano o in Italia entro il termine di 90 (novanta) giorni, se residenti in un altro Stato entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla ricezione del rapporto ai sensi dell articolo 6 del presente Regolamento. Nei casi di accertamenti svolti dall Autorità di Informazione Finanziaria, il termine per la notifica decorre dal momento in cui l Autorità stessa è in possesso di tutti gli elementi costitutivi della violazione. 3. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all Autorità di Informazione Finanziaria dall Autorità Giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. 4. La contestazione immediata e la notifica sono eseguite secondo le modalità stabilite dalla Legge. 5. L obbligazione di versare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione entro il termine prescritto. Articolo 5 Rapporto all Autorità di Informazione Finanziaria 1. L Agente del Corpo della Gendarmeria o il funzionario abilitato, inoltra, nelle 48 (quarantotto) ore successive, un rapporto all Autorità di Informazione Finanziaria, allegando la documentazione relativa all accertamento svolto o alla contestazione effettuata. 2. I funzionari di enti ed organismi tenuti agli obblighi di cui alla Legge n. CXXVII del 30 dicembre 2010, operanti nello Stato della Città del Vaticano, nel caso vengano a conoscenza di operazioni sospette oppure svolte in violazione di norme per le quali è 2
3 stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria, segnalano le suddette operazioni all Autorità di Informazione Finanziaria. Articolo 6 Ordinanza di ingiunzione 1. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione o della notifica della violazione, le persone interessate possono far pervenire memorie difensive e documenti e possono chiedere di essere sentite dall Autorità di Informazione Finanziaria. 2. Entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data della contestazione o della notifica, l Autorità di Informazione Finanziaria determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, unitamente alle spese, al responsabile della violazione ed alla persona obbligata in solido. Copia dell ordinanza è inoltrata al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano con indicazione della data della notifica agli obbligati. In caso contrario, l Autorità di Informazione Finanziaria emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola a chi ha inoltrato il rapporto ai sensi dell articolo Con l ordinanza di ingiunzione è disposta la restituzione, previa estinzione della sanzione amministrativa pecuniaria e previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate che non siano confiscate. Con l ordinanza di archiviazione è disposta la restituzione delle cose sequestrate, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Articolo 7 Termine per il versamento 1. Il versamento è effettuato a favore del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica della ordinanza di ingiunzione, se l obbligato risiede nello Stato della Città del Vaticano o in Italia; entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della ordinanza di ingiunzione, se l obbligato risiede in un altro Stato. Articolo 8 Pagamento rateale 1. L ordinanza di ingiunzione può disporre, nei casi in cui il responsabile si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione venga pagata in rate mensili. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. 2. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall ordinanza di ingiunzione, l obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un unica soluzione. 3
4 Articolo 9 Esecuzione forzata 1. Nei casi di mancato versamento della somma entro il termine stabilito, il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano può domandare l esecuzione dei crediti ed eventualmente la ripartizione del prezzo dei beni immobili e mobili del responsabile e della persona obbligata in solido secondo le norme dei Codici di rito dello Stato della Città del Vaticano. Articolo 10 Opposizione al sequestro 1. Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all Autorità di Informazione Finanziaria, che decide con ordinanza motivata entro 10 (dieci) giorni dall opposizione. 2. Quando l opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza di ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca. Articolo 11 Opposizione all Ordinanza di ingiunzione 1. Contro l ordinanza di ingiunzione di pagamento, gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice unico dello Stato della Città del Vaticano, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica dell ordinanza di ingiunzione, per i residenti nello Stato della Città del Vaticano o in Italia; entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell ordinanza di ingiunzione, per i residenti in un altro Stato. 2. L opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l ordinanza notificata. 3. Il ricorso deve essere effettuato mediante un avvocato abilitato dinanzi ai Tribunali dello Stato della Città del Vaticano. 4. Le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono eseguite presso il domicilio dell avvocato secondo le modalità stabilite dai Codici di rito dello Stato della Città del Vaticano. 5. L opposizione non sospende l esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza non impugnabile. 4
5 Articolo 12 Disposizioni finali 1. Il presente Regolamento fa salve le norme in materia di provvedimenti disciplinari connessi al rapporto di lavoro con la Santa Sede o con lo Stato della Città del Vaticano. 2. Il presente Regolamento viene pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Città del Vaticano, 14 novembre 2011 Attilio Card. Nicora Presidente 5
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