CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D AOSTA XIII LEGISLATURA. Proposta di legge regionale. n. 93
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1 Allegato all oggetto n. Adunanza del Consiglio regionale in data CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D AOSTA XIII LEGISLATURA Proposta di legge regionale n. 93 Disposizioni per il sostegno dei genitori separati in situazione di difficoltà. presentata dai Consiglieri Fontana, Donzel e Rigo il 21 aprile 2010
2 2 Consiglio regionale della Valle d Aosta RELAZIONE Con riferimento alla cura dei figli, nel nostro Paese, purtroppo, si è consolidata una prassi che identifica il ruolo materno come esclusivo riferimento educativo per i figli minori. Al contrario, molti padri separati vogliono vivere pienamente e con responsabilità la propria paternità, ma sono penalizzati da un pregiudizio sociale fortemente radicato anche nella prassi giudiziaria. Con la presente proposta di legge regionale, si propone che la Regione riconosca l importanza del ruolo materno congiuntamente a quello paterno, al fine di favorire un equilibrata crescita psicofisica dei minori nelle diverse fasi della vita. Questo riconoscimento è essenziale e determinante per la concreta realizzazione delle pari opportunità di diritti tra uomo e donna, nonché per la tutela dei minori che devono mantenere un rapporto significativo con entrambi i genitori anche dopo la separazione. La presente proposta vuole quindi rappresentare un intervento concreto per le famiglie che vivono il dramma della separazione, soprattutto in un periodo di crisi economica come l attuale. In particolare, la proposta promuove e sostiene, anche con l apporto degli enti locali, la realizzazione di centri (Aosta, Alta e Bassa Valle d Aosta) per sostenere le coppie nella fase della separazione e dispone interventi in favore dei genitori separati che si trovino in grave difficoltà economica e psicologica e abbiano dovuto cedere la casa famigliare all altro coniuge. si trovano in condizioni di grave difficoltà economica e sociale. L articolo 2 elenca le azioni di competenza della Regione, tra le quali, come già visto, l istituzione di un fondo di solidarietà a favore dei genitori separati che non dispongono più della casa familiare, nonché la promozione di protocolli di intesa tra enti locali, istituzioni ed altri soggetti, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza in modo omogeneo sul territorio regionale. In base all articolo 3, la Regione promuove e sostiene la realizzazione di Centri di assistenza e mediazione familiare, al fine di fornire un sostegno alla coppia, nella fase della separazione, per raggiungere un accordo sulle modalità di realizzazione dell'affidamento condiviso. L articolo 4 stabilisce che la Giunta regionale adotti, con propria deliberazione, ulteriori modalità di attuazione della presente legge, quali, ad esempio, la previsione dei criteri di individuazione dei soggetti beneficiari, delle modalità di accesso al fondo e di erogazione dei contributi. L articolo 5 introduce la clausola valutativa, stabilendo che la Giunta regionale presenti annualmente alla Commissione consiliare competente in materia di politiche sociali una relazione illustrante l avvenuta attuazione della presente legge. L articolo 6 reca le disposizioni finanziarie. Passando all esame dell articolato, l articolo 1 esplicita i principi e le finalità della presente proposta, in particolare prevedendo interventi a favore dei genitori separati residenti in Valle d Aosta che non possono più disporre della casa familiare e
3 3 Consiglio regionale della Valle d Aosta PROPOSTA DI LEGGE Art. 1 (Principi e finalità) 1. La Regione riconosce l importanza del ruolo materno e di quello paterno nelle diverse fasi della crescita psicofisica dei minori e promuove le azioni necessarie a favorire il mantenimento di un rapporto significativo dei figli con entrambi i genitori in caso di separazione personale dei coniugi. 2. La Regione promuove, altresì, iniziative concrete di solidarietà e interviene a favore dei genitori separati residenti in Valle d Aosta che non possono più disporre della casa familiare e si trovano in condizioni di grave difficoltà economica e sociale. Art. 2 (Azioni regionali) 1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione: a) istituisce un fondo di solidarietà a favore dei genitori separati che non dispongono più della casa familiare, di seguito denominato fondo, volto a sostenere le spese per la locazione di alloggi, per un periodo massimo di tre anni dalla dichiarazione di separazione legale o dall udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nel corso della quale vengano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all articolo 708 del codice di procedura civile; b) promuove interventi di tutela e di solidarietà in favore dei genitori separati che si trovano in situazione di difficoltà, attraverso la realizzazione dei Centri di assistenza e mediazione familiare di cui all'articolo 3; c) promuove protocolli di intesa tra enti locali, istituzioni ed ogni altro soggetto operante a tutela dei minori e a sostegno dei genitori separati, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza in modo omogeneo sul territorio regionale.
4 4 Consiglio regionale della Valle d Aosta Art. 3 (Centri di assistenza e mediazione familiare) 1. La Regione promuove e sostiene, anche in convenzione con gli enti locali titolari della gestione dei servizi socioassistenziali, la realizzazione di Centri di assistenza e mediazione familiare, al fine di fornire un sostegno alla coppia nella fase della separazione, per raggiungere un accordo sulle modalità di realizzazione dell'affidamento condiviso, previsto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli). 2. Tra le attività realizzate nei Centri sono previsti: a) colloqui preliminari per individuare i problemi per i quali è necessario un intervento immediato e per fornire indicazioni sulle possibilità di risoluzione dei medesimi; b) colloqui informativi sulle prestazioni in materia di consulenza e assistenza legali fornite dal centro; c) interventi di supporto psicologico realizzati tramite percorsi personalizzati finalizzati al superamento della condizione di disagio e al recupero dell autonomia. 3. I Centri svolgono, altresì, attività di tipo culturale e sociale dirette all informazione e alla sensibilizzazione in merito alla necessità del pieno coinvolgimento di entrambi i genitori nell educazione dei figli nel caso di separazione personale. Art. 4 (Ulteriori modalità di attuazione) 1. In relazione al fondo di cui all articolo 2, comma 1, lettera a), la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione: a) i criteri di individuazione dei soggetti beneficiari; b) le modalità di accesso al fondo e di erogazione dei contributi, anche tenuto conto della condizione reddituale dei soggetti beneficiari; c) i criteri per il recupero dei contributi già erogati e per la loro restituzione al fondo, con particolare riferimento ai casi in cui: 1) al soggetto che abbia beneficiato dei contributi sia riconosciuto, con pronuncia giurisdizionale, il diritto di abitazione della casa familiare; 2) i soggetti beneficiari dei contributi siano
5 5 Consiglio regionale della Valle d Aosta successivamente divenuti titolari di diritti reali su beni immobili ad uso abitativo; 3) i soggetti beneficiari siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per il reato di maltrattamenti in famiglia o di violenza sessuale. 2. Con la deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce, inoltre, le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge. Art. 5 (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente in materia di politiche sociali una relazione, corredata da idonea documentazione, che illustra: a) il numero e la tipologia delle domande ammesse all erogazione dei contributi di cui all articolo 4; b) il valore complessivo dei contributi erogati; c) il numero e la tipologia delle domande non ammesse all erogazione dei contributi e le motivazioni dei dinieghi; d) gli interventi effettuati dalla Giunta regionale per informare i potenziali beneficiari circa la possibilità di accedere alle azioni di cui all articolo 2. Art. 6 (Disposizioni finanziarie) 1. L onere derivante dall applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro per l anno 2010 e in annui euro a decorrere dall anno L onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 nell unità previsionale di base (Altri interventi di assistenza sociale) e al suo finanziamento si provvede mediante l utilizzo delle risorse iscritte nell unità previsionale di base (Fondo globale d investimento) a valere sull accantonamento previsto al punto A.5. (Bonifica e reinfrastrutturazione dell area industriale ex Balzano di Vèrres) dell allegato 2/B al medesimo bilancio per euro per il 2010 ed annui euro per gli anni 2011 e 2012.
6 6 Consiglio regionale della Valle d Aosta 3. Per l applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell assessore competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio.
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