SISTEMA NAZIONALE PER LA COPERTURA DEI DANNI DA CALAMITA NATURALI. Giulio Cesare Sottanelli

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1 SISTEMA NAZIONALE PER LA COPERTURA DEI DANNI DA CALAMITA NATURALI Giulio Cesare Sottanelli

2 IL SISTEMA Giulio Cesare Sottanelli 1. Al fine di organizzare un razionale ed efficace programma di coperture assicurative e finanziarie per i danni da calamità naturali, é istituito il sistema nazionale per la copertura dei danni da calamità natura- li, di seguito denominato Sistema nazionale. Del sistema nazionale fanno parte il servizio nazionale della Protezione civile, l IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), l ANIA (Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici), l ABI (Associazione bancaria italiana) e la Banca d Italia. Lo Stato é garante dell idoneo funzionamento del sistema nazionale ed interviene in ultima istanza per i danni derivanti da dette calamità naturali. 2. Il Sistema nazionale nell ambito di un piano d interventi che ne interessa tutti i partecipanti in relazione alle singole funzioni e specificità operative, persegue l obiettivo di indennizzare i danni derivanti dalle calamità naturali ed organizzarne le modalità di valutazione, quantificazione e liquidazione. 3. Concorrono alla copertura assicurativa i proprietari degli immobili ad uso abitazione civile, mediante il contributo di un premio assicurativo annuo obbligatorio differenziato per aree territoriali in funzione delle relative esposizioni alle varie calamità naturali. Sono esclusi dalle coperture predisposte dal sistema nazionale, gli immobili e/o le costruzioni abusive se non condonate.

3 GLI ATTORI I livelli delle coperture del sistema nazionale sono prestate mediante: 1. un consorzio assicurativo obbligatorio composto da tutte le imprese di assicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica, che ripartisca tra gli aderenti, in co-assicurazione, i rischi derivanti dalle calamità naturali e gestisca l eventuale cessione di detti rischi alle imprese di riassicurazione. Il consorzio garantirà un massimale annuo complessivo di copertura, quale primo livello d intervento per l indennizzo dei danni derivanti da calamità naturali; 2. l emissione di titoli di Stato, denominati obbligazioni catastrofali (cats o catastrophe bonds), acquistati obbligatoriamente da tutti gli Istituti di credito aventi sede nel territorio della Repubblica, in misura percentuale del proprio patrimonio. Dette obbligazioni sono fruttifere d interessi annui, in misura non superiore all imposta prevista per i premi assicurativi. Gli interessi maturati accrescono il capitale sottoscritto. Al verificarsi di sinistri che interessino un importo superiore al massimale garantito di cui al comma 1, subiscono una decurtazione del proprio valore in misura proporzionale agli indennizzi liquidati. L importo dei titoli sottoscritti sono computabili ai fini del patrimonio di vigilanza richiesto dalle normative in vigore. 3. l intervento statale in caso d insufficienza dei capitali approntati dai commi 1 e 2.

4 CARATTERISTICHE DELLA COPERTURA Giulio Cesare Sottanelli Esempio distribuzione rischi CAPACITA DEL SISTEMA (esempio) 100% 90% 80% 10 I LIVELLO: CONSORZIO IMPRESE DI ASSICURAZIONE + RIASSICURATORI: un consorzio assicurativo obbligatorio composto da tutte le imprese di assicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica, che ripartisce tra gli aderenti, in co-assicurazione, i rischi derivanti dalle calamità naturali e gestisce l eventuale cessione di detti rischi alle imprese di riassicurazione. Il consorzio garantisce un massimale annuo complessivo di copertura, quale primo livello d intervento per l indennizzo dei danni derivanti da calamità naturali; 70% 60% 50% 40% 30% II LIVELLO: BANCHE con l emissione di titoli di Stato, denominati obbligazioni catastrofali (cat o catastrophe bonds), acquistati obbligatoriamente da tutti gli Istituti di credito aventi sede nel territorio della Repubblica, in misura percentuale del proprio patrimonio. Sono obbligazioni pluriennali con obbligo di rinnovo alla scadenza, fruttifere d interessi annui, in misura non superiore all imposta prevista per i premi assicurativi. In assenza di sinistri, i suddetti titoli maturano interessi annui non liquidabili che si cumulano con l importo iniziale del capitale sottoscritto. che accrescono il capitale sottoscritto. Al verificarsi di sinistri che interessino un importo superiore al massimale garantito di cui alla lettera a), i titoli subiscono una decurtazione del proprio valore in misura proporzionale agli indennizzi liquidati. L importo dei titoli sottoscritti sono computabili ai fini del patrimonio di vigilanza richiesto dalle normative in vigore. Secondo livello di copertura, se insufficiente il primo. 20% 10% 0% 10 CAPACITA' SISTEMA (MLD/ ) PML (MLD/ ) III LIVELLO: STATO se insufficienti il I e II livello. MASSIMALI DI COPERTURA: da definire. PML MASSIMO DANNO PROBABILE (PML) ANNUO agli immobili privati ad uso abitazione STATO BANCHE (OBBLIG.CATASTROFALI) CONSORZIO ASS.VO + RIASSICURATORI (Fonte: ANIA 2011)

5 CALAMITA NATURALI DA COPRIRE EVENTI Esempi: i sismi, le alluvioni, il vulcanismo, le frane, le inondazioni, le esondazioni, gli eventi atmosferici in genere di forte intensità (es.: trombe d aria, tempeste, bufere, uragani, turbini, vento e cose da esso trasportate o fatte rovinare), grandine, caduta o sovraccarico di neve.

6 L INTERVENTO DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI PRIVATI Circa 27 milioni di abitazioni civili in Italia IL CONTRIBUTO DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI SUL I LIVELLO DI COPERTURA Concorrono alla copertura assicurativa (I LIVELLO), i proprietari degli immobili ad uso abitazione civile, mediante il contributo di un premio assicurativo annuo obbligatorio unitario per ogni immobile o gruppi di immobili in funzione del massimale di copertura prescelto. Sono esclusi dalle coperture predisposte dal Sistema nazionale gli immobili e/o le costruzioni abusive se non condonati. 1. Il premio assicurativo é obbligatorio per tutti i proprietari degli immobili privati ad uso abitazione civile nel territorio della Repubblica. 2. Il premio assicurativo è unitario per ogni immobile o gruppi di immobili in funzione del massimale di copertura prescelto. 3. I premi assicurativi sono versati annualmente al consorzio assicurativo. 4. I premi assicurativi imponibili sono integralmente detraibili dall imposta sul reddito delle persone fisiche e/o compensare debiti d imposta di qualunque tipo. 5. L imposta sui premi assicurativi è fissata nella misura del 6%. La garanzia assicurativa, in caso di sinistro, prevede una franchigia e/o uno scoperto per i danni di lieve entità che restano a carico dei proprietari degli immobili I premi assicurativi annui sono di modesta entità ed in relazione al massimale prescelto.

7 IL REGOLAMENTO 1. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il servizio nazionale per la Protezione civile, l IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), l ANIA (Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici), l ABI (Associazione bancaria italiana) e la Banca d Italia, la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità esecutive per l'attuazione della presente legge. 2. Ai fini della predisposizione del decreto di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, di concerto con l IVASS e la Banca d Italia, provvede ad acquisire ed a trasmettere ai Ministeri competenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni elemento necessario per la valutazione degli effetti derivanti dall'introduzione del regime delle coperture previste nella presente legge, in particolare: a) la mappatura del territorio per grado di rischio; b) la stima della platea dei soggetti interessati; c) i dati percentuali sull entità dei contributi pubblici finora concessi in caso di stato di emergenza; d) la simulazione dei premi assicurativi per gli immobili privati ad uso abitazione civile; e) le modalità di funzionamento e gestione dei titoli di stato, denominati obbligazioni catastrofali.

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