D.L. 13/08/2011 N Nuova Tassazione Società Cooperative
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1 D.L. 13/08/2011 N. 138 Nuova Tassazione Società Cooperative
2 Le novità sono contenute nei commi da 36-bis al 36-quater dell art. 2 del D.L. 138/2011, i quali prevedono quanto segue: 36-bis. In anticipazione della riforma del sistema fiscale, all' articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: per la quota del 40% ; b) alla lettera b-bis), le parole: "per la quota del 55 per cento" sono sostituite dalle seguenti: per la quota del 65% ; 36-ter. Al comma 1 dell' articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: "si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti: «non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali»
3 In pratica la norma introduce una tassazione applicabile a tutte le cooperative ed una esclusivamente in capo ad alcune categorie di cooperative.
4 TASSAZIONE GENERALIZZATA: Si ricorda che il comma 1 dell art. 6 del D.L. 63/2002, prevedeva l esenzione totale delle somme destinate alla riserva minima obbligatoria delle cooperative, che per effetto del comma in esame 36ter - sarà esente per la quota del 90%. In pratica poiché la quota a riserva minima obbligatoria è del 30%, l esenzione sarà nella misura del 90% del 30%, con una conseguente tassazione del 3% degli utili netti.
5 TASSAZIONE SPECIFICA: Per quanto riguarda invece la novità introdotta dal comma 36-bis, essa concerne un incremento del 10% della quota di utili netti da assoggettare a tassazione, che sarà applicabile esclusivamente alle cooperative generiche e alle cooperative di consumo. Restano quindi non toccate da tale incremento, le cooperative agricole e le sociali..
6 Schema di sintesi: COOPERATIVE AGRICOLE COOPERATIVE GENERICHE COOPERATIVE DI CONSUMO COOPERATIVE SOCIALI Quota di utili destinati a riserva minima legale tassabile 3% 3% 3% 3% Quota di utili netti su cui è applicabile la tassazione 20% 40% 65% - Nuovo Carico fiscale (minimo) 23% 43% 68% 3%
7 Sulla base delle nuove misure, l UTILE NETTO di una cooperativa generica può essere così schematizzato: UTILE NETTO 40% TAX RISERVA LEGALE 30% di cui: 27% NO TAX 3% TAX FONDI MUTUALISTICI 3% NO TAX RESTANTE QUOTA DI UTILE 27% - se destinato a riserva indivisibile NO TAX - se destinato a rivalutazione gratuita del capitale NO TAX - se destinato a ristorno NO TAX - se destinato ad utili, nei limiti di quanto stabilito dall'art del c.c. TAX
8 Aspetti da chiarire: 1) la franchigia di Utili distribuibili senza ulteriore tassazione: infatti conseguenza dell incremento del carico fiscale dovrebbe essere una maggiore disponibilità di utili da poter distribuire sotto forma di dividenti. La circ. 34/E del 15/07/2005 ha ribadito che la quota di utili che concorrerà alla formazione del reddito imponibile potrà essere liberamente utilizzata nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa civilistica in materia Limiti civilistici: divieto di distribuire utili in misura superiore all interesse massimo dei buoni postali fruttiferi + 2,5%, rispetto al capitale versato; divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividenti.
9 Aspetti da chiarire: Capitale versato 300 mila euro Utile d esercizio euro Esempio: Ipotizzando i Buoni Postali Fruttiferi al 5,50% + 2,5% = 8% Limite civilistico = ( x 8%)= L utile d esercizio per una cooperativa generica, sarà tassato nella misura del 43%, quindi ( x 43%)= /- variazioni IRES= Base Imponibile IRES L utile di 50 mila, distribuibile civilisticamente nei limiti di , sarà attribuibile in «franchigia» sino ad , mentre per la parte eccedente ( 2.500), qualora si voglia procedere a distribuire, dovrà essere assoggettata a tassazione.
10 Aspetti da chiarire (2): Aumento generalizzato del 3% per le categorie di cooperative che continuano a beneficiare dei regimi di esenzione ampi: cooperative agricole esenti art. 10 ex D.p.r. 601/73 cooperative sociali P.L. esenti art. 11 ex D.p.r. 601/73
11 Aspetti da chiarire (2): Coop. Agricole: sono disciplinate dai commi 460 e 461 legge 311/2004: 460: l articolo 12 della legge 16/12/1977, n. 904, non si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente..omissis. a) per la quota del 20% degli utili netti annuali delle cooperative agricole. 461: art. 10 D.p.r. 29/09/1973, n. 601, non si applica limitatamente alla lettera a) del comma 1
12 Aspetti da chiarire (2): Coop. Agricole: L art. 10 prevede, con il rispetto della prevalenza dei conferimenti da parte dei soci, l esenzione del reddito, come rimodulata dal richiamato comma 461: quindi su tutto il reddito ad esclusione della quota di utile destinato a riserva indivisibile nella misura del 20%. Definizione di REDDITO: l art. 83 del TUIR recita che il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione.
13 Aspetti da chiarire (2): Coop. Agricole: In pratica secondo l art. 83 il reddito imponibile è dato dalla sommatoria dell utilepiù le variazioni fiscali in aumento ed in diminuzione per l applicazione delle varie disposizioni fiscali. Nella cooperativa agricola sarà quindi il 20% dell utile netto + le variazioni fiscali (in aumento e in diminuzione). Il reddito imponibile così determinato, in virtù dell art. 10 richiamato è sterilizzato in toto con la sola esclusione della quota di utile del 20%. La diretta conseguenza di tale ragionamento è che poiché il 3% è una componente del reddito imponibile, essendo la cooperativa agricola di conferimento esente dal reddito ad esclusione del 20% di utile netto, di fatto sconterà le imposte solo sulla quest ultima quota di utile netto e non sul 3% di utili destinati a riserva minima obbligatoria.
14 Aspetti da chiarire (2): Coop. sociali: In virtù del comma 463 dell art. 1 della Legge 311/2004 tali cooperative godono dell esenzione di cui all art. 11 del D.p.r. 601/1973 in misura piena. Per assimilazione, la ricostruzione fatta precedentemente per le cooperative agricole può essere applicata anche alle cooperative sociali, quindi con esenzione piena.
15 Aspetti da chiarire (2): Tali interpretazioni derivano da una ricostruzione logicagiuridica, non confermata ufficialmente e quindi nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi, sarà necessario valutare tale importante aspetto.
16 Entrata in vigore nuova norma: la nuova tassazione, a norma del comma 36-quater, dell art. 2 del D.L. 138 in commento, riguarderà il periodo d imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, che è rimasto fissato nel giorno 17 settembre 2011 (giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale). E pertanto proprio questa data che fa da spartiacque fra vecchio regime e nuovo regime: pertanto per coloro che hanno il periodo d imposta coincidente con l anno solare, è stato il 2012 il primo anno di applicazione, mentre per tutti gli altri con periodo d imposta a cavallo, sarà da verificare caso per caso.
17 D.L. 138/2011: modifiche Prestiti Soci L art. 2, comma 25, del D.L. in commento sopprime il comma 8 dell art. 20 del D.L.08/04/1974 n. 95, per il quale si poteva applicare su Interessi e Redditi di Capitale corrisposti da cooperative ai propri Soci un ritenuta, a titolo d imposta, pari al 12,50% Pertanto, con tale soppressione, per tali componenti di reddito, la ritenuta passa al 20%
18 D.L. 138/2011: modifiche Prestiti Soci DOPPIA PENALIZZAZIONE: 1) Incremento aliquota da 12,50% a 20% 2) La ritenuta non opererà più a titolo d imposta, bensì a titolo d acconto
19 COOPERATIVE DI LAVORO & CALCOLO DELLA PREVALENZA (la circ. n. 104/E del 28/10/2011 dell Agenzia) Fattispecie in esame: cooperative di lavoro che utilizzano contratti d appalto per lo svolgimento delle attività La circolare chiarisce che il corrispettivo pagato per le opere eseguite da terze imprese non rileva nel computo della mutualità prevalente ai sensi degli art e 2513 c.c. (vale quindi per la verifica della mutualità civilistica )
20 COOPERATIVE DI LAVORO & CALCOLO DELLA PREVALENZA (la circ. n. 104/E del 28/10/2011 dell Agenzia) Fattispecie in esame: cooperative di lavoro che utilizzano contratti d appalto per lo svolgimento delle attività La norma tributaria di cui all art. 11 D.P.R. 601/1973 non si applica automaticamente con lo status di cooperativa a mutualità prevalente infatti la stessa pone in rapporto il costo lavoro Soci con il totale di tutti gli altri costi sostenuti dalla coop., tranne materie prime e sussidiarie (quindi anche corrispettivi pagati per le opere eseguite da terzi)
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