? INQUADRAMENTO NORMATIVO. Aspetti generali QUADRO RL. Inquadramento normativo. Redditi di capitale
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1 Tratto da: Collana Dichiarazioni Fiscali 2009, Unico Persone Fisiche, a cura di: R. Artina V. Artina P. Monarca G. Cremona N. Tarantino Aspetti generali Inquadramento normativo Il quadro RL del modello UNICO 2009 deve essere utilizzato per dichiarare i redditi di capitale (art. 44 e segg. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (da ora TUIR), i redditi diversi (elencati nell art. 67 del TUIR), i redditi derivanti da attività sportiva dilettantistica, i redditi diversi di lavoro autonomo (art. 53, comma 2, TUIR). Redditi da indicare nel quadro RL Redditi diversi Compensi da attività sportiva dilettantistica e collaborazioni con cori, bande e filodrammatiche Redditi diversi di lavoro autonomo I redditi di capitale che devono essere dichiarati nella sezione I del quadro RL sono quelli percepiti nel 2008 indipendentemente dall anno in cui è sorto il diritto a percepirli e possono essere così suddivisi: Utili e altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali residenti e non residenti. Altri redditi di capitale (art. 44, comma 1, TUIR) Somme erogate a titolo di: - Dividendi; - Redditi derivanti da contratti di associazione in partecipazione (se l apporto non è solo lavoro); - Redditi da contratti di cointeressenza; - Somme conseguite da recesso, riduzione di capitale, liquidazione di società. In generale i redditi di capitale sono costituiti dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo d'imposta, senza alcuna deduzione. Vedasi elencazione riportata nella guida alla compilazione del rigo RL2, colonna 1 UNICO PERSONE FISICHE 1
2 RL QUADRO INQUADRAMENTO NORMATIVO? NOVITÀ Finanziaria 2008 La Finanziaria 2008 ha abolito il meccanismo della Thin Capitalization introducendo un nuovo sistema di calcolo degli interessi indeducibili in capo ai soggetti IRES. Dal 2008, pertanto, non si dovranno più dichiarare, quale reddito, gli interessi eccedenti i limiti della Thin Capitalization. Utili da partecipazione a società ed enti soggetti IRES Si precisa che solo i contribuenti che detengono partecipazioni di natura qualificata ovvero partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, dovranno esporre nella dichiarazione dei redditi (730 o UNICO) i proventi percepiti indicati nella prevista certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari. Il riferimento normativo per gli utili da partecipazione in società ed enti è costituito dall'art. 44, primo comma e dall'art. 47 del TUIR, in base ai quali costituiscono redditi di capitale gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ad esclusione di quelli spettanti ai promotori e soci fondatori, che costituiscono, invece, redditi di lavoro autonomo. Si considerano similari alle azioni i titoli di partecipazione al capitale di enti, diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle società (IRES): lett. a) - società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; lett. b) - enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; lett. c) - enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; lett. d) - le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. Tassazione dei dividendi Si ricorda che i dividendi distribuiti dalle società di capitale (art. 73 TUIR) sono tassati in capo ai percipienti con due distinte modalità: partecipazioni non qualificate (possesso di azioni o quote con diritto di voto fino al 20% dei voti complessivi in assemblea o del 2% se società quotate): ritenuta del 12,5% che esonera il percipiente dalla dichiarazione di detto reddito; partecipazioni qualificate (percentuali superiori ai limiti sopra indicati): il dividendo, indicato nella certificazione degli utili rilasciata obbligatoriamente dalle società emittenti o dai soggetti intermediari, deve essere tassato limitatamente al 40% del relativo ammontare e non subisce alcuna ritenuta. A fronte dell'esenzione del 60% del dividendo si ha l eliminazione del credito d imposta, previsto dalla normativa precedente. La dichiarazione dei redditi è così semplificata ma comporta nella maggior parte dei casi un aggravio di imposizione. NOVITÀ Tassazione dei dividendi A fronte della riduzione dell aliquota IRES, dal 33% al 27,5%, è stata modificata la quota imponibile degli utili e proventi derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires. Il D.M. 2 aprile 2008 ha quindi innalzato la quota imponibile dei suddetti proventi dal 40% al 49,72%, sempre limitatamente alle partecipazioni qualificate detenute dai privati soggetti non imprenditori nonché da imprese non soggette ad IRES (imprese individuali e società di persone). La variazione si applica sulle distribuzioni di somme derivante da utili conseguiti negli 2 UNICO PERSONE FISICHE
3 esercizi iniziati successivamente al 31/12/2007. Sarà compito della società erogante dare informazione se gli utili distribuiti si sono formati in vigenza del nuovo regime. Redditi esteri La tassazione dei dividendi come sopra descritta può subire delle variazioni se la società che eroga i dividendi è residente in paradisi fiscali (inclusi nella Black List di cui al D.M. 21 novembre 2001, elencata nell appendice alle istruzioni Utili e proventi da Paesi o territori aventi un regime fiscale agevolato ). I dividendi da partecipazioni qualificate non sono tassate solo sul 40% (o 49,72%) dell ammontare ma sul 100%, salvo il parere positivo rilasciato dall Agenzia delle Entrate all istanza di interpello presentata dal contribuente. I dividendi da partecipazioni non qualificate devono comunque essere dichiarati, anche se assoggettati a ritenuta salvo il parere positivo rilasciato dall Agenzia delle Entrate all istanza di interpello presentata dal contribuente. In tal caso il dividendo da partecipazione non qualificata non deve essere dichiarato, come avviene per quelli distribuiti da società residenti, in quanto assoggettato a ritenuta a titolo d imposta riconosciuta dall Amministrazione finanziaria. In sostanza solo i contribuenti che detengono partecipazioni qualificate o che detengono partecipazioni in società domiciliate in paradisi fiscali devono dichiarare gli utili percepiti sottoforma di dividendi. In caso di redditi prodotti all estero su cui sia stata assolta un imposta nel paese di origine il contribuente può compilare il quadro CR al fine di far valere tale imposta a scomputo dell Irpef liquidata in Italia sul medesimo reddito. In caso di redditi d impresa prodotti all estero è possibile compilare il quadro CE Crediti d imposta per redditi prodotti all estero, per cui si rimanda alla relativa guida alla compilazione per maggiori dettagli. Redditi da dichiarare Riduzione del capitale sociale Costituisce distribuzione di utili la riduzione del capitale esuberante deliberata successivamente a precedenti aumenti di capitale effettuati mediante passaggio di riserve o fondi diversi da quelli non costituiti da utili, quali il fondo sovrapprezzo azioni o quote, riserve per versamenti a fondo perduto. Recesso socio e liquidazione società Costituiscono altresì utili da dichiarare le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, limitatamente alla parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi (costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio, con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale, con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, anche se imputate a capitale). Associazione in partecipazione I proventi dai contratti di associazione in partecipazione in cui l'apporto non sia costituito esclusivamente da lavoro costituiscono somme indeducibili per l'associante e redditi di capitale per l'associato con la ritenuta del 12,5%. Se l'apporto è superiore al 25% del patrimonio netto della società associante (5% se quotata), i compensi sono soggetti ad Irpef solo per il 40% del loro importo (come avviene per i dividendi). UNICO PERSONE FISICHE 3
4 RL QUADRO INQUADRAMENTO NORMATIVO? Redditi da non dichiarare Redditi assoggettati a ritenuta alla fonte Non devono essere dichiarati i redditi di capitale che siano già stati assoggettati a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva. I casi più frequenti sono gli interessi sul c/c bancario, già tassati al 27%, o i dividendi da partecipazioni societarie non qualificate se già assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,5%. Quadro RF o RG Non devono essere indicati nel presente quadro i redditi di capitale conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, che dovranno essere dichiarati unitamente al reddito d'impresa nei quadri RG (contabilità semplificata) o RF (contabilità ordinaria). Quadro RT Non rientrano nell'ambito dei redditi di capitale i proventi derivanti da rapporti attraverso i quali possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto; tale tipologia di redditi deve infatti essere dichiarata nel quadro RT. Quadro RM I redditi prodotti all estero e percepiti direttamente senza l intervento da parte di un intermediario residente o comunque senza che sia stata applicata una ritenuta alla fonte in Italia possono essere dichiarati nel presente quadro e partecipano quindi alla formazione del reddito complessivo o possono essere dichiarati nel quadro RM e assoggettati ad imposta sostitutiva. Redditi diversi Principio di cassa I redditi diversi concorrono alla formazione del reddito per l'ammontare effettivamente percepito nel periodo d'imposta: per tale motivo nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi costituenti tali redditi venga rateizzato nel tempo, nel Quadro RL sono da indicare esclusivamente i corrispettivi percepiti nell'anno. Allo stesso modo le relative spese, anche se già sostenute, sono da imputare nell'anno in cui i redditi a cui si riferiscono sono incassati ed in proporzione all'entità degli stessi. Le spese e gli oneri relativi ai corrispettivi sono ammessi in deduzione, con riferimento a ciascuna operazione, nel limite dell'importo lordo dei corrispettivi stessi. Interessi moratori Si ricorda che, nel Quadro RL vanno indicati anche gli interessi moratori e quelli per dilazioni di pagamento percepiti in relazione ai redditi diversi; tali interessi, infatti, costituiscono redditi della stessa tipologia di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono calcolati (art. 6, comma 2, TUIR). Tassazione separata I redditi assoggettabili a tassazione separata per i quali si opta per la tassazione ordinaria non devono essere dichiarati nel quadro RM ma nel presente quadro RL (art. 17, comma 3, TUIR). 4 UNICO PERSONE FISICHE
5 Altri redditi di lavoro autonomo Redditi da dichiarare Proventi lordi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali ecc., percepiti dall'autore o dall'inventore Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali Compensi da associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro I proventi dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali e simili percepiti non dall'autore o da soggetti che hanno acquistato o ereditato tali diritti, generano redditi diversi da dichiarare nella sezione II del presente quadro. Se i terzi agiscono in ambito di attività d'impresa, i proventi confluiscono nella determinazione del reddito d'impresa. UNICO PERSONE FISICHE 5
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