LA NUOVA DISCIPLINA FISCALE DEI DIVIDENDI E DELLE PLUSVALENZE. Di Simone De Giovanni Dottore commercialista in Milano

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1 LA NUOVA DISCIPLINA FISCALE DEI DIVIDENDI E DELLE PLUSVALENZE Di Simone De Giovanni Dottore commercialista in Milano 1. Premessa La legge delega 7 aprile 2003, n. 80, ha modificato radicalmente l ordinamento tributario italiano introducendo la nuova imposta sui redditi delle società (d ora in poi Ires ). Elemento caratterizzante dell'ires è l'estensione del metodo dell'esenzione, già vigente per i dividendi comunitari, ai dividendi distribuiti da società residenti. La scelta di politica tributaria effettuata dal legislatore è stata quella di abbandonare una tassazione su base personale (incentrata sul socio), che colpiva il reddito in via definitiva solo al momento della sua distribuzione sotto forma di dividendi, e concentrarsi invece su una tassazione su base reale (incentrata sull'impresa produttrice degli utili), che colpisse il reddito definitivamente al momento della sua produzione da parte della società di capitali residente. Così come per il corretto funzionamento dell'irpeg era necessario l'istituto giuridico del credito d'imposta sui dividendi, per il corretto funzionamento dell'ires diviene necessario: escludere dall'imposizione i dividendi al momento della loro distribuzione ai soci, che siano però, a loro volta, soggetti passivi Ires (mantenendo una moderata doppia imposizione economica per tutti gli altri soggetti) esentare dall'imposizione le plusvalenze su partecipazioni realizzate da soggetti passivi Ires (mantenendo una parziale imposizione per tutti gli altri soggetti), dal momento che le stesse costituiscono per il socio una fonte di ricchezza analoga ai dividendi, rappresentando utili già conseguiti o che saranno conseguiti dalla società. 2. La nuova disciplina sulla tassazione dei dividendi 2.1 Dividendi italiani percepiti da residenti La riforma introduce l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile del 95 per cento dei dividendi distribuiti da società residenti percepiti dai soggetti passivi dell'ires residenti, senza distinguere tra partecipazioni qualificate e non. Pertanto i dividendi verranno tassati in sede di dichiarazione dei redditi nella misura del 5 per cento, mentre nel caso in cui la società partecipata appartenga ad un gruppo societario, che ha optato per il consolidato fiscale, trova ingresso l'esenzione completa da tassazione.

2 Per i dividendi da partecipazioni in società residenti percepiti da persone fisiche non nell'esercizio di impresa viene effettuata una distinzione tra quelli derivanti da: -partecipazioni non qualificate: da assoggettare al prelievo alla fonte a titolo definitivo con l'aliquota del 12,5 per cento, senza la possibilità di optare per l'inclusione degli utili nell'ambito della determinazione del reddito complessivo; -partecipazioni qualificate: da assoggettare - limitatamente al 40 per cento del loro ammontare - ad imposizione progressiva secondo le aliquote dell'imposta sul reddito in vigore al momento della percezione. Per distinguere le partecipazioni qualificate e non vengono mantenuti gli stessi criteri - riferiti alla percentuale di diritti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero alla percentuale di partecipazione al capitale sociale e al patrimonio - previsti dalla normativa previgente e ora contenuti nella lettera c) del comma 1 dell'art. 67 del Tuir. In particolare, le partecipazioni sono considerate non qualificate se i diritti di voto non superano il 2 o il 20 per cento e la partecipazione al capitale o al patrimonio il 5 o il 25 per cento, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. I dividendi percepiti dagli imprenditori individuali e dalle società di persone, sulle partecipazioni qualificate e non in società residenti, scontano l'irpef sul 40 per cento del dividendo, senza l'applicazione di ritenute. 2.2 Dividendi italiani percepiti da non residenti Resta in vigore la precedente disciplina contenuta nell'art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui la società residente che eroga il dividendo opera nei confronti del socio non residente una ritenuta a titolo di imposta del 27 per cento, salva l'applicazione - su richiesta - del miglior trattamento previsto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Resta pertanto in vigore anche la norma secondo cui i soggetti non residenti, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero, allo scopo di attenuare gli effetti della doppia imposizione internazionale. Le società madri estere che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 25 per cento del capitale di una società figlia italiana, che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta, se: a) rivestono una delle forme previste nell'allegato della Direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990; b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'ue; c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente e temporalmente limitati, a una delle imposte indicate nell'allegato della

3 predetta Direttiva; d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno. A tale scopo deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possiede i menzionati requisiti nonché la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni sopra indicate. Ove ricorrano le menzionate condizioni, i dividendi pagati dalla società figlia residente in Italia alla società madre residente nell'unione europea (UE) possono essere erogati - su richiesta di quest'ultima - senza applicazione di alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva, previa acquisizione della documentazione attestante i requisiti richiesti. Le facilitazioni accordate alle società comunitarie si applicano alle medesime condizioni - alle società che risultano controllate, direttamente o indirettamente, da uno o più soggetti non residenti nella Comunità europea, a condizione che dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime agevolato in questione. 2.3 Dividendi esteri percepiti da residenti Anche per i dividendi distribuiti da società non residenti nel territorio dello Stato, percepiti dai soggetti passivi dell'ires residenti, è prevista l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile per il 95 per cento del loro ammontare, senza peraltro distinguere (anche in questo caso) tra partecipazioni qualificate e non. Inoltre, gli utili devono riferirsi a partecipazioni similari alle azioni o alle quote di società a responsabilità limitata. Per i dividendi esteri percepiti dalle persone fisiche viene prevista l'applicazione in ogni caso di una ritenuta a titolo di imposta del 12,5 per cento per le partecipazioni non qualificate (senza possibilità di optare per la tassazione ordinaria e di utilizzare quindi il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero) e, a titolo di acconto e sulla quota imponibile degli utili corrisposti (40 per cento), per quelle qualificate, con la possibilità, in questo caso, di scomputare la ritenuta subita all'estero. La ritenuta che si effettua in Italia (cosiddetta di ingresso) deve essere operata, in ogni caso, al netto delle imposte applicate dallo Stato estero. I dividendi esteri percepiti dagli imprenditori individuali e dalle società di persone sono assoggettati all'irpef sul 40 per cento del dividendo con la possibilità, anche in questo caso, di scomputare la ritenuta subita all'estero. In Italia non si effettua alcuna ritenuta di ingresso. 3. La nuova disciplina sulla tassazione delle plusvalenze I regimi di tassazione delle plusvalenze realizzate su partecipazioni in società variano in funzione del soggetto cedente: -soggetti Ires (esempio: S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.);

4 -soggetti Irpef imprenditori: società di persone (esempio: S.n.c., S.a.s.) ed imprese individuali; -soggetti Irpef non imprenditori (esempio: persone fisiche). Nell'ambito delle imprese (soggetti Ires e soggetti Irpef imprenditori), il regime di tassazione dipende dalla classificazione (immobilizzazioni finanziarie o attivo circolante) della partecipazione nello stato patrimoniale nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. 3.1 Plusvalenze realizzate nell esercizio dell impresa I soggetti Ires Le plusvalenze sulle partecipazioni classificate nelle "immobilizzazioni finanziarie", nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, sono soggette ai seguenti regimi fiscali: 1) regime della participation exemption (art. 87 del Tuir); 2) regime della tassazione sull'intera plusvalenza, in assenza dei requisiti richiesti dalla participation exemption (art. 86 del Tuir). Le disposizioni contenute nell'art. 87 del Tuir prevedono l'esenzione totale delle plusvalenze da realizzo di partecipazioni in società, con o senza personalità giuridica, sia residenti che non residenti, al verificarsi delle seguenti condizioni: a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione; b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato; d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale. Si ricorda che possono avvalersi dell'esenzione totale i soggetti passivi Ires, vale a dire: - società di capitali (S.p.a.; S.a.p.a.; S.r.l.); - società cooperative e di mutua assicurazione; - enti pubblici o privati che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali residenti; - stabili organizzazioni di società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. Parallelamente all'esenzione sulle plusvalenze, la riforma del diritto tributario ha introdotto (art. 101, comma 1, del Tuir): - l'assoluta indeducibilità delle "minusvalenze iscritte" (o "minusvalenze da valutazione") relative alle partecipazioni classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie: tale indeducibilità opera con riferimento a tutte le partecipazioni, siano esse qualificate o meno per l'esenzione;

5 - la totale indeducibilità delle "minusvalenze realizzate" a seguito della cessione di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione, in modo simmetrico all'esenzione prevista per le corrispondenti plusvalenze. In assenza dei requisiti richiesti dalla participation exemption, la plusvalenza sulle partecipazioni deve essere interamente tassata secondo l'art. 86, comma 4, del Tuir, il quale dispone: - le plusvalenze concorrono a formare l reddito, per l'intero ammontare, nell'esercizio in cui sono state realizzate; - ovvero, per le partecipazioni iscritte negli ultimi tre bilanci tra le "immobilizzazioni finanziarie", a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio del realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per quanto riguarda invece le partecipazioni iscritte in bilancio nell attivo circolante L'art. 85, comma 1, lettere c) e d), del Tuir qualifica "ricavi" i seguenti corrispettivi: - i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli al capitale di società ed enti di cui all'art. 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'art. 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; - i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell'art. 44 emessi da società ed enti di cui all'art.73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l'esenzione di cui all'art. 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. I suddetti "titoli" - sotto il profilo contabile - devono essere iscritti nell' "attivo circolante" dello stato patrimoniale. La loro compravendita determina "proventi" ed "oneri" (o "plusvalenze" e "minusvalenze") che concorrono a formare il reddito imponibile nell'esercizio del loro realizzo. Alla chiusura dell'esercizio, le partecipazioni sono valutate secondo l'art. 94 del Tuir, imputando a conto economico gli eventuali oneri o proventi (derivanti dall'applicazione del metodo Lifo, Fifo, eccetera). In particolare, gli oneri sono interamente deducibili, mentre i proventi concorrono a formare il reddito imponibile. Infine, preme ribadire che l'applicazione del regime della participation exemption dipende dalla prima classificazione della partecipazione nello stato patrimoniale della società: "immobilizzazione finanziaria" o "attivo circolante". In particolare: - l'iscrizione della partecipazione nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso tra il "circolante"dell'attivo dello stato patrimoniale preclude qualunque possibilità di applicazione delle

6 disposizioni in tema di esenzione sulle plusvalenze, anche se la partecipazione venisse successivamente iscritta in bilancio tra le "immobilizzazioni finanziarie"; - l'iscrizione tra le "immobilizzazioni finanziarie" nel primo esercizio rende irrilevanti le successive riclassificazioni del titolo nell' "attivo circolante" operate in esercizi successivi; la cessione di una partecipazione iscritta in origine tra le immobilizzazioni darà sempre luogo (ricorrendone le altre condizioni) ad una plusvalenza esente o ad una minusvalenza non deducibile I soggetti Irpef imprenditori: le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e le imprese individuali In presenza dei requisiti richiesti dal regime della participation exemption, la cessione di partecipazioni detenute nell'ambito di attività di impresa dà luogo - in capo ad imprenditori individuali e società di persone - ad un'esenzione parziale della plusvalenza nella misura del 60 per cento (cioè la tassazione è del 40 per cento della plusvalenza). Anche per i soggetti Irpef imprenditori vige l'assoluta indeducibilità delle "minusvalenze iscritte" (o "minusvalenze da valutazione"); tale indeducibilità opera con riferimento a tutte le partecipazioni, siano esse qualificate o meno per l'esenzione. Le minusvalenze realizzate - a seguito della cessione di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione - sono indeducibili nei limiti del 60 per cento del loro ammontare (cioè sono deducibili nella misura del 40 per cento della plusvalenza). In assenza dei requisiti richiesti dalla participation exemption, la plusvalenza sulle partecipazioni deve essere interamente tassata secondo l'art. 86, comma 4, del Tuir, il quale dispone che: - le plusvalenze concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare, nell'esercizio in cui sono state realizzate; - ovvero, per le partecipazioni iscritte negli ultimi tre bilanci nelle "immobilizzazioni finanziarie", a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio del realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Parallelamente alla tassazione dell'intera plusvalenza, l'art. 56 e l'art. 101, comma 1, del Tuir, stabiliscono quanto segue: - assoluta indeducibilità delle "minusvalenze iscritte" (o "minusvalenze da valutazione"); - deducibilità dell'intero ammontare delle "minusvalenze realizzate". Per quanto riguarda invece le partecipazioni che non rappresentano immobilizzazioni finanziarie detenute da soggetti Irpef imprenditori si rimanda a quanto già esposto con riferimento ai soggetti Ires poiché l'art. 57 del Tuir, disciplinante la tassazione dei ricavi per i soggetti Irpef imprenditori, richiama integralmente l'art. 85 del Tuir.

7 3.2 Plusvalenze realizzate da soggetti non imprenditori Le plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni conseguite non nell'esercizio di impresa (esempio: persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed associazioni ad esse equiparate) sono qualificate "redditi diversi", il cui trattamento fiscale distingue (art. 68 del Tuir): a) cessione di partecipazioni qualificate; b) cessione di partecipazioni non qualificate. Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate non realizzate nell'esercizio d'impresa concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto percipiente nella misura del 40 per cento del loro ammontare e le relative minusvalenze - con i costi specificatamente inerenti al realizzo delle suddette partecipazioni - sono deducibili secondo la medesima proporzione. Tali plusvalenze devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi del soggetto percipiente e tassate secondo le aliquote Irpef. Alle plusvalenze realizzate con la cessione di partecipazioni non qualificate - non realizzate nell'esercizio di attività di impresa - si applica l'imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento. Simone De Giovanni Dottore commercialista in Milano

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