NOTA INFORMATIVA N. 16/2003

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1 ASSOCIATI: prof. dott. GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale all Università di Verona commercialista revisore contabile dott. MINO CASTELLANI commercialista revisore contabile dott. CLAUDIO UBINI commercialista revisore contabile STUDIO Dottori Commercialisti Associati COLLABORATORI: dott. MATTEO BONETTI commercialista revisore contabile dott. MARTINO ZAMBONI dottore in economia LUNGADIGE SAMMICHELI 3, VERONA C.F. e PARTITA IVA: TELEFONO: 045/ TELEFAX: 045/ dott. ALBERTO CASTAGNETTI commercialista revisore contabile dott.ssa VERONICA QUARTO dottore in economia Verona, 7 ottobre 2003 Spettabili CLIENTI DELLO STUDIO LORO INDIRIZZI NOTA INFORMATIVA N. 16/2003 In data 12 settembre u.s. il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di Decreto Legislativo, di cui alla delega della Legge n. 80/2003, che prevede la riforma del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n Il provvedimento è passato all esame delle competenti commissioni dei due rami del Parlamento. È difficile prevedere i tempi di approvazione definitivi del provvedimento, legati anche ad eventuali osservazioni delle Commissioni Bilancio sul rispetto dei vincoli di copertura. È inoltre probabile che alcuni aspetti del provvedimento vengano modificati in sede di redazione definitiva, come richiesto da più parti. La presente Nota Informativa rappresenta un primo approccio alle principali novità che interesseranno i contribuenti a partire dal prossimo anno e che condizionano le scelte di fiscal planning entro la fine del corrente anno. La distribuzione dei dividendi e l eliminazione del credito d imposta La tassazione dei dividendi subisce una profonda modifica, che è sintetizzata nello schema che viene riprodotto di seguito, in funzione del soggetto percettore gli stessi dividendi:

2 PERSONE FISICHE SOCIETÀ Non in regime di impresa In regime di impresa Non qualificate Qualificate Parte esente del dividendo 0% 60% 60% 95% Parte tassata del dividendo 100% 40% 40% (*) 5% Aliquota di tassazione 12,5% Marginale Marginale 33% (*) In questa ipotesi il 40% del dividendo concorre alla formazione del reddito d impresa Si sottolinea preliminarmente che l art. 4, co. 1 dello schema di Decreto Legislativo dispone che le nuove norme entreranno in vigore il 1 gennaio 2004 e le disposizioni modificative del Testo Unico hanno effetto per i periodi d imposta che hanno inizio a partire da tale data. Il nuovo regime di tassazione dei dividendi, con abolizione del credito d imposta, trova dunque applicazione per i dividendi distribuiti a partire dal 1 gennaio 2004, per i soggetti che hanno esercizio sociale coincidente con l anno solare. Per quanto concerne i dividendi percepiti da persone fisiche come redditi di capitale, relativi a partecipazioni non qualificate, si applica la ritenuta a titolo d imposta del 12,50%. I dividendi percepiti da persone fisiche, relativi a partecipazioni qualificate (sono tali le partecipazioni che rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, foglio n. 2

3 secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o altre partecipazioni), vengono tassati secondo quanto dispone l art. 47 del nuovo Tuir: gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati nell art. 72 anche in occasione della liquidazione, in relazione a partecipazioni qualificate ( ), concorrono alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 40 per cento del loro ammontare. L esenzione in parola non si applica per gli utili provenienti, direttamente o indirettamente, da società residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato, fatte salve le esimenti indicate dalla norma. In capo al socio verrà dunque tassato il 40% del dividendo distribuito, senza poter utilizzare a scomputo il credito d imposta, sulla base dell aliquota marginale relativa alla propria fascia di reddito. A quest ultimo proposito, si segnala che anche per il periodo d imposta 2004 non verranno modificate le aliquote IRPEF e gli scaglioni attualmente in vigore. Sembra infatti che le nuove aliquote (23% e 33%) troveranno applicazione solo a partire dal periodo d imposta In allegato sub 1 viene prodotta una simulazione tesa a quantificare il carico fiscale differenziale derivante dalla distribuzione del dividendo da parte di una società di capitali ad un socio persona fisica, in relazione ad una partecipazione qualificata, sulla base delle norme in vigore e delle nuove regole del Testo Unico. L utile fiscale per la società si suppone pari a 100, l aliquota Irpeg per il 2002 è pari al 36% e l aliquota Irpeg per il 2003 è pari al 34%. Nel caso di distribuzione, secondo le vecchie regole il socio beneficia del credito d imposta, che gli viene attribuito dalla società sulla base della capienza dei basket, mentre invece per le distribuzioni effettuate dal 2004 il credito d imposta non viene più attribuito e il 60% del dividendo erogato dalla società è escluso dalla tassazione. Sono state effettuate differenti ipotesi in relazione all aliquota marginale del socio (dal 20% al 45%). Sono state inoltre costruite due ipotesi a seconda che il basket A sia capiente o capiente solo nella misura del 50%. I risultati, nel caso di canestro capiente, sono netti. La tassazione complessiva sarà più penalizzante a partire dalle distribuzioni effettuate dal 2004, a tassi via via decrescenti tanto più elevata risulta l aliquota marginale del socio. Nel caso invece di parziale capienza del basket, i risultati evidenziano che per aliquote marginali del socio elevate, la tassazione sulla base del nuovo sistema può risultare più conveniente. In prima approssimazione si può inoltre sostenere che risulta conveniente anticipare al 2003 la distribuzione dei dividendi, anche se i conteggi sono influenzati dalla aliquota marginale del socio e dalla capienza dei basket. Va peraltro sottolineato che l esemplificazione in parola non tiene conto della norma antielusiva introdotta dall art. 40 del D.L. n. 269 del , di cui si parlerà più avanti. foglio n. 3

4 Proseguendo con l esame dello schema sopra riprodotto, si precisa come l art. 59 del nuovo Tuir preveda, per quanto concerne i dividendi percepiti da persone fisiche in regime di impresa, che relativamente agli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società e dagli enti indicati nell articolo 72 si applica l articolo 47 e pertanto tali utili concorrono alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 40% del loro ammontare. L art. 90 del nuovo Tuir disciplina infine l ipotesi di tassazione dei dividendi percepiti dalle società, stabilendo che gli utili distribuiti da società ed enti residenti e non residenti non concorrono a formare il reddito dell esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. I dividendi percepiti dalle società verranno dunque tassati con la nuova aliquota Ires, pari al 33% sul 5% dei dividendi. In tal guisa si verificherà una doppia imposizione, e pertanto, in assenza di modifiche della norma, conviene anticipare, laddove possibile, la distribuzione dei dividendi entro la fine del corrente anno. È doveroso segnalare che l opportunità di anticipare la distribuzione dei dividendi risulta altresì condizionata da quanto previsto dal c.d. maxi-decreto D.L. n. 269 del La bozza del decreto pubblicata dalla stampa specializzata prevede, all art. 40, disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta. In particolare, il primo comma dispone che alle distribuzioni di utili accantonati a riserva deliberate successivamente al 30 settembre 2003 e sino alla data di chiusura dell esercizio in corso al 31 dicembre 2003, il credito di imposta di cui all articolo 14, comma 1 del TUIR ( ), compete unicamente secondo le disposizioni degli articoli 11, comma 3-bis e 94, comma 1-bis, del predetto Testo Unico (credito d imposta limitato) e nel limite del 51,51 per cento. La tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni effettuate da società e persone fisiche Tra i nuovi istituti introdotti in materia di reddito di impresa uno dei più rilevanti è rappresentato dal regime della partecipation exemption. L art. 88 del nuovo Tuir, rubricato Plusvalenze esenti, dispone che al ricorrere di particolari requisiti le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti (non sono parimenti deducibili eventuali minusvalenze da realizzo). Le condizioni richieste dal legislatore per poter beneficiare di tale esenzione consistono nel: foglio n. 4

5 1. possesso ininterrotto della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell avvenuta cessione. Potrebbe non essere quindi sufficiente un possesso pari ad un anno; 2. iscrizione della partecipazione fra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso (le successive eventuali riclassificazioni non hanno rilevanza alcuna). Con riferimento alle partecipazioni detenute al 1 gennaio 2004 è stata peraltro introdotta una disposizione transitoria ai sensi della quale è sufficiente che l iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie sia stata effettuata nel bilancio relativo all esercizio 2002 (con ulteriore deroga per le partecipazioni acquisite nel corso del 2003, per le quali si deve fare riferimento al bilancio del medesimo anno); 3. residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato. In caso contrario vi è la possibilità di dimostrare mediante interprello che dalla partecipazione non è stato conseguito l effetto di localizzare redditi in Stati in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati; 4. esercizio da parte della società partecipata, al momento del realizzo, di un impresa commerciale. Viene inoltre introdotta una presunzione assoluta di non commercialità per le società il cui patrimonio è prevalentemente investito in beni immobili diversi dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell esercizio d impresa, ovvero quelle di gestione immobiliare. Per le partecipazioni detenute in holding il comma 4, art. 88, del nuovo Tuir precisa che gli ultimi due requisiti si riferiscono alle società indirettamente partecipate e sono soddisfatti quando sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante. Al ricorrere di tutte le suindicate condizioni la plusvalenza non costituisce reddito imponibile. In caso contrario concorrerà integralmente alla formazione del reddito di impresa, con facoltà di rateizzazione in cinque anni (già presente nell attuale disciplina) per le partecipazioni iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci. Nei primi due periodi di imposta di applicazione della riforma occorrerà inoltre prestare particolare attenzione alle cessioni di partecipazioni oggetto di svalutazioni nel corso del 2002 e del 2003 (per le società con esercizio coincidente con l anno solare): se tali svalutazioni sono state dedotte le plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni saranno imponibili fino a loro concorrenza; qualora invece le svalutazioni effettuate siano state riprese a tassazione, l eventuale realizzo di minusvalenze sarà deducibile nei limiti dell ammontare delle svalutazioni in precedenza tassate. In considerazione dell introduzione dell istituto della partecipation exemption si ritiene generalmente consigliabile per le società differire le cessioni di partecipazioni al foglio n. 5

6 Tale condotta si rivela valida pure con riferimento alle cessioni di azioni e quote di partecipazione qualificate effettuate da persone fisiche. Rimangono invariate le modalità di tassazione delle plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni non qualificate, con imposizione sostitutiva ad aliquota del 12,5% e riportabilità delle minusvalenze nei quattro periodi d imposta successivi. In relazione alle partecipazioni qualificate, invece, la tassazione (soppressa l imposta sostitutiva del 27%) avverrà mediante applicazione delle ordinarie aliquote Ire (già Irpef) sul 40% della plusvalenza, al netto del 40% delle relative minusvalenze; con aliquote marginali ridotte tali plusvalenze saranno quindi tassate in misura meno gravosa di quelle relative a partecipazioni non qualificate. Viene peraltro disconosciuta la possibilità di riportare eventuali minusvalenze nei quattro periodi di imposta successivi, ad eccezione di quelle non utilizzate al 31 dicembre 2003 che, come previsto dalle disposizioni transitorie, potranno essere utilizzate in diminuzione delle future plusvalenze nella misura del 40%. La thin capitalization e il pro rata patrimoniale Il nuovo Tuir, all art. 99 individua la soglia di indebitamento oltre la quale opereranno le nuove disposizioni tese a contrastare la sottocapitalizzazione delle imprese (Thin capitalization). Sulla base di una serie di condizioni, le imprese non potranno più dedurre gli oneri finanziari riferibili alla quota dei finanziamenti, direttamente o indirettamente erogati o garantiti dal socio o da sue parti correlate, eccedenti il patrimonio netto contabile di loro pertinenza moltiplicato per quattro, considerando prioritariamente indeducibili gli oneri finanziari correlati ai finanziamenti più onerosi. Questa limitazione non opera per quei contribuenti il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l applicazione degli studi di settore. La norma si applica solo ai finanziamenti erogati o garantiti dai soci qualificati. Si tratta dei soci che, direttamente o indirettamente, partecipano al capitale sociale con una percentuale pari o superiore al 10%, considerati anche gli eventuali finanziamenti erogati o garantiti, nonché le partecipazioni detenute, dalle parti correlate a ciascun socio. Si considerano parti correlate al socio qualificato le società da questi controllate ai sensi dell art c.c. e, se persona fisica, anche i familiari di cui all art. 5, co. 5 del Tuir. Va precisato che si intendono garantiti dal socio o da sue parti correlate i debiti assistiti da garanzie reali, personali e di fatto fornite da tali soggetti anche mediante comportamenti ed atti giuridici che, seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzia, ottengono lo stesso effetto economico. foglio n. 6

7 Un ulteriore limite alla deducibilità degli oneri finanziari, da applicarsi sulla quota residua, in via subordinata rispetto a quello di cui alla thin capitalization, opererà anche nel caso in cui gli stessi siano riferibili a investimenti in partecipazioni sociali per le quali si applicherà il nuovo regime della partecipation exemption, previsto all art. 98 del nuovo Tuir. L opzione per la trasparenza fiscale L art. 116 del nuovo Tuir introduce la possibilità di tassare il reddito direttamente in capo ai soci, in analogia a quanto avviene per le società di persone, mediante imputazione a ciascuno di essi, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili ed a prescindere dall effettiva percezione, del reddito della partecipata (nonché delle ritenute d acconto, dei crediti e degli acconti di imposta). Possono beneficiare di tale opzione (esercitabile dalla società partecipata ed irrevocabile per tre esercizi) unicamente le società di capitali e le cooperative partecipate da altre società di capitali e cooperative, a condizione che ognuno dei soci detenga una percentuale di diritti di voto esercitabili nell assemblea generale e di partecipazione agli utili non inferiore al 10%. La società partecipata non deve inoltre aver emesso strumenti finanziari partecipativi di cui all art. 2346, ultimo comma, c.c., né aver esercitato l opzione per il consolidato fiscale (istituto illustrato al paragrafo successivo). Possono usufruire di tale regime anche le S.r.l. a ristretta base proprietaria. L art. 117 del nuovo Tuir statuisce infatti che l opzione per la trasparenza fiscale può essere esercitata, con modalità e condizioni analoghe, pure dalle società a responsabilità limitata con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 e con ricavi inferiori alla soglia prevista per l applicazione degli studi di settore, ovvero L opzione non può inoltre essere adottata, e se già esercitata decade, nel caso di possesso o di acquisto di una partecipazione con i requisiti di cui all art. 88 commentato in precedenza. La convenienza del regime di trasparenza fiscale dovrà essere valutata caso per caso ed in stretta correlazione con le innovazioni introdotte in materia di tassazione dei dividendi. Il consolidato fiscale nazionale La riforma fiscale introduce un innovativo regime impositivo a favore dei gruppi di imprese, il consolidato fiscale (nazionale o mondiale a seconda della residenza delle società coinvolte): esso prescinde dall autonomia giuridica, e quindi dalla soggettività tributaria, delle singole società del gruppo per individuare una base imponibile unica, risultante in prima approssimazione dalla sommatoria algebrica dei risultati di ognuna di esse. foglio n. 7

8 L opzione per il consolidato nazionale (disciplinato dagli artt del nuovo Tuir), triennale ed irrevocabile, dev essere esercitata congiuntamente da controllante e controllate, che devono avere identico esercizio sociale. Ai fini del consolidato fiscale si considerano controllate, secondo il disposto dell art. 121, le società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata al cui capitale sociale ed al cui utile di bilancio la controllante partecipa, direttamente o indirettamente, per una percentuale superiore al 50%. Tali requisiti devono sussistere in ogni esercizio del triennio di validità dell opzione. L esercizio dell opzione, come statuito dall art. 119, comporta la determinazione di un unico reddito complessivo corrispondente alla somma algebrica degli imponibili delle singole società da considerare per l intero importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante. A tale somma algebrica vanno poi apportate alcune rettifiche di consolidamento, evidenziate dall art. 123 del nuovo Tuir. E inoltre previsto un particolare regime di neutralità fiscale per i trasferimenti infragruppo di beni plusvalenti. Solo dopo l emanazione del Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze che stabilirà le disposizioni attuative di tale istituto sarà possibile verificarne la convenienza, in particolare con riferimento al trattamento delle perdite fiscali pregresse. Restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento, è gradita l occasione per inviarvi i migliori saluti. Studio Alberti Castellani Ubini Castagnetti foglio n. 8

9 ESEMPIO DIFFERENZA DI TASSAZIONE (IPOTESI DI CANESTRO "A" PIENO) Aliquota effettiva di tassazione 20% 20% 25% 25% 30% 30% 35% 35% 40% 40% 45% 45% Base imponibile società Imposta pagata società Netto distribuito al socio Credito di imposta Imponibile per il socio , , , , , ,4 IRPEF lorda per il socio 20 5, ,6 30 7, , , ,88 IRPEF netta per il socio -16 5, ,6-6 7,92-1 9, , ,88 Imposizione complessiva 20 39, , , , , ,88 Delta prelievo 03/04 19,28 15,6 11,92 8,24 4,56 0,88 Delta percent 03/04 96,40% 62,40% 39,73% 23,54% 11,40% 1,96%

10 ESEMPIO DIFFERENZA DI TASSAZIONE (IPOTESI DI CANESTRO "A" disponibile al 50%) Aliquota effettiva di tassazione 20% 20% 25% 25% 30% 30% 35% 35% 40% 40% 45% 45% Base imponibile società Imposta pagata società Netto distribuito al socio Credito di imposta Imponibile per il socio 82 26, , , , , ,4 IRPEF lorda per il socio 16,4 5,28 20,5 6,6 24,6 7,92 28,7 9,24 32,8 10,56 36,9 11,88 IRPEF netta per il socio -1,6 5,28 2,5 6,6 6,6 7,92 10,7 9,24 14,8 10,56 18,9 11,88 Imposizione complessiva 34,4 39,28 38,5 40,6 42,6 41,92 46,7 43,24 50,8 44,56 54,9 45,88 Delta prelievo 03/04 4,88 2,1-0,68-3,46-6,24-9,02 Delta percent 03/04 14,19% 5,45% -1,60% -7,41% -12,28% -16,43%

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