MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI"

Transcript

1 MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 12 settembre 1996 Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino "Pinerolese".(GU n. 227 del ) DISCIPLINARE DI PRODUZIONE Art. 1. La denominazione di origine controllata "Pinerolese" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. La denominazione di origine controllata "Pinerolese", e' riservata ai vini rossi e rosati ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Barbera, Bonarda, Nebbiolo, Neretto da soli o congiuntamente minimo 50%. Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca rossa non aromatici autorizzati e raccomandati per le province di Torino e Cuneo fino ad un massimo del 50%. La denominazione di origine controllata "Pinerolese" seguita da una delle specificazioni di cui appresso, e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, rispettivamente, la seguente composizione: Barbera: per almeno l'85% Barbera; per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni raccomandati ed autorizzati per le province di Torino e Cuneo a bacca di colore analogo; Bonarda: per almeno l'85% Bonarda Piemontese, per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni raccomandati e autorizzati per le province di Torino e Cuneo a bacca di colore analogo; Freisa: per almeno l'85% Freisa, per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni raccomandati e autorizzati per le province di Torino e Cuneo a bacca di colore analogo; Dolcetto: per almeno l'85% Dolcetto, per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni raccomandati e autorizzati per le province di Torino e Cuneo a bacca di colore analogo; Doux d'henry: per almeno l'85% Doux d'henry, per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni raccomandati e autorizzati per le province di Torino e Cuneo a bacca di colore analogo. La denominazione di origine "Pinerolese Rami'e" e' riservata al

2 vino rosso ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione: Avana' 30%, Avarengo minimo 15%, Neretto minimo 20%. Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici da soli o congiuntamente per un massimo del 35%. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini di cui all'art. 2 comprende l'intero territorio dei comuni appresso indicati: Provincia di Torino: Angrogna Bibiana Bobbio Pellice Bricherasio Buriasco Campiglione Fenile Cantalupa Cavour Cumiana Frossasco Garzigliana Inverso Pinasca Luserna San Giovanni Lusernetta Macello Osasco Pinasca Pinerolo Perosa Argentina Pomaretto Porte Perrero Pramollo Prarostino Roletto Rora' San Germano Ghisone San Pietro Val Lemina San Secondo di Pinerolo Torre Pellice Villar Pellice Villar Perosa Provincia di Cuneo: Bagnolo

3 Barge La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine "Pinerolese" accompagnata dalla menzione tradizionale Rami'e comprende l'intero territorio dei comuni di: Pomaretto, Perosa Argentina. Fanno parte dell'albo vigneti del vino a D.O.C. "Pinerolese" tipologie rosso e rosato i vigneti iscritti all'albo dei vini a D.O.C. "Pinerolese" Barbera, "Pinerolese" Freisa, "Pinerolese" Dolcetto, "Pinerolese" Bonarda, "Pinerolese" Doux d'henry, "Pinerolese" Rami'e. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerare idonei i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti o pedemontani e su grave. Sono esclusi i terreni umidi o non sufficientemente soleggiati. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. Onde tener conto dell'autosterilita'del vitigno Doux d'henry, ai fini del computo di superficie iscritta all'albo, sara' considerata la superficie corrispondente alla effettiva presenza del vitigno stesso, nell'ambito della superficie vitata aziendale di riferimento. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti: Titolo Resa uva alcolometrico Vini tonn./ha vol. min. naturale "Pinerolese" rosso 9 9,5 "Pinerolese" rosato 9 9,5 "Pinerolese" Barbera 8 10,00 "Pinerolese" Bonarda 8 10,00 "Pinerolese" Freisa 8 10,00 "Pinerolese" Dolcetto 8 10,00 "Pinerolese" Doux d'henry 7 9,5 "Pinerolese" Ramie 7,5 9,5 Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da

4 destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Pinerolese" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Art. 5. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno delle province di Asti, Alessandria, Cuneo e Torino. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Art. 6. I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Pinerolese" rosso: colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: intenso, caratteristico, vinoso; sapore: asciutto, armonico; "Pinerolese" rosato: colore: rosato o rubino chiaro; odore: delicato, gradevole, vinoso; sapore: asciutto, armonico; estratto secco netto: 17 per mille. "Pinerolese" Barbera: colore: rosso rubino carico; odore: vinoso, intenso; sapore: secco, fresco, caratteristico; "Pinerolese" Bonarda: colore: rosso rubino; odore: vinoso caratteristico e intenso; sapore: morbido e fresco;

5 "Pinerolese" Freisa: colore: rosso rubino intenso; odore: caratteristico vinoso e intenso; sapore: fresco, talvolta vivace; estratto secco netto: 20 per mille; "Pinerolese" Dolcetto: colore: rosso rubino con riflessi violacei; odore: delicato e vinoso; sapore: secco, morbido e fresco; "Pinerolese" Doux d'henry: colore: rosato piu' o meno intenso; odore: fresco, fruttato e gradevole; sapore: morbido, armonioso, talvolta abboccato; estratto secco netto: 17 per mille. "Pinerolese" Rami'e: colore: rosso piu' o meno intenso; odore: caratteristico, fresco, delicato; sapore: asciutto, armonioso; estratto secco netto: 18 per mille. Art. 7. Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il compratore. Per i vini di cui all'art. 2 la designazione "Pinerolese", dovra' essere immediatamente seguita la dicitura "denominazione di origine controllata" la quale dovra' precedere immediatamente in etichetta la specificazione relativa al vitigno. Per i vini di cui all'art. 2 la specificazione del vitigno o altra specificazione dovra' essere riportata in etichetta con caratteri di uguale colore e dimensioni inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la D.O.C. "Pinerolese".

6 I vini di cui all'art. 2 possono essere confezionati in contenitori di vetro con capacita' non superiore ai 5 litri, di forma tradizionale. Nei recipienti di capacita' di litri 0,750 e' obbligatoria la chiusura con il tappo di sughero. La zona di imbottigliamento ricade nell'intero territorio del Piemonte.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A NETTUNO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A NETTUNO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA NETTUNO Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata Nettuno è riservata ai vini: Nettuno

Dettagli

SCIACCA D.M. 5/GIUGNO/1998 D.O.C.

SCIACCA D.M. 5/GIUGNO/1998 D.O.C. SCIACCA D.M. 5/GIUGNO/1998 D.O.C. Art 1 La denominazione di origine controllata Sciacca, è riservata ai seguenti vini: Sciacca bianco Sciacca Inzolia Sciacca Chardonnay Sciacca riserva Rayana Sciacca rosso

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA MATERA ai sensi del decreto 6 luglio 2005 G.U. n.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA MATERA ai sensi del decreto 6 luglio 2005 G.U. n. DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA MATERA ai sensi del decreto 6 luglio 2005 G.U. n.163 del 15/07/2005 Art.1 Denominazione dei vini La denominazione di origine controllata

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "COLLI D'IMOLA"

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA COLLI D'IMOLA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "COLLI D'IMOLA" Approvato con Decreto Dirigenziale dell'1/7/1997, pubblicato nella G.U. n 156 del 7/7/97 Modificato con Decreto

Dettagli

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita Brunello di Montalcino Art. 1 Art. 2 Art. 3

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita Brunello di Montalcino Art. 1 Art. 2 Art. 3 Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita Brunello di Montalcino Decreto 19/5/1998 G.U. n 133 del 10/6/1998 Art. 1 La denominazione di origine controllata e

Dettagli

RIESI D.O.C. D.D. 23/LUGLIO/2001

RIESI D.O.C. D.D. 23/LUGLIO/2001 RIESI D.O.C. D.D. 23/LUGLIO/2001 Art 1 La denominazione di origine controllata Riesi è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A CORI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A CORI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA CORI Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata «Cori» è riservata al vino bianco

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA BRINDISI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA BRINDISI A NNESSO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA BRINDISI Articolo 1 (denominazione e vini) La denominazione di origine controllata «Brindisi» è riservata ai vini, che

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A ZAGAROLO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A ZAGAROLO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA ZAGAROLO Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 Art. 1 La denominazione di origine controllata «Zagarolo» è riservata al vino

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A APRILIA

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A APRILIA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA APRILIA Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata «Aprilia» è riservata ai vini

Dettagli

Denom. Vini Collio Goriziano o Collio IV.29

Denom. Vini Collio Goriziano o Collio IV.29 D.P.R. 24 maggio 1968. Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini Collio Goriziano o Collio. ( 1-2 ) Art. 1. - La denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio»

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Decreto Ministeriale 7 giugno 2010 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA GATTINARA. (G.U. n 144 del 23 giugno

Dettagli

SAMBUCA DI SICILIA D.O.C. D.D. 11/LUGLIO/2002

SAMBUCA DI SICILIA D.O.C. D.D. 11/LUGLIO/2002 SAMBUCA DI SICILIA D.O.C. D.D. 11/LUGLIO/2002 Art 1 La denominazione di origine controllata Sambuca di Sicilia è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati ottenuti dai vigneti dell omonima zona di produzione

Dettagli

Disciplinare di produzione

Disciplinare di produzione Carignano del Sulcis I vini "Carignano del Sulcis" sono regolamentati dal Decreto ministero Risorse agricole del 18 ottobre 1995 che ha sostituito il Dpr 1 giugno 1977 e 30 dicembre 1989. Disciplinare

Dettagli

Articolo La indicazione geografica tipica "Marche" è riservata alle seguenti categorie di prodotti vitivinicoli:

Articolo La indicazione geografica tipica Marche è riservata alle seguenti categorie di prodotti vitivinicoli: ANNESSO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VINI A IGT MARCHE Articolo 1. La Indicazione Geografica Tipica "Marche", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è

Dettagli

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Matera

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Matera Proposta di disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Matera Art.1 Denominazione dei vini La denominazione di origine controllata Matera è riservata ai vini che rispondono

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Decreto Ministeriale 27 luglio 2010 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA FREISA DI CHIERI (G.U. n 189 del 14 agosto

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A CIRCEO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A CIRCEO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA CIRCEO Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata Circeo, seguita dalle specificazioni

Dettagli

Denominazione di origine controllata dei vini «Castel del Monte» Disciplinare di produzione. Decreto ministero Risorse agricole del 14 marzo 1997

Denominazione di origine controllata dei vini «Castel del Monte» Disciplinare di produzione. Decreto ministero Risorse agricole del 14 marzo 1997 Decreto ministero Risorse agricole del 14 marzo 1997 Denominazione di origine controllata dei vini «Castel del Monte» Ha sostituito il Dpr 27 dicembre 1990 (modificato dal D.m. 19 settembre 1995. Aveva

Dettagli

Controguerra DOC Disciplinare di produzione Controguerra DOC

Controguerra DOC Disciplinare di produzione Controguerra DOC Controguerra DOC Disciplinare di produzione Controguerra DOC Articolo 1. La denominazione di origine controllata "Controguerra", è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A GENAZZANO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A GENAZZANO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA GENAZZANO Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata «Genazzano» è riservata ai vini

Dettagli

PANTELLERIA MOSCATO DI PANTELLERIA PASSITO DI PANTELLERIA D.M. 27/SETTEMBRE/2000 D.O.C.

PANTELLERIA MOSCATO DI PANTELLERIA PASSITO DI PANTELLERIA D.M. 27/SETTEMBRE/2000 D.O.C. PANTELLERIA MOSCATO DI PANTELLERIA PASSITO DI PANTELLERIA D.M. 27/SETTEMBRE/2000 D.O.C. Art 1 La denominazione di origine controllata Moscato di Pantelleria è riservata al vino che risponde alle condizioni

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 2009 riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini Terre Alfieri e l approvazione del relativo disciplinare

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "CISTERNA D ASTI"

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA CISTERNA D ASTI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "CISTERNA D ASTI" Approvato con DM 17.07.2002 GU 196 del 22.08.2002 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale

Dettagli

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata Sant Antimo Decreto 18/1/1996 G.U. n 26 del 1/2/1996

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata Sant Antimo Decreto 18/1/1996 G.U. n 26 del 1/2/1996 Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata Sant Antimo Decreto 18/1/1996 G.U. n 26 del 1/2/1996 Art. 1 La denominazione di origine controllata Sant Antimo è riservata ai

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE TERRE del Nero di TROIA Denominazione di Origine Controllata

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE TERRE del Nero di TROIA Denominazione di Origine Controllata 16237 Allegato 1 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE TERRE del Nero di TROIA Denominazione di Origine Controllata Art. 1. Denominazione e vini La denominazione d'origine controllata "Terre del Nero di Troia" è

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A CERVETERI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A CERVETERI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA CERVETERI Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata «Cerveteri» è riservata ai vini

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI MAREMMA TOSCANA. Articolo 1 Denominazione dei vini

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI MAREMMA TOSCANA. Articolo 1 Denominazione dei vini ANNESSO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI MAREMMA TOSCANA Articolo 1 Denominazione dei vini 1. La denominazione di origine controllata «Maremma toscana» è riservata

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VALDINIEVOLE»

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VALDINIEVOLE» DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VALDINIEVOLE» Decreto 30 dicembre 2009 (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2010) Articolo 1 Denominazione e vini La denominazione

Dettagli

PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "MODENA" O "DI MODENA"

PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA MODENA O DI MODENA Allegato PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "MODENA" O "DI MODENA" Art. 1 Denominazione di origine 1.1 La denominazione di origine

Dettagli

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata CONTROGUERRA

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata CONTROGUERRA Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata CONTROGUERRA Articolo 1 Denominazione e vini La Denominazione di Origine Controllata Controguerra, è riservata ai vini bianchi,

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA RUCHÈ DI CASTAGNOLE MONFERRATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA RUCHÈ DI CASTAGNOLE MONFERRATO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA RUCHÈ DI CASTAGNOLE MONFERRATO Approvato DOC con DPR 22.10.1987 Approvato DOCG con DM 08.10.2010 G.U. 248-22.10.2010

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A BIANCO CAPENA

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A BIANCO CAPENA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA BIANCO CAPENA Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata Bianco Capena è riservata

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA CAREMA"

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA CAREMA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA CAREMA" Approvato con DPR 09.07.1967 G.U. 199-09.08.1967 Modificato con DM 20.11.1995 G.U. 280-30.11.1995 Modificato con DM 04.06.1998

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA CHIANTI PROPOSTA DI MODIFICA REDATTA SECONDO LO SCHEMA INDICATO DAL COMITATO NAZIONALE VINI Articolo 1 (denominazione

Dettagli

Il Direttore Giuseppe Cortese

Il Direttore Giuseppe Cortese 304 24.12.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 54 2. di procedere con atti successivi allo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per esami di categoria C - Profilo professionale

Dettagli

Disciplinare di Produzione dei vini a denominazione di origine controllata GRANCE SENESI. Articolo 1 Denominazione e vini

Disciplinare di Produzione dei vini a denominazione di origine controllata GRANCE SENESI. Articolo 1 Denominazione e vini Disciplinare di Produzione dei vini a denominazione di origine controllata GRANCE SENESI Articolo 1 Denominazione e vini La denominazione di origine controllata «Grance Senesi» è riservata ai vini che

Dettagli

I vini "Cannonau di Sardegna"sono regolamentati dal Decreto Ministero Agricoltura e Foreste del 5 novembre

I vini Cannonau di Sardegnasono regolamentati dal Decreto Ministero Agricoltura e Foreste del 5 novembre Cannonau di Sardegna I vini "Cannonau di Sardegna"sono regolamentati dal Decreto Ministero Agricoltura e Foreste del 5 novembre 1992 che ha sostituito il DPR 21 luglio1972 (modificato dal D.M.29 giugno

Dettagli

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Savuto. Articolo 1 Denominazione dei vini. Articolo 2 Base ampelografica

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Savuto. Articolo 1 Denominazione dei vini. Articolo 2 Base ampelografica Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Savuto ANNESSO Articolo 1 Denominazione dei vini 1. La Denominazione di Origine Controllata Savuto è riservata ai vini che rispondono

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE D ORIGINE CONTROLLATA MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE D ORIGINE CONTROLLATA MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE D ORIGINE CONTROLLATA MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO Approvato con DPR 20.09.73 GU 26-28.01.1974 Modifica con DM 28.02.95 GU 60-13.03.1995 Modifica

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A COLLI ETRUSCHI VITERBESI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A COLLI ETRUSCHI VITERBESI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA COLLI ETRUSCHI VITERBESI Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata «Colli Etruschi

Dettagli

VALPOLICELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

VALPOLICELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA VALPOLICELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA (D.M. 21 agosto 1968 come modificato da ultimo decreto 14 settembre 2007 G. Uff. n 221 del 22 settembre 2007) Le modifiche sono segnalate in grassetto.

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "GATTINARA"

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA GATTINARA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "GATTINARA" Approvato DOC con DPR 09.07.1967 G.U.200-10.8.1967 Approvato DOCG con DPR 20.10.1990 G.U. 59-11.03.1991

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A EST!EST!!EST!!! DI MONTEFIASCONE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A EST!EST!!EST!!! DI MONTEFIASCONE DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA EST!EST!!EST!!! DI MONTEFIASCONE Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 Denominazione e vini La denominazione di origine

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA COLLINA TORINESE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA COLLINA TORINESE DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA COLLINA TORINESE Approvato con DM 14.10.1999 G.U. 248-21.10.1999 Modificato con DM 22.04.2009 G.U. 110-14.05.2009 Modificato con

Dettagli

Erbaluce di Caluso o Caluso DOCG

Erbaluce di Caluso o Caluso DOCG Erbaluce di Caluso o Caluso DOCG Questo vino è ottenuto con le uve del vitigno di Erbaluce coltivate in una ristretta zona viticola. Si tratta di un vino brillante dal colore giallo-paglierino e dall odore

Dettagli

«CHIANTI» Riconosciuto con Decreto 10 marzo 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2003)

«CHIANTI» Riconosciuto con Decreto 10 marzo 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2003) DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «CHIANTI» Riconosciuto con Decreto 10 marzo 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2003) Articolo 1 La denominazione di origine

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA SALEMI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA SALEMI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA SALEMI Approvato con D.M. 10.10.1995 G.U. 269 17.11.1995 Modificato con D.M. 02.08.1996 G.U. 190 14.08.1996 Modificato con D.M. 21.04.1998

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 25 gennaio 2010 Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina»

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «COSTA VIOLA»

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «COSTA VIOLA» DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «COSTA VIOLA» Approvato con D.M. 27.10.1995 G.U. 266 14.11.1995 Modificato con D.M. 24.07.2009 G.U. 184 10.08.2009 Modificato con D.M.

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA BRAMATERRA

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA BRAMATERRA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA BRAMATERRA Approvato con DPR 09.04.1979 GU 285-18.10.1979 Modificato con DM 12.07.2010 GU 176-30.07.2010 Modificato con DM 30.11.2011

Dettagli

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI BOLGHERI E BOLGHERI SASSICAIA (Decreto ministero delle Risorse agricole del 14 giugno 2001)

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI BOLGHERI E BOLGHERI SASSICAIA (Decreto ministero delle Risorse agricole del 14 giugno 2001) DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI BOLGHERI E BOLGHERI SASSICAIA (Decreto ministero delle Risorse agricole del 14 giugno 2001) DISCIPLINARE DI PRODUZIONE Articolo 1. La denominazione di origine

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA ERBALUCE DI CALUSO O CALUSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA ERBALUCE DI CALUSO O CALUSO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA ERBALUCE DI CALUSO O CALUSO Approvato DOC con DPR 09.07.1967 Approvato DOCG con DM 08.10.2010 G.U. 248-22.10.2010

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "COLLINE NOVARESI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA COLLINE NOVARESI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "COLLINE NOVARESI Approvato con DM 05.11.1994 G.U. 280-30.11.1994 Modificato con DM 04.10.2011 G.U. 245 20.10.2011 Modificato

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "LESSONA"

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA LESSONA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "LESSONA" Approvato con DPR 03.12.1976 GU 58 del 02.03.1977 Modificato con DM 04.06.2010 GU 145 del 24.06.2010 Modificato con

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI CAMARRO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI CAMARRO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI CAMARRO Approvato con D.M. 10.10.1995 G.U. 269 17.11.1995 Modificato con D.M. 02.08.1996 G.U. 190 14.08.1996 Modificato con D.M. 21.04.1998

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A. MONTECOMPATRI-COLONNA o MONTECOMPATRI o COLONNA

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A. MONTECOMPATRI-COLONNA o MONTECOMPATRI o COLONNA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA MONTECOMPATRI-COLONNA o MONTECOMPATRI o COLONNA Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata

Dettagli

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze Settore Produzioni Agricole Vegetali Domanda presentata dal Consorzio del Vino

Dettagli

DOLCETTO DI DIANO D ALBA

DOLCETTO DI DIANO D ALBA DECRETO 14 settembre 2006 (GU n. 221 del 22-9-2006) DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «DOLCETTO DI DIANO D'ALBA» O «DIANO D'ALBA» Art. 1. Denominazione e vini 1.

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 7 ottobre 2011 Riconoscimento della denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere». (11A13408) IL CAPO DIPARTIMENTO

Dettagli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER- VIZIO ALIMENTAZIONE 5 giugno 2009, n. 349

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER- VIZIO ALIMENTAZIONE 5 giugno 2009, n. 349 10566 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER- VIZIO ALIMENTAZIONE 5 giugno 2009, n. 349 Proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata Castel del Monte. Pubblicazione.

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A IGT PLANARGIA

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A IGT PLANARGIA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A IGT PLANARGIA Approvato con DM 12.10.1995 G.U. n. 259 del 6.11.1995 Modificato con DM 24.07.2009 G.U. n. 184 del 10.08.2009 Modificato con DM 30.11.2011 G.U. n. 295

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "MALVASIA DI CASORZO D'ASTI"

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA MALVASIA DI CASORZO D'ASTI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "MALVASIA DI CASORZO D'ASTI" Approvato con DPR 21.08.68 GU 267-19.10.1968 Modificato con DM 26.05.1997 GU 54-04.07.1997 Modificato

Dettagli

Pagina 1 di 5 MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 3 novembre 1995 Riconoscimento della indicazione geografica tipica "Mitterberg tra "Mitterberg" per i vini prodotti nel territorio

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA FREISA DI CHIERI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA FREISA DI CHIERI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA FREISA DI CHIERI Approvato con DPR 20.09.1973 GU 27-29.01.1974 Modificato con DM 27.07.2010 GU 189-14.08.2010 Modificato con DM

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A CASTELLI ROMANI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A CASTELLI ROMANI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA CASTELLI ROMANI Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata «Castelli Romani» è riservata

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Decreto Ministeriale 16 aprile 2010 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA BARBARESCO. (G.U. n 95 del 24 aprile

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DOLCETTO DI OVADA SUPERIORE O OVADA

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DOLCETTO DI OVADA SUPERIORE O OVADA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DOLCETTO DI OVADA SUPERIORE O OVADA Già riconosciuta come tipologia della DOC Dolcetto di Ovada con DPR 01.09.1972

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «ARGHILLÀ»

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «ARGHILLÀ» DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «ARGHILLÀ» Approvato con DM 27.10.1995 G.U. 266-14.11.1995 Modificato con DM 31.07.1996 G.U. 190-14.08.1996 Modificato con DM 24.07.2009

Dettagli

Art. 1. Denominazione vini

Art. 1. Denominazione vini A LLEGATO Disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata Collio Goriziano o Collio Art. 1. Denominazione vini 1. La denominazione di origine controllata "Collio Goriziano"

Dettagli

Associazione Albergatori di Acqui Terme

Associazione Albergatori di Acqui Terme I Vitigni Vigoria vegetativa: ottima. Produttività : molto buona. Foglia: di grandezza media, pentalobata. Grappolo: di forma conica, con una o due sporgenze alari, con acini leggermente ovali, medi, di

Dettagli

e ai mosti di uve parzialmente fermentati e passito e passito

e ai mosti di uve parzialmente fermentati e passito e passito Testo attualmente in vigore Proposta di modifica DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA RUBICONE Approvato con DM 18.11.1995 G.U. 285 06.12.1995 da ultimo modificato con D.M.

Dettagli

D E C R E T A. Articolo unico

D E C R E T A. Articolo unico Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ

Dettagli

IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'

IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 8 ottobre 2010 Richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Salice Salentino».

Dettagli

Denominazioni di vini esistenti Fascicolo tecnico

Denominazioni di vini esistenti Fascicolo tecnico FASCICOLO TECNICO 1 /12 Numero di fascicolo: PDO-IT-A1100 Denominazioni di vini esistenti Fascicolo tecnico I. NOME/I DA REGISTRARE Colline Novaresi (it) II. ESTREMI DEL RICHIEDENTE Nome e titolo del richiedente:

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA CAMPANIA

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA CAMPANIA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA CAMPANIA Approvato con DM 19.10.2004 G.U. 255-29.10.2004 Modificato con DM 24.07.2009 G.U. 184-10.08.2009 Modificato con DM 30.11.2011

Dettagli

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA RIVIERA LIGURE DI PONENTE

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA RIVIERA LIGURE DI PONENTE Annesso PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA RIVIERA LIGURE DI PONENTE Articolo 1 Denominazione e vini 1. La Denominazione di Origine Controllata Riviera

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A MARINO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A MARINO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA MARINO Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 Denominazioni e vini 1.1 La denominazione d origine controllata Marino

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI <<SANTA MARGHERITA DI BELICE>>

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI <<SANTA MARGHERITA DI BELICE>> DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI Approvato con D.M. 09.01.1996 G.U. 11 15.01.1996 Modificato con D.M. 30.11.2011 Pubblicato

Dettagli

IL CAPO DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

IL CAPO DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ DECRETO 21 dicembre 2010. Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano». IL CAPO DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Dettagli

IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualità

IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualità Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali D.Dirett. 21-3-2011 Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» e «Bolgheri» Sassicaia.

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "SIZZANO"

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA SIZZANO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "SIZZANO" Approvato con DPR 18.07.1969 GU 225-04.09.1969 Modificato con DM 04.06.2010 GU 145-24.06.2010 Modificato con DM 30.11.2011

Dettagli

Allegato. Proposta di modifica al Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Lambrusco di Sorbara

Allegato. Proposta di modifica al Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Lambrusco di Sorbara Allegato Proposta di modifica al Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Lambrusco di Sorbara Art.1 Denominazione e Vini La denominazione di origine controllata "Lambrusco

Dettagli

COMUNE DI MASSELLO PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE SCHEDE DI RILEVAMENTO DATI COMUNALI 7. STRUTTURE OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE

COMUNE DI MASSELLO PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE SCHEDE DI RILEVAMENTO DATI COMUNALI 7. STRUTTURE OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI MASSELLO PIANO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE SCHEDE DI RILEVAMENTO DATI COMUNALI 7. STRUTTURE OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE Scheda Titolo Scheda Contenuto Codice GEO Ufficio Territoriale

Dettagli

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Verdicchio dei Castelli di Jesi. Articolo 2 Vitigni ammessi

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Verdicchio dei Castelli di Jesi. Articolo 2 Vitigni ammessi Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Verdicchio dei Castelli di Jesi ANNESSO Articolo1 Denominazione dei vini La denominazione di origine controllata «Verdicchio dei

Dettagli

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Langhe

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Langhe A LLEGATO Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Langhe SOTTOZONA Nascetta del comune di Novello o Nas-cëtta del comune di Novello Art. 1 Denominazione e

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA SCAVIGNA

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA SCAVIGNA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA SCAVIGNA Approvato con DM 17.10.1994 G.U. 251-26.10.1994 Modificato con DM 12.05.1995 G.U. 124-30.05.1995 Modificato con DM 23.11.2011

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEL VINO «VERDUNO PELAVERGA» O «VERDUNO»

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEL VINO «VERDUNO PELAVERGA» O «VERDUNO» DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEL VINO «VERDUNO PELAVERGA» O «VERDUNO» Approvato con DM 20.10.1995 GU 270-18.11.1995 Modificato con DM 19.06.2007 GU 149-29.06.2007

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VINI INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA VERONA O PROVINCIA DI VERONA O VERONESE.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VINI INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA VERONA O PROVINCIA DI VERONA O VERONESE. DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VINI INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA VERONA O PROVINCIA DI VERONA O VERONESE. Approvato con DM 21.11.1995 G.U. 297-21.12.1995 Modificato con DM 27.02.1996 G.U. 57-08.03.1996 Modificato

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "SAMBUCA DI SICILIA"

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA SAMBUCA DI SICILIA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "SAMBUCA DI SICILIA" Approvato con D.M. 14.09.1995 G.U. 260 07.11.1995 Modificato con D.M. 11.07.2002 G.U. 182 05.08.2002 Modificato

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE. CESANESE DEL PIGLIO o PIGLIO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE. CESANESE DEL PIGLIO o PIGLIO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA CESANESE DEL PIGLIO o PIGLIO Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Decreto Ministeriale 19 ottobre 2010 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA COLLINE SALUZZESI. (G.U. n 271 del 19 novembre

Dettagli

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Dolcetto d Alba.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Dolcetto d Alba. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modiþ ca dovranno, nel rispetto della disciplina Þ ssata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA BRINDISI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA BRINDISI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA BRINDISI Approvato con DPR 22.11.1979 GU n. 111-23.04.1980 Modificato con DM 29.07.2011 GU n. 188-13.08.2011 Modificato con DM

Dettagli

ALTRI AVVISI. 191 il periodo a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione sino al

ALTRI AVVISI. 191 il periodo a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione sino al 26) Data di spedizione del presente avviso alla redazione del Bollettino Ufficiale della Toscana: 11.04.2009. 191 il periodo a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione sino al 31.12.2013.

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «TERRE DI COSENZA»

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «TERRE DI COSENZA» DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «TERRE DI COSENZA» Approvato con DM 18.10.2011 G.U. 256-03.11.2011 (S.O. 229) Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Decreto Ministeriale 7 ottobre 2011 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA COLLI TORTONESI. (G.U. n 253 del 29 ottobre

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «PELLARO»

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «PELLARO» DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «PELLARO» Approvato con DM 27.10.1995 G.U. 266-14.11.1995 Modificato con DM 21.07.1996 G.U. 190-14.08.1996 Modificato con DM 24.07.2009

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA COLLI DI SALERNO. D.D. 22 novembre mod. Dic Art 1 Denominazione

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA COLLI DI SALERNO. D.D. 22 novembre mod. Dic Art 1 Denominazione DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA COLLI DI SALERNO D.D. 22 novembre 1995.- mod. Dic. 1997 Art 1 Denominazione La indicazione geografica tipica «Colli di Salerno», accompagnata

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "GHEMME"

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA GHEMME DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "GHEMME" Approvato DOC con DPR 18.09.1969 G.U. 292-1969 Approvato DOCG con DM 29.05.1997 G.U. 137-14.06.1997 Rettifica

Dettagli