Cartolarizzazioni: Il regime fiscale - Luigi Merola
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1 Cartolarizzazioni: Il regime fiscale - Luigi Merola 25 Marzo 2014
2 1 Introduzione 2 I soggetti coinvolti 1 Aspetti fiscali afferenti l Originator 2 Aspetti fiscali in capo allo Special Purpose Vehicle 3 Aspetti fiscali - L imposta sostitutiva sui proventi corrisposti ai sottoscrittori
3 Quadro normativo di riferimento 1. Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014). 1. Legge 30 aprile 1999, n D. Lgs. 1 aprile 1996, n. 239.
4 1 Introduzione 1. La cartolarizzazione dei crediti (securitisation) è un operazione attraverso cui una o più società cedono i propri crediti a una società veicolo, appositamente costituita, che finanzia l acquisto dei crediti attraverso l emissione di titoli obbligazionari, garantiti dal patrimonio di destinazione, rappresentato dal totale dei crediti ceduti. 1. Il pagamento della quota capitale e degli interessi ai possessori dei titoli avviene con fondi derivanti dal progressivo incasso dei crediti.
5 3. Uno degli effetti peculiari dell operazione di cartolarizzazione è la separazione, a tutti gli effetti, del patrimonio cartolarizzato - rappresentato dal totale dei crediti ceduti - dalle restanti attività della società veicolo. 3. La legge 30 aprile 1999, n. 130 ha per la prima volta disciplinato in Italia questo tipo di operazioni.
6 2 I soggetti coinvolti 1. Originator (o Seller): rappresenta l ente creditizio (o altra società) che cede i crediti. L operazione di cartolarizzazione può coinvolgere anche una pluralità di Originators (multi-sellers). 2. Special Purpose Vehicle (SPV): rappresenta la società che acquista i crediti ed emette le obbligazioni per finanziare l acquisto dei crediti.
7 3. Debitori ceduti: sono i soggetti nei cui confronti l Originator vanta i crediti oggetto di cessione alla SPV. 3. Investitori: sono i sottoscrittori delle obbligazioni emesse dalla SPV.
8 3 Aspetti fiscali afferenti l originator La problematica di natura tributaria verte principalmente sul trattamento da riservare alle svalutazioni e perdite su crediti. Occorre, a tal fine, distinguere tra: a) la normativa previgente la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ( Legge di Stabilità 2014 ). b) quella introdotta dalla Legge di Stabilità 2014.
9 a) Normativa anteriore alla Legge di Stabilità 2014 Nella versione antecedente alle modifiche introdotte dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. Legge di Stabilità 2014 ), l art. 106 co. 3 e ss., del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ( TUIR ) prevedeva una specifica disciplina per la svalutazione dei crediti da parte degli enti creditizi e finanziari.
10 In particolare la norma prevedeva che gli enti creditizi e finanziari procedessero alla deduzione fiscale delle svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio: che derivavano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa,
11 in ciascun esercizio, nel limite dello 0,30 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio e al netto delle riprese di valore; l'ammontare complessivo delle svalutazioni che superava lo 0,30 per cento era deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi.
12 Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni era inferiore al limite dello 0,30 per cento, erano ammesse in deduzione, fino al predetto limite, (anche) accantonamenti per rischi su crediti.
13 b) Normativa introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 La regola generale previgente, di deducibilità immediata delle svalutazioni dell esercizio, fino a concorrenza dello 0,30 per cento del monte crediti e ripartizione dell eccedenza in quote costanti nei diciotto periodi di imposta successivi, viene sostituita da un nuovo criterio che, indipendentemente dall ammontare dei crediti risultanti in bilancio, prevede una modifica del criterio di deduzione delle svalutazioni e delle perdite su crediti.
14 Infatti, la deduzione deve essere effettuata in quote costanti nel periodo di imposta in cui sono state contabilizzate le svalutazioni e le perdite e nei quattro periodi di imposta successivi. Tale disciplina si applica a tutte le svalutazioni e, limitatamente alle perdite, a quelle non derivanti dalla cessione di crediti a titolo oneroso (quest ultime deducibili per intero nell esercizio in cui vengono iscritte).
15 Come cambia la disciplina con la Legge di Stabilità 2014 A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2014, per gli enti creditizi la disciplina delle perdite (sia da valutazione sia da realizzo) e delle svalutazioni, è regolamentata, esclusivamente, dal novellato articolo 106, comma 3, del TUIR.
16 Tanto si evince dal comma 160, lettera b), della Legge di Stabilità 2014, che ha introdotto, nel primo periodo dell articolo 101, comma 5 del TUIR, una clausola di esclusione dalla relativa disciplina delle perdite su crediti deducibili in base all articolo 106, comma 3, del TUIR. Quest ultima disposizione è stata totalmente riscritta e, attualmente, prevede che per gli enti creditizi sia le perdite sia le svalutazioni afferenti ai crediti verso la clientela siano deducibili nell esercizio nel quale sono rilevate in bilancio e nei quattro successivi.
17 Le perdite da cessioni a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell esercizio nel quale vengono rilevate. In sostanza, per il settore bancario, opera una derivazione dal bilancio delle perdite/svalutazioni su crediti, deducibili in quote costanti in cinque esercizi.
18 Pertanto, rispetto alla disposizione previgente, la principale novità è costituita dall equiparazione del trattamento delle perdite su crediti non scaturenti da cessioni a titolo oneroso a quello delle svalutazioni, con la conseguenza che le predette perdite potranno essere dedotte nel presupposto della mera iscrizione in bilancio (senza necessità, quindi, di dimostrare i requisiti di certezza e precisione stabiliti dall art. 101, co. 5 del TUIR). Perciò, risulta or irrilevante l incerta distinzione tra perdite (di natura valutativa) e svalutazioni relative a crediti.
19 Per i soggetti IAS, la cartolarizzazione è contabilizzata secondo il principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Il principio impone il mantenimento dell iscrizione dei crediti nel bilancio d esercizio della banca cedente, nel caso in cui tutti i rischi e benefici economici non siano trasferiti alla SPV indipendentemente dalla rilevanza giuridica della cessione. I crediti quindi assumeranno rilevanza fiscale secondo le previsioni recate dall art. 106, co. 3 del TUIR (cfr. Circolare ABI 21 febbraio 2006 n. 3).
20 4 Aspetti fiscali in capo alla SPV La Legge n. 130/1999 non prende in considerazione la disciplina fiscale concernente il patrimonio separato costituito in capo alla SPV. La Circolare dell Agenzia delle Entrate 6 febbraio 2003, n. 8/E ha tuttavia chiarificato la disciplina fiscale afferente all operazione di cartolarizzazione con riferimento alla SPV.
21 Nella cartolarizzazione si assiste al trasferimento agli investitori che acquistano i titoli sul mercato dei rischi connessi ai crediti ceduti alla SPV, nonostante quest ultima continui a mantenerne la titolarità. La SPV potrà ritrarre un utile solo nell eventualità in cui residuino eccedenze dopo aver rimborsato i risparmiatori dei titoli acquistati sul mercato.
22 Nell ipotesi opposta, in cui non residuino eccedenze, saranno di pertinenza della SPV unicamente le commissioni pagate dai risparmiatori per l acquisto dei titoli sul mercato. Come chiarito dalla Circolare n. 8/2001 una volta pagati tutti i portatori dei titoli potrebbero residuare importi ulteriori, costituiti dalle eccedenze fra quanto ottenuto dalla società veicolo nell attività di incasso dei crediti e quanto conferito agli investitori a titolo di interessi e rimborso capitale. Tali importi andrebbero a formare un utile dell operazione che potrebbe essere acquisito dalla stessa società veicolo.
23 Inoltre la circolare prende in considerazione i flussi finanziari generati dall operazione di cartolarizzazione che si distinguono in flussi attivi e passivi. I flussi attivi derivano dagli incassi dei crediti cartolarizzati. I flussi passivi sono connessi al pagamento dei costi dell operazione di cartolarizzazione (ad es. compensi per prestazioni rese da altri soggetti coinvolti nell operazione), alle cedole e al rimborso del capitale.
24 La Circolare n. 8/2003 precisa che l imponibilità ad IRES avrà luogo solo alla scadenza dell operazione di cartolarizzazione.
25 5 Aspetti fiscali L imposta sostitutiva sui proventi corrisposti ai sottoscrittori Il regime fiscale applicabile ai sottoscrittori varia a seconda della natura dei soggetti coinvolti. A tal fine occorre distinguere tra due tipologie di sottoscrittori: 1) I c.d. Nettisti ; 2) I c.d. Lordisti.
26 I Nettisti Sono definiti Nettisti i soggetti che percepiscono i proventi al netto dell imposta sostitutiva. Sotto il profilo fiscale, per espresso rinvio contenuto nell art. 6, co. 1, della Legge n. 130/1999, a tali soggetti si applica la disciplina recata dal D.lgs. 1 aprile 1996, n. 239 i.e. obbligazioni emesse dai Grandi Emittenti (banche e società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione). Pertanto, saranno soggetti all imposta sostitutiva in misura pari al 20 per cento i proventi percepiti dai seguenti soggetti:
27 1. le persone fisiche; 2. le società semplici, le società di fatto ad esse equiparate e le associazioni senza personalità giuridica tra artisti e professionisti; 3. gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali; 4. i soggetti esenti da IRES.
28 I c.d. Lordisti Sono definiti Lordisti, i soggetti che percepiscono i proventi al lordo dell imposta sostitutiva. Trattasi di soggetti che assoggetteranno a tassazione i proventi (lordi) secondo le regole ordinarie di determinazione del reddito d impresa.
29 Rientrano in tale categoria, i soggetti diversi dai Nettisti, quali: società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e società di mutua assicurazione; società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate; enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali;
30 Le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti; I fondi comuni d investimento mobiliare, le SICAV; I fondi pensione; i fondi immobiliari.
31 Dott. Luigi Merola NCTM Studio Legale Associato Dipartimento Tributario MILANO Via Agnello, Milano Tel.: Fax.: LONDON St Michael's House 1 George Yard, Lombard Street EC3V 9DF London tel. +44 (0) fax +44 (0) BRUSSELS ROMA Via delle Quattro Fontane, 161Avenue de la Joyeuse Entrée, Roma 1040 Brussels Tel..: Tel.: +32 (0) Fax.: Fax.:+32 (0) VERONA Stradone Porta Palio, Verona Tel.: Fax.: SHANGHAI 28th Floor, Hong Kong Plaza 283, Huaihai Zhong Road Shanghai Tel: Fax:
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