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1 Riaperta la RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI * * * * * Art. 7, co. 1, lett. t) e co. 2, lett. dd) gg), D.L. n. 70 del 13/05/2011 (Decreto sviluppo) SIRRI GAVELLI ZAVATTA & Associati Dottori commercialisti

2 Nuova opportunità per l affrancamento di valore L art. 7, co. 1, lett. t), e co. 2, lett. dd) gg), D.L. n. 70 del 13/05/2011 (Decreto sviluppo) ha riaperto il termine per effettuare la rideterminazione del valore d acquisto di: redazione ed asseveramento PERIZIA DI STIMA TERRENI e PARTECIPAZIONI posseduti alla data del 1 luglio 2011 Entro il 30/06/2012 Si tratta di una nuova rivalutazione pur nella costanza delle regole (stabilite sin dagli artt. 5 e 7 della Legge n. 448/2001) e dei chiarimenti interpretativi che si sono da allora stratificati MA che risolve buona parte dei motivi di contenzioso più frequenti in questi anni versamento IMPOSTA SOSTITUTIVA (1 a o unica rata) 2

3 Superato il solve et repete La norma contenuta nel D.L. sviluppo stabilisce espressamente che se il contribuente ha già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, può detrarre dall imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l importo relativo all imposta sostitutiva già versata (anche nel 2002) Si verserà la sostitutiva solo sul maggior valore maturato rispetto alla precedente perizia, senza più esborsi finanziari indebiti e istanze di rimborso Si supera così il meccanismo di solve et repete (introdotto dalla prassi, Circolare n. 27/E/2003 e successive) in base al quale ad ogni nuovo affrancamento di valore occorreva versare l integrale imposta sostitutiva, salvo poi richiedere a rimborso, ai sensi dell art. 38 D.P.R. n. 602/73, quella versata in precedenza e duplicata 3

4 Rimborso in luogo della compensazione La nuova disposizione prevede, comunque, in luogo della compensazione, la POSSIBILITÀ di ottenere il rimborso della sostitutiva, nei limiti di quella pagata per il secondo affrancamento Si tratta di: una disposizione di chiusura del sistema, rivolta a chi per errore versa integralmente sulla base delle vecchie regole oppure attiene all ipotesi in cui la seconda perizia riporti un valore inferiore alla precedente (Risoluzione n. 111/E/2010) 4

5 Fugati i dubbi sulla decorrenza del termine di 48 mesi per il rimborso La nuova disposizione prevede, altresì, che il termine di 48 mesi per l istanza di rimborso decorra: DAL PRIMO O UNICO VERSAMENTO EFFETTUATO IN OCCASIONE DELL AFFRANCAMENTO PIÙ RECENTE concedendo UN ANNO DI TEMPO ANCHE A CHI ERA GIÀ DECADUTO DAL DIRITTO 5

6 Riferimento normativo Artt. 5 e 7 Legge n. 448/2001 e art. 4, co. 3, D.L. n. 209/2002 Art. 2, co. 2, D.L. n. 282/2002 e art. 39, co. 14 undecies, D.L. n. 269/2003 Data possesso 01/01/ /01/2003 Sintesi delle precedenti rivalutazioni Versamento in unica soluzione o 1 rata 30/09/2002 prorogato prima al 30/11/2002 (art. 4, co. 3, D.L. n. 209/2002) e poi al 16/12/2002 (L. n. 265/2002) 16/05/2003 prorogato al 16/03/2004 (art. 39, co. 14 undecies, D.L. n. 269/2003) 2 rata (+ interessi al 3%) 3 rata (+ interessi al 3%) 16/12/ /12/ /03/ /03/2006 Codice tributo partec terreni 1809 partec terreni 8052 Chiarimenti Agenzia delle Entrate CC.MM.: 30/01/2002 n.9/e, 31/01/2002 n. 12/E, 01/02/2002 n. 15/E, 05/06/2002 n. 47/E, 20/06/2002 n. 55/E, 06/11/2002 n. 81/E RR.MM.: 31/01/2002 n. 31/E, 26/11/2002 n. 372/E C.M. 09/05/2003 n. 27/E RR.MM.: 27/02/2003 n. 48/E, 27/06/2003 n. 141/E 6

7 Riferimento normativo Art. 6 bis, D.L. n. 355/2003 e Art. 1, co. 376, L. n. 311/2004 Art. 11 quaterdecies, co. 4, D.L. n. 203/2005 Art. 1, co. 91, Legge n. 244/07 Art. 2, co. 229, Legge n. 191 del 23/12/2009 Data possesso 01/07/2003 Sintesi delle precedenti rivalutazioni (segue) Versamento in unica soluzione o 1 rata 30/09/2004 prorogato al 30/06/2005 (art. 1, co. 376, L. n. 311/2004) 2 rata (+ interessi al 3%) 3 rata (+ interessi al 3%) 30/06/ /06/ /01/ /06/ /06/ /06/ /01/ /06/2008 prorogato al 31/10/2008 (art. 4, co. 9 ter, D.L. n. 97/2008 ) 31/10/ /10/ /01/ /10/ /10/ /10/2012 Codice tributo partec terreni 8054 partec terreni 8056 partec terreni 8056 partec terreni 8056 Chiarimenti Agenzia delle Entrate CC.MM.: 04/08/2004 n.35/e, 22/04/2005 n. 16/E R.M. 15/09/2004 n. 119/E CC.MM.: 13/02/2006 n. 6/E, 13/03/2006 n. 10/E R.M. 25/05/2006 n. 75/E C.M. 19/02/2008 n. 12/E RR.MM.: 10/04/2008 n. 144/E, 17/04/2008 n. 158/E, 10/06/2008 n. 236/E, 01/08/2008 n. 332/E 01/08/2008 n. 333/E, 29/09/2008 n. 362/E R.M. 22/10/2010 n. 111/E 7

8 Ambito soggettivo La rivalutazione può essere effettuata dai soggetti che possiedono partecipazioni e terreni al di fuori del regime di impresa, vale a dire contribuenti che effettuano operazioni suscettibili di generare redditi diversi di cui all art. 67 Tuir. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti (cfr. anche Circolare Assonime n. 39/2002): le PERSONE FISICHE le SOCIETÀ SEMPLICI e SOCIETÀ ed ASSOCIAZIONI ad esse equiparate gli ENTI NON COMMERCIALI per le operazioni estranee all esercizio di attività d impresa ad es. società di fatto che non abbiano per oggetto l esercizio di attività commerciali per le operazioni per le operazioni realizzate al di fuori dell attività commerciale eventualmente esercitata 8

9 Ambito soggettivo eredi e donatari CC. MM. n. 12/E/2002 e n. 27/E/2003 Non possono rivalutare gli eredi e donatari che acquisiscono la partecipazione o il terreno dopo l 01/07/2011 in quanto a tale data non erano in possesso della partecipazione o del terreno Eccezione per le partecipazioni Possono rivalutare gli eredi che hanno ricevuto la partecipazione in successione dopo l 01/07/2011 nella particolare ipotesi in cui il de cuius avesse conferito prima del decesso un mandato a un professionista per la redazione della perizia di stima 9

10 Ambito soggettivo usufrutto Terreni gravati da usufrutto Il valore dell usufrutto può essere determinato nella perizia di stima secondo le disposizioni dell art. 48, DPR n. 131/86 in materia di imposta di registro Circ. Min. n. 81/E/2002 La rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni può riguardare sia il nudo proprietario, sia l usufruttuario In caso di decesso dell usufruttuario il consolidamento dell usufrutto in capo al nudo proprietario non retroagisce alla data di acquisizione della nuda proprietà e quindi la rivalutazione ha effetto solo con riferimento alla nuda proprietà (vano l affrancamento effettuato dall usufruttuario) Circ. Min. n. 27/E/2003 Usufrutto di partecipazioni Al fine di determinare il valore delle partecipazioni su cui esiste un diritto di usufrutto si può fare riferimento a quanto indicato nella C.M. 10/05/1985, n. 16 Circ. Min. n. 27/E/

11 Ambito soggettivo soggetti non residenti Circ. Min. n. 12/E/2002 Non possono rivalutare (né avrebbero convenienza a farlo) i soggetti non residenti per i quali le plusvalenze non sono imponibili in Italia per effetto delle previsioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni Occorre che la plusvalenza sia imponibile in Italia cfr. art. 23 Tuir e convenzioni contro le doppie imposizioni 11

12 Ambito oggettivo QUALIFICATE Art. 67, co. 1, lett. c), Tuir partecipazione al capitale o al patrimonio > 25% oppure diritti di voto in assemblea ordinaria > 20% Come in passato, possono essere oggetto di rivalutazione: le PARTECIPAZIONI (art. 5, L. n. 448/01) non negoziate in mercati regolamentati NON QUALIFICATE Anche gravati da diritti reali (Circ. Min. n. 55/E/2002) Art. 67, co. 1, lett. c bis), Tuir partecipazione al capitale o al patrimonio 25% oppure diritti di voto in assemblea ordinaria 20% EDIFICABILI art. 36, co. 2, D.L. n. 223/2006 i TERRENI (art. 7, L. n. 448/01) ossia aree suscettibili di qualunque tipo d utilizzazione edificatoria (residenziale, commerciale, industriale o artigianale), e terreni lottizzati o sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili con DESTINAZIONE AGRICOLA ossia aree classificate come agricole 12

13 Effetti della rivalutazione Ai fini della determinazione della plusvalenza, una volta effettuata la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, in base al loro valore al 01/07/2011, sarà possibile assumere tale ultimo valore in luogo del costo di acquisto COSTO D ACQUISTO può essere sostituito con ex art. 67 co. 1, lett. c) e c bis), Tuir per le partecipazioni ex art. 67, co. 1, lett. a) e b), Tuir per i terreni VALORE DI PERIZIA al 01/07/

14 Rivalutazione beni in seguito caduti in successione PARTECIPAZIONI Circ. Min. n. 12/E/2008 La successione, contrariamente a quanto avviene in sede di donazione, rende vano l affrancamento operato dal de cuius in quanto gli eredi assumono quale costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ereditata il, VALORE DEFINITO O DICHIARATO AI FINI DELL IMPOSTA DI SUCCESSIONE, determinato sulla base del patrimonio netto contabile della società partecipata, senza considerare plusvalenze latenti sui beni aziendali e avviamento (art. 16 del D.Lgs. n. 346/90). Il valore normale a tale data è riservato ai soli titoli esenti da imposta Esempio Per il periodo in cui le partecipazioni non si dichiaravano in successione cfr. Circ. Min. n. 91/E/2001 Partecipazione dal valore contabile all atto della successione di 100, acquisita per 150 dal de cuius che ha effettuato successivamente un affrancamento a 300 prima del decesso il valore fiscalmente riconosciuto in capo agli eredi è quello da dichiarare in successione, ossia, obbligatoriamente, 100, vanificando la rivalutazione effettuata dal congiunto e anche una parte del costo di acquisto da lui sostenuto (cfr. anche Ris. Min. n. 158/E/2008) 14

15 Rivalutazione beni in seguito caduti in successione TERRENI La vanificazione dell intervenuto affrancamento operato dal soggetto deceduto si manifesta anche in presenza di terreni edificabili, in quanto, anche in questo caso, gli eredi sono vincolati ad assumere come costo fiscalmente riconosciuto ai fini IRPEF il valore dichiarato in successione (art. 68, co. 2, Tuir), ma quest ultimo, almeno, corrisponde con il VALORE VENALE (art. 14 D.Lgs. n. 346/90) Esempio Terreno acquistato per 100 dal de cuius che ha effettuato successivamente un affrancamento a 180 prima del decesso; valore dichiarato in successione 200 gli eredi acquisiscono come costo fiscalmente riconosciuto 200 Analogamente accade per la donazione di terreni edificabili, mentre per la donazione di terreni agricoli si veda il nuovo testo dell art. 68, co. 1, Tuir, dopo la modifica di cui all art. 37, co. 39, D.L. n. 223/

16 Rivalutazione beni in seguito caduti in successione Rimborso imposta sostitutiva inutilmente versata dal de cuius E dibattuto in giurisprudenza con esiti alterni: Favorevoli al contribuente CTP Forlì sent. 26/11/2007 n. 175 CTP Napoli sent. 09/03/2006 n. 29 Contrari al contribuente CTR E/R sent. 16/03/2009 n. 34 CTP Torino sent. 01/06/2006 n. 34 Analogamente dibattuta è la possibilità di cessare i versamenti iniziati prima della morte del proprietario che ha rivalutato 16

17 Perizia di stima ESTESO A La perizia giurata di stima, che determina il valore che costituisce base imponibile per l applicazione dell imposta sostitutiva, deve essere redatta e giurata entro il 30/06/2012 (che è la scadenza anche per il versamento dell imposta sostitutiva) unicamente da soggetti aventi specifiche competenze, la cui specializzazione sia comprovata dall iscrizione in uno dei seguenti Albi (Circ. n. 15/E/2002): per le PARTECIPAZIONI Dottori commercialisti ed esperti contabili Revisori contabili Periti iscritti alla CCIAA ai sensi del RD n. 2011/34 (art. 1, co. 428, L. n. 311/2004) vale anche per i terreni (Circ. n. 16/E/2005) Ingegneri Geometri Agrotecnici per i TERRENI Architetti Dottori agronomi Periti agrari Periti industriali ed edili 17

18 Costo della perizia di stima PARTECIPAZIONI La perizia di stima può essere predisposta alternativamente: per conto della società ed essere utilizzata dai soci che intendono rivalutare il costo della stessa è deducibile dal reddito della società nell esercizio in cui è sostenuta e nei 4 successivi su incarico di ciascun socio la spesa sostenuta aumenta il costo rivalutato della partecipazione cfr. Circ. Min. n. 12/E/2002 per i TERRENI Il costo sostenuto aumenta il valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza cfr. Circ. Min. n. 12/E/2002 E possibile rivalutare con gli indici ISTAT il valore di perizia ed il costo sostenuto per la stessa Circ. Min. n. 06/E/2006 risposta n

19 Costo della rivalutazione La rivalutazione comporta il pagamento di un imposta sostitutiva calcolata sul valore del terreno o della partecipazione così come risulta dalla perizia di stima nelle seguenti misure: 2% 4% per partecipazioni non qualificate per terreni e partecipazioni qualificate Per individuare l aliquota dell imposta sostitutiva applicabile al valore della partecipazione è necessario verificare se essa è qualificata o non qualificata alla data del 01/07/2011. Non si tiene invece conto delle cessioni intervenute nei 12 mesi precedenti (cfr. Circ. Min. n. 12/E/2002) 19

20 Convenienza dell affrancamento per le partecipazioni La convenienza o meno ad effettuare la rivalutazione delle quote presenta connotazioni diverse, a seconda che la quota posseduta sia qualificata o meno PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE la tassazione sostitutiva del 2% sul valore di mercato diviene conveniente (costi di perizia a parte) quando il capital gain prevedibile è: superiore al 16% del corrispettivo, ovvero superiore al 19% del costo fiscalmente riconosciuto PARTECIPAZIONI QUALIFICATE I calcoli sono più complessi (confronto con IRPEF ad aliquota marginale + addizionali), tuttavia, per soggetti con aliquota IRPEF massima, affinché vi sia convenienza, la plusvalenza sperata deve essere sicuramente: superiore al 23% del costo della quota 20

21 Termini di versamento dell imposta sostitutiva L imposta sostitutiva dovuta dovrà essere versata alternativamente: in UNICA SOLUZIONE 1 rata 30/06/2012 in TRE RATE ANNUALI di pari importo 2 rata 30/06/ rata 30/06/2014 la 2 e la 3 rata sono maggiorate degli interessi nella misura del 3% annuo 21

22 Modalità di versamento dell imposta sostitutiva L imposta sostitutiva dovuta dovrà essere versata tramite mod. F24 utilizzando appositi codici tributo da riportare nella sezione Erario, indicando, quale anno di riferimento, l anno di possesso dei beni per i quali si opera la rivalutazione, ossia 2011 Alla data attuale non sono ancora stati resi noti dall Agenzia delle Entrate i CODICI TRIBUTO con i quali versare l imposta sostitutiva ma potrebbero essere confermati quelli già stabiliti in precedenza, ossia: Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola L imposta sostitutiva dovuta può essere compensata, nel mod. F24, utilizzando gli eventuali crediti disponibili 22

23 Imposta sostitutiva e ravvedimento operoso La rivalutazione si perfeziona con il versamento, entro il 30/06/2012, dell intero importo ovvero, della prima rata, in caso di versamento rateale, dell imposta sostitutiva dovuta. L eventuale relativo omesso o insufficiente versamento comporta l inefficacia della rivalutazione; diversamente, come chiarito dall Agenzia delle Entrate nella C.M. n. 35/E/2004, il mancato versamento delle rate successive alla prima: non fa venire meno la validità della rivalutazione 30/06/2012 rivalutazione non perfezionata NON RAVVEDIBILE 30/06/2013 rivalutazione perfezionata RAVVEDIBILE comporta l iscrizione a ruolo degli importi non versati in base all art. 10, DPR n. 602/73, con applicazione della sanzione per omesso versamento regolarizzabile con il ravvedimento operoso MANCATO VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA 30/06/2014 rivalutazione perfezionata RAVVEDIBILE 23

24 Errato versamento in difetto della prima o unica rata e ravvedimento operoso CTP Forlì, Sez. 4, sent. n. 156 dep. il 26/11/2008 Il versamento effettuato in ritardo della prima o unica rata dell imposta sostitutiva non rende inefficace la rivalutazione se il contribuente è in buona fede Analogamente: CTP Macerata, Sez. 1, sent. n. 171 dep. il 27/07/2009 Questo collegio ritiene che la ricorrente, avendo manifestato la propria volontà di adesione all istituto della rivalutazione del bene in suo possesso sia indicando nel mod. UNICO la rivalutazione effettuata come da perizia giurata, sia versando l imposta sostitutiva anche se in parte entro la scadenza prefissata del 16/12/2002 e il saldo solo successivamente, alla data cioè del 29/01/2003, possa usufruire della norma di cui all art. 7 delle legge n. 448/2001. Non può, infatti, condividersi quanto affermato dall Ufficio sulla base della Circ. n. 35/E/2004 del 04/08/2004, che il tardivo pagamento anche solo di una parte dell imposta sostitutiva dovuta, comporti automaticamente l impossibilità di utilizzare il valore rideterminato del bene, ai fini del calcolo della plusvalenza realizzata 24

25 Versamento cumulativo Circ. Min. n. 81/E/2002 È POSSIBILE il versamento cumulativo dell imposta sostitutiva riferita a più terreni o partecipazioni Essendo tuttavia necessario ricollegare il valore di ciascun terreno o partecipazione all imposta versata, assume importanza indicare nella dichiarazione dei redditi il valore di ciascuna partecipazione e di ciascun terreno 25

26 Rivalutazione e compilazione UNICO In generale, i dati riferiti alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni vanno riportati nel mod. UNICO PF, ed in particolare nei quadri: RT per i soggetti che hanno rivalutato le PARTECIPAZIONI RM per i soggetti che hanno rivalutato i TERRENI Con riferimento alla rivalutazione effettuata entro il 30/06/2012 i dati dovranno essere indicati nel mod. UNICO 2013 PF evidenziando anche l eventuale quadratura tra vecchia e nuova rivalutazione (cfr. Circ. Min. n. 35/E/2004 e art. 7 co. 2, lett. dd), D.L. sviluppo ) 26

27 Coordinamento con le precedenti rivalutazioni Circ. Min. n. 27/E/2003 I terreni e le partecipazioni già oggetto di rivalutazione sulla base delle precedenti disposizioni (ad es., DL n. 355/2003, Legge n. 311/2004, DL n. 203/2005, Legge n. 244/2007) possono essere nuovamente rivalutati effettuando una nuova perizia di stima e procedendo al versamento dell imposta sostitutiva dovuta in base al nuovo valore È ORA CONSENTITO dedurre i versamenti A differenza del passato, È ORA CONSENTITO dedurre i versamenti già effettuati in passato Le rate non ancora scadute, riferite alla precedente rivalutazione, possono non essere versate (cfr. Circ. Min. n. 35/E/2004) 27

28 Affrancamento in assenza di versamento Valore area nessun nuovo adempimento necessario Precedente affrancamento Valore area Imposta sostitutiva 40 Ipotesi possibili in base alle nuove regole Valore area perizia a e versamento di 20 (differenza tra la nuova sostitutiva di 60 e quella già versata di 40) Valore area 800 il contribuente non versa nulla, indicando nel mod. F24 che compensa il nuovo debito d imposta (32), il credito relativo al precedente versamento (32) (l eccedenza di 8 non è recuperabile) 28

29 Cessione anticipata dei beni rivalutati Cessione prima del versamento dell imposta sostitutiva PARTECIPAZIONI e TERRENI È valida la rivalutazione se il bene rivalutato è ceduto prima del versamento dell imposta sostitutiva Cessione prima del giuramento della perizia di stima TERRENI Non è possibile rivalutare i terreni già ceduti al momento del giuramento della perizia di stima in quanto nell atto di cessione del terreno deve essere indicato il valore risultante dalla perizia PARTECIPAZIONI La rivalutazione è possibile se la partecipazione è ceduta prima del giuramento della perizia, ma solo nel caso di applicazione del regime della dichiarazione Circ. Min. n. 12/E/2002 Circ. Min. n. 9/E/2002 Circ. Min. n. 47/E/

30 Coordinamento con altre norme tributarie D.M. 02/04/2008 Adeguamento delle aliquote per i capital gain qualificati A seguito della riduzione dell aliquota IRES, sono state modificate le percentuali di imponibilità/esenzione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate; in particolare, per le cessioni realizzate dal 01/01/2009 esse sono IMPONIBILI PER IL 49,72% (in luogo del 40%) Art. 68, co. 6 bis, Tuir (inserito dall art. 3, co. 1, D.L. n. 112/2008) Esenzione delle plusvalenze da start up E prevista una sostanziale ESENZIONE per alcune plusvalenze da cessione di partecipazioni, o di strumenti finanziari e contratti, di cui all art. 67, co. 1, lett. c) e c bis) Tuir, subordinata al ricorrere di particolari condizioni temporali 30

31 SIRRI GAVELLI ZAVATTA & Associati Dottori commercialisti Chiarimenti Agenzia Entrate PARTECIPAZIONI

32 Chiarimenti Agenzia su partecipazioni Regime di determinazione dei redditi finanziari La rivalutazione è possibile a prescindere dal regime di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria scelto dal contribuente, ossia: REGIME DELLA DICHIARAZIONE Circ. Min. n. 12/E/2002 REGIME DEL RISPARMIO AMMINISTRATO REGIME DEL RISPARMIO GESTITO art. 5, D. Lgs. n. 461/97 art. 6, D. Lgs. n. 461/97 art. 7, D. Lgs. n. 461/97 32

33 Chiarimenti Agenzia su partecipazioni Rivalutazione parziale Circ. Min. n. 12/E/2002 È POSSIBILE la rivalutazione parziale della partecipazione. La misura dell imposta sostitutiva (2 o 4%) dipende però dalla tipologia di partecipazione posseduta all 01/01/2010 (qualificata/non qualificata) Pertanto, coloro che possiedono una partecipazione qualificata sono soggetti all imposta del 4% anche se rivalutano una parte della partecipazione che da sola è considerata non qualificata 33

34 Chiarimenti Agenzia su partecipazioni Partecipazioni acquisite in epoche diverse metodo LIFO Circ. Min. n. 12/E/2002 In caso di titoli acquisiti in epoche diverse, si considerano rivalutati quelli acquisiti in epoca più recente. La partecipazione rivalutata si considera acquisita l 01/01/2010 Se in data successiva non sono state acquisite altre partecipazioni, in caso di cessione si considera ceduta per prima la partecipazione il cui costo è stato rivalutato 34

35 Chiarimenti Agenzia su partecipazioni Rivalutazione partecipazioni e recesso RECESSO ATIPICO Acquisto della quota da parte degli altri soci o di un terzo Il valore rivalutato delle partecipazioni può essere utilizzato dal socio in quanto in tale ipotesi le somme ricevute dal socio recedente sono soggette alla disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria (capital gain) di cui all art. 67, Tuir cfr. Circ. Min. n. 16/E/2005 RECESSO TIPICO Liquidazione della quota da parte della società al socio recedente La rivalutazione non ha effetto. Infatti, la differenza tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio recedente e il prezzo pagato per lʹacquisto/ sottoscrizione della quota costituisce reddito di capitale ex art. 47, co. 7, Tuir, e non capital gain 35

36 Chiarimenti Agenzia su partecipazioni Partecipazioni ricevute in donazione e imposta sostitutiva Circ. Min. n. 35/E/2004 A differenza della successione (con dichiarazione) la donazione attribuisce al donatario lo stesso costo riconosciuto precedentemente in capo al donante. Nel caso in cui la rivalutazione venga effettuata dal donatario titolare di una partecipazione non qualificata, lo stesso è normalmente tenuto al versamento dell imposta sostitutiva nella misura del 2% Tuttavia, nell ipotesi in cui il donante fosse stato possessore di una partecipazione qualificata è previsto, per effetto della norma antielusiva contenuta nell art. 16, co. 1, L. n. 383/2001, che il donatario determini, nell ambito della cessione della partecipazione entro 5 anni dalla donazione, il capital gain come se fosse titolare di una partecipazione qualificata Ciò si riflette anche agli effetti della disciplina della rivalutazione delle partecipazioni in quanto sarà necessario, nell ipotesi sopra delineata, che il versamento dell imposta sostitutiva avvenga nella misura del 4%, anziché del 2%, ancorché il contribuente donatario sia titolare di una partecipazione non qualificata 36

37 Chiarimenti Agenzia su partecipazioni Successiva cessione della partecipazione minusvalenze Circ. Min. n. 12/E/2002 L eventuale minusvalenza conseguita in sede di successiva cessione della partecipazione oggetto di rivalutazione non ha rilevanza fiscale e, pertanto, non può essere utilizzata in compensazione delle plusvalenze realizzate nel periodo d imposta e nei quattro successivi 37

38 SIRRI GAVELLI ZAVATTA & Associati Dottori commercialisti Chiarimenti Agenzia Entrate TERRENI

39 Chiarimenti Agenzia su terreni Terreni posseduti in comunione Circ. Min. n. 81/E/2002 Possono essere rivalutate le aree possedute in regime di comunione pro indiviso nel caso in cui soltanto alcuni dei comproprietari intendano rivalutare Per determinare la quota di terreno da affrancare il singolo comproprietario deve determinare, mediante la perizia di stima, il valore dell intera area in modo da assoggettare ad imposta sostitutiva del 4% la percentuale di tale valore corrispondente alla propria quota 39

40 Chiarimenti Agenzia su terreni Particelle catastali parzialmente edificabili Circ. Min. n. 81/E/2002 Nell ipotesi in cui gli strumenti urbanistici prevedano che solo una porzione della particella catastale risulti edificabile è possibile la rivalutazione della sola parte dell area edificabile senza procedere preventivamente al frazionamento dell area Nell atto di perizia deve essere fatto riferimento allo strumento urbanistico che delimita la parte edificabile 40

41 Chiarimenti Agenzia su terreni Costo d acquisto dei terreni ricevuti in successione o donazione Circ. Min. n. 81/E/2002 In presenza di terreni edificabili acquisiti per successione o donazione il costo d acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza è quello risultante dalla denuncia di successione o donazione Non va utilizzato il costo sostenuto dal de cuius o dal donante come accade per le partecipazioni V. Slide n

42 Chiarimenti Agenzia su terreni Rivalutazione e successivo esproprio Circ. Min. n. 81/E/2002 La rivalutazione ha effetto anche qualora il terreno sia successivamente oggetto di provvedimento di esproprio, nel caso in cui il contribuente opti per la tassazione secondo le regole dell art. 67, comma 1, lett. b) Il pagamento dell imposta sostitutiva non fa venire meno l obbligo dell ente che eroga l indennità di esproprio di operare la ritenuta del 20%, che, quindi, determina un credito spendibile dal contribuente in dichiarazione 42

43 Chiarimenti Agenzia su terreni Rivalutazione e valore dei terreni ai fini dell imposta di registro Circ. Min. n. 15/E/2002 Il valore rivalutato del terreno rappresenta il VALORE MINIMO DI RIFERIMENTO anche ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali In altre parole, se il valore indicato nellʹatto di trasferimento è inferiore a quello rivalutato: lʹufficio potrà procedere alla rettifica del valore dichiarato ai fini delle imposte indirette (rischio che si corre comunque) ma soprattutto per il calcolo della plusvalenza si dovrà assumere il costo/valore dʹacquisto del terreno secondo gli ordinari criteri di cui allʹart. 68, Tuir Tuttavia, secondo la Circolare n. 15/E/2002 deve ammettersi che il contribuente, in un momento successivo, possa non avvalersi del valore rideterminato ove siano sopravvenuti fatti che lo rendano non più attuale, facendo risultare la circostanza nell atto di cessione (es. passaggio del terreno da edificabile ad agricolo) 43

44 Chiarimenti Agenzia su terreni Problema della riduzione di valore Ris. Min. n. 111/E/2010 Il contribuente che abbia proceduto a rideterminare il valore dei terreni ad una certa data, ove lo ritenga opportuno, può usufruire della norma agevolativa successivamente emanata, ma dovrà in tal caso determinare mediante una nuova perizia giurata di stima il valore dei terreni alla data del 1 gennaio 2010, nonché procedere al versamento della relativa imposta sostitutiva, richiedendo il rimborso dell importo precedentemente versato. In tale ipotesi, se il contribuente si è avvalso della rateazione dell imposta dovuta, non è tenuto a versare la rata o le rate successive relative alla precedente rideterminazione. Quanto sopra specificato vale anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima riporti un valore del terreno inferiore a quello risultante dalla perizia precedente. Problema risolto con il D.L. n. 70/2011??? V. slide n. 4 44

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