REGOLAMENTO EMITTENTI MODALITA E TERMINI DEL CONTROLLO SULL INFORMAZIONE FINANZIARIA DIFFUSA DA EMITTENTI AZIONI (ART.

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1 REGOLAMENTO EMITTENTI MODALITA E TERMINI DEL CONTROLLO SULL INFORMAZIONE FINANZIARIA DIFFUSA DA EMITTENTI AZIONI (ART. 118-BIS DEL TUF) DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 2 marzo 2007 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 16 marzo 2007 al seguente indirizzo: C O N S O B Divisione Emittenti Via G. B. Martini, n ROMA oppure all'indirizzo di posta elettronica: consob@consob.it 1. Premessa La Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" si propone, tra gli altri obiettivi, quello di aumentare la trasparenza informativa societaria e di rendere più efficace il sistema dei controlli sia interni che esterni. Con riferimento a quest ultimo aspetto, le nuove disposizioni sono dirette a soddisfare l esigenza di riforma del sistema dei controlli in modo da garantire l effettiva tutela dell investitore/risparmiatore. Il provvedimento, così come modificato dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.), contiene una serie di interventi eterogenei che apportano rilevanti modificazioni al Codice civile, al D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell Intermediazione Finanziaria TUF), al D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia- TUB) e ad altre leggi speciali. 1

2 Tra le disposizioni introdotte della Legge n. 262/2005 l art. 118-bis 1 prevede che la Consob debba stabilire con regolamento le modalità con le quali viene svolto l esame sulle informazioni contenute nei documenti resi pubblici, ai sensi di legge, da emittenti quotati. Lo scopo della citata disposizione, come riportato nella Relazione accompagnatoria della Legge 262/2005, presentata alla Camera, è quello di assicurare che l informazione fornita al mercato sia sempre, nel suo complesso, regolarmente aggiornata e corrispondente all attuale situazione della società, senza pregiudizio per gli obblighi di informazione e di comunicazione, specificatamente imposti dall articolo 114 del Testo Unico. 2. I principi internazionali in materia di vigilanza sull informazione societaria Come richiamato dallo stesso articolo 118-bis, occorre in primo luogo tener conto delle disposizioni contenute nei principi internazionali in materia di vigilanza sull informazione societaria. Al riguardo il CESR (Committe of European Securities Regulators), comitato indipendente a cui partecipano le autorità di vigilanza dei paesi europei, ha elaborato alcuni documenti relativi all attività di vigilanza sull informazione finanziaria. In particolare nello Standard n. 1 avente ad oggetto l Enforcement of standards on financial information in Europe sono riportati alcuni principi in merito alle modalità di svolgimento dell attività di enforcement sull attività finanziaria (CESR/ del 12 marzo 2003). Relativamente ai metodi di enforcement, il documento del CESR prevede che tale attività sia normalmente basata sulla selezione degli emittenti e dei documenti da esaminare. Con riferimento ai modelli per la selezione delle informazioni finanziarie il CESR raccomanda l adozione di tecniche basate su metodi misti caratterizzati da una combinazione di approcci basati sul rischio (il cosiddetto risk-based) e approcci rotativi e/o campionari. Al riguardo è considerata accettabile una tecnica di valutazione basata soltanto sul rischio, mentre non è considerata accettabile una selezione basata solo sulla rotazione o su un approccio esclusivamente reattivo a segnalazioni (da parte, ad esempio, dei revisori o di altre autorità) di non conformità alle norme di riferimento. Il principio prevede, inoltre, che il controllo sulle informazioni finanziarie possa essere svolto con diverse metodologie. Il controllo può, infatti, riguardare il mero rispetto delle disposizioni di riferimento ovvero entrare nel merito di specifiche disposizioni o dell intero documento oggetto di esame. L intensità del controllo dipenderà dal grado di rischio associato all emittente. 1 Art. 118-bis: (Controllo sulle informazioni fornite al pubblico) 1. La Consob stabilisce con regolamento, tenuto conto dei principi internazionali in materia di vigilanza sull informazione societaria, le modalità e i termini per il controllo della stessa effettuato sulle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati. 2

3 Il principio prevede, infine, che l autorità di vigilanza dovrebbe periodicamente informare il mercato in merito all attività svolta, le informazioni minime dovrebbero riguardare le politiche di vigilanza adottate, le decisioni prese sui singoli casi inclusi gli aspetti relativi al trattamento contabile e alla disclosure. 3. La proposta regolamentare 3.1 L ambito oggettivo di applicazione Nella bozza di norma regolamentare (art. 89-bis), che si sottopone alla consultazione, è indicato che formano oggetto di controllo da parte della Consob i documenti resi pubblici ai sensi di legge. Tra tali documenti devono ricomprendersi: i bilanci e le rendicontazioni contabili periodiche; i documenti relativi alle operazioni di carattere straordinario. Tra i documenti oggetto di controllo non rientrano i prospetti di sollecitazione e/o di quotazione in quanto, sulla base della direttiva 2003/71/CE, tali documenti sono assoggettati ad un esame preventivo da parte della Consob ai fini del rilascio dell autorizzazione alla loro pubblicazione. 3.2 La modalità di selezione degli emittenti azioni soggetti al controllo Come illustrato, i principi internazionali in materia di informazione finanziaria raccomandano alle autorità di vigilanza di selezionare gli emittenti e i documenti da esaminare sulla base di tecniche basate su metodi misti, caratterizzati da una combinazione di approcci basati sul rischio (il cosiddetto risk-based) e approcci rotativi e/o campionari. Nella norma regolamentare proposta si è previsto, pertanto, in linea con gli orientamenti emanati in materia dal CESR, che il controllo dei documenti resi pubblici ai sensi di legge debba essere effettuato su base campionaria. L insieme degli emittenti azioni verrebbe determinato annualmente considerando i rischi attinenti la correttezza e la completezza delle informazioni fornite al mercato, nonché la necessità di vigilare sul complesso dell informazione fornita dagli emittenti azioni. Per la determinazione del modello risk-based è necessario individuare i parametri da utilizzare nello sviluppo del modello. Sulla base dell esperienza passata e delle discussioni intervenute in ambito internazionale in materia, si è ritenuto che, ai fini della verifica dei documenti indicati nel punto precedente, possano assumere rilevanza, tra gli altri, i seguenti parametri: a. dati economico-patrimoniali e finanziari delle società interessate; b. segnalazioni ricevute dall organo di controllo interno e dal revisore dell emittente; c. attività sui titoli; d. informazioni significative ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati. 3

4 Con riferimento all insieme degli emittenti azioni i cui documenti verranno sottoposti a controllo, il comma 2 dell art. 89-bis prevede che questo non deve essere inferiore ad un quinto degli emittenti quotati. Al fine poi di tener conto della necessità di controllare anche gli emittenti azioni per i quali non esistono rischi significativi, al successivo comma 4, viene previsto che una quota non superiore ad un quinto dell insieme degli emittenti di cui al comma 2 è determinata tenendo conto di modelli di selezione casuale. 4 Comunicazione al mercato sulle modalità di selezione degli emittenti azioni Come illustrato nel principio elaborato dal CESR in materia di vigilanza sull informazione finanziaria, le autorità di vigilanza dovrebbero periodicamente informare il mercato in merito all attività svolta e alle politiche di vigilanza adottate. A questo proposito, nella bozza di norma regolamentare, è stata inserita la previsione che i parametri utilizzati per la determinazione del rischio saranno ogni anno resi noti dalla Consob con apposita delibera. * * * 4

5 Alla luce delle precedenti considerazioni si è ritenuto di inserire nel regolamento n /1999 in materia di emittenti (Parte III Emittenti, Titolo II Informazione societaria, Capo II Comunicazioni al pubblico) un apposita Sezione VI-bis, intitolata Controllo sulle informazioni fornite al pubblico che conterrebbe l art. 89-bis così formulato: Parte III EMITTENTI Titolo II INFORMAZIONE SOCIETARIA Capo II Comunicazioni al pubblico Sezione VI-bis Controllo sulle informazioni fornite al pubblico Art. 89-bis (Criteri per l esame dell informazione diffusa da emittenti azioni) 1. Fermo restando l esercizio dei poteri in materia di informazione societaria previsti dal capo I, titolo III, parte IV, del Testo unico, la CONSOB effettua il controllo sull informazione finanziaria contenuta nei documenti resi pubblici ai sensi di legge da emittenti azioni su base campionaria, coerentemente con i principi emanati in materia dal CESR. 2. L insieme degli emittenti azioni i cui documenti verranno sottoposti a controllo, non inferiore ad un quinto degli emittenti stessi, è determinato annualmente considerando i rischi per la correttezza e la completezza delle informazioni fornite al mercato, nonché la necessità di vigilare sul complesso dell informazione fornita dagli emittenti. 3. Ai fini della determinazione del rischio la CONSOB stabilisce ogni anno con apposita delibera i parametri rappresentativi dello stesso, tenendo tra l altro conto: a) dei dati economico-patrimoniali e finanziari delle società interessate; b) delle segnalazioni ricevute dall organo di controllo e dal revisore dell emittente; c) dell attività sui titoli; d) di informazioni significative ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati. 4. Al fine di tener conto della necessità di controllare gli emittenti azioni per i quali non esistano rischi significativi ai sensi del comma 3, la delibera ivi indicata stabilisce i criteri sulla base dei quali una quota non superiore ad un quinto dell insieme degli emittenti è determinata tenendo conto di modelli di selezione casuale.. 5

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