Focus Lavoro L approfondimento di qualità
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1 Focus Lavoro L approfondimento di qualità N La tutela della genitorialità Il congedo parentale dopo il Jobs Act Categoria: Previdenza e lavoro Sottocategoria: Varie A cura di Debhorah Di Rosa Il Jobs Act ha ampliato e potenziato le tutele in favore della genitorialità con il dichiarato obiettivo di consentire ai lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che di quello privato, di conciliare al meglio i tempi di vita e lavoro. Le misure introdotte hanno portato ad una profonda revisione del Testo Unico in materia di sostegno alla maternità e alla paternità (D.Lgs. n. 151/2001) con riferimento alla determinazione dei diritti e all ambito di applicazione: si è così pervenuti ad una sostanziale equiparazione delle tutele spettanti a genitori naturali ed adottivi o affidatari. Maggiore attenzione inoltre è stata riservata alla condivisione della responsabilità genitoriale tra il padre e la madre rendendo più flessibili gli istituti già in vigore. Premessa I decreti attuativi del Jobs Act e le Leggi di stabilità che si sono succeduti negli ultimi due anni hanno modificato la disciplina prevista dal nostro ordinamento in materia di tutela della genitorialità e nel contempo reso strutturali molte delle misure introdotte inizialmente in via sperimentale. Gli interventi del legislatore hanno riguardato sia il congedo obbligatorio, nelle sue diverse articolazioni, che il congedo parentale, del quale è stato ampliato l arco temporale di fruizione e resa più flessibile l articolazione. 1
2 Definizione e ambito di applicazione Per congedo parentale si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore per un arco temporale la cui durata non può superare il limite complessivo massimo di 10 mesi. In particolare tale diritto spetta: alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria per maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi; al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo, anche frazionato, non superiore a 6 mesi ovvero di 7 mesi qualora usufruisca dell'astensione facoltativa per un periodo continuativo non inferiore a 3 mesi. In quest'ultimo caso, il periodo massimo utilizzabile da entrambi i genitori viene elevato a 11 mesi; qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, ma rimane esclusa la maturazione dei ratei relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Le domeniche, e anche i sabati in caso di settimana corta, non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell'indennizzo. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. Il Jobs Act ha esteso l arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale portando: - da 3 a 6 anni di età del bambino il periodo entro il quale il genitore può fruire del congedo percependo un indennità pari al 30% della retribuzione; - da 8 a 12 anni di vita del bambino il periodo entro il quale il genitore può fruire del congedo, ma percepirà un indennità pari al 30% della retribuzione solo nel caso in cui il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. I genitori possono utilizzare il congedo parentale anche contemporaneamente e il padre ne può usufruire anche durante i mesi di astensione obbligatoria post-partum della madre (congedo di maternità) e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari. Se durante il periodo di fruizione del congedo parentale insorge la malattia del bambino, su apposita domanda del genitore interessato, il titolo dell'assenza 2
3 dal lavoro può essere modificato da congedo parentale a congedo per malattia del bambino, con conseguente sospensione del periodo di congedo parentale. I genitori che intendano avvalersi del congedo parentale devono, salvo casi di oggettiva impossibilità, preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a 5 giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo. Le domande di congedo parentale vanno presentate in modalità telematica. La fruizione su base oraria Dal 25 giugno 2015 è possibile usufruire del congedo parentale su base oraria, anche in mancanza di uno specifico intervento regolatorio da parte della contrattazione collettiva: la fruizione oraria in questa ipotesi è consentita al massimo in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello della richiesta, con un preavviso minimo di 2 giorni. In alternativa, la lavoratrice o il lavoratore potrà chiedere di utilizzare il congedo parentale - per una sola volta - per trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, sempre con una riduzione massima di orario pari al 50%. In questa ipotesi il preavviso richiesto è di 5 giorni. Nella domanda di congedo parentale ad ore il genitore deve dichiarare: se il congedo è richiesto in base alla contrattazione di riferimento oppure in base al criterio generale previsto dalla legge; il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria. l arco temporale all'interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruite. L'introduzione della modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale, pertanto rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo. Il Ministero del Lavoro ha definitivamente chiarito che il diritto alla fruizione del congedo costituisce un diritto potestativo, in relazione al quale vige l unico onere del rispetto dei termini di preavviso. Resta comunque ferma la possibilità di disciplinare la fruizione dei congedi attraverso accordi da prendere anche a cadenza mensile con i richiedenti o con le loro rappresentanze aziendali, volti a contemperare la necessità di buon andamento dell attività imprenditoriale con il diritto alla cura della famiglia. 3
4 Cumulabilità del congedo parentale Il congedo parentale non è cumulabile con altri permessi o riposi disciplinati dal Testo Unico sulla maternità: il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento anche per bambini differenti. Tuttavia, la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, può comunque prevedere criteri di cumulabilità diversi. Nel caso di un genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore, lo stesso non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento. Il congedo parentale fruito in modalità oraria, inoltre, non può cumularsi con i riposi orari giornalieri previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche se richiesti per bambini differenti. È invece ammessa la cumulabilità della fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità. Contributo economico alternativo Dietro specifica richiesta e nel limite delle risorse finanziarie stanziate annualmente in via sperimentale, alla madre lavoratrice al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi, e in alternativa al congedo parentale, spetta un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. L'importo del beneficio è pari a 600 euro mensili per un massimo di 6 mesi fruibile dalla madre lavoratrice dipendente di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro, nonché dalla madre lavoratrice iscritta alla Gestione separata. Il contributo può essere erogato: - per il servizio di baby-sitting, attraverso il sistema dei c.d. buoni lavoro; - come pagamento diretto di una struttura di asilo nido prescelto tra quelle convenzionate con l INPS, fino a concorrenza del predetto importo di 600 euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio. L INPS ha recentemente comunicato che le risorse stanziate per il 2016 sono esaurite. La richiesta può essere presentata, per il periodo residuo, anche dalla madre lavoratrice che abbia già in parte usufruito del congedo parentale. 4
5 Il beneficio è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici. Per accedere al beneficio, la madre lavoratrice presenta domanda tramite i canali telematici, indicando a quale delle due opzioni intende accedere e per quante mensilità intende usufruire del beneficio in alternativa al congedo parentale, con conseguente riduzione dello stesso. La scelta del beneficio può essere variata presentando una nuova domanda entro i limiti temporali di presentazione, che comporta la revoca della precedente. Le lavoratrici iscritte alla Gestione separata possono fruire dei benefici per un periodo massimo di tre mesi. Nei casi di cessazione o variazione del rapporto di lavoro il termine iniziale di fruizione del congedo coincide con la data di presentazione della domanda, mentre il termine finale con il giorno di cessazione o variazione del rapporto lavorativo. Le altre novità del Jobs Act Viene estesa anche ai genitori affidatari e adottivi la facoltà di rifiutarsi di svolgere lavoro notturno nei primi tre anni di ingresso del minore nel nucleo familiare e comunque non oltre il 12 anno di età del bambino. Per quel che riguarda i genitori adottivi o affidatari, si è opportunamente provveduto ad estendere il diritto al congedo di paternità al lavoratore anche qualora la madre non sia lavoratrice. Analogamente, il congedo di paternità è un diritto per il padre anche nell ipotesi, prima esclusa, di genitori entrambi professionisti o entrambi lavoratori autonomi. - Riproduzione riservata - 5
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